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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/11/2024, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
ex art. 281 sexies, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2023 promossa da:
(C.F. ), con il PAe_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti LUCA PAOLETTI e MADDALENA MARCHESI
APPELLANTE contro col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e ANTONELLO Controparte_1
PIANA
APPELLATA
Oggetto: appello sentenza giudice di pace n.519/2022, pubblicata il 18 ottobre 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 3 aprile 2023 - proponeva PAe_1 tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, con cui il giudice di pace di
Sassari aveva interamente accolto la domanda proposta da diretta a sentir Controparte_1 dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la mutuante e con l'attività di intermediazione di PAe_2
Esponeva l'appellante che la sig.ra aveva agito per sentir rilevare l'illegittimità delle commissioni CP_1 di attivazione, di gestione e dell'intermediario, illegittimamente addebitate a suo carico, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole, trattandosi di costi del prestito carenti di giustificazione causale, anche per la sostanziale mancanza della correlata prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano inoltre da reputarsi vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo la sig.ra CP_1 aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito, della somma onnicomprensiva di € 3.063.
Lamentava l'appellante che la decisione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto la mancanza di causa delle commissioni contestate, era erronea in quanto fondata sulla non corretta valutazione in diritto della natura delle commissioni, così come erronea era l'interpretazione della validità delle PA clausole contrattuali e la pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione di in ordine alla richiesta di restituzione dei costi di intermediazione. pagina 1 di 6 Ribadiva la propria estraneità al rapporto intercorso tra l'attrice e la società intermediaria e, comunque,
l'errata individuazione della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Rilevava come il contratto indicasse compiutamente l'importo e la funzione di detti costi, diretti alla remunerazione dell'intermediario del credito e necessari alla copertura dei numerosi adempimenti caratterizzanti le distinte fasi di attivazione, d'istruttoria e di gestione del prestito, che l'appellante indicava analiticamente. Aggiungeva che l'importo delle commissioni era correttamente incluso nel
TAEG e riportato nel piano di ammortamento allegato al contratto e come le diverse componenti di costo fossero state specificamente e chiaramente riportate nei fogli informativi e nel contratto di finanziamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza imposti anche dalla Banca d'Italia.
Negava pertanto l'appellante che, come sostenuto nella sentenza impugnata, si trattasse di “costi genericamente descritti e riferibili ad attività di istruzione e gestione del rapporto”, oltre che ingiustamente duplicati.
Quanto, in particolare, agli oneri dovuti all'intermediario del credito, sottolineava l'appellante che questi risultavano analiticamente illustrati nel modulo SECCI e nel contratto. Erano stati, inoltre, corrisposti interamente al mediatore creditizio intervenuto su incarico della stessa nell'erogazione CP_1 del finanziamento, secondo le modalità da questa autonomamente pattuite col professionista, intervenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125 novies, TUB, e al quale la consumatrice aveva autonomamente scelto di rivolgersi per la ricerca e la stipulazione del prestito più adeguato alle sue PA esigenze. aveva dunque addebitato alla sig.ra detto compenso per poi versarlo CP_1 all'intermediario, come documentato.
Stante la sua estraneità al rapporto fra la cliente e il mediatore creditizio, ribadiva come PAe_1 difettasse di legittimazione passiva rispetto agli oneri di intermediazione, corrisposti ad un soggetto terzo e indipendente rispetto ad essa appellante, non legato alla sua rete distributiva.
Lamentava pertanto come sul punto il gdp avesse omesso alcuna specifica motivazione.
Negava infine che alcuna vessatorietà fosse riferibile alle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni contestate.
Sulla base di tali assunti, concludeva per sentir dichiarare dovuti dall'appellata i costi di istruttoria, le commissioni di attivazione e gestione, nonché gli oneri di intermediazione già pagati all'intermediaria del credito, chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata.
Si costituiva e contestava le ragioni a fondamento del gravame. Controparte_1
PA Premesso di aver agito innanzi al gdp per sentir dichiarare indebitamente corrisposte alla le sole commissioni di attivazione, gestione e intermediazione del prestito, per un totale di 3063,00 euro, ribadiva come l'appellante fosse legittimata passiva, operando l'intermediario finanziario per conto di PA
.
Richiamava quanto esposto in ordine alla mancanza di giustificazione causale dei costi addebitati, alla violazione delle regole di trasparenza e allo squilibrio giuridico cui aveva dato luogo l'imposizione al consumatore delle commissioni contestate, versate al di fuori di un regolare sinallagma contrattuale e che snaturavano la causa del prestito, anche perché non riferite alla remunerazione di attività effettive e concretamente funzionali all'erogazione del mutuo, bensì già comprese nell'istruttoria e pagina 2 di 6 nell'attivazione del prestito, essendo quindi esse prive di giustificazione causale. Quanto, in particolare, alla remunerazione dell'intermediario, ne contestava il ruolo di terzietà, desumibile dalla documentata proporzionalità fra provvigione ed importo del mutuo, rivelatrice del rapporto di collaborazione con PA
, incompatibile con la posizione di indipendenza propria del mediatore. Deduceva quindi la nullità del contratto di mediazione per conflitto d'interessi.
Concludeva pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attrice in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare fissata ex art. 127 ter, c.p.c., del 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
***
L'appello merita parziale accoglimento, per le seguenti considerazioni.
Risulta fondato il motivo di gravame inerente alla legittima imposizione dei costi di intermediazione dovuti per le provvigioni maturate da negata dal giudice di prime cure. PAe_2
L'appellante aveva infatti documentato (v. all. 1 e 2 fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione, in data 5 novembre 2012 (quindi anteriormente al mutuo), di un autonomo e distinto contratto fra la mutuataria e quest'ultima società che, non dotata di poteri rappresentativi, aveva operato in qualità di intermediaria del credito, con le indicate funzioni di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di credito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze della cliente, nonché di ausilio nella predisposizione della documentazione occorrente per l'istruttoria del finanziamento.
Deve osservarsi sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato nel contratto, concernendo i rilievi circa l'effettivo svolgimento delle attività ivi enunciate il differente profilo dell'adempimento o meno delle prestazioni a carico dell'intermediario. Con detta scrittura privata la mutuataria si era obbligata, come pure specificato, a versare a , in caso di effettiva erogazione del mutuo, una provvigione, poi effettivamente PAe_2 addebitata alla sig.ra a seguito dell'avvenuta stipulazione del prestito con cessione del quinto. La CP_1 scrittura privata era stata specificamente sottoscritta dalla mutuataria e indica con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, apparendo coerente con quanto disposto dall'art. 125 novies, TUB e funzionale l'attività dell'intermediario alla stipulazione del prestito, temporalmente successiva all'incarico dato a . Il fatto poi che PAe_2 PA fra questa e esistesse un rapporto di partnership commerciale o comunque di collaborazione e che vi fossero quindi interessi comuni fra le due società non sembra incidere né sulla validità del contratto né sul diritto al compenso dell'intermediaria, non essendo richiesto a tal fine che questa sia estranea alla società erogatrice del finanziamento, in difetto di altre più stringenti argomentazioni al riguardo e rimarcandosi anche come i contratti non facciano alcun riferimento alla figura del mediatore in senso proprio, bensì, correttamente, a quella dell'intermediario del credito, avendo operato in PAe_2 tale qualità, come pure osservato dalla stessa consumatrice appellata. In tal senso depongono anche le disposizioni richiamate nelle direttive della Banca d'Italia, allegate dall'appellante, secondo cui le
“Banche e società finanziarie possono avvalersi, oltre che del proprio personale, di agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altre banche o intermediari finanziari…”, figura che, ai sensi dell'art. pagina 3 di 6 121, co. 1°, TUB comprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi in senso proprio o
“qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che (…) svolge, a fronte di un compenso in denaro (…)” attività di “presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti” o ancora di “conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Se ne desume, dunque, che la convergenza dell'interesse economico dell'intermediario con quello della banca erogatrice del prestito è coerente e del tutto compatibile con la natura stessa di tale figura che spesso appartiene alla rete distributiva della banca mutuante.
Compete quindi a il diritto alla relativa remunerazione versata per € 552,00, importo che PAe_2 non appare sproporzionato in relazione all'attività prestata quale risultante dal contratto (v. al riguardo PA l'art. 39 delle direttive Banca d'Italia) e che risulta versato dalla mutuataria direttamente a , a favore della quale era stato eseguito il pagamento. L'odierna appellante era stata, quindi, correttamente chiamata in giudizio quale accipiens degli importi domandati, compresi nei ratei di rimborso del prestito corrisposti dalla mutuataria. La predetta commissione è quindi dovuta, dovendo la sentenza essere riformata laddove riconosce il diritto dell'attrice, odierna appellata, alla restituzione del relativo PA importo, e risultando, peraltro, la provvigione effettivamente corrisposta da all'intermediaria.
Quanto alle altre commissioni, “di attivazione” e “di gestione” che il giudice di prime cure ha ritenuto non dovute dalla consumatrice , entrambe risultano, invero, non sorrette da adeguata Controparte_1 giustificazione causale, come correttamente ed adeguatamente motivato nella sentenza.
Deve infatti condividersi il rilievo per cui i relativi costi, pari a complessivi € 2511,00 appaiono privi di un'effettiva giustificazione causale, oltre che previsti in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
E' sufficiente richiamare il testo delle commissioni contestate, risultante dalla scrittura privata di mutuo, per comprendere come le remunerazioni ivi previste e poste a carico della mutuataria attengano all'espletamento delle ordinarie attività di istruttoria, di approvvigionamento e di erogazione del denaro, già addebitate a tal titolo, nonché di gestione del prestito e del relativo rischio, proprie di qualunque forma di finanziamento e per buona parte riconducibili a quelle “spese istruttoria” che il contratto già aveva previsto e posto a carico del consumatore per 450 euro.
Si richiamano, in particolare, le previsioni dell'“attivazione del finanziamento presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende… e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio” delle stesse (punto B del contratto) e, quanto alla gestione, il riferimento allo “svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito all'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all'incasso delle rate di ammortamento”. Si tratta infatti di costi o ripetitivi perché riferiti ad attività già rientranti nell'istruttoria o, come anticipato, attinenti all'ordinaria gestione della fase di riscossione del rimborso e del rischio connesso a qualunque finanziamento. Rischio, peraltro, nella specie comunque coperto dalla previsione di penali ed interessi di mora a carico dell'inadempiente. Ne emerge, inoltre, un'enunciazione viziata per violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34,
pagina 4 di 6 co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ.
n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto.
Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri ulteriori sostenuti dalla mutuante incorrono nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria (si pensi all'esecuzione ed al corretto svolgersi dell'ammortamento, alle comunicazioni periodiche, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o eventuali e dipendenti da eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi.
La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare dette commissioni prive di titolo e nulle ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, sia nella fase di conclusione del contratto che in quella di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi.
La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto confermata.
Il parziale accoglimento del gravame e la parziale soccombenza reciproca giustificano la condanna dell'appellata alla rifusione della metà delle spese di lite del presente grado di giudizio, mentre dev'essere confermata la statuizione inerente a quelle del primo grado, dato che l'accoglimento della pagina 5 di 6 domanda attrice da parte del giudice di pace adito (ritenuto solo in parte non dovuto) risulta giustificato, sebbene nei limiti di cui si è detto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna alla PAe_1 restituzione in favore dell'appellata della minor somma di € 2511,00, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, dichiarando l'appellante non obbligata alla restituzione della commissione d'intermediazione di € 552,00.
Conferma la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore di , PAe_1 Controparte_1 come liquidate nella sentenza di primo grado.
Condanna l'appellata alla rifusione in favore di della metà delle spese processuali del PAe_1 presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 1.280,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 09/11/2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
ex art. 281 sexies, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2023 promossa da:
(C.F. ), con il PAe_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti LUCA PAOLETTI e MADDALENA MARCHESI
APPELLANTE contro col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e ANTONELLO Controparte_1
PIANA
APPELLATA
Oggetto: appello sentenza giudice di pace n.519/2022, pubblicata il 18 ottobre 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 3 aprile 2023 - proponeva PAe_1 tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, con cui il giudice di pace di
Sassari aveva interamente accolto la domanda proposta da diretta a sentir Controparte_1 dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con la mutuante e con l'attività di intermediazione di PAe_2
Esponeva l'appellante che la sig.ra aveva agito per sentir rilevare l'illegittimità delle commissioni CP_1 di attivazione, di gestione e dell'intermediario, illegittimamente addebitate a suo carico, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole, trattandosi di costi del prestito carenti di giustificazione causale, anche per la sostanziale mancanza della correlata prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano inoltre da reputarsi vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo la sig.ra CP_1 aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito, della somma onnicomprensiva di € 3.063.
Lamentava l'appellante che la decisione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto la mancanza di causa delle commissioni contestate, era erronea in quanto fondata sulla non corretta valutazione in diritto della natura delle commissioni, così come erronea era l'interpretazione della validità delle PA clausole contrattuali e la pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione di in ordine alla richiesta di restituzione dei costi di intermediazione. pagina 1 di 6 Ribadiva la propria estraneità al rapporto intercorso tra l'attrice e la società intermediaria e, comunque,
l'errata individuazione della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Rilevava come il contratto indicasse compiutamente l'importo e la funzione di detti costi, diretti alla remunerazione dell'intermediario del credito e necessari alla copertura dei numerosi adempimenti caratterizzanti le distinte fasi di attivazione, d'istruttoria e di gestione del prestito, che l'appellante indicava analiticamente. Aggiungeva che l'importo delle commissioni era correttamente incluso nel
TAEG e riportato nel piano di ammortamento allegato al contratto e come le diverse componenti di costo fossero state specificamente e chiaramente riportate nei fogli informativi e nel contratto di finanziamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza imposti anche dalla Banca d'Italia.
Negava pertanto l'appellante che, come sostenuto nella sentenza impugnata, si trattasse di “costi genericamente descritti e riferibili ad attività di istruzione e gestione del rapporto”, oltre che ingiustamente duplicati.
Quanto, in particolare, agli oneri dovuti all'intermediario del credito, sottolineava l'appellante che questi risultavano analiticamente illustrati nel modulo SECCI e nel contratto. Erano stati, inoltre, corrisposti interamente al mediatore creditizio intervenuto su incarico della stessa nell'erogazione CP_1 del finanziamento, secondo le modalità da questa autonomamente pattuite col professionista, intervenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125 novies, TUB, e al quale la consumatrice aveva autonomamente scelto di rivolgersi per la ricerca e la stipulazione del prestito più adeguato alle sue PA esigenze. aveva dunque addebitato alla sig.ra detto compenso per poi versarlo CP_1 all'intermediario, come documentato.
Stante la sua estraneità al rapporto fra la cliente e il mediatore creditizio, ribadiva come PAe_1 difettasse di legittimazione passiva rispetto agli oneri di intermediazione, corrisposti ad un soggetto terzo e indipendente rispetto ad essa appellante, non legato alla sua rete distributiva.
Lamentava pertanto come sul punto il gdp avesse omesso alcuna specifica motivazione.
Negava infine che alcuna vessatorietà fosse riferibile alle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni contestate.
Sulla base di tali assunti, concludeva per sentir dichiarare dovuti dall'appellata i costi di istruttoria, le commissioni di attivazione e gestione, nonché gli oneri di intermediazione già pagati all'intermediaria del credito, chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata.
Si costituiva e contestava le ragioni a fondamento del gravame. Controparte_1
PA Premesso di aver agito innanzi al gdp per sentir dichiarare indebitamente corrisposte alla le sole commissioni di attivazione, gestione e intermediazione del prestito, per un totale di 3063,00 euro, ribadiva come l'appellante fosse legittimata passiva, operando l'intermediario finanziario per conto di PA
.
Richiamava quanto esposto in ordine alla mancanza di giustificazione causale dei costi addebitati, alla violazione delle regole di trasparenza e allo squilibrio giuridico cui aveva dato luogo l'imposizione al consumatore delle commissioni contestate, versate al di fuori di un regolare sinallagma contrattuale e che snaturavano la causa del prestito, anche perché non riferite alla remunerazione di attività effettive e concretamente funzionali all'erogazione del mutuo, bensì già comprese nell'istruttoria e pagina 2 di 6 nell'attivazione del prestito, essendo quindi esse prive di giustificazione causale. Quanto, in particolare, alla remunerazione dell'intermediario, ne contestava il ruolo di terzietà, desumibile dalla documentata proporzionalità fra provvigione ed importo del mutuo, rivelatrice del rapporto di collaborazione con PA
, incompatibile con la posizione di indipendenza propria del mediatore. Deduceva quindi la nullità del contratto di mediazione per conflitto d'interessi.
Concludeva pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attrice in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare fissata ex art. 127 ter, c.p.c., del 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
***
L'appello merita parziale accoglimento, per le seguenti considerazioni.
Risulta fondato il motivo di gravame inerente alla legittima imposizione dei costi di intermediazione dovuti per le provvigioni maturate da negata dal giudice di prime cure. PAe_2
L'appellante aveva infatti documentato (v. all. 1 e 2 fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione, in data 5 novembre 2012 (quindi anteriormente al mutuo), di un autonomo e distinto contratto fra la mutuataria e quest'ultima società che, non dotata di poteri rappresentativi, aveva operato in qualità di intermediaria del credito, con le indicate funzioni di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di credito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze della cliente, nonché di ausilio nella predisposizione della documentazione occorrente per l'istruttoria del finanziamento.
Deve osservarsi sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato nel contratto, concernendo i rilievi circa l'effettivo svolgimento delle attività ivi enunciate il differente profilo dell'adempimento o meno delle prestazioni a carico dell'intermediario. Con detta scrittura privata la mutuataria si era obbligata, come pure specificato, a versare a , in caso di effettiva erogazione del mutuo, una provvigione, poi effettivamente PAe_2 addebitata alla sig.ra a seguito dell'avvenuta stipulazione del prestito con cessione del quinto. La CP_1 scrittura privata era stata specificamente sottoscritta dalla mutuataria e indica con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, apparendo coerente con quanto disposto dall'art. 125 novies, TUB e funzionale l'attività dell'intermediario alla stipulazione del prestito, temporalmente successiva all'incarico dato a . Il fatto poi che PAe_2 PA fra questa e esistesse un rapporto di partnership commerciale o comunque di collaborazione e che vi fossero quindi interessi comuni fra le due società non sembra incidere né sulla validità del contratto né sul diritto al compenso dell'intermediaria, non essendo richiesto a tal fine che questa sia estranea alla società erogatrice del finanziamento, in difetto di altre più stringenti argomentazioni al riguardo e rimarcandosi anche come i contratti non facciano alcun riferimento alla figura del mediatore in senso proprio, bensì, correttamente, a quella dell'intermediario del credito, avendo operato in PAe_2 tale qualità, come pure osservato dalla stessa consumatrice appellata. In tal senso depongono anche le disposizioni richiamate nelle direttive della Banca d'Italia, allegate dall'appellante, secondo cui le
“Banche e società finanziarie possono avvalersi, oltre che del proprio personale, di agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altre banche o intermediari finanziari…”, figura che, ai sensi dell'art. pagina 3 di 6 121, co. 1°, TUB comprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi in senso proprio o
“qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che (…) svolge, a fronte di un compenso in denaro (…)” attività di “presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti” o ancora di “conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Se ne desume, dunque, che la convergenza dell'interesse economico dell'intermediario con quello della banca erogatrice del prestito è coerente e del tutto compatibile con la natura stessa di tale figura che spesso appartiene alla rete distributiva della banca mutuante.
Compete quindi a il diritto alla relativa remunerazione versata per € 552,00, importo che PAe_2 non appare sproporzionato in relazione all'attività prestata quale risultante dal contratto (v. al riguardo PA l'art. 39 delle direttive Banca d'Italia) e che risulta versato dalla mutuataria direttamente a , a favore della quale era stato eseguito il pagamento. L'odierna appellante era stata, quindi, correttamente chiamata in giudizio quale accipiens degli importi domandati, compresi nei ratei di rimborso del prestito corrisposti dalla mutuataria. La predetta commissione è quindi dovuta, dovendo la sentenza essere riformata laddove riconosce il diritto dell'attrice, odierna appellata, alla restituzione del relativo PA importo, e risultando, peraltro, la provvigione effettivamente corrisposta da all'intermediaria.
Quanto alle altre commissioni, “di attivazione” e “di gestione” che il giudice di prime cure ha ritenuto non dovute dalla consumatrice , entrambe risultano, invero, non sorrette da adeguata Controparte_1 giustificazione causale, come correttamente ed adeguatamente motivato nella sentenza.
Deve infatti condividersi il rilievo per cui i relativi costi, pari a complessivi € 2511,00 appaiono privi di un'effettiva giustificazione causale, oltre che previsti in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
E' sufficiente richiamare il testo delle commissioni contestate, risultante dalla scrittura privata di mutuo, per comprendere come le remunerazioni ivi previste e poste a carico della mutuataria attengano all'espletamento delle ordinarie attività di istruttoria, di approvvigionamento e di erogazione del denaro, già addebitate a tal titolo, nonché di gestione del prestito e del relativo rischio, proprie di qualunque forma di finanziamento e per buona parte riconducibili a quelle “spese istruttoria” che il contratto già aveva previsto e posto a carico del consumatore per 450 euro.
Si richiamano, in particolare, le previsioni dell'“attivazione del finanziamento presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende… e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio” delle stesse (punto B del contratto) e, quanto alla gestione, il riferimento allo “svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito all'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all'incasso delle rate di ammortamento”. Si tratta infatti di costi o ripetitivi perché riferiti ad attività già rientranti nell'istruttoria o, come anticipato, attinenti all'ordinaria gestione della fase di riscossione del rimborso e del rischio connesso a qualunque finanziamento. Rischio, peraltro, nella specie comunque coperto dalla previsione di penali ed interessi di mora a carico dell'inadempiente. Ne emerge, inoltre, un'enunciazione viziata per violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34,
pagina 4 di 6 co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ.
n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto.
Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri ulteriori sostenuti dalla mutuante incorrono nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria (si pensi all'esecuzione ed al corretto svolgersi dell'ammortamento, alle comunicazioni periodiche, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o eventuali e dipendenti da eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi.
La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare dette commissioni prive di titolo e nulle ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, sia nella fase di conclusione del contratto che in quella di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi.
La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto confermata.
Il parziale accoglimento del gravame e la parziale soccombenza reciproca giustificano la condanna dell'appellata alla rifusione della metà delle spese di lite del presente grado di giudizio, mentre dev'essere confermata la statuizione inerente a quelle del primo grado, dato che l'accoglimento della pagina 5 di 6 domanda attrice da parte del giudice di pace adito (ritenuto solo in parte non dovuto) risulta giustificato, sebbene nei limiti di cui si è detto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna alla PAe_1 restituzione in favore dell'appellata della minor somma di € 2511,00, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, dichiarando l'appellante non obbligata alla restituzione della commissione d'intermediazione di € 552,00.
Conferma la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore di , PAe_1 Controparte_1 come liquidate nella sentenza di primo grado.
Condanna l'appellata alla rifusione in favore di della metà delle spese processuali del PAe_1 presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 1.280,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 09/11/2024
Il giudice
Stefania Deiana
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