CASS
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 10628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10628 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10628 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/02/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di NC IU;
ritenuto che è pervenuto verbale di remissione di querela da parte del querelante OR FA, costituitosi parte civile, e contestuale accettazione della remissione da parte del NC;
che pertanto si impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela;
che di conseguenza vanno revocate le statuizioni civili pronunziate in favore della parte civile costituita;
che il ricorrente querelato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10628 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/02/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di NC IU;
ritenuto che è pervenuto verbale di remissione di querela da parte del querelante OR FA, costituitosi parte civile, e contestuale accettazione della remissione da parte del NC;
che pertanto si impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela;
che di conseguenza vanno revocate le statuizioni civili pronunziate in favore della parte civile costituita;
che il ricorrente querelato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 febbraio 2025.