Versione
29 agosto 1982
29 agosto 1982
Art. 15.
Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 e' immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento".
Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 e' immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento".