Articolo 15 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 agosto 1982
Art. 15.
Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 e' immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982