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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3949/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LI MA - Presidente
ED PO - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis 51 c.p.c.) iscritto al R.G. n. 3949/2025 V.G. da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE CARLO MARIKA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 8 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione e, in linea generale, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Assisi il 04/12/2000 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
nato a [...] il [...], Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Assisi, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 192, Parte II, Serie A, dell'anno 2000
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e modificate con note scritte del 19.11.2025, contenenti anche un trasferimento immobiliare:
“1. Ia figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso. Le Per_1 decisioni della vita quotidiana saranno prese in autonomia da quel genitore, presso il quale i figli si trovano in quel momento. Le decisioni di notevole importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2. La figlia continuerà a rimanere collocata prevalentemente presso la madre con Per_1 la quale vivrà stabilmente nell'appartamento familiare e presso la quale manterrà la residenza anagrafica.
3. Il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, che frequenta una Per_2 scuola professionale privata per conseguire l'abilitazione di pilota di linea, vivrà nella sede pagina 2 di 8 della scuola di formazione a Forlì durante le lezioni, mentre per il restante periodo e nei fine settimana continuerà a rientrare nella casa familiare con la madre.
4. L'intera abitazione coniugale con cantina e garage tavolarmente contraddistinta dalla p.m. 16 e 74 della p. ed. 4464 in PT continuerà a rimanere assegnata con C.F._1 Pt_3 arredi e corredi in uso esclusivo alla sig.ra che la abiterà assieme ai Parte_1 figli e Persona_3 Persona_4
5.Il padre potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre e con la figlia stessa.
6. A titolo di contributo al mantenimento dei due figli e il sig. Per_1 Per_2
pagherà l'importo mensile di complessivi Euro 600,00.-, pari ad Euro 300,00.- Pt_2 per ciascuno dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra
[...]
; l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale Pt_1 secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di settembre 2026.
7. Le spese straordinarie mediche non mutuabili, quelle scolastiche universitarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà. Le altre spese straordinarie per attività sportive, ricreative, di tempo libero, di formazione extrascolastica per i figli, saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà, solamente se previamente concordate.
Eventuali borse di studio conferite per determinati fini in favore dei figli, saranno da imputare per le rispettive finalità.
Ci si richiama al Protocollo del Tribunale di Bolzano dd. 26.11.2024.
8. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile di Pt_2 Parte_1 euro 450,00.-, mensili, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, tale importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di
Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di settembre 2026.
9. EG UN e i sussidi pubblici per la famiglia e la prole saranno percepiti dalla sig.ra le agevolazioni fiscali per i figli a carico ed in ogni caso tutte quelle Parte_1 previste dalla normativa vigente saranno fatte valere dalla sig.ra Parte_1
pagina 3 di 8 10.Tutte le spese accessorie dell'appartamento coniugale (come per esempio utenze varie, bollette varie, imposte, spese condominiali) verranno pagate integralmente dal sig.
Parte_2
11. Il residuo importo del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi contratto per l'acquisto dell'appartamento coniugale, verrà rimborsato all'istituto bancario Banca Nazionale del
Lavoro, da ciascuno dei coniugi in ragione di una quota di 1/2 ciascuno;
entrambi i coniugi espressamente rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsiasi pretesa reciproca con riferimento alle rate di mutuo già rimborsate e restituite all'istituto di credito Banca
Nazionale del Lavoro.
12) A definizione e tacitazione di ogni questione derivante dalla vita matrimoniale e dalla crisi familiare, i coniugi convengono quanto segue:
12A) il sig. trasferisce senza conguaglio, alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che accetta, la propria quota di proprietà ½ (un mezzo) dell'immobile (casa
[...] coniugale), sito in Merano, via ENRICO Toti, 12, così tavolarmente individuato:
-in P.T. P.T. 5950/ II C.C. porzioni materiali 16 (sedici) e 74 (settantaquattro) della Pt_3
p. ed. 4464 (quattromilaquattrocentosessantaquattro),
e la quota indivisa di complessivi 1433/200.000 della p.m. 128 (centoventotto) della stessa predetta p. ed. 4464 ((quattromilaquattrocentosessantaquattro), nonché la quota indivisa di complessivi 1433/200.000 della p.m. 14 (quattordici) della p. ed. 4465 ( quattromilaquattrocentosessantacinque), con tutti i diritti tavolarmente e per legge congiunti, e le servitù attive e passive, così come tavolarmente iscritte.
Gli immobili sopra descritti risultano così censiti presso il competente catasto urbano, come segue:
- F.23, part. 4464, sub. 16, p.m. 16, zona cens 1, categ. A/2, classe 2, vani 4, superficie 72 mq, RCE 475,14;
- F. 23, particella 4464, sub. 74, p.m. 74, cat. C/6, classe 2, consistenza 16 mq, sup. mq.18,
RCE 109,90.-;
-F 23, part. 4464, sub. 138, p.m. 128, cat. F/50 graffata con F 23, part. 4465, sub. 20, p.m.
14;
Quanto alle parti comuni:
pagina 4 di 8 -F 23, particella 4464, sub. 128, pp.mm. 1-26, cat. C/2, cl.2, cons. mq. 26, superficie 30 mq,
RCE 87,28;
Fg. 23, part. 4464, sub. 131, pp.mm. 1-26, cat. C/2, cons.mq. 33, superficie 37 mq, RCE
110,78; il tutto come risulta da visure catastali allegate sub. doc. n. 16;
Si precisa che, con riferimento all'esatta individuazione della consistenza dell'immobile oggetto di trasferimento, si fa anche riferimento all'atto di compravendita rep. N. 73.606 racc. 24.615 registrato a Merano il 21.10.2016 al n. 4822 Serie 1T, Notaio Persona_5
12B) Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata dalle parti, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare degli immobili sopra citati dichiara che:
a) Gli edifici urbani risultano censiti presso il Catasto Urbano con i dati sopra già indicati;
b) Lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente contratto è conforme ai dati catastali sopra menzionati ed alle planimetrie catastali depositate:
- In data 3 febbraio 2015 prot. N. 676.001.2015 per i subb.16 e 74 della p.ed. 4464;
- In data 3 febbraio 2025 prot. N. 667.001.2015 per i subb 128 e 131 della p.ed. 4464, presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
le suddette planimetrie si allegano in copia sub. doc. n. 17.
c) Le suddette disposizioni di legge non si applicano, tuttavia, alle parti comuni ed ai diritti congiunti e, in particolare, al sub. 138 della p.ed. 4464 e al sub. 20 della p. ed. 4465, in quanto:
- trattasi di beni comuni non censibili (androni scale aree di passaggio, cortili, terrazzi, etc…) in quanto privi di autonoma capacità reddituale ovvero di beni comuni a più unità immobiliari di per sé autonomamente censibili ma destinati ad uso o servizio di più unità immobiliari per i quali non
è, conseguentemente, dovuta la redazione della planimetria catastale, in quanto insuscettibili di attribuzione di autonoma rendita catastale, ai sensi della Circolare dell'Agenzia del Territorio n.
3/T dell'11.04.2006 e della circolare Min. Fin. N. 2 del 20.01.1984.
12C) l'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, con le relative accessioni e pertinenze, con tutti gli eventuali diritti tavolarmente congiunti, le relative servitù attive e passive, così come risulta tavolarmente iscritto;
12D) il sig. garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità Parte_2 dell'immobile oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino all'intavolazione del presente pagina 5 di 8 atto, da garanzie reali, da vincoli derivanti da sequestro o da pignoramento, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, ad eccezione:
-dell'ipoteca intavolata sub G.N. 6981/1 dd. 03.10.2016, per l'importo complessivo di Euro
360.000,00.- a favore di sede di Roma;
Controparte_1
- del vincolo sociale ventennale ai sensi dell'art. 79 della L.P. 11.08.1997, n. 13, di locare o alienare sub. GN 4494/19 dd. 12.08.2005;
12E) il sig. garantisce con il presente atto la conformità degli impianti elettrici, Parte_2 radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento, di climatizzazione di condizionamento, di refrigerazione, di ventilazione, di areazione, idrici sanitari, di distribuzione e di utilizzazione del gas, di prevenzione antiincendio, di sollevamento di persone e di cose, se ed in quanto presenti, alla normativa in materia vigente al tempo della loro realizzazione;
12F) la sig.ra consegue immediatamente il possesso di quanto oggetto di Parte_1 trasferimento.
12G) i coniugi continueranno a rimborsare le residue rate ancora a scadere del mutuo contratto dai coniugi con Banca con sede in Roma, in data 28.09.2016, per Controparte_1
l'acquisto dell'immobile in oggetto, in ragione di una quota pari ad 1/2 a carico di ciascun coniuge;
i coniugi rinunciano espressamente ad avanzare qualsiasi reciproca pretesa con riferimento alle rate di mutuo già restituite e rimborsate all'istituto di credito predetto e versamenti effettuati
12H) il sig. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale, dispensando il conservatore Parte_2 tavolare da ogni responsabilità al riguardo;
12I) il sig. ai fini di cui alla legge urbanistica vigente, dichiara che gli immobili Parte_2 oggetto del presente atto e le sue pertinenze sono stati realizzati in base alle seguenti concessioni edilizie rilasciate tutte dal Comune di Merano:
n. 316 del 25 agosto 2005, n. 55 del 13 marzo 2013, n. 238 del 02 settembre 2023, n. 81 del 16 aprile 2014, n. 15 del 28 gennaio 2015, n. 41 del 05 marzo 2015, il permesso d'uso è stato rilasciato in data 16 marzo 2015 dal Direttore dell'Ufficio urbanistica ed edilizia privata del
Comune di Merano.
Si precisa che il terreno che circonda l'edificio ed i diritti allo stesso congiunti sono di superficie inferiore a 5000 m 2 e costituiscono pertinenza di edificio censito al NCEU.
pagina 6 di 8 - che successivamente a tale data non sono state eseguite opere tali da richiedere il rilascio di licenze o concessioni edilizie o concessioni in sanatoria, denunce di inizio attività, permessi di costruzione o provvedimenti amministrativi;
- che quanto ceduto non presenta irregolarità urbanistiche e non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica;
12L) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma III, del D. Lgs n. 192/2005, come novellato dal D. Lgs. n. 311/2006, il sig. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 Parte_2 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, che per il fabbricato oggetto del presente atto è un fabbricato ultimato.
- In considerazione di quanto sopra, la sig.ra , ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 6 comma 2 ter del DLGS n. 192 /2005 nel testo vigente, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione energetica dell'edificio oggetto del presente atto.
In particolare, la sig.ra dichiara di avere ricevuto duplicato certificato Parte_1
Energetico dd. 24.02.2015 n. 2015-04123 redatto in data 24.02.2015 dal Direttore CP_2 dell' , valido fino al 24.02.2035, che si allega al Parte_4 presente atto sub. doc. n. 17.
Le parti conferiscono incarico all'avv. Marika De Carlo per l'intavolazione e l'accatastamento delle unità immobiliari siti in Merano, oggetto del presente atto.
12 H) Le parti sono consapevoli dell'onere di informarsi sulla necessità di provvedere alla comunicazione di cessione di fabbricato nonché di informarsi presso il Comune competente circa l'IMI.
13) I coniugi dichiarano di avere risolto così ogni questione di carattere patrimoniale derivante dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo l'uno dall'altro, salve le obbligazioni derivanti dal presente atto.
Ai fini fiscali le parti chiedono che, in applicazione dei principi e del disposto di cui all'art, 19 L.
06.03.1987 nr. 74, alla sentenza nr. 154 del 21.02.2014 ed alla circolare 27/E dd. 21 giugno 2012, il trasferimento delle proprietà sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria etc..”
***
pagina 7 di 8 Gli allegati n. 17 (certificato energetico CP_2 integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore
ED PO
pagina 8 di 8
e 18 (planimetrie) costituiscono parte
La Presidente
LI MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3949/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LI MA - Presidente
ED PO - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis 51 c.p.c.) iscritto al R.G. n. 3949/2025 V.G. da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE CARLO MARIKA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 8 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione e, in linea generale, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Assisi il 04/12/2000 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
nato a [...] il [...], Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Assisi, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 192, Parte II, Serie A, dell'anno 2000
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e modificate con note scritte del 19.11.2025, contenenti anche un trasferimento immobiliare:
“1. Ia figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso. Le Per_1 decisioni della vita quotidiana saranno prese in autonomia da quel genitore, presso il quale i figli si trovano in quel momento. Le decisioni di notevole importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2. La figlia continuerà a rimanere collocata prevalentemente presso la madre con Per_1 la quale vivrà stabilmente nell'appartamento familiare e presso la quale manterrà la residenza anagrafica.
3. Il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, che frequenta una Per_2 scuola professionale privata per conseguire l'abilitazione di pilota di linea, vivrà nella sede pagina 2 di 8 della scuola di formazione a Forlì durante le lezioni, mentre per il restante periodo e nei fine settimana continuerà a rientrare nella casa familiare con la madre.
4. L'intera abitazione coniugale con cantina e garage tavolarmente contraddistinta dalla p.m. 16 e 74 della p. ed. 4464 in PT continuerà a rimanere assegnata con C.F._1 Pt_3 arredi e corredi in uso esclusivo alla sig.ra che la abiterà assieme ai Parte_1 figli e Persona_3 Persona_4
5.Il padre potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre e con la figlia stessa.
6. A titolo di contributo al mantenimento dei due figli e il sig. Per_1 Per_2
pagherà l'importo mensile di complessivi Euro 600,00.-, pari ad Euro 300,00.- Pt_2 per ciascuno dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra
[...]
; l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale Pt_1 secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di settembre 2026.
7. Le spese straordinarie mediche non mutuabili, quelle scolastiche universitarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà. Le altre spese straordinarie per attività sportive, ricreative, di tempo libero, di formazione extrascolastica per i figli, saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà, solamente se previamente concordate.
Eventuali borse di studio conferite per determinati fini in favore dei figli, saranno da imputare per le rispettive finalità.
Ci si richiama al Protocollo del Tribunale di Bolzano dd. 26.11.2024.
8. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile di Pt_2 Parte_1 euro 450,00.-, mensili, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, tale importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di
Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di settembre 2026.
9. EG UN e i sussidi pubblici per la famiglia e la prole saranno percepiti dalla sig.ra le agevolazioni fiscali per i figli a carico ed in ogni caso tutte quelle Parte_1 previste dalla normativa vigente saranno fatte valere dalla sig.ra Parte_1
pagina 3 di 8 10.Tutte le spese accessorie dell'appartamento coniugale (come per esempio utenze varie, bollette varie, imposte, spese condominiali) verranno pagate integralmente dal sig.
Parte_2
11. Il residuo importo del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi contratto per l'acquisto dell'appartamento coniugale, verrà rimborsato all'istituto bancario Banca Nazionale del
Lavoro, da ciascuno dei coniugi in ragione di una quota di 1/2 ciascuno;
entrambi i coniugi espressamente rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsiasi pretesa reciproca con riferimento alle rate di mutuo già rimborsate e restituite all'istituto di credito Banca
Nazionale del Lavoro.
12) A definizione e tacitazione di ogni questione derivante dalla vita matrimoniale e dalla crisi familiare, i coniugi convengono quanto segue:
12A) il sig. trasferisce senza conguaglio, alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che accetta, la propria quota di proprietà ½ (un mezzo) dell'immobile (casa
[...] coniugale), sito in Merano, via ENRICO Toti, 12, così tavolarmente individuato:
-in P.T. P.T. 5950/ II C.C. porzioni materiali 16 (sedici) e 74 (settantaquattro) della Pt_3
p. ed. 4464 (quattromilaquattrocentosessantaquattro),
e la quota indivisa di complessivi 1433/200.000 della p.m. 128 (centoventotto) della stessa predetta p. ed. 4464 ((quattromilaquattrocentosessantaquattro), nonché la quota indivisa di complessivi 1433/200.000 della p.m. 14 (quattordici) della p. ed. 4465 ( quattromilaquattrocentosessantacinque), con tutti i diritti tavolarmente e per legge congiunti, e le servitù attive e passive, così come tavolarmente iscritte.
Gli immobili sopra descritti risultano così censiti presso il competente catasto urbano, come segue:
- F.23, part. 4464, sub. 16, p.m. 16, zona cens 1, categ. A/2, classe 2, vani 4, superficie 72 mq, RCE 475,14;
- F. 23, particella 4464, sub. 74, p.m. 74, cat. C/6, classe 2, consistenza 16 mq, sup. mq.18,
RCE 109,90.-;
-F 23, part. 4464, sub. 138, p.m. 128, cat. F/50 graffata con F 23, part. 4465, sub. 20, p.m.
14;
Quanto alle parti comuni:
pagina 4 di 8 -F 23, particella 4464, sub. 128, pp.mm. 1-26, cat. C/2, cl.2, cons. mq. 26, superficie 30 mq,
RCE 87,28;
Fg. 23, part. 4464, sub. 131, pp.mm. 1-26, cat. C/2, cons.mq. 33, superficie 37 mq, RCE
110,78; il tutto come risulta da visure catastali allegate sub. doc. n. 16;
Si precisa che, con riferimento all'esatta individuazione della consistenza dell'immobile oggetto di trasferimento, si fa anche riferimento all'atto di compravendita rep. N. 73.606 racc. 24.615 registrato a Merano il 21.10.2016 al n. 4822 Serie 1T, Notaio Persona_5
12B) Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata dalle parti, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare degli immobili sopra citati dichiara che:
a) Gli edifici urbani risultano censiti presso il Catasto Urbano con i dati sopra già indicati;
b) Lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente contratto è conforme ai dati catastali sopra menzionati ed alle planimetrie catastali depositate:
- In data 3 febbraio 2015 prot. N. 676.001.2015 per i subb.16 e 74 della p.ed. 4464;
- In data 3 febbraio 2025 prot. N. 667.001.2015 per i subb 128 e 131 della p.ed. 4464, presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
le suddette planimetrie si allegano in copia sub. doc. n. 17.
c) Le suddette disposizioni di legge non si applicano, tuttavia, alle parti comuni ed ai diritti congiunti e, in particolare, al sub. 138 della p.ed. 4464 e al sub. 20 della p. ed. 4465, in quanto:
- trattasi di beni comuni non censibili (androni scale aree di passaggio, cortili, terrazzi, etc…) in quanto privi di autonoma capacità reddituale ovvero di beni comuni a più unità immobiliari di per sé autonomamente censibili ma destinati ad uso o servizio di più unità immobiliari per i quali non
è, conseguentemente, dovuta la redazione della planimetria catastale, in quanto insuscettibili di attribuzione di autonoma rendita catastale, ai sensi della Circolare dell'Agenzia del Territorio n.
3/T dell'11.04.2006 e della circolare Min. Fin. N. 2 del 20.01.1984.
12C) l'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, con le relative accessioni e pertinenze, con tutti gli eventuali diritti tavolarmente congiunti, le relative servitù attive e passive, così come risulta tavolarmente iscritto;
12D) il sig. garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità Parte_2 dell'immobile oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino all'intavolazione del presente pagina 5 di 8 atto, da garanzie reali, da vincoli derivanti da sequestro o da pignoramento, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, ad eccezione:
-dell'ipoteca intavolata sub G.N. 6981/1 dd. 03.10.2016, per l'importo complessivo di Euro
360.000,00.- a favore di sede di Roma;
Controparte_1
- del vincolo sociale ventennale ai sensi dell'art. 79 della L.P. 11.08.1997, n. 13, di locare o alienare sub. GN 4494/19 dd. 12.08.2005;
12E) il sig. garantisce con il presente atto la conformità degli impianti elettrici, Parte_2 radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento, di climatizzazione di condizionamento, di refrigerazione, di ventilazione, di areazione, idrici sanitari, di distribuzione e di utilizzazione del gas, di prevenzione antiincendio, di sollevamento di persone e di cose, se ed in quanto presenti, alla normativa in materia vigente al tempo della loro realizzazione;
12F) la sig.ra consegue immediatamente il possesso di quanto oggetto di Parte_1 trasferimento.
12G) i coniugi continueranno a rimborsare le residue rate ancora a scadere del mutuo contratto dai coniugi con Banca con sede in Roma, in data 28.09.2016, per Controparte_1
l'acquisto dell'immobile in oggetto, in ragione di una quota pari ad 1/2 a carico di ciascun coniuge;
i coniugi rinunciano espressamente ad avanzare qualsiasi reciproca pretesa con riferimento alle rate di mutuo già restituite e rimborsate all'istituto di credito predetto e versamenti effettuati
12H) il sig. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale, dispensando il conservatore Parte_2 tavolare da ogni responsabilità al riguardo;
12I) il sig. ai fini di cui alla legge urbanistica vigente, dichiara che gli immobili Parte_2 oggetto del presente atto e le sue pertinenze sono stati realizzati in base alle seguenti concessioni edilizie rilasciate tutte dal Comune di Merano:
n. 316 del 25 agosto 2005, n. 55 del 13 marzo 2013, n. 238 del 02 settembre 2023, n. 81 del 16 aprile 2014, n. 15 del 28 gennaio 2015, n. 41 del 05 marzo 2015, il permesso d'uso è stato rilasciato in data 16 marzo 2015 dal Direttore dell'Ufficio urbanistica ed edilizia privata del
Comune di Merano.
Si precisa che il terreno che circonda l'edificio ed i diritti allo stesso congiunti sono di superficie inferiore a 5000 m 2 e costituiscono pertinenza di edificio censito al NCEU.
pagina 6 di 8 - che successivamente a tale data non sono state eseguite opere tali da richiedere il rilascio di licenze o concessioni edilizie o concessioni in sanatoria, denunce di inizio attività, permessi di costruzione o provvedimenti amministrativi;
- che quanto ceduto non presenta irregolarità urbanistiche e non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica;
12L) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma III, del D. Lgs n. 192/2005, come novellato dal D. Lgs. n. 311/2006, il sig. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 Parte_2 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, che per il fabbricato oggetto del presente atto è un fabbricato ultimato.
- In considerazione di quanto sopra, la sig.ra , ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 6 comma 2 ter del DLGS n. 192 /2005 nel testo vigente, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione energetica dell'edificio oggetto del presente atto.
In particolare, la sig.ra dichiara di avere ricevuto duplicato certificato Parte_1
Energetico dd. 24.02.2015 n. 2015-04123 redatto in data 24.02.2015 dal Direttore CP_2 dell' , valido fino al 24.02.2035, che si allega al Parte_4 presente atto sub. doc. n. 17.
Le parti conferiscono incarico all'avv. Marika De Carlo per l'intavolazione e l'accatastamento delle unità immobiliari siti in Merano, oggetto del presente atto.
12 H) Le parti sono consapevoli dell'onere di informarsi sulla necessità di provvedere alla comunicazione di cessione di fabbricato nonché di informarsi presso il Comune competente circa l'IMI.
13) I coniugi dichiarano di avere risolto così ogni questione di carattere patrimoniale derivante dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo l'uno dall'altro, salve le obbligazioni derivanti dal presente atto.
Ai fini fiscali le parti chiedono che, in applicazione dei principi e del disposto di cui all'art, 19 L.
06.03.1987 nr. 74, alla sentenza nr. 154 del 21.02.2014 ed alla circolare 27/E dd. 21 giugno 2012, il trasferimento delle proprietà sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria etc..”
***
pagina 7 di 8 Gli allegati n. 17 (certificato energetico CP_2 integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore
ED PO
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e 18 (planimetrie) costituiscono parte
La Presidente
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