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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/12/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1872/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. DE MAS CATERINA
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
AD DR
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 28/10/2025, i coniugi hanno richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/07/2001 a Belluno
dai ricorrenti, trascritto al n.39, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
a) Il figlio minore ND rimarrà affidato a entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso, con residenza presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, in particolare quelle relative alla salute, all'educazione e all'istruzione degli stessi;
i genitori eserciteranno detta responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, impegnandosi comunque a informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti rilevanti della vita dei figli.
b) il padre potrà tenere con sè il figlio ND, salva facoltà di deroga per accordo dei coniugi e tenendo conto delle esigenze di studio, sport e svago del figlio, nonché della volontà del minore: da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina;
a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio a domenica sera, oppure da domenica mattina a lunedì mattina;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando Natale e
Capodanno);
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
2 c) dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
essi hanno già concordemente regolato a parte ogni loro rapporto economico derivante dal matrimonio.
d) Il marito verserà alla moglie, entro il giorno 10 del mese, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno mensile di Euro 560,00 (con rivalutazione secondo gli indici Istat decorrente dal partire dal 365° giorno successivo al deposito del ricorso), pari ad Euro 140,00 per ciascun figlio, e oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento come da protocollo in uso a Codesto Tribunale datato 27.07.2021 (con le modalità ed i limiti colà individuati), con la precisazione che egli verserà anche la ulteriore somma di Euro 200,00, (entro il giorno 10 di ogni mese) a titolo di anticipazione delle spese straordinarie sostenende (per la medesima quota del 50%); entro la fine di ogni mese, la signora provvederà a consegnare al signor Pt_1
il rendiconto delle spese straordinarie sostenute ed il signor CP_1 CP_1
corrisponderà entro il giorno successivo la propria quota del 50% che eventualmente residua dopo il conguaglio con quanto già versato.
Le spese per le tasse universitarie verranno sostenute al 50% fra i coniugi e pagate da entrambi al momento della scadenza delle stesse, salvo conguagli ove vi siano agevolazioni.
Analoghe modalità di accordo varranno anche nel momento in cui anche i figli e ND si iscriveranno all'università. Per_1
e) L'assegno Unico Familiare, ex D. Lvo 230/2021, verrà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
f) le detrazioni fiscali per i figli a carico, qualora applicabili, spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
g) le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
3 h) i ricorrenti si danno sin d'ora il consenso, ove previsto, per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 20/11/2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Chiara Sandini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1872/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. DE MAS CATERINA
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
AD DR
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 28/10/2025, i coniugi hanno richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/07/2001 a Belluno
dai ricorrenti, trascritto al n.39, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
a) Il figlio minore ND rimarrà affidato a entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso, con residenza presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, in particolare quelle relative alla salute, all'educazione e all'istruzione degli stessi;
i genitori eserciteranno detta responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, impegnandosi comunque a informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti rilevanti della vita dei figli.
b) il padre potrà tenere con sè il figlio ND, salva facoltà di deroga per accordo dei coniugi e tenendo conto delle esigenze di studio, sport e svago del figlio, nonché della volontà del minore: da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina;
a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio a domenica sera, oppure da domenica mattina a lunedì mattina;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando Natale e
Capodanno);
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
2 c) dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
essi hanno già concordemente regolato a parte ogni loro rapporto economico derivante dal matrimonio.
d) Il marito verserà alla moglie, entro il giorno 10 del mese, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno mensile di Euro 560,00 (con rivalutazione secondo gli indici Istat decorrente dal partire dal 365° giorno successivo al deposito del ricorso), pari ad Euro 140,00 per ciascun figlio, e oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento come da protocollo in uso a Codesto Tribunale datato 27.07.2021 (con le modalità ed i limiti colà individuati), con la precisazione che egli verserà anche la ulteriore somma di Euro 200,00, (entro il giorno 10 di ogni mese) a titolo di anticipazione delle spese straordinarie sostenende (per la medesima quota del 50%); entro la fine di ogni mese, la signora provvederà a consegnare al signor Pt_1
il rendiconto delle spese straordinarie sostenute ed il signor CP_1 CP_1
corrisponderà entro il giorno successivo la propria quota del 50% che eventualmente residua dopo il conguaglio con quanto già versato.
Le spese per le tasse universitarie verranno sostenute al 50% fra i coniugi e pagate da entrambi al momento della scadenza delle stesse, salvo conguagli ove vi siano agevolazioni.
Analoghe modalità di accordo varranno anche nel momento in cui anche i figli e ND si iscriveranno all'università. Per_1
e) L'assegno Unico Familiare, ex D. Lvo 230/2021, verrà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
f) le detrazioni fiscali per i figli a carico, qualora applicabili, spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
g) le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
3 h) i ricorrenti si danno sin d'ora il consenso, ove previsto, per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 20/11/2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Chiara Sandini
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