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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Trapani
Verbale udienza cartolare
Proc. n. 1387/2024
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 19.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni specificandole nella nota ex art.127 ter cpc.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1387 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
residente in [...], e e Parte_1 Parte_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita M. Barraco, del Foro di Marsala
Attori opponenti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
– (P.I. ), con sede in Milano, in persona degli amministratori e Controparte_1 P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, quale mandataria di , con sede Controparte_2 legale in Milano Via Vittorio Betteloni, 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Chierotti del foro di Torino
Convenuto opposto
Conclusioni come da verbale
Con atto introduttivo del giudizio gli attori proponevano opposizione avverso il D.I. n.
327/2024 - proc. R.G. n. 708/2024 -emesso dal Tribunale di Trapani e notificato in data
02.09.2024 con il quale il creditore opposto intimava ai sig.ri e di pagare, Pt_1 Parte_2 entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 11.577,58, oltre € 567,00 per competenze di avvocato, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta ed € 145,50 per esborsi.
Affermavano gli attori che vi era incertezza sul credito originario e rinegoziato atteso il mancato deposito dell'originario contratto di finanziamento oggetto di rinegoziazione di un contratto di finanziamento stipulato in data 18.04.2011; evidenziavano altresì la violazione delle regole circa la capitalizzazione degli interessi e mancata indicazione del tae ( tasso annuo effettivo); eccepivano infine, l'inesistenza della prova del credito ingiunto e conseguentemente, l' infondatezza della pretesa creditoria stante il mancato deposito delle scritture contabili;
concludevano come da verbale.
Si costituiva il creditore opposto, la quale mandataria di Controparte_1 CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo la genericità dell'opposizione contestando puntualmente i motivi dedotti in atto introduttivo;
evidenziava la carenza probatoria della proposta opposizione, allegando altresì, ulteriore documentazione, oltre quella già depositata in sede monitoria, a fondamento della pretesa creditoria. Concludeva come da verbale.
Veniva esperita la condizione di procedibilità con esito negativo e con provvedimento del maggio 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. oggetto di opposizione.
La causa matura per la decisione veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc al 19.11.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale, per discussione con termine ex art.127 ter cpc.
Ciò posto si osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità,
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste
Tribunale di Trapani Sezione Civile
sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”
(cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Nel caso di specie, la convenuta -creditore opposto – ha assolto l'onus probandi mediante la produzione, non solo dei documenti già allegati in sede monitoria ovvero il contratto di finanziamento;
le comunicazioni della cessione del credito;
l'attestazione del credito azionato;
ma anche con il deposito di ulteriori documenti quali la nota di comunicazione della decadenza del beneficio del termine già accordata alla parte debitrice.
Dall'esame complessivo della documentazione in atti, emerge positivamente la legittimazione attiva del convenuto opposto.
Questa ha prodotto sin dalla fase monitoria i documenti sopra indicati con l'ultronea produzione, come già scritto, di altri documenti. Questi documenti non sono stati specificamente contestati dall'opponente, che si è limitato a una contestazione di tenore generico. Tutti questi elementi probatori appaiono univoci e concordanti nel loro contenuto;
pertanto, concorrono a consolidare la prova della legittimazione attiva della società opposta, nonché del diritto di credito vantato e tutelato in sede monitoria.
Nel contraddittorio processuale, infatti, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione sul contenuto di questi documenti, limitandosi ad insistere per l'ammissione di una CTU.
Tale documentazione, pertanto, concorre alla prova del credito, eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul mutuante. La società opposta ha pertanto correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle parti.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Sull'onere della prova si ricorda che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie – contratti di finanziamento- sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Cass 09/03/2020, n.764; Cass
15/09/2021, n.675).
Recentemente il giudice di legittimità ha evidenziato la consistenza dell'onere probatorio richiesto dalla legge nell'ipotesi di successore a titolo particolare del creditore originario.
Afferma il giudice che :..“Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 е 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui
Tribunale di Trapani Sezione Civile
possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N.
13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. Civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547)
Orbene, nel caso di specie il creditore opposto ha depositato non solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ma anche l'attestazione che tra i crediti ceduti vi è anche quello n. 6573667 riconducibile alla parte opponente, fornendo così una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto e della sua l'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti.
L'opponente, di contro, nulla ha prodotto a fondamento delle proprie pretese, nulla ha depositato a corredo dell'atto introduttivo del giudizio. Si deve, pertanto, ritenere che l'opposizione proposta dall'attore, risulta carente sotto un profilo probatorio, facendo così
Tribunale di Trapani Sezione Civile
degradare l'atto introduttivo del giudizio, ad una mera elencazione di doglianze prive di supporto probatorio.
Va infine evidenziato che la doglianza mossa in sede di conclusionale da parte opponente circa la mancata convocazione in sede di mediazione obbligatoria, va disattesa sia perché nulla ha eccepito nella nota del 17.09.25 anzi ha affermato di non aver aderto alla mediazione dimostrando così di aver avuta contezza della stessa.
L'opposizione, pertanto, va rigettata, r confermando il decreto ingiuntivo n. 327/2024 - proc.
R.G. n. 708/2024 dichiarandone l'esecutorietà ex art.654 cpc.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto, gli attori andranno condannati alle spese di lite si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo solo tre fasi del giudizio in complessivi euro 1.700,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione proposta dagli attori opponenti, e Parte_1 Parte_2
, confermando il decreto ingiuntivo n. 327/2024 - proc. R.G. n. 708/2024,
[...] dichiarandolo ex art.654 cpc esecutivo.
Pone le spese di lite a carico della parte soccombente, come liquidate in parte motiva pari a euro 1700,00 oltre oneri, a carico delle parti opponenti in solido tra loro.
Così deciso in Trapani, in data 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Verbale udienza cartolare
Proc. n. 1387/2024
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 19.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni specificandole nella nota ex art.127 ter cpc.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1387 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
residente in [...], e e Parte_1 Parte_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita M. Barraco, del Foro di Marsala
Attori opponenti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
– (P.I. ), con sede in Milano, in persona degli amministratori e Controparte_1 P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, quale mandataria di , con sede Controparte_2 legale in Milano Via Vittorio Betteloni, 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Chierotti del foro di Torino
Convenuto opposto
Conclusioni come da verbale
Con atto introduttivo del giudizio gli attori proponevano opposizione avverso il D.I. n.
327/2024 - proc. R.G. n. 708/2024 -emesso dal Tribunale di Trapani e notificato in data
02.09.2024 con il quale il creditore opposto intimava ai sig.ri e di pagare, Pt_1 Parte_2 entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 11.577,58, oltre € 567,00 per competenze di avvocato, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta ed € 145,50 per esborsi.
Affermavano gli attori che vi era incertezza sul credito originario e rinegoziato atteso il mancato deposito dell'originario contratto di finanziamento oggetto di rinegoziazione di un contratto di finanziamento stipulato in data 18.04.2011; evidenziavano altresì la violazione delle regole circa la capitalizzazione degli interessi e mancata indicazione del tae ( tasso annuo effettivo); eccepivano infine, l'inesistenza della prova del credito ingiunto e conseguentemente, l' infondatezza della pretesa creditoria stante il mancato deposito delle scritture contabili;
concludevano come da verbale.
Si costituiva il creditore opposto, la quale mandataria di Controparte_1 CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo la genericità dell'opposizione contestando puntualmente i motivi dedotti in atto introduttivo;
evidenziava la carenza probatoria della proposta opposizione, allegando altresì, ulteriore documentazione, oltre quella già depositata in sede monitoria, a fondamento della pretesa creditoria. Concludeva come da verbale.
Veniva esperita la condizione di procedibilità con esito negativo e con provvedimento del maggio 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. oggetto di opposizione.
La causa matura per la decisione veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc al 19.11.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale, per discussione con termine ex art.127 ter cpc.
Ciò posto si osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità,
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste
Tribunale di Trapani Sezione Civile
sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”
(cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Nel caso di specie, la convenuta -creditore opposto – ha assolto l'onus probandi mediante la produzione, non solo dei documenti già allegati in sede monitoria ovvero il contratto di finanziamento;
le comunicazioni della cessione del credito;
l'attestazione del credito azionato;
ma anche con il deposito di ulteriori documenti quali la nota di comunicazione della decadenza del beneficio del termine già accordata alla parte debitrice.
Dall'esame complessivo della documentazione in atti, emerge positivamente la legittimazione attiva del convenuto opposto.
Questa ha prodotto sin dalla fase monitoria i documenti sopra indicati con l'ultronea produzione, come già scritto, di altri documenti. Questi documenti non sono stati specificamente contestati dall'opponente, che si è limitato a una contestazione di tenore generico. Tutti questi elementi probatori appaiono univoci e concordanti nel loro contenuto;
pertanto, concorrono a consolidare la prova della legittimazione attiva della società opposta, nonché del diritto di credito vantato e tutelato in sede monitoria.
Nel contraddittorio processuale, infatti, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione sul contenuto di questi documenti, limitandosi ad insistere per l'ammissione di una CTU.
Tale documentazione, pertanto, concorre alla prova del credito, eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul mutuante. La società opposta ha pertanto correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle parti.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Sull'onere della prova si ricorda che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie – contratti di finanziamento- sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Cass 09/03/2020, n.764; Cass
15/09/2021, n.675).
Recentemente il giudice di legittimità ha evidenziato la consistenza dell'onere probatorio richiesto dalla legge nell'ipotesi di successore a titolo particolare del creditore originario.
Afferma il giudice che :..“Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 е 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui
Tribunale di Trapani Sezione Civile
possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N.
13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. Civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547)
Orbene, nel caso di specie il creditore opposto ha depositato non solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ma anche l'attestazione che tra i crediti ceduti vi è anche quello n. 6573667 riconducibile alla parte opponente, fornendo così una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto e della sua l'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti.
L'opponente, di contro, nulla ha prodotto a fondamento delle proprie pretese, nulla ha depositato a corredo dell'atto introduttivo del giudizio. Si deve, pertanto, ritenere che l'opposizione proposta dall'attore, risulta carente sotto un profilo probatorio, facendo così
Tribunale di Trapani Sezione Civile
degradare l'atto introduttivo del giudizio, ad una mera elencazione di doglianze prive di supporto probatorio.
Va infine evidenziato che la doglianza mossa in sede di conclusionale da parte opponente circa la mancata convocazione in sede di mediazione obbligatoria, va disattesa sia perché nulla ha eccepito nella nota del 17.09.25 anzi ha affermato di non aver aderto alla mediazione dimostrando così di aver avuta contezza della stessa.
L'opposizione, pertanto, va rigettata, r confermando il decreto ingiuntivo n. 327/2024 - proc.
R.G. n. 708/2024 dichiarandone l'esecutorietà ex art.654 cpc.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto, gli attori andranno condannati alle spese di lite si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo solo tre fasi del giudizio in complessivi euro 1.700,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione proposta dagli attori opponenti, e Parte_1 Parte_2
, confermando il decreto ingiuntivo n. 327/2024 - proc. R.G. n. 708/2024,
[...] dichiarandolo ex art.654 cpc esecutivo.
Pone le spese di lite a carico della parte soccombente, come liquidate in parte motiva pari a euro 1700,00 oltre oneri, a carico delle parti opponenti in solido tra loro.
Così deciso in Trapani, in data 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile