Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01870/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ND OM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Alessandra Ciocia e Marina Genco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità, in parte qua,
degli atti indittivi della gara indetta dall’ Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA relativi alla “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e materiali di consumo A.M.I.U. S.p.A. Comune di RA. Importo complessivo dell'appalto: 2.618.500,00 oltre IVA - CIG 9130160E5E”, il cui Avviso è stato pubblicato sulla G.U. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 39 del 1.4.2022 ed in particolare:
- dell'art. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara relativo al punteggio dell'offerta tecnica (“Valutazione tecnica contenitori: buste, carrellati 120 lt, 240 lt, 360 lt, 1.100 lt, mastelli - Valutazione tecnica: max 80 punti”) nella parte in cui si attribuiscono per “Valutazione tecnica buste: max 40 punti” e per “Valutazione tecnica contenitori: max 40 punti”;
- dell'art. 6.3 del Disciplinare di gara, relativo ai prescritti requisiti di capacità tecnico-professionale, in quanto testualmente riferito ad “un elenco delle forniture analoghe a quelle oggetto di appalto (forniture di contenitori, cassonetti e mastelli destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti)” e non anche alle buste;
- dell'art. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara relativo al “Peso del contenitore” e al “Peso totale ammesso” con riguardo la fornitura di contenitori da 120 lt., 240 lt., 360 lt., e 1100 lt.;
- dell'art. 13.6 “CAMPIONI” del Disciplinare di gara relativo alla consegna dei campioni “entro il termine di scadenza dell'offerta ossia 29.04.2022 ore 13:00” e dell'art. 14 “OFFERTA TECNICA - lett. c) Busta relativa alla campionatura” del Disciplinare di gara nella parte in cui si prevede la “Campionatura di tutti i prodotti offerti (pena l'esclusione)”;
- degli artt. 7 “DIRETTORE DELL'ESECUZIONE” e 19 “SPESE CONTRATTUALI E DEC” del Capitolato relativo ai “costi del DEC”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso la delibera/determina a contrarre e quella di approvazione degli atti indittivi della gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da ND OM S.p.A. il 16 settembre 2022:
per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
- degli atti indittivi della gara indetta dall’ Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA relativi alla “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e materiali di consumo A.M.I.U. S.p.A. Comune di RA. Importo complessivo dell'appalto: 2.618.500,00 oltre IVA - CIG 9130160E5E”;
-del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 7554 del 24 agosto 2022 in favore della aggiudicataria IN S.p.A., comunicato alla società ND OM S.p.A. con p.e.c. pervenuta in data 14 settembre 2022;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi - ove occorra - i verbali di gara e tutti gli atti propedeutici alla predetta aggiudicazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA e della IN S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to V. A. Pappalepore, avv.to G. Misserini e avv.to A. Caiffa, quest’ultimo in sostituzione dell'avv.to A. Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
FATTO
1. Con ricorso notificato il 27 aprile 2022 e depositato il 3 maggio 2022 la ND OM S.p.A. - che ha presentato domanda di partecipazione - ha impugnato, domandone in parte qua l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità, gli atti di gara relativi alla procedura aperta indetta dalla Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA (CIG 9130160E5E) per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e materiali di consumo funzionali all’espletamento del servizio di igiene urbana (attrezzature durevoli - mastelli, cassonetti, bidoni - per un valore pari circa al 15% dell’importo totale posto a base di gara e materiali di consumo - buste/sacchi - per il restante 85% della base d’asta) in favore dell’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA S.p.A. e del Comune di RA (importo complessivo dell'appalto: € 2.618.500,00 oltre IVA), gara telematica da aggiudicarsi, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.39 del 1° aprile 2022; in particolare, ha impugnato:
- l’art. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara relativo al punteggio dell’offerta tecnica (Valutazione tecnica contenitori: buste, carrellati 120 lt, 240 lt, 360 lt, 1.100 lt, mastelli - Valutazione tecnica: max 80 punti) nella parte in cui si attribuiscono per la “Valutazione tecnica buste: max 40 punti” e per la “Valutazione tecnica contenitori: max 40 punti”;
- l’art. 6.3 del Disciplinare di gara che nel prescrivere i requisiti di capacità tecnico-professionale li riferisce testualmente ad “un elenco delle forniture analoghe a quelle oggetto di appalto (forniture di contenitori, cassonetti e mastelli destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti)” e non anche alle buste;
- l’art. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara nella parte in cui fissa il criterio di valutazione “Peso del contenitore” e “Peso totale ammesso”, provato da certificazione rilasciata da Ente terzo accreditato, riguardo la fornitura di contenitori da 120 lt., 240 lt., 360 lt., e 1100 lt.;
- l’art. 13.6 “CAMPIONI” del Disciplinare di gara relativo alla consegna dei campioni “entro il termine di scadenza dell’offerta ossia 29.04.2022 ore 13:00” e dell’art. 14 “OFFERTA TECNICA - lett. c) Busta relativa alla campionatura” del Disciplinare di gara nella parte in cui si prevede la “Campionatura di tutti i prodotti offerti (pena l’esclusione)”;
- gli artt. 7 “DIRETTORE DELL’ESECUZIONE” e 19 “SPESE CONTRATTUALI E DEC” del Capitolato relativo ai “costi del DEC”;
- ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso la delibera/determina a contrarre e quella di approvazione degli atti indittivi della gara.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento;
2) violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 83 del D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento;
3) violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 95 del D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento;
4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 68, comma 7 e 83, comma 8, D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento;
5) violazione ed erronea applicazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, violazione delle Linee Guida ANAC n.3, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento.
2. In data 16 maggio 2022 si è costituita in giudizio l’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo.
3. Con motivi aggiunti notificati il 16 settembre 2022 e depositati il 17 settembre 2022 la ND OM S.p.A., seconda classificata con punteggio di 69,000, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, gli atti di gara relativi alla “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e materiali di consumo AMIU S.p.A. Comune di RA. Importo complessivo dell'appalto: 2.618.500,00 oltre IVA - CIG 9130160E5E”, il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 7554 del 24 agosto 2022 del predetto appalto in favore della aggiudicataria IN S.p.A. (prima classificata con punteggio di 90,630) comunicato alla Società ricorrente con PEC pervenuta in data 14 settembre 2022, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi - ove occorra - i verbali di gara e tutti gli atti propedeutici all’aggiudicazione.
3.1 A sostegno dei suddetti motivi aggiunti ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 83 e 95 del D. Lgs. n.50 del 2016, violazione e falsa applicazione Linee Guida A.N.A.C. n. 2/2016, irragionevolezza del meccanismo di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento. Illegittimità diretta e derivata;
2) violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 95 del D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento.
Ha inoltre riproposto, in via derivata, le censure già svolte a mezzo del ricorso introduttivo e segnatamente:
3.1) violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 95 del D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento;
3.2) violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 83 del D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento;
3.3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 68, comma 7 e 83, comma 8, D. Lgs. n.50 del 2016, violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, favor partecipationis e proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, erronea presupposizione, carente ed erronea istruttoria, sviamento.
4. In data 26 settembre 2022 l’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA ha depositato memorie difensive chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell’annessa domanda cautelare.
5. Il 7 ottobre 2022 si è costituita in giudizio la controinteressata aggiudicataria IN S.p.A..
6. In data 10 ottobre 2022 l’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA e la IN S.p.A. hanno depositato memorie difensive.
7. Il 14 ottobre 2022 la Società ricorrente, l’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA e la IN S.p.A. hanno depositato memorie in replica. La IN S.p.A. ha, inoltre, chiesto il rinvio dell’udienza di merito ad una data successiva osservando che la notificazione e il deposito dei motivi aggiunti con i quali la IN S.p.A. è stata evocata in giudizio sono avvenuti in data 16 settembre 2022, a ridosso dell'udienza di discussione già fissata per il 26 ottobre 2022.
8. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il Presidente ha disatteso l'istanza di rinvio presentata dalla parte controinteressata, in ragione della dimidiazione dei termini processuali prevista per il rito speciale degli appalti. Le parti hanno richiesto la pubblicazione del dispositivo entro il termine di legge e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Indipendentemente da ogni questione in ordine all’ammissibilità (o meno) del ricorso introduttivo del giudizio, sia esso che i successivi motivi aggiunti sono sicuramente infondati nel merito e devono essere respinti.
2. Con il primo motivo di ricorso, ripreso e sviluppato a mezzo del primo dei motivi aggiunti proposti il 16 settembre 2022, si denuncia l’illegittimità dell’art. 16.1, rubricato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”. del Disciplinare di gara relativo al punteggio dell’offerta tecnica (Valutazione tecnica contenitori: buste, carrellati 120 lt., 240 lt., 360 lt., 1.100 lt., mastelli - Valutazione tecnica: max 80 punti) nella parte in cui si attribuiscono per la “Valutazione tecnica buste: max 40 punti” e per la “Valutazione tecnica contenitori: max 40 punti”. In particolare, detta ripartizione sarebbe manifestamente illogica, irragionevole e frutto della falsa applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. in quanto la Stazione Appaltante avrebbe totalmente obliterato la proporzione economica esistente tra le due categorie di forniture della commessa (15% del valore su base d'asta di € 2.618.500,00 - ossia € 392.500,00 - per le attrezzature e restante 85% per materiali consumabili), ripartendo gli 80 punti previsti per la “Valutazione tecnica contenitori: buste, carrellati 120 lt, 240 lt, 360 lt, 1.100 lt, mastelli”, di cui all’art. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara, in modo eguale e, segnatamente, in massimo 40 punti per la “Valutazione tecnica buste” e massimo 40 punti per la “Valutazione tecnica contenitori”.
2.1 La censura non coglie nel segno.
La scelta operata dalla Stazione Appaltante di ripartire i punteggi tra le due componenti dell’offerta tecnica (“buste” e “contenitori”) in misura del 50% (id est 40 punti per ciascuna voce) appare logica e coerente con l’oggetto della gara de qua, relativa alla fornitura di “attrezzature” e “materiale” di consumo. Del resto, il divario economico tra le dette componenti (entrambe oggetto principale del contratto da affidare), ancorché significativo, si giustifica e spiega non già alla luce della importanza maggiore delle buste rispetto ai contenitori ma solo del carattere di beni di consumo (non durevoli e con un ciclo di vita obiettivamente breve) delle prime.
A ciò si aggiunga l’evidente diversità che presentano le due categorie di beni oggetto di fornitura e, in particolare, l’obiettiva maggiore complessità e varietà delle caratteristiche a cui devono rispondere i contenitori per la raccolta differenziata (dotati di lettore Rfid per identificazione informatica dell’utenza cittadina) rispetto alle buste. Di ciò si trova conferma, in particolare, nella circostanza che la tabella di valutazione predisposta dalla Stazione Appaltante - non oggetto di impugnazione dalla parte ricorrente nel suo contenuto - dedica un totale di 9 sub-criteri per quel che riguarda i punteggi da attribuire al materiale di consumo a fronte di ben 19 sub-criteri per le attrezzature durevoli.
3. Con il secondo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’art. 6.3 del Disciplinare di gara che, nel prescrivere i requisiti di capacità tecnico-professionale, li riferisce testualmente ad “un elenco delle forniture analoghe a quelle oggetto di appalto (forniture di contenitori, cassonetti e mastelli destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti)” e non anche alle buste (e cioè alla componente della commessa che sarebbe del tutto maggioritaria dal punto di vista del valore a base d’asta). Secondo la difesa di parte ricorrente detta incongruenza sarebbe stata, peraltro, implicitamente riconosciuta dalla stessa Stazione Appaltante, che avrebbe tentato surrettiziamente ed in maniera illegittima di modificare in corso di gara la lex specialis attraverso dei chiarimenti, ricomprendendo nell’elenco idoneo a comprovare la capacità tecnica anche ai sacchi/buste.
3.1 Anche la doglianza in parola appare priva di giuridico pregio.
Nel concetto di “forniture analoghe” impiegate dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara rientra, all’evidenza, anche la componente relativa alle buste. Tanto è agevolmente desumibile dal richiamo espresso all’“oggetto di appalto” di cui all’art. 3.1 del Disciplinare di gara, a mente del quale “l’Oggetto della gara consiste nella fornitura delle attrezzature e materiali di consumo (più nel dettaglio descritti nel capitolato speciale d’appalto) corrispondente alle tipologie elencate nella tabella che segue e nella quantità (stimata) ivi indicata”.
Detta lettura, già in sé autoevidente, è stata, peraltro, esplicitata dalla Stazione Appaltante a mezzo di un chiarimento che non presenta alcuna carica innovativa rispetto alla originaria disciplina della lex specialis (allegato n. 6 alla produzione documentale di parte resistente del 26 settembre 2022).
Ciò anche a voler tacere l’improcedibilità in rito della censura in esame atteso che la Società ricorrente ha potuto partecipare alla procedura di affidamento de qua e non risulta essere stata in alcun modo concretamente lesa dal contenuto precettivo dell’impugnato art. 6.3 del Disciplinare di gara.
4. Con il terzo motivo di gravame, ripreso e sviluppato a mezzo del secondo dei motivi aggiunti proposti il 16 settembre 2022, si deduce l’illegittimità dell’art. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara nella parte in cui fissa il criterio di valutazione “Peso del contenitore” e “Peso totale ammesso” riguardo la fornitura di contenitori da 120 lt., 240 lt., 360 lt., e 1100 lt. prescrivendo che lo stesso sia provato a mezzo di “certificazione emessa da ente terzo accreditato”.
Si osserva, in particolare, sotto un primo profilo, che la previsione del Bando risulterebbe di difficile/impossibile attuazione posto che, quanto al criterio “peso”, nel certificato di “ente terzo accreditato” risulterebbe riportato il valore relativo al contenitore standard e non a quello con le dotazioni richieste in Bando; con riferimento, invece, al criterio del “carico massimo”, il valore non sarebbe riportato né nel certificato né nel test report, essendo in quest’ultimo indicato solo il valore sulle marcature che il produttore stamperà (a sua responsabilità) sul contenitore. Si aggiunge, poi, che i punteggi in parola non sarebbero previsti in relazione al cassonetto da lt. 1100 e risulterebbero sostituiti rispetto ad esso dalle certificazioni ISO del produttore. Ne discenderebbe così, in ogni caso, la non conformità della previsione ai menzionati criteri di valutazione, essendosi al cospetto di un’ipotesi di cattivo esercizio della discrezionalità tecnica.
Sotto altro aspetto si soggiunge che, tra le caratteristiche costruttive dei contenitori, il Capitolato dell’appalto prescrive, all’art. 25, l’osservanza delle “1) prescrizioni tecniche delle seguenti normative: - UNI EN 840-1 per le dimensioni e progettazioni; - UNI EN 840-2; - UNI EN 840-3; - UNI EN 840-5 per requisiti prestazionali e metodi di prova; - UNI EN 840-6 per requisiti di igiene e sicurezza”. Senonché si osserva che la norma EN 840 non prevede per i pesi (masse) valori minimi, ma si limita a prescrizioni dimensionali e stabilire, per le prove di resistenza, un carico di prova di 0,4 kg/dm3 moltiplicato per il volume nominale necessario. La marchiatura sul contenitore del carico massimo rappresenterebbe, poi, solo una mera indicazione per l'uso, dichiarata su responsabilità del produttore e, come tale, non certificabile. Il criterio di valutazione “Peso totale ammesso” sarebbe, pertanto, in contrasto con la normativa UNI EN 840-1, 2, 3 e, quindi, illegittimo.
In ultimo si deduce che la lex specialis di gara individua tra caratteristiche “premiali” dei mastelli, la dotazione di coppia di catadiottri ad alto coefficiente di rifrangenza Classe 2 con Rapporto di Prova emesso da ente terzo accreditato; caratteristica premiante, questa, in relazione alla quale non potrebbe essere emesso alcun certificato in quanto non esisterebbe una normativa di riferimento ed il richiamo nel test report alla UNI EN 12899-3 (“Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 3: Delineatori di margine e dispositivi rifrangenti) risulterebbe assolutamente non pertinente.
4.1 Pure a voler tacere la circostanza, invero preliminare ed assorbente della mancata dimostrazione a cura di parte ricorrente del superamento della cd. prova di resistenza, tutte le suddette doglianze relative ai criteri di valutazione non meritano positivo apprezzamento.
Anzitutto, la decisione dell’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - RA di richiedere certificazioni e relazioni di prova pare ammissibile in quanto conforme al disposto di cui all’art. 82 comma 1 D. Lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore”.
Nel merito delle singole doglianze è invece sufficiente, sotto un primo profilo, rilevare che il peso dei contenitori è un dato che emerge dalle certificazioni richieste, sicché non appare ictu oculi illogica la scelta della S.A. di prevedere un punteggio specifico in relazione a tale caratteristica.
Sotto altro aspetto, il peso trova espressa valutazione anche in relazione ai cassonetti da 1100 lt., seppur nell’ambito del sub-criterio intitolato “Totale massa ammissibile (incluso il peso del contenitore)”.
Per quanto riguarda, poi, il carico massimo, i test di prova non paiono inconferenti in quanto, come evidenziato dalla difesa della Società controinteressata, ai sensi della normativa tecnica UNI EN 840 questi non sono funzionali solo alla determinazione dei valori da riportare nelle marcature, ma anche per formulare il carico di prova in base ai parametri standard previsti dalla medesima normativa, nonché altre prove specifiche ed aggiuntive su carichi ulteriori oltre quelli standard (si veda, in particolare, il par. 4.6 della suddetta normativa tecnica, che prevede “Altre condizioni di prova. Eventuali altre condizioni di prova devono essere definite insieme alle relative prove”).
Per ciò che attiene, in ultimo, la valutazione sui TAG (tecnologia di localizzazione dell’attrezzatura sulla quale è collocato) la scelta della Stazione Appaltante di inserire tra caratteristiche “premiali” dei mastelli la dotazione di coppia di catadiottri ad alto coefficiente di rifrangenza Classe 2 con Rapporto di Prova emesso da ente terzo accreditato si giustifica con l’esigenza di tracciare in primis i contenitori più piccoli (quali i mastelli), che presentano una maggiore difficoltà di individuazione rispetto a quelli di più grandi dimensioni. La decisione di valutare anche l’abbinamento ad un catadiottro integrato risponde, peraltro, come evidenziato sempre dalla difesa della Società controinteressata, a specifiche disposizioni di legge, dovendo i contenitori per la raccolta differenziata rispettare anche le prescrizioni del Codice della strada (e, segnatamente, l’art. 25 del C.d.S. e l’art 68 del relativo Regolamento in tema di “Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli”).
5. Con il quarto motivo di gravame si denuncia la nullità e, comunque, l’illegittimità tanto dell’art. 13.6, rubricato “CAMPIONI”, del Disciplinare di gara, il quale prescrive che la consegna dei campioni oggetto di gara da parte dei partecipanti debba effettuarsi “entro il termine di scadenza dell’offerta ossia 29.04.2022 ore 13:00”, quanto dell’art. 14, rubricato “OFFERTA TECNICA - lett. c) Busta relativa alla campionatura” secondo cui la “Campionatura di tutti i prodotti offerti (pena l’esclusione), che dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura con idoneo sistema atto a comprovarne la inviolabilità e dovrà recare all’esterno in maniera indelebile, oltre all’intestazione del concorrente, la seguente dicitura «PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO AMIU S.P.A. COMUNE DI TARANTO»”. In particolare, si osserva che la prescrizione di che trattasi sarebbe affetta da nullità assoluta per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e, in ogni caso, si appaleserebbe illegittima per violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica nonché per violazione dell’art. 68, comma 7, del D. Lgs. n.50 del 2016 atteso che la funzione assegnata in giurisprudenza amministrativa alla campionatura non è di integrare l’offerta tecnica bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto “campioni”, le caratteristiche tecniche dei beni offerti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti non potendo, pertanto, assurgere a requisito di ammissione atipico alla procedura, non previsto dalla legge o da altri atti normativi.
5.1 Anche la censura in parola non merita accoglimento.
Essa, infatti, è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione, considerato che la Società ricorrente ha effettivamente prodotto (tempestivamente) in corso di procedura la campionatura richiesta dalla lex specialis.
6. Con il quinto motivo di gravame si denuncia l’illegittimità degli artt. 7, rubricato “DIRETTORE DELL’ESECUZIONE”, e 19, rubricato “SPESE CONTRATTUALI E DEC”, del Capitolato nella parte in cui essi stabiliscono , da un lato, che i “costi (del DEC) saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore nei limiti previsti dal quadro economico generale” e che “Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative al contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. La stazione appaltante provvederà a nominare il Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi del d.lgs. 50/16, quale figura esterna all’azienda dotato di esperienza del settore, i cui costi saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore nei limiti previsti dal quadro economico generale di spesa. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle competenze del DEC direttamente all’appaltatore, che provvederà alla successiva liquidazione, dandone evidenza alla stazione appaltante (quietanza di pagamento). In caso di mancato pagamento la stazione appaltante provvederà a trattenere le somme dal canone mensile posto a base dell’appalto”.
Ciò in quanto dette previsioni della lex specialis avrebbero come conseguenza quella di porre illegittimamente a carico dell’operatore economico oneri economici che dovrebbero restare a carico della Stazione Appaltante in quanto i costi del DEC non sarebbero inseriti nel relativo quadro economico (dell’importo di € 151.152,41 ed afferente la “Progettazione, Direzione di esecuzione del contratto DEC, incentivo, RUP, imprevisti”) e sarebbero, in ogni caso, fuori anche della base d'asta.
6.1 La doglianza non convince e non può essere accolta.
Essa attiene, infatti, ad un profilo estraneo alla vicenda pubblicistica di scelta del contraente che non incide sul contenuto dell’offerta dei concorrenti e che si appunta esclusivamente su quello che potrà essere l’eventuale contenuto del contratto che sarà stipulato tra le parti (segmento di rilievo negoziale appartenente alla sfera di giurisdizione dell’A.G.O.).
Ciò anche a voler tralasciare, nel merito, la circostanza che in detta fase esecutiva i costi del Direttore dell’Esecuzione saranno comunque liquidati dalla Stazione Appaltante in favore dell’appaltatore (e non, come prospettato in ricorso, surrettiziamente posti a carico dell’operatore economico aggiudicatario). Stabiliscono, infatti, in proposito, gli artt. 7 e art. 19 del Capitolato che “La stazione appaltante provvederà a nominare il Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi del D. Lgs. 50/16, quale figura esterna all’azienda dotato di esperienza del settore, i cui costi saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore nei limiti previsti dal quadro economico generale di spesa”, ma con la precisazione che “La stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle competenze del DEC direttamente all’appaltatore, che provvederà alla successiva liquidazione, dandone evidenza alla stazione appaltante (quietanza di pagamento)”.
7. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.
8. Sussistono nondimeno, anche in ragione della novità delle questioni trattate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO