Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2306/2024 promossa da
(c.f./p.iva Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELENA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto e esponevano: Parte_1 Parte_2
- e hanno contratto matrimonio concordatario in Berbenno Parte_1 Parte_2
di Valtellina (SO) in data 18 maggio 2019 (doc. n. 03); - dalla loro unione sono nati in data 9 luglio
2016 in e in data 30 maggio 2020 in Lecco Leonardo;
- il rapporto tra i coniugi, in Persona_1
un primo tempo sereno, è andato nel tempo deteriorandosi e questi hanno deciso di separarsi, con il trasferimento del signor presso altra abitazione;
- ritenendo di non poter recuperare il Parte_2
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collocamento prevalente presso la madre. 3) I genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per e relative Per_1 Per_2
all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 4) La casa familiare sita a Berbenno di Valtellina (SO), di proprietà di terzi e condotta in locazione con contratto intestato alla moglie, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Il padre potrà tenere con sé e : • almeno due fine settimana al mese, dal sabato Per_1 Per_2
alle ore 8:30 alla domenica dopo cena, oltre al sabato o la domenica negli altri due fine settimana, con facoltà di riservarsi un week end libero al mese;
• un pomeriggio infrasettimanale, fino a dopo cena, indicativamente il giovedì; • per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale;
• per due settimane anche consecutive durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre). I coniugi si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi dei figli. 5) si Parte_2
impegna a versare alla moglie, anche per il tramite di buoni d'acquisto, entro il giorno 5 di ogni mese direttamente sul conto corrente alla medesima intestato, la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Le spese straordinarie, come previste dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il
Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto, saranno sostenute o rimborsate da ciascun genitore in ragione di un mezzo ciascuno. Parimenti le detrazioni afferenti alle spese sostenute per i figli saranno suddivise tra i coniugi al 50%. 6) L'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli verrà percepita integralmente dalla signora 7) I coniugi Parte_1
dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento.
8) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Con compensazione delle spese di causa.
I ricorrenti chiedevano: pagina 2 di 4 che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio Voglia fissare udienza di comparizione dei coniugi e, anticipato sin d'ora che non intendono riconciliarsi, chiedono che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e che successivamente la S.V. rimetta la causa in decisione al collegio per la pronuncia di sentenza che omologhi la separazione alle condizioni indicate. I coniugi chiedono, altresì, che di seguito, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Tribunale di Sondrio
Ill.mo voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con successive note congiunte i ricorrenti davano atto di voler rinunciare al tentativo di riconciliazione, di confermare le condizioni pattuite nell'atto introduttivo, di rinunciare ai termini per il deposito degli scritti conclusivi e di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, con pronuncia di sentenza che omologasse la separazione alle condizioni concordate nel ricorso. Chiedevano, inoltre che di seguito la causa venisse rimessa sul ruolo e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970 venisse fissata nuova udienza per la pronuncia della sentenza di omologazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso.
Le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 16 4 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4