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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1447/2023 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), in qualità di figlia e Parte_1 C.F._1
923 ed ivi deceduto il Persona_1
19 Luglio 1988, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in OR IN (VI), in Via Umberto Tassoni, n. 43, giusta procura allegata in atti,
-Attrice - NEI CONFRONTI DELLA
, in persona dell'Ambasciatore p.t., Controparte_1
a, 4, 00185, Roma,
- Convenuta contumace - E REPUBBLICA ITALIANA – MINISTRI Controparte_2
(C.F. ), in pers inistri p.t., P.IVA_1
e il Controparte_3
[...] ex lege P.IVA_2 ra dello Stato di Trento, nei cui Uffici, in Largo Porta Nuova n. 9 è per legge domiciliato, giusta procura allegata agli atti,
- Convenuti -
OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da illecito extra- contrattuale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, l'attrice ha dedotto: a) che, è figlia di il quale prima della guerra svolgeva Persona_1
l'attività di contadin iamato alle armi il 14 Settembre 1942, arruolato nel 2° Reggimento di Artiglieria Alpina in Rovereto;
b) che, nei giorni successivi al proclama Badoglio e, precisamente, in data 9.9.1943, le truppe tedesche catturavano a Vipiteno, in Persona_1
Provincia di Bolzano e condotto in P o denominato
“StammLager I B,”, situato a 2 Km ad Ovest di Hohenstein;
c) che, il de cuius faceva ritorno a casa nel Settembre 1945 e venne collocato in congedo illimitato nel Dicembre 1968; d) che, fu insignito della Croce al Merito di Guerra per internamento e del Distintivo d'Onore di Volontario della Libertà; e) che, nel Dopoguerra si sposava con ora defunta e aveva due Per_2 figlie, e il fratello defunto Pt_1 Per_3
f) che reliminare, si osserv ussista la giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della Repubblica Federale di Germania per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal Reich ai danni del cittadino italiano CP_3
tenuto conto to previsto dalla sentenza della Corte Persona_1 costituzionale n. 238 del 2014; g) che, una sentenza del Tribunale di Brescia ha statuito che per l'attore che agisce in giudizio è sufficiente la prova della cattura all'indomani dell'8 Settembre 1943, senza alcuna motivazione se non la dimostrazione della condizione di militare italiano;
h) che, al momento della cattura, l'Italia non era in guerra contro la CP_1
e, pertanto, il trattamento ricevuto dai militari internati era co norme consuetudinarie e convenzionali internazionali;
i) che, parte attorea ha diritto al risarcimento del danno nella misura di Euro 82.300,00 in ragione dei giorni di prigionia vissuti, pari a 751. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha chiesto l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna delle parti convenute al risarcimento del danno nella misura di Euro 82.300,00 o nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si sono costituiti ritualmente in giudizio la Controparte_4
e il per il ristoro
[...] Controparte_3
i su epito: CP_3
a) che, l'unico legittimato passiv enso sostanziale – è il
[...]
atteso che parte attorea Controparte_3
2 espressamente in funzione e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L. n. 36/2022, conv. con mod., dalla l. n. 79/2022, entrata in vigore in data 1.5.2022; b) che, tale conclusione, già sufficientemente chiara in base alla sola lettura della norma, ha avuto recentemente l'autorevole conforto della Corte costituzionale, la quale – con la sentenza n. 159/2023 – ha evidenziato che il legislatore ha previsto “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio” nei confronti del debitore originario (la
); c) che, il “credito risarcitorio nei confronti della ”, rispetto al quale opera CP_1 ex lege l'effetto sostitutivo dell'espromi ccezionalmente a contenuto liberatorio” nei confronti della , stabilito dall'articolo 43 cit., non sia solo quello già definitivamente acc da una sentenza passata in giudicato, ma anche quello fatto concretamente valere (ancora) in sede di cognizione, ossia portato sub iudice; d) che, in tutti i giudizi azionati dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 3 Febbraio 2012 e la successiva sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale, la Repubblica di non si è costituita in CP_1 giudizio in quanto non riconosce la giu del giudice italiano, pretendendo – in via diplomatica – che l'Italia la manlevi, per l'appunto, da tutte le azioni e pronunce giudiziarie interne in considerazione della responsabilità internazionale anche di natura patrimoniale che la CIG fa discendere a carico della Repubblica Italiana dall'inosservanza della immunità della dalla giurisdizione italiana fermamente riaffermata dalla CP_1
Corte nale;
e) che, ricorre il difetto di legittimazione passiva, da un lato,
[...]
e, dall'altro lato, anche della , dato c Controparte_4 essamente nello Stato no, e precisamente nell'apposito Fondo gestito dal Controparte_3
l'ente competente ad adempiere le obbligazioni di cui è causa qualora risultino fondate;
f) che, la pretesa risarcitoria risulta essersi prescritta. Infatti, l'attrice ha allegato e dedotto come il de cuius sia stato vittima dell'adibizione ai lavori forzati (ossia non retribuiti e né regolati) che essa considera un crimine di guerra e contro l'umanità perpetrato ai danni del de cuius dai militari dell'esercito del Reich;
CP_3
g) che, la cond ato, secondo quanto allega e prospetta controparte (costrizione ai lavori forzati non retribuiti e in condizioni inumane), può inquadrarsi nel delitto di riduzione in schiavitù, già previsto e punito all'epoca dal codice penale italiano (c.d. codice Rocco), per il quale si deve ritenere un termine di prescrizione di 15/20 anni, ormai tuttavia ampiamente maturato;
h) che, peraltro, a prescindere dalla prescrittibilità dei reati posti a fondamento della domanda, deve rilevarsi che l'art. 2947, c. 3, c.c. stabilisce che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa 3 diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”. i) che, per cause di estinzione diverse dalla prescrizione si devono intendere essenzialmente quelle di cui agli articoli 150, 151 e 152 c.p., vale a dire: la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela;
l) che, per cause di estinzione diverse dalla prescrizione si devono intendere essenzialmente quelle di cui agli articoli 150, 151 e 152 c.p., vale a dire: la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela. Nel caso in esame, pur non avendo controparte indicato chi siano i soggetti che materialmente hanno compiuto all'epoca il reato fondante l'odierna richiesta risarcitoria, si può verosimilmente ritenere, risalendo i fatti a più di settanta anni fa e, nello specifico, agli anni 1943-1945, che gli stessi siano nel frattempo deceduti;
m) che, parte attorea riconduce la pretesa responsabilità risarcitoria della
, sostanzialmente, alla ritenuta violazione della Convenzione dell'Aja 18.10.1907 e del relativo Regolamento. Il Regolamento accluso alla menzionata Convenzione dell'Aja stabilisce – all'articolo 4 – che i prigionieri di guerra “sono in potere del Governo nemico” e – all'articolo 5 – che essi “possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque”; n) che, ne segue, pertanto, che – di per sé – non appare integrare una violazione della Convenzione, e tantomeno un “crimine di guerra” o altro
“crimine contro l'umanità”, il mero fatto che il dante causa dell'attrice, quale appartenente alle forze armate in quel momento avverse alla fosse CP_1 stato fatto prigioniero e poi trasferito in in un ca ionia;
CP_1
o) che, l'art. 62, c. 1, della l. n. 218/199 sponsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”; p) che, l'importo indicato nelle conclusioni non ha alcuna base oggettiva, rifacendosi parte avversa unicamente al criterio implausibile e apodittico di cui alla richiamata sentenza del Tribunale di Brescia. Va fermamente che dal relativo ammontare andrà comunque dedotto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2022. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “
1. In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_1 [...]
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 Controparte_4
unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale tito ello speciale Fondo istituito Controparte_3
d ost n. 159/2022; 4
2. nel merito, dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3. in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
4. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
5. in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3. Nessuno è comparso, né si è costituito per la Repubblica CP_1
e, pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
[...]
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. Con ordinanza a verbale del 29 Maggio 2025, questo Giudice ha rinviato all'udienza dell'11 Dicembre 2024, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 189, c. 1, ai nn. 1, 2 e 3, decorrenti a ritroso. Con provvedimento del 9 Gennaio 2025, stante il rito applicabile ratione temporis, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1. In comparsa conclusionale, parte attorea ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla parte convenuta costituita ed ha chiesto l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
4.2. In comparsa conclusionale, la parte convenuta ha ribadito la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate ed ha insistito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
5. Ciò posto, la domanda è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Preme evidenziare che questo Giudice intende confermare il proprio indirizzo ermeneutico, già assunto in casi analoghi. Occorre in via pregiudiziale esaminare la questione inerente alla giurisdizione del Tribunale adito. Orbene, si ritiene sussistente la giurisdizione del Tribunale adito, alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238 del 2014, in relazione alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012, con cui l'Italia era stata ritenuta inadempiente rispetto all'obbligo di rispettare 5 l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale per pretese vantate contro la Germania per violazioni del diritto internazionale commesse dal CP_3
Reich nel periodo tra il 1943 e il 1945. Nell'azionare la teoria dei cd. controlimiti, la Consulta ha ritenuto l'incompatibilità con l'ordinamento costituzionale interno dell'interpretazione fornita dalla Corte internazionale. In esito a tale decisione, è stata riconosciuta dal Giudice delle leggi la giurisdizione dello Stato italiano per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede di cognizione nei confronti degli Stati esteri, nello specifico della Repubblica Federale Tedesca, in relazione ad atti riconducibili ai crimini internazionali, commessi o iniziati sul territorio italiano, pur se costituenti delicta iure imperii. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, con sentenza n. 20442 del 2020 ha statuito che: “L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i delicta imperii, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (si v. anche Cass. Civ., sent. n. 5044 del 2004), dichiarando la giurisdizione italiana del Giudice ordinario, in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti dello Stato tedesco dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura (cfr., sul punto, anche lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda). Tali approdi pretori risultano utili anche nello scrutinio delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta ed inerenti al difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_4
Repubblica Federale tedesca. Invero, in virtù della giurisprudenza sopra richiamata, sussiste il diritto di azionare in giudizio pretese risarcitorie conseguenti alla deportazione subita nel periodo del Terzo Reich, da parte dei danneggiati iure proprio o dei loro discendenti iure hereditatis, direttamente nei confronti dello Stato tedesco e che, quindi, in applicazione di detti principi, esso è il soggetto legittimato passivo della pretesa risarcitoria conseguente alla commissione di crimini contro l'umanità. In tale cornice giurisprudenziale si innesta il dettato normativo di cui all'art. 43 del D.L. n. 36/2022, istitutivo del “Fondo (presso il MEF) per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti
6 inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle Forze del nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945”. CP_3
Il citato disposto sa “
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_3 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continu do tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente Controparte_1 della Repubb una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_3 articolo e dal decreto l comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_3 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo perio ta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1”. Gli accordi di Bonn prevedevano un impegno della Repubblica Federale tedesca a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore dei cittadini italiani che, per ragioni di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di persecuzione, originanti privazione della libertà personale, danni alla salute o morte (art. 1), contenendo clausola liberatoria (art. 3) che stabiliva che con
7 il pagamento della detta somma venivano regolate in modo definitivo tutte le questioni tra gli Stati contraenti, senza pregiudizio delle eventuali pretese dei cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. A sua volta, l'art. 3 della l. n. 404/1963 delegava il Governo ad emanare le norme per la ripartizione tra gli aventi diritto della somma versata dal Governo tedesco in esecuzione dell'accordo di Bonn, da cui scaturiva la normativa disciplinante i requisiti per presentare domanda di liquidazione dell'indennizzo, fino all'istituzione del Fondo di cui al d.l. n. 36 del 2022. L'istituzione del fondo è volta, pertanto, alla realizzazione di una forma di accollo o espromissione (ex artt. 1272 o 1273 c.c.) del debito risarcitorio tedesco per effetto del quale, in caso di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco per crimini di guerra nei confronti dei deportati durante il e di cui lo Stato italiano si fa carico del relativo pagamento, CP_3 attingendo dallo stesso. Una siffatta opzione ermeneutica risulta in linea con gli Accordi di Bonn, anche alla luce delle argomentazioni spese a riguardo dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 159 del 2023, in cui, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, c. 3, del d.l. n. 36/2022, ha configurato l'accesso al Fondo ristori come “un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della
, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità Controparte_1 ristretta” e che, quindi, sussiste “un diritto soggettivo, pieno ed incondizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1 detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di iffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”, qualificandola giuridicamente come “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.) eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe CP_1 proponibile una nuova”. L'adesione a tale assunto interpretativo comporta che il debitore originario ovvero la Repubblica Federale tedesca risulta definitivamente liberato dall'obbligazione risarcitoria nei confronti del creditore (i deportati/danneggiati) per effetto dell'assunzione del debito risarcitorio da parte del terzo ossia lo Stato italiano. Di tal guisa, la legittimazione sul piano passivo si radica nei confronti del in ragione dell'istituzione del il quale proprio perché CP_3
Amministrazione dello Stato è rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato, cui consegue l'applicazione delle norme del codice di rito civile in materia di foro erariale ex art. 25 c.p.c. e, dunque, la competenza è del Tribunale di Trento, atteso che il padre dell'attrice era nato ad [...] ed è stato catturato a Vipiteno (BZ). Pertanto, la competenza per territorio, in base al criterio del foro erariale, si radica innanzi al giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel
8 cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (si v. il rimando operato dall'art. 25 c.p.c. all'art. 18 c.p.c.). Anche a non voler accedere alla ricostruzione dell'“espromissione ex lege eccezionalmente liberatoria”, in ragione della mancanza di espressa dichiarazione del creditore, di liberazione del debitore originario ex art. 1272, c. 1, c.c., o comunque ex art. 1273, commi 2 e 3, c.c. laddove ricostruito come accollo del debito, cui conseguirebbe il permanere della responsabilità solidale del debitore (la con il terzo (l'Italia), coerentemente con la CP_1 riconosciuta a in giudizio della pretesa risarcitoria nei confronti della e, quindi, della perdurante legittimazione passiva sostanziale CP_1 di q in ogni caso sussisterebbe la competenza del Tribunale di Trento. Il dato esegetico è avvalorato da quanto previsto dall'art. 6 del R.D. n. 1611 del 1933 secondo cui: “La competenza per cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 c.p.c., spetta al Tribunale o alla Corte d'Appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”.
6.2. Venendo al merito della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice occorre considerare che vi è la prova documentale dell'internamento, data la sua condizione di militare italiano, catturato a Vipiteno, il 9 Settembre 1943 e trasportato in Polonia ed internato, con matricola n. 10028, presso lo Stammlager I-B di Hoenstein. Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115, c. 2, c.p.c. (cfr. Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375). Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del dopo l'8 CP_3 settembre del 1943 non fu riconosciuta la condizione di prigi i guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell'Aja del 1907. I fatti esposti nell'atto introduttivo sono, dunque, sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea. Ciò, però, non esime questo Giudice dallo scrutinare l'eccezione preliminare di merito sollevata in modo tempestivo dalla convenuta costituita, inerente al maturare della prescrizione. Siffatta questione impone di valutare se il diritto “risarcitorio” azionato sia o meno imprescrittibile, come affermato da vasta giurisprudenza di merito. Nell'ipotesi negativa, si impone la considerazione se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947, c. 3, c.c., come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3642 del 2024, o quella ordinaria, di cui al comma 1 della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli “ordinari termini di prescrizione” di cui all'art. 43, c. 6, del d.l. n. 36/22 e di quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione individuato. 9 Per rispondere al primo interrogativo, viene invocato il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti imprescrittibili (cfr. C. Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022). L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Federale di Germania si fonda sull'esistenza di una norma CP_1 di di zionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni '60, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle Forze di occupazione naziste nel corso del Secondo Conflitto mondiale. Secondo il – tuttavia, l'art. 43 Controparte_8 del d.l. n. 3 orrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. Ritiene questo Giudice di dover aderire a questa seconda impostazione. Giova precisare che la questione inerente alla prescrizione dei crimini internazionali non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza n. 5044 del 2004 della Corte di Cassazione (meglio nota come sentenza Ferrini), la questione è stata esaminata in un mero obiter dictum al §.
9, ove si precisa che: “È ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali 'minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale'. Occorre, poi, considerare che la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, chiarendo in linea generale che sussiste: “La proponibilità, contro la Repubblica di della domanda volta al risarcimento dei danni CP_1 CP_1 conseguenti alla com da egime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3642 del 2024). Nella stessa pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può
10 considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo”. Invero, il Giudice di legittimità ha precisato come il principio d'irretroattività sancito all'art. 25, c. 2, Cost. si riferisca esclusivamente alla sanzionabilità penale, stabilendo che: “In altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale” (si v.
§ 3 della sentenza in commento). Né, tantomeno, il principio della norma più favorevole opera agli effetti civilistici. Dunque, seppur è vero che, come premesso, l'art. 43, c. 6, del d.l. n. 36 del 2022, fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, la Suprema Corte scioglie la questione, focalizzandosi sul dies a quo di questo termine. Infatti, nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità lo stesso non può che decorrere dal momento in cui la pretesa risarcitoria è divenuta azionabile;
circostanza realizzatasi soltanto in conseguenza della sentenza di legittimità n. 5044 del 2004 (nel noto caso Ferrini) che, escludendo l'applicabilità del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati agli atti iure imperii perpetrati dalla Repubblica federale tedesca, in violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e tutelati, ha affermato per la prima volta, in riferimento a queste controversie, la sussistenza della giurisdizione dei giudici italiani. La Corte di Cassazione ha ritenuto, dunque, che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili, ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, c. 3, c.c., nella parte in cui fa riferimento alla morte del reo. A tal riguardo, va ricordato che l'art. 2497, c. 3, c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Tra le “cause di estinzione diverse dalla prescrizione” viene in considerazione quella di cui all'art. 150 c.p. ovvero la morte del reo. Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal c. 1, dell'art. 2947 c.c. ossia nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata, tenuto conto dell'età media dei soldati dell'esercito tedesco negli anni del Secondo Conflitto mondiale (1939-1945).
11 Ad analogo esito si perviene ancorando il dies a quo del termine di prescrizione a quello individuato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata del 2024, in cui opera un rimando alla nota sentenza “Ferrini”. Infatti, alla luce di quanto previsto dall'art. 2947, c. 3, c.c., i reati ipotizzabili di sequestro di persona (derivante dalla cattura del militare italiano) e di riduzione in schiavitù (da ricondursi ai lavori forzati durante lo stato di prigionia) sono soggetti ad un termine di prescrizione di quindici anni, vigente al momento della commissione/cessazione del reato medesimo (1943/1945), sicché ancorando il dies a quo all'anno 2004, per come stabilito dalla Corte di Cassazione, essendo stato il giudizio iscritto a ruolo il 30 Giugno 2023, l'azione risarcitoria risulta ampiamente prescritta. Per tali motivi, ogni domanda risarcitoria, di tipo patrimoniale o non patrimoniale, per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (cui si riferisce l'art. 43, c. 6, del d.l. n. 36/2022), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, prescritta. Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 159/2023 sopra richiamata, secondo la quale: “Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 – che ha introdotto una normativa sub primaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) – ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal “ristori”. Infatti, in particolare, CP_3 il comma 2 dell'art. 2 del decreto intermin prevede che è «a carico del
nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli CP_3
3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza
[...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. (…) Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla CP_1 cond vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in ex lege cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più CP_1 proponibile una nuova. La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, ha evidenziato che la sua ratio risiede nella necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 e la tutela giurisdizionale delle vittime 12 dei suddetti crimini di guerra, che “costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale – per tutto quanto sopra argomentato – segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra”. Il rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore istanza od eccezione.
5. La complessità della materia oggetto del contendere e i numerosi e contrastanti approdi pretori della giurisprudenza di merito, cui raccordare le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attorea;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 10 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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