Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
Sentenza breve 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 15/01/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07621/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7621 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni;
- del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale;
- del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione;
- del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto;
- dell'art. 1 comma 1, lettera “b” e comma 2, del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166;
- dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso;
- del decreto di esclusione n. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale;
- del verbale n. 190 e della scheda medica del 28 aprile 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): (29.4%)” - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b.;
- della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale;
- del d.m. 238 del 14 novembre 2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»;
- dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- del d.m. n. 283 del 23 maggio 2019;
- del d.m. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto;
- del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217;
- dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”;
- del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;
- ove occorre e possa, della graduatoria finale del d.m. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche;
- di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale,
nonché per la condanna
- al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, a seguito dell’accertamento, in data 28 aprile 2025, dell’ «alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,4 %. Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art.1, comma 1, lettera b)» .
2. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, impugnato l’esclusione dinanzi a questo T.a.r., chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento, sulla base di 2 motivi in diritto. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in sintesi, che l’accertamento compiuto dall’amministrazione sarebbe errato e superficiale, anche a causa del malfunzionamento dell’apparecchio impedenzometrico utilizzato (che si sarebbe bloccato 2 volte) e, comunque, della mancanza di omologazione e taratura dello stesso. Ciò sarebbe dimostrato, tra l’altro, dall’esito (a lui favorevole) dell’esame eseguito il 20 giugno 2025 presso la Fondazione pubbliche assistenze di Scandicci (Fi), struttura sanitaria convenzionata con il sistema sanitario nazionale, che ha rilevato una percentuale di massa grassa del 22,5 %, all’interno, quindi, dei limiti previsti dall’art. 3 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, nonché dall’idoneità costantemente ottenuta nel corso del servizio come vigile del fuoco volontario ai sensi del d.m. 5 febbraio 2002; denuncia, altresì, la presunta “obsolescenza” delle prescrizioni sui requisiti fisici contenute nel d.m. 4 novembre 2019, n. 166. Con il secondo motivo il ricorrente contesta le medesime anomalie dell’operato della p.a. sotto il profilo della violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, ritenendole sintomatiche dell’inefficienza dell’attività amministrativa esercitata.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito come memoria di stile in data 23 luglio 2025.
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, questo T.a.r. ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente e, quindi, la sua idoneità o meno al concorso di cui è causa, affidando l’incarico alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma, da eseguire nel termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nonché ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti (vincitori e idonei) collocati nella graduatoria finale di merito in qualità di controinteressati mediante notifica per pubblici proclami (pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso e degli estremi della decisione con l’indicazione nominativa dei controinteressati) nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
5. In data 29 agosto 2025 il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto, depositando l’attestazione rilasciatagli dalla p.a. dell’avvenuta pubblicazione.
6. In data 15 ottobre 2025 il verificatore ha depositato la relazione recante gli esiti della visita alla quale ha sottoposto il ricorrente il giorno precedente con l’utilizzo di analizzatore della composizione corporea X-Contact 356 “Leading Health Trend”, in occasione della quale la sua percentuale di massa grassa è risultata pari a 24,8 %, cioè, ancora una volta, superiore al valore limite previsto dall’art. 3 del d.P.R. 207/2015 (≥ 7 E ≤ 22 + 10 %), con conseguente sua inidoneità al concorso.
7. Con memoria in data 8 gennaio 2026 il ricorrente si è opposto all’esito della verificazione, contestandone l’inattendibilità, anche alla luce dell’ulteriore esame impedenzometrico autonomamente eseguito in data 11 ottobre 2025 presso biologa nutrizionista, che ha rilevato una percentuale di massa grassa del 17,5 %,
8. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti considerazioni.
L’art. 1, co. 1, lett. b), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, rinvia, per l’individuazione dei requisiti fisici necessari all’accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco, ai parametri previsti dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, che, attuando la puntuale «delega» attribuita dal legislatore con l’art. 1, co. 2 e 3, della l. 12 gennaio 2015, n. 2, stabilisce, all’art. 3 e all’allegato “A”, in maniera uniforme per le Forze armate, le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei «valori limite…correlati alla composizione corporea» e, in particolare, una soglia massima di massa grassa, pari, per gli uomini al 22%, ammettendo una percentuale di tolleranza del 10% sul valore limite e, quindi, un limite massimo del 24,2%.
La commissione medica del concorso ha riscontrato, in data 28 aprile 2025, una percentuale di massa grassa del 29,4 %, di molto superiore al limite indicato.
Poiché, tuttavia, il sig. -OMISSIS- ha esibito un certificato di struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale del 20 giugno 2025, in cui i sanitari hanno attestato una percentuale di massa grassa del 22,5%, il Collegio, nutrendo dubbi sulla misurazione fatta dagli organi concorsuali, ha disposto una verificazione, allo scopo di acquisire il dato della composizione corporea e controllare il rispetto dei parametri prescritti dal d.P.R. 207/2015.
La procedura di stabilizzazione alla quale ha preso parte il ricorrente è, infatti, pur sempre un concorso pubblico per l’accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco, ancorché riservato al personale volontario e semplificato rispetto a quello aperto agli esterni, sicché i requisiti fisici che i candidati devono oggettivamente soddisfare, tenuto conto dei peculiari servizi di soccorso svolti dall’amministrazione procedente, non possono che essere per tutti i medesimi, indipendentemente dalla «provenienza» del partecipante.
Ciò impedisce di valorizzare, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti prescritti dalla fonte regolamentare, condizioni soggettive dei candidati, né scientificamente né empiricamente apprezzabili, ponendosi qualsiasi «personalizzazione» del giudizio di idoneità fisica in insanabile contrasto con il principio di imparzialità che governa le procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Tanto premesso, la verificazione, condotta da Ufficiali medici della Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, secondo metodiche evidentemente affini a quelle seguite dai sanitari dei vigili del fuoco, ha rilevato una percentuale di grasso corporeo ancora una volta superiore al limite fissato dal regolamento, pari al 24,8 %, corroborando, quindi, la correttezza dell’accertamento eseguito dalla commissione di concorso e, cioè, la presenza di una massa grassa non compatibile con le mansioni di vigile del fuoco e, contestualmente, rivelando l’inaffidabilità di quelli ai quali si è autonomamente sottoposto il ricorrente, effettuati, evidentemente, con criteri e strumenti diversi da quelli utilizzati – e che devono esserlo, per ragioni di uniformità – per la misurazione di tutti i candidati al medesimo concorso.
La verificazione ha, così, assolto la funzione che le è propria, cioè quella di fornire elementi di valutazione dell’attendibilità dell’accertamento compiuto dalla commissione (Cons. Stato, II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel caso di specie, stante la convergenza tra l’esito dell’esame impedenzometrico eseguito dalla commissione e quello della verificazione, il Collegio ritiene che l’inidoneità fisica del ricorrente riposi su dati sufficientemente univoci, non potendosi convenire, per le ragioni già evidenziate, con giudizi propensi a riconoscerne, invece, l’idoneità sulla base di parametri diversi da quelli applicabili a tutti i candidati.
Il provvedimento di esclusione resiste, altresì, alle ulteriori argomentazioni spese dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della sua esclusione:
- i presunti malfunzionamenti dell’apparecchiatura impiegata dai sanitari dei vigili del fuoco non sono suffragati da alcun principio di prova;
- non sussiste alcun contrasto con i giudizi di idoneità riportati durante il servizio come vigile del fuoco volontario, in quanto gli stessi sono ragionevolmente fondati su parametri diversi da quelli validi per i vigili del fuoco permanenti (cfr. T.a.r. Roma, I-bis, 5 marzo 2020, n. 2936; Cons. Stato, III, 3 luglio 2018, n. 4061);
- le critiche circa l’inadeguatezza e vetustà dei parametri fisici previsti dal d.m. 166/2019 sono generiche e, quindi, inammissibili, oltre che infondate, avuto riguardo al fatto che l’art. 1, c. 1, lett. b), del regolamento disciplina i parametri di composizione corporea rinviando all’art. 3 del d.P.R. 207/2015, che stabilisce i medesimi valori per l’accesso a tutte le amministrazioni del comparto sicurezza/difesa, in conformità alla finalità indicata dall’art. 1, c. 3, della legge 2/2015.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Considerata la natura della vicenda contenziosa, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, da porre a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione delle spese di verificazione, quantificate in € 500,00 e da liquidare come da documentazione depositata in atti, da porre a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.