Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2023, proposto da
ZI NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Andrea Gemignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VE UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dati e Simone Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
della concessione demaniale, per atto formale, della durata di anni 20 (venti), Repertorio n. 17.250 del 31.03.2022, conosciuta il 13.04.2023, con la quale l'Amministrazione Comunale – Ufficio Demanio Marittimo, a seguito di istanza ex art. 3, comma 4 bis del d.l. 5.10.1993 n. 400, convertito con modifiche dalla legge 4.12.1993 n. 494, presentata dalla signora VE UR, ha concesso alla stessa un'area demaniale marittima di mq. 2.787,50 di cui mq. 2.408.44 di arenile e mq. 502.37 di area coperta allo scopo di mantenere lo stabilimento balneare denominato “LIDO” per “la durata di anni 20 (VENTI) a decorrere dalla data di stipula del presente atto (…)”;
- della procedura di pubblicazione dell'istanza presentata dalla signora VE al fine di ottenere un titolo concessorio con atto formale fino ad un massimo di anni venti, ex art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, disposta dall'Ufficio Demanio del Comune con avviso del 08.01.2021;
- della licenza suppletiva n. 6 del Registro concessioni Anno 2020, Rep. n. 718 del 17.02.2020 con la quale, ai sensi della legge 145/2018, è stata attuata la proroga al 31.12.2033 della concessione demaniale originaria n. 87 del Registro concessioni Anno 2006, rep. n. 226 del 14.02.2006;
- di ogni altro atto presupposto (in particolare, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 64.918 del 16.11.2021, con la quale a definizione dell'istruttoria sull'istanza presentata dalla signora VE, il Dirigente del Settore Finanziario del Comune riconosceva il diritto di “estendere la durata del titolo abilitativo per ulteriori anni VENTI”; nonché di ogni atto relativo al richiamato procedimento di pubblicazione ex art. 18 reg. att. cod. nav.) connesso e\o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore e della IG.ra VE UR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La IG.ra ZI NI ha impugnato la concessione demaniale del 31 marzo 2022 e con la quale il Comune di Camaiore, a seguito dell’istanza ex art. 3, comma 4 bis del d.l. 5.10.1993 n. 400 presentata dalla signora VE UR, ha concesso a quest’ultima un’area demaniale marittima di mq. 2.787,50, di cui mq. 2.408.44 di arenile e mq. 502.37 di area coperta, allo scopo di mantenere lo stabilimento balneare denominato “LIDO” per “la durata di anni 20 (VENTI).
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, altresì, della licenza suppletiva n. 6 del 17 febbraio 2020 (Rep. n. 718), con la quale e ai sensi della legge n.145/2018, è stata attuata la proroga al 31 dicembre 2033 della concessione demaniale originaria n. 87 del 14 febbraio 2006 (rep. n. 226) e, ciò, unitamente agli atti presupposti ad entrambi i provvedimenti sopra citati.
Nel ricorso si è avuto modo di chiarire che la madre della ricorrente (IG.ra GH AL) aveva acquistato per conto della stessa ricorrente e dal proprio figlio (IG. NI LU) la proprietà superficiaria dello stabilimento balneare “Bagno Lido” e, ciò, successivamente al pignoramento che aveva riguardato lo stesso stabilimento nel periodo in cui risultava proprietario il fratello della ricorrente e che era avvenuto il 18 ottobre 1993.
Dopo la conclusione della procedura esecutiva la proprietà superficiaria dello stabilimento fu acquistata all'asta dalla IG.ra UR VE, così come precisato nel decreto di trasferimento emesso a suo favore dal Tribunale di Lucca il 27 luglio 2017 e con il quale si è ingiunto al sig. LU NI (concessionario originario) o a chiunque altro ne detenesse il possesso, di rilasciare il suddetto stabilimento balneare “Lido”.
Il Comune di Camaiore ha quindi concesso il subingresso della IG.ra VE nell’originaria concessione demaniale, rilasciando il nulla-osta (prot. n. 6698/2018) e la successiva licenza Reg. n. 1 del 5 febbraio 2018 di subingresso nel godimento del bene demaniale.
La legittimità di detti provvedimenti è stata confermata da questo Tribunale che ha respinto la domanda di annullamento della licenza di subingresso a favore della IG.ra VE (in questo senso è la sentenza n. 682/2018, poi confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 11018/2023).
A seguito della produzione documentale avvenuta nei sopra citati giudizi la ricorrente sostiene di essere venuta a conoscenza dell’esistenza degli atti ora impugnati.
Si è così proposto il presente giudizio diretto ad ottenere l’annullamento della licenza suppletiva n.6/2020 con la quale è stata dichiarata la proroga al 31 dicembre 2033 della concessione originaria n.87/2006 e, ciò, unitamente alla concessione demaniale (rep. n. 17.250) del 28 marzo 2022 emanata dal Comune di Camaiore per i successivi 20 anni.
Con riferimento a detta ultima concessione balneare si sostiene che il procedimento relativo all’affidamento, basato com’è sulla comunicazione a livello locale dell’istanza di concessione e dei successivi esiti ai sensi dell’art. 37 cod. nav., non sarebbe idoneo ad assicurare le necessarie condizioni di pubblicità e trasparenza, richiedendosi la pubblicazione del bando a livello nazionale ed europeo per assicurare la partecipazione del maggior numero di operatori.
In particolare la ricorrente sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1.la violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, degli artt. 49 e 56 del TFUE, nonché dei principi euro-comunitari in materia di libera circolazione, di imparzialità, di trasparenza e la violazione dei principi espressi dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del 9 novembre 2021 nn. 17, 18; il Comune, disponendo la proroga contenuta nella licenza suppletiva n. 6/2020, avrebbe erroneamente dato attuazione alla disciplina dettata dai commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge 145/2018, disciplina quest’ultima che invece avrebbe dovuto essere disapplicata in considerazione delle sopra citate pronunce giurisprudenziali;
2. la violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, degli artt. 49 e 56 del TFUE, nonché dei principi euro-comunitari in materia di libera circolazione, di imparzialità e di trasparenza e dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE 20.04.2023, C-348/22, in quanto risulterebbe illegittimo anche il successivo atto formale di concessione; sulla base dei principi sopra citati il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime deve avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica; l’assenza di un bando pubblico predisposto dall’Amministrazione comunale confermerebbe l’insufficienza del procedimento espletato a garantire il rispetto dell’evidenza pubblica, stante il fatto che il modello dell’art. 37 cod. nav. non potrebbe ritenersi adeguato alle esigenze di trasparenza e concorrenzialità assicurati soltanto dalla previa indizione di una gara avviata sulla base di un bando pubblico.
Si sono costituiti il Comune di Camaiore e la IG.ra UR VE in qualità di controinteressata, eccependo la tardività, l’assenza del presupposto della legittimazione attiva, oltre al difetto di interesse e all’improcedibilità dell’impugnazione della licenza suppletiva n.6/2020.
Nel merito dette parti resistenti hanno contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso.
Il Comune di Camaiore avrebbe dato attuazione all’art. 3, comma 4 bis, del d.l. 400/1993, nella parte in cui consente il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata superiore a sei anni e fino a venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.
In questo senso sarebbe anche la legge regionale n.31/2016 che consentirebbe il rilascio delle concessioni a seguito di procedure comparative.
All’udienza del 29 maggio 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e con riferimento all’impugnazione della licenza suppletiva n. 6/2020, mentre è inammissibile per quanto riguarda la domanda di annullamento della concessione del 28 marzo 2022 e, ciò, con riferimento alla mancanza della legittimazione attiva dell’attuale ricorrente.
1.1 A tal fine è necessario premettere che, per quanto riguarda la concessione demaniale del 28 marzo 2022, questo Tribunale e con la sentenza n. 682/2018, ha già avuto modo di accertare che la ricorrente sin dal 2018 non è più concessionaria dello stabilimento balneare di cui tratta, in conseguenza della conclusione della procedura esecutiva immobiliare che si è svolta dinanzi al Tribunale di Lucca e che ha determinato l’acquisto della proprietà da parte dell’attuale controinteressata.
1.2 È altrettanto incontestato che la stessa ricorrente non ha manifestato alcun interesse, né a coltivare la propria istanza di rilascio di un nuovo titolo concessorio ventennale (in precedenza proposta), né a partecipare al procedimento attivato dall'istanza della IG.ra UR VE e che ha portato all’atto formale di concessione del 28 marzo 2022.
1.3 Un costante orientamento giurisprudenziale ha chiarito che, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere si radicano attraverso la partecipazione alla procedura, in quanto chi non ha partecipato alla gara non è titolare della posizione legittimante e dell'interesse ad impugnare gli atti della gara stessa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4/2018 e n. 1/2013).
1.4 Si è affermato, infatti, che nel settore delle procedure di evidenza pubblica, la presentazione della domanda di partecipazione alla gara è condizione per impugnare immediatamente la relativa indizione (Cons. Stato, Sez. VI, 10/12/2021, n. 8232).
1.5 Ulteriori pronunce hanno evidenziato che “ in merito alle controversie aventi ad oggetto gare di appalto, la legittimazione ad agire è data dalla correlazione tra l'interesse a conseguire l'aggiudicazione e finanche la riedizione della gara, sempre che tale fine sia collegato alla preesistenza di un titolo idoneo a far conseguire il "bene della vita" che non può non risiedere nel fatto che il ricorrente abbia partecipato alla procedura selettiva la cui validità intende mettere in discussione. Posto che nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso presuppone l'esistenza di una situazione giuridica attiva, applicando siffatto principio alle procedure selettive costituite dalle gare ad evidenza pubblica si avrà che la legittimazione spetta unicamente a chi partecipa alla gara, giacché solo con lo status di partecipante si può configurare una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 26/02/2018, n. 1241)”.
1.6 Nel caso di specie l’assenza di una legittimazione attiva è confermata dal fatto che, non solo la ricorrente non ha partecipato al procedimento di affidamento della concessione a favore della IG.ra VE, ma nemmeno ha coltivato l’istanza, presentata dalla stessa ricorrente e diretta al rilascio di un nuovo titolo concessorio.
1.7 La domanda di annullamento della concessione del 28 marzo 2022 è quindi inammissibile per assenza della condizione relativa alla legittimazione attiva della ricorrente.
1.8 Deve ritenersi come sia venuto meno un qualunque interesse ad ottenere l’annullamento anche dell’atto ancora più risalente e quindi della licenza suppletiva n. 6/2020, con la quale il Comune, con “ un atto ricognitivo aggiuntivo al titolo concessorio ” e come è evincibile nella delibera di giunta comunale n.319 del 24 ottobre 2019, ha sancito che la concessione originaria n.87/2006 doveva intendersi prorogata al 31 dicembre 2033.
1.9 È evidente che l’emanazione dell’atto formale (rep. 17.250) del 28 marzo 2022 ha avuto l’effetto di determinare il venir meno gli effetti della precedente concessione demaniale e, quindi, anche della sua licenza suppletiva n. 6 del 17 febbraio 2020.
2. Detta circostanza trova conferma nel contenuto dell’atto formale (si veda pag. 10 del doc. 21 del Comune di Camaiore), laddove è stato stabilito espressamente che “ per effetto della stipula del presente atto formale cessano gli effetti della precedente concessione demaniale marittima disciplinata mediante licenza Reg. n° 87, Rep. n° 226 in data 14/02/2016 (rectius 14/02/2006), nonché ogni successiva licenza ad essa collegata ”.
2.1 Ma anche qualora si fosse inteso prescindere dall’accoglimento di dette eccezioni preliminari, il ricorso (quanto meno in parte) sarebbe risultato comunque irricevibile per tardività dell’impugnazione proposta.
2.2 La ricorrente, infatti, ha instaurato il presente giudizio a distanza di quasi due anni e mezzo dalla pubblicazione, sia sul BURT che sull'albo pretorio del Comune, dell'avviso avente ad oggetto l'informazione dell'esistenza di un'istanza volta all'ottenimento di un titolo concessorio e, ancora, a distanza di quasi un anno e mezzo dal rilascio effettivo della stessa concessione ventennale.
2.3 In conclusione il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e con riferimento all’impugnazione della licenza suppletiva n. 6/2020, mentre è inammissibile per quanto riguarda la domanda di annullamento della concessione del 18 marzo 2022, in assenza del presupposto della legittimazione attiva.
2.4 La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile, così come precisato in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO