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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2165/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165/2022 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. USSEGLIO Parte_1 C.F._1
MIN ENRICO e dall'avv. BONAMICO ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MICONE ALESSANDRA Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. FUSANO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Via Alessandria, 26 15033 CASALE MONFERRATO presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI EMANUELA, elettivamente Controparte_2 domiciliato in C.SO GOVONE, 18 10129 TORINO presso il difensore
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 13
Controparte_3
TERZO CHIAMATO – cont.
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 2281 quinquies c.p.c. del 12-12-
2024 che si richiama unitamente alle conclusioni di cui ai rispettivi atti delle Parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2022 del 11.10.2022 Parte_1 con cui il Tribunale di Vercelli gli ha ingiunto il pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_1
10.560, quale saldo per lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà dell'opponente in
Albugnano.
A sostegno dell'opposizione, il sig. ha eccepito l'inesatto adempimento di controparte. Pt_1
L'opponente, nel merito e in principalità, ha chiesto di accertare che non sono dovute le somme ex adverso richieste e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare a corrispondere a la somma di € 17.435,79, oltre interessi di Controparte_1 Parte_1 mora.
Si è costituita l'opposta instando per l'autorizzazione alla chiamata di terzo.
Si è costituito il terzo, sig. , instando per l'autorizzazione alla chiamata della Controparte_2 propria compagnia assicurativa.
La compagnia on si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_3
La convenuta opposta ha contestato gli argomenti ex adverso proposti e ha chiesto la conferma del d.i. e comunque la condanna al pagamento della somma ingiunta con rigetto della riconvenzionale avversaria, in subordine, ha chiesto di dichiarare la pari e solidale responsabilità dell'arch. CP_2
e condannarsi quest'ultimo a versare al 50% delle somme che fossero riconosciute al dott.
[...]
o, quantomeno, a tenere indenne di quanto questa fosse tenuta a versare all'attore Pt_1 Controparte_1 oltre la propria quota.
pagina 2 di 13 Il terzo , svolte alcune eccezioni preliminari, ha chiesto, nel merito e in Controparte_2 principalità, di dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile allo stesso per i pretesi vizi e difformità nonché per danni lamentati dall'attore e, di conseguenza, ha chiesto di respingere le domande tutte e da chiunque proposte nei suoi confronti;
in via di subordine e riconvenzionale ha svolte altre domande, per cui si rinvia alle conclusioni rassegnate, infine, ha chiesto di essere manlevato dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Non è stata concessa provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al d.i. La causa è stata istruita disponendo assunzione di prove orali ed è stata espletata una c.t.u., indi, la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ancora ratione temporis applicabile.
II
La società ha ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli n. 619/2022 per Controparte_1
l'importo in linea capitale di € 10.560,30, oltre a interessi e spese di procedura, in relazione a lavori eseguiti nell'immobile in Albugnano dell'opponente.
L'opponente, sig. , non contesta che sia stato conferito incarico alla Parte_1 [...] per lavori di ristrutturazione e risanamento dell'immobile in Albugnano di sua proprietà (cfr. punto CP_1
1 dell'atto di citazione in opposizione); l'opponente lamenta invece che si sia resa inadempiente (cfr. CP_1 punto 2 e ss. dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, l'opponente ha lamentato in atto di citazione in opposizione:
- la non corretta esecuzione dei lavori di consolidamento murario, che l'avrebbero costretto a far rifare i voltini di due stanze (punto 9);
- il mancato posizionamento di reti sotto gli intonaci (punto 10);
- l'applicazione agli intonaci di una quantità di malta troppo elevata, con conseguente distacco dei medesimi (punto 18) ed utilizzo del doppio del materiale effettivamente occorrente (punto 22);
- la mancata esecuzione dei lavori di consolidamento murario ed in particolare la mancata stilatura dei giunti (punti 19 e 20);
- la mancata esecuzione dei massetti nelle cantine e dei pozzetti, delle spallette per il lavello, della chiusura delle discese androne e cucina e della correzione delle spallette finestra (punto 29);
- la realizzazione di tombini troppo alti (punto 28).
- l'esecuzione delle opere con procedimenti diversi da quelli discussi e pianificati con il direttore dei lavori, arch. ; Controparte_2
- l'utilizzazione di materiale diverso da quello concordato;
pagina 3 di 13 - che le ore effettivamente lavorate per l'esecuzione delle opere sono state inferiori a quanto preventivato.
In sostanza, il sig. afferma, da un lato, che i lavori non siano stati eseguiti a Parte_1 regola d'arte, dall'altro lato, che vi sia un differenziale tra ore effettivamente lavorate e preventivi.
ha replicato che il corrispettivo non è stato pattuito a ore, dovendosi intendere pattuito a CP_1 corpo, e ha negato di aver eseguito opere non a regola d'arte.
Il sig. ha pure contestato di aver dovuto sostenere maggiori costi per rifacimento dei lavori Pt_1 non eseguiti a regola d'arte e ha proposto domanda riconvenzionale. L'opponente lamenta che ha dovuto far intervenire terzi per realizzare lavori di ripristino per un importo che quantifica in € 17.435,79.
ha replicato che l'elenco lavori di ripristino è ingiustificato, non documentato e di CP_1 formazione unilaterale.
ha, in particolare, contestato i compensi pretesi (in rimborso) per l'arch. e per CP_1 CP_2
l'arch. , quest'ultima moglie dell'opponente. Per_1
ha inoltre replicato che il riferito danno da rifacimento opere, comunque contestato, è già CP_1 stato scontato con la riduzione della pretesa a saldo, azionata poi in via monitoria.
, infine, ha contestato l'esistenza del danno per il ritardo, in ogni caso, ha allegato che non vi CP_1 era un termine contrattuale.
ha chiamato in causa l'arch. , ritenendo sussistere responsabilità concorrente del CP_1 CP_2 medesimo, il quale si è costituito contestando le domande promosse nei suoi confronti e chiamando a sua volta in causa la propria compagnia assicurativa, non costituitasi in giudizio.
e l'arch. hanno inoltre eccepito la decadenza da ogni garanzia e la prescrizione CP_1 CP_2 dell'azione ex art. 1667 c.c.
III
In merito ai lavori eseguiti.
All'esito dell'istruttoria orale e della licenziata C.T.U. è possibile ritenere provato quanto segue.
I preventivi non stabilivano un compenso in base alle ore lavorate (si trattava di lavori a corpo) e la doglianza in merito al presunto minor monte ore lavorato è quindi inconferente.
Le parti non hanno concordato una durata massima dei lavori e alcun risarcimento è pretendibile per l'asserito “danno” da ritardo, in ogni caso allegato in modo generico e rimasto indimostrato.
Sulla base dell'istruttoria testimoniale, delle fotografie e di quanto accertato in sede di c.t.u. è possibile evidenziare che la non ha esattamente adempiuto e sussistevano alcuni difetti nelle CP_1 lavorazioni svolte, limitatamente a due stanze, per i quali il committente ha provveduto a svolgere pagina 4 di 13 interventi di ripristino sostenendo relativi costi, tuttavia, la prova dei ripristini gravava interamente sull'opponente ed è stata data solo in parte, dal momento che risultano dimostrati minori interventi rispetto a quelli domandati in via riconvenzionale.
Non solo.
Parte convenuta opposta riferisce che era stato riconosciuto uno sconto in fattura a fronte delle problematiche contestate e, così facendo, ammette il proprio inesatto adempimento (pag. 7 e ss. della comparsa di costituzione di : “ …si concordava di chiudere bonariamente…”). La circostanza che sia stato CP_1 riconosciuto uno sconto fattura, in ogni caso, non prova che tale sconto sia stato ritenuto satisfattivo e, infatti, il committente (e qui opponente) contesta la circostanza.
È però dirimente osservare che, a fronte di lavorazioni svolte e di uno sconto riconosciuto dalla alla committenza, spettava a quest'ultima provare, vista l'eccezione delle controparti, di aver CP_1 tempestivamente denunciato i vizi, compresi quelli oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ancora.
Come ricorda la difesa dell'arch. : “Innanzitutto si deve prendere e dare atto che l'attore opponente CP_2
il 15/06/2024, giorno del sopralluogo con il CTU ed i CTP, a sorpresa ha dichiarato, come Parte_1 verbalizzato dall'arch. a pagina 2 e 3 del verbale delle operazioni peritali (all.1 perizia) ed a pagina 6 della sua Per_2 relazione, che “tutte le altre parti dell'edifico o lavorazioni ad esso connesse non sono più oggetto di contestazioni” tanto che si è effettuato sopralluogo congiunto soltanto “degli ambienti ancora oggetto di contestazione ovvero le stanze indicate con il numero
1 e 2 della planimetria catastale, adibite alla data odierna a locale studio e locale biblioteca”. L'oggetto del contendere si è quindi ridotto alla verifica della sussistenza di vizi e difetti nei succitati locali ed in particolare nella sussistenza di fessurazioni parietali” (cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale e relazione peritale in atti).
L'attore ha, nel corso del processo, ridimensionato le proprie pretese, probabilmente tenuto conto dell'esito delle prove testimoniali.
Prove testimoniali.
Il teste non è risultato informato o non ha ricordato quanto richiesto, indi, non Testimone_1 ha reso dichiarazioni utili.
Il teste , direttore commerciale dell'azienda Vimarck s.r.l., ha riferito di aver “…visto la Tes_2 situazione insieme all'architetto e di aver dato “… dei consigli su quali prodotti utilizzare per l'esecuzione dei CP_2 lavori;
non ricordo se era presente anche qualcuno dell'impresa; non ricordo altro di quel cantiere”. Non risulta, invece, provato che abbia effettivamente contattato i tecnici della impresa Vimark. CP_1
Sul seguente capitolo: “Vero che la per realizzare gli intonaci ha utilizzato materiali Vimark Controparte_4 fibrorinforzati per non posare le reti sotto gli intonaci?”, il teste ha risposto: “Andando a memoria, posso Tes_2
pagina 5 di 13 dire che in quel cantiere sono stati utilizzati intonaci deumidificanti che sono fibrorinforzati e intonaci a calce idraulica naturale che non sono fibrorinforzati. A finitura di questi due intonaci è stata utilizzata una finitura a calce idraulica naturale non fibrorinforzata. So che sono stati utilizzati i prodotti Vimark in cantiere perché così mi è stato riferito sia dall'arch. sia dalla proprietaria di cui non ricordo il nome e che abitava in Svizzera;
mi sembra si chiamasse CP_2
Onestamente non ho memoria di telefonate riguardanti aspetti tecnici ribaltate su di me in merito al cantiere in Per_1 oggetto;
ogni giorno ricevo molte telefonate”.
Sul seguente ulteriore capitolo: “Vero che nell'applicazione dell'intonaco la si è attenuta alle Controparte_4 istruzioni del tecnico Vimark e secondo tali istruzioni ha proceduto a realizzare un doppio strato applicando il secondo strato quando il primo strato era ancora umido?”, il teste ha risposto: “Ripeto che io ho fatto un solo sopralluogo Tes_2 in cantiere e che poi non ho più messo piede in cantiere. Io non ho seguito l'esecuzione dei lavori perché non è di mia competenza;
non ho memorie di telefonate inerenti il cantiere. Il prodotto fibrorinforzato non necessita di una posa specifica, o meglio non è la fibrorinforzatura che va a influenzare la posa del prodotto”.
La testimonianza di appare ininfluente perché non ha seguito il cantiere. Testimone_3
Il teste , muratore e dipendente della , ha confermato di aver realizzato gli Tes_4 CP_1 intonaci utilizzando materiale Vimark fibrorinforzato.
La circostanza è concordante con quanto dichiarato dal teste , che ha precisato che Tes_2 sono stati utilizzati sia intonati “deumidificanti che sono fibrorinforzati” sia intonaci “a calce idraulica naturale che non sono fibrorinforzati”.
L'utilizzo di prodotti Vimark, in parte fibrorinforzati, è ritenuto provato. Non è provato che occorresse necessariamente la posa di resti sotto gli intonaci per il buon risultato dell'opera.
Il teste ha altresì dichiarato: “…Era la prima volta che usavo quel tipo di materiale e ho chiesto Tes_4
a [n.d.r. legale rappresentante della ditta di mandarmi la scheda tecnica che spiega Parte_2 Controparte_4 come si usa il prodotto. è venuto e mi ha spiegato come usare il prodotto e abbiamo letto insieme come si usa il Pt_2 materiale”.
Il teste ha poi confermato che “i muri antichi erano già a piombo e la malta nuova è stata Tes_4 applicata da limitatamente ai raccordi di mura e voltini con gli intonaci vecchi”, circostanza che, tuttavia, Controparte_4 non può essere soltanto oggetto di conferma testimoniale, dovendo trovare conferma soprattutto dall'esame dei luoghi. Il teste, inoltre, ha focalizzato la risposta sulla conferma dell'attività in sé compiuta, ossia di aver effettuato il “raccordo” di mura e voltini, rispetto all'aspetto della piombatura dei muri.
In sede d'interrogatorio formale, l'arch. ha, sul punto, dichiarato: “La casa era Controparte_2 antica, i muri non erano nuovi;
i muri erano abbastanza a piombo, c'erano delle irregolarità; dove esistevano gli intonaci vecchi
pagina 6 di 13 è stato seguito per forza il vecchio intonaco per raccordarsi;
dove non c'era l'intonaco, perché era stato stonacato, sono stati rifatti”.
Il teste muratore e dipendente di , ha confermato di aver realizzato insieme ad Tes_5 CP_1 altro collega la stilatura dei giunti delle pareti, di aver realizzato la scatola dello sportello di ispezione, di aver riquadrato a piombo il pilastro di copertura dei tubi e di aver realizzato i pozzetti e le spallette per il lavello.
Il teste , operaio e dipendente di , ha confermato di aver realizzato un cavedio Testimone_6 CP_1 da cui fa passare i cavi della linea elettrica.
In sede d'interrogatorio formale, l'arch. ha, sul punto, dichiarato: “Il cavedio è Controparte_2 stato fatto per far passare sia l'idraulico sia l'elettrico”.
Il teste , muratore ed ex dipendente di , ha dichiarato, in merito ai Testimone_7 CP_1 sottofondi di studio e sala giochi che: “Non so chi ha fatto i sottofondi dello studio e della sala giochi, ma so che sono stati fatti perché ho lavorato lì; anche le quote sono state fatte, ma non so da chi;
non le ho fatte io”.
È dunque ampiamente provato che i lavori sono stati eseguiti, anche in relazione a quelle lavorazioni contestate dall'opponente, in base alla documentazione fotografica di parte opposta (docc. da
11 a 17 di ) e in base alle conferme testimoniali di cui sopra. CP_1
A questo punto, occorre esaminare la portata dei vizi effettivamente riscontrati alla luce delle eccezioni di decadenza e prescrizione svolte sia da sia dal terzo, arch. . CP_1 CP_2
IV
Appalto di lavori.
è stata convenuta in giudizio di opposizione all'esecuzione dal committente sul presupposto CP_1
d'inesatta o cattiva esecuzione di alcuni lavori e di omessa realizzazione di altri.
I lavori sono stati eseguiti, come dimostrato in corso d'istruttoria.
L'appalto prevede una responsabilità per vizi e difetti che si fonda sugli artt. 1667-1669 c.c.
, in caso di accoglimento delle domande dell'opponente, ha domandato la condanna del CP_1 direttore dei lavori, arch. a versare il 50% delle somme eventualmente riconosciute in Controparte_2 favore di controparte e a tenere indenne di quanto tenuta a versare oltre la propria quota. CP_1
Si ricorda che: “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda
pagina 7 di 13 originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 29251 del 13/11/2024).
Il richiamo è alla rovina e difetti di cose immobili, che include i vizi gravi.
Ai sensi dell'art. 1669 c.c.: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
La qualifica di vizio grave costituisce un apprezzamento di merito: “In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (Cass. civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 22093 del 04/09/2019).
Occorre considerare i parametri dati dalla Giurisprudenza: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018).
Non è questo il caso.
È evidente che, all'esito dell'istruttoria, i vizi realmente riscontrati non paiono ricadere nell'ambito di quelli gravi, essendo risultato provato, al più, un difetto di posa degli intonaci di due stanze, il cui costo di rifacimento, in base agli accertamenti condotti dalla consulenza tecnica ammonta ad appena 1.533,00 euro oltre I.V.A. L'opponente non ha dimostrato alcun maggior danno.
Si ricade nei vizi dell'opera disciplinati dall'art. 1667 c.c.
In generale: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, pagina 8 di 13 dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023).
Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che spetta al committente pure provare, in caso di eccezione svolta dall'appaltatore, le tempestività della denuncia e la mancata prescrizione dell'azione quali condizioni dell'azione.
Sul punto: “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012. Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori).
La società e l'arch. hanno eccepito: CP_1 CP_2
- “l'assenza di garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c. in quanto tutti i rilievi mossi attengono a vizi o difformità non occultate ed immediatamente visibili ed in via ulteriormente subordinata la decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c.” (pag. 11 della comparsa di ); CP_1
- “dichiarare nei confronti dell'arch. l'intervenuta decadenza da garanzia per omessa denuncia Controparte_2 dei pretesi vizi e difformità nei temrini di legge nonché prescrizione dell'azione per non essere state formulate da alcuna parte contestazioni, richieste ed istanze fino all'odierna chiamata in giudizio…” (cfr. conclusioni di cui alla comparsa del terzo ). CP_2
Le eccezioni di decadenza e prescrizione, una volta ricondotti i vizi lamentati nell'ambito dell'art. 1667 c.c., sono fondate e comportano il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con travolgimento della domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
Ai sensi dell'art. 1667 c.c.: “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. pagina 9 di 13 L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
L'opponente nemmeno ha preso posizione specifica sulle eccezioni preliminari delle controparti e non ha dimostrato né la tempestività della denuncia né che il termine di azione non sia prescritto.
Soltanto in sede di comparsa conclusionale, la difesa del sig. ha evidenziato che “la Pt_1 corrispondenza 27.11.2018-30.09.2019 … costituisce prova documentata che l'esponente aveva contestato gli Parte_3 interventi e le modalità di esecuzione da parte della ” (pag. 2 della comparsa conclusionale dell'opponente). CP_1
Dalla documentazione richiamata dall'opponente (cfr. scambio mail prodotto sub doc. 2 dall'opponente) non emerge alcuna contestazione specifica relativamente alle lavorazioni qui oggetto di doglianza, pertanto, il richiamo svolto dall'opponente non appare in grado di dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi ora lamentati.
La mail dell'arch. , moglie dell'opponente, invita il 30.9.2019, ossia oltre un anno dopo la Per_1 conclusione dei lavori, è del seguente tenore: “Gentile Signor Come da accordi le invio in allegato i il riporto Pt_2 dei lavori eseguiti per il ripristino delle opere eseguite dai suoi dipendenti diversamente dalle prescrizioni dalla ditta fornitrice e i relativi costi. Le faccio presente, che il ripristino del cocciopesto (pavimento in cucina) è ancora in sospeso. La prego di prenderne visione e di inviarmi le sue considerazioni entro il 8 ottobre 2019. Gentili saluti (doc. 2 Testimone_8 dell'opponente).
Si tratta di comunicazione troppo generica, che contiene un riferimento specifico soltanto al
“ripristino del cocciopesto”, oltre che ampiamente tardiva.
Con mail inviata il 27.11.2018 per conto della società , scriveva all'arch. : Pt_2 CP_1 Per_1
“Illustrissima, La presente in merito alle ultime Nostre comunicazioni avvenute per le vie brevi (messaggi),per riepilogare lo svolgimento dei lavori al fine di una Sua più meritoria valutazione dello stato dell'arte. In data 19 marzo su sua mail del16 marzo veniva autorizzato l'inizio dei lavori. Come ampiamente documentato dalle email ricevute e trasmesse dalla scrivente, tutti i cicli di trattamento e le lavorazioni sono state da Voi scelte ed indicate puntualmente, del che la ditta ho operato esattamente e sempre esclusivamente come da Voi richiesto e sollecitato. In merito alle somme previste a preventivo tutti i conteggi sono stati aggiornati 'matematicamente' sulla base delle cifre concordate. Mi sembra doveroso segnalare che osservazioni in merito alle cifre di preventivo andavano precisate prima dell'approvazione dello stesso o eventualmente prima ma certamente non dopo l'esecuzione dei lavori. Quanto sopra in merito alla sua osservazione presente in mail del 27 giugno scorso ove, cito testualmente:“…penso sia ampiamente incluso nella somma preventivata altissima rispetto alle ore di lavoro che sono state effettuate in cantiere …”; pare chiaro che la cifra preventivata, e approvata, è comprensiva di spese generali e utili di impresa, e che pertanto qualora non avesse ritenuto idonea la preventiva zione avrebbe potuto rivolgersi a ditta altra, dal pagina 10 di 13 momento che pare ovvio che la Ditta allorquando propone un preventivo lo fa su valutazioni Sue proprie che non attengono esclusivamente alle ore di lavoro ma anche a quelle lavorazioni accessorie che, come certamente saprà, non possono essere sempre quantificate con precisione. In data 28 giugno venivano confermate le misurazioni e i controlli ulteriori sui getti da Voi richiesti, precisando in questa sede che i lavori sono stati già come indicato in premessa, eseguiti come da vostre indicazioni dettagliate e seguiti puntualmente dalla Direzione Lavori che non ha eccepito nulla sull'esecuzione. In data 24 luglio, avendo
Voi dissentito su alcune lavorazioni, la Ditta, al fine di assecondare ogni Vostra richiesta anche se tardiva, in quanto è politica della ditta andare il più possibile incontro alla clientela, nel rispetto dei ruoli reciproci, ha operato quanto da Voi richiesto immediatamente il 25 luglio. Visto tutto quanto sopra, nell'incontro del 17 ottobre u.s., e dunque oltre quattro mesi dall'ultimazione dei lavori, rispetto alla contabilizzazione effettuata, sempre nel rispetto delle somme a preventivo, individuato un consuntivo finale per euro 14.412,28 (diconsiquattordicimilaquattrocentododici euro/28 centesimi) oltre IVA di legge, alla presenza costante dell'Arch. si accordava uno sconto al fine di considerare ultimata e chiusa la commessa, del CP_2 che e come da accordi intercorsi si emetteva fattura per euro9.600,00 (diconsi novemilaseicentoeuro/00 centesimi) oltre IVA di legge. Rispetto a quanto in appresso lo scrivente riceveva ulteriori comunicazioni da Voi, per le vie brevi, dove inversamente
a quanto concordato, si imputava all'impresa ulteriori risistemazioni, non dovute, peraltro contestando l'esecuzione dei lavori alla regola dell'arte e citando anche interventi non eseguiti dalla scrivente impresa. In attesa pertanto di vedere corrisposto il saldo della fattura citata, avendo la ditta operato sempre nel rispetto delle Vostre indicazioni e sotto la sorveglianza del Arch.
senza che quest'ultimo avesse nulla a che ridire, peraltro avendo ricevuto contestazioni in merito a ipotetiche CP_2 imperfezioni emerse solo a seguito dei conteggi di saldo con il conseguente sconto applicato per venirvi in contro il più possibile, non essendo possibile operare diversamente su lavorazioni già ampiamente idonee e dunque nulla più dovendo, saluto cordialmente. (ancora doc. 2 dell'opponente). Parte_2
Emerge dalla corrisponda che aveva già riconosciuto degli sconti sui lavori, così CP_1 riconoscendo alcune contestazioni mosse dalla committenza e questo significa che, in merito ai difetti qui specificatamente contestati, occorreva che l'opponente provasse, quale committente, di aver tempestivamente denunciato anche quei vizi, al di là del fatto che essi potessero essere (o meno) compresi nello “sconto” accordato dall'impresa, come sostenuto da . CP_1
Una generica contestazione non offre prova di tempestività di denuncia dei vizi e dei difetti esposti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
È vero che il committente convenuto per il pagamento (a seguito dell'azione monitoria l'opponente pur rivestendo la qualifica di attore formale assume la veste di convenuto sostanziale) può sempre far valere la garanzia, ma il sig. avrebbe dovuto provare la tempestività della denuncia, ossia Parte_1 che i vizi qui contestati non fossero quelli già oggetto di concessioni in sede stragiudiziale e che fossero stati denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta. pagina 11 di 13 Si aggiunga che, come ricordato dalla società , ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., la CP_1 garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, come è proprio il caso in esame.
I lavori sono iniziati all'incirca a marzo del 2018 e sono terminati all'incirca a giugno 2018, circostanza che non è stata specificatamente smentita o diversamente provata dall'opponente, la prima comunicazione mail richiamata dall'opponente appare, oltre che generica, inviata oltre un anno dopo la conclusione dei lavori (mail del 30.9.2019).
La società ha agito in via monitoria sulla base di un saldo ritenuto non più contestato (si noti CP_1 che si tratta dell'importo uguale a quello indicato con la mail sopra richiamata del 28.11.2018).
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va confermato e munito di efficacia esecutiva.
V
Le spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente Parte_1
La chiamata in causa dell'arch. è conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo CP_2 giacché l'opposta, nel caso fosse stata ritenuta responsabile, aveva chiamato a rispondere anche il direttore dei lavori per omessa o cattiva vigilanza sull'opera, ossia per profili suoi propri di responsabilità in ragione della qualità di direttore dei lavori.
Ne consegue che, respinta l'opposizione per mancata prova della tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., delle spese di lite occasionate dalla chiamata in causa del terzo risponde direttamente l'opponente Parte_1
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata.
In generale: “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019).
La chiamata in responsabilità solidale del direttore dei lavori, per profili suoi propri, ossia quelli riguardanti il coordinamento e la vigilanza sull'opera, non è da ritenere palesemente arbitraria.
pagina 12 di 13 Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione di valore entro 26.000,00 euro.
Le spese di C.T.U. e di C.T.P., se e in quanto sostenute, nei rapporti interni alle parti restano definitivamente e interamente a carico della sola parte opponente, in ragione della soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: accertata l'intervenuta decadenza ed esclusione della responsabilità per vizi e difetti ex art. 1667 c.c., respinge l'opposizione di e le domande svolte, anche in via riconvenzionale,
Parte_1 tutte e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto di questo Tribunale n. 619/2022 che munisce di esecutività; dichiara tenuto e condanna al rimborso in favore dell'opposta
Parte_1 Controparte_5 delle spese di lite, complessivamente liquidate in 5.077,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e I.V.A., se dovuta;
dichiara tenuto e condanna al rimborso in favore di delle
Parte_1 Controparte_2 spese di lite, complessivamente liquidate in 5.077,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e I.V.A., se dovuta;
nei rapporti interni alle Parti, pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. integralmente a carico di
Parte_1
Così deciso in Vercelli, 28.3.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165/2022 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. USSEGLIO Parte_1 C.F._1
MIN ENRICO e dall'avv. BONAMICO ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MICONE ALESSANDRA Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. FUSANO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Via Alessandria, 26 15033 CASALE MONFERRATO presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI EMANUELA, elettivamente Controparte_2 domiciliato in C.SO GOVONE, 18 10129 TORINO presso il difensore
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 13
Controparte_3
TERZO CHIAMATO – cont.
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 2281 quinquies c.p.c. del 12-12-
2024 che si richiama unitamente alle conclusioni di cui ai rispettivi atti delle Parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2022 del 11.10.2022 Parte_1 con cui il Tribunale di Vercelli gli ha ingiunto il pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_1
10.560, quale saldo per lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà dell'opponente in
Albugnano.
A sostegno dell'opposizione, il sig. ha eccepito l'inesatto adempimento di controparte. Pt_1
L'opponente, nel merito e in principalità, ha chiesto di accertare che non sono dovute le somme ex adverso richieste e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare a corrispondere a la somma di € 17.435,79, oltre interessi di Controparte_1 Parte_1 mora.
Si è costituita l'opposta instando per l'autorizzazione alla chiamata di terzo.
Si è costituito il terzo, sig. , instando per l'autorizzazione alla chiamata della Controparte_2 propria compagnia assicurativa.
La compagnia on si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_3
La convenuta opposta ha contestato gli argomenti ex adverso proposti e ha chiesto la conferma del d.i. e comunque la condanna al pagamento della somma ingiunta con rigetto della riconvenzionale avversaria, in subordine, ha chiesto di dichiarare la pari e solidale responsabilità dell'arch. CP_2
e condannarsi quest'ultimo a versare al 50% delle somme che fossero riconosciute al dott.
[...]
o, quantomeno, a tenere indenne di quanto questa fosse tenuta a versare all'attore Pt_1 Controparte_1 oltre la propria quota.
pagina 2 di 13 Il terzo , svolte alcune eccezioni preliminari, ha chiesto, nel merito e in Controparte_2 principalità, di dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile allo stesso per i pretesi vizi e difformità nonché per danni lamentati dall'attore e, di conseguenza, ha chiesto di respingere le domande tutte e da chiunque proposte nei suoi confronti;
in via di subordine e riconvenzionale ha svolte altre domande, per cui si rinvia alle conclusioni rassegnate, infine, ha chiesto di essere manlevato dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Non è stata concessa provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al d.i. La causa è stata istruita disponendo assunzione di prove orali ed è stata espletata una c.t.u., indi, la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ancora ratione temporis applicabile.
II
La società ha ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli n. 619/2022 per Controparte_1
l'importo in linea capitale di € 10.560,30, oltre a interessi e spese di procedura, in relazione a lavori eseguiti nell'immobile in Albugnano dell'opponente.
L'opponente, sig. , non contesta che sia stato conferito incarico alla Parte_1 [...] per lavori di ristrutturazione e risanamento dell'immobile in Albugnano di sua proprietà (cfr. punto CP_1
1 dell'atto di citazione in opposizione); l'opponente lamenta invece che si sia resa inadempiente (cfr. CP_1 punto 2 e ss. dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, l'opponente ha lamentato in atto di citazione in opposizione:
- la non corretta esecuzione dei lavori di consolidamento murario, che l'avrebbero costretto a far rifare i voltini di due stanze (punto 9);
- il mancato posizionamento di reti sotto gli intonaci (punto 10);
- l'applicazione agli intonaci di una quantità di malta troppo elevata, con conseguente distacco dei medesimi (punto 18) ed utilizzo del doppio del materiale effettivamente occorrente (punto 22);
- la mancata esecuzione dei lavori di consolidamento murario ed in particolare la mancata stilatura dei giunti (punti 19 e 20);
- la mancata esecuzione dei massetti nelle cantine e dei pozzetti, delle spallette per il lavello, della chiusura delle discese androne e cucina e della correzione delle spallette finestra (punto 29);
- la realizzazione di tombini troppo alti (punto 28).
- l'esecuzione delle opere con procedimenti diversi da quelli discussi e pianificati con il direttore dei lavori, arch. ; Controparte_2
- l'utilizzazione di materiale diverso da quello concordato;
pagina 3 di 13 - che le ore effettivamente lavorate per l'esecuzione delle opere sono state inferiori a quanto preventivato.
In sostanza, il sig. afferma, da un lato, che i lavori non siano stati eseguiti a Parte_1 regola d'arte, dall'altro lato, che vi sia un differenziale tra ore effettivamente lavorate e preventivi.
ha replicato che il corrispettivo non è stato pattuito a ore, dovendosi intendere pattuito a CP_1 corpo, e ha negato di aver eseguito opere non a regola d'arte.
Il sig. ha pure contestato di aver dovuto sostenere maggiori costi per rifacimento dei lavori Pt_1 non eseguiti a regola d'arte e ha proposto domanda riconvenzionale. L'opponente lamenta che ha dovuto far intervenire terzi per realizzare lavori di ripristino per un importo che quantifica in € 17.435,79.
ha replicato che l'elenco lavori di ripristino è ingiustificato, non documentato e di CP_1 formazione unilaterale.
ha, in particolare, contestato i compensi pretesi (in rimborso) per l'arch. e per CP_1 CP_2
l'arch. , quest'ultima moglie dell'opponente. Per_1
ha inoltre replicato che il riferito danno da rifacimento opere, comunque contestato, è già CP_1 stato scontato con la riduzione della pretesa a saldo, azionata poi in via monitoria.
, infine, ha contestato l'esistenza del danno per il ritardo, in ogni caso, ha allegato che non vi CP_1 era un termine contrattuale.
ha chiamato in causa l'arch. , ritenendo sussistere responsabilità concorrente del CP_1 CP_2 medesimo, il quale si è costituito contestando le domande promosse nei suoi confronti e chiamando a sua volta in causa la propria compagnia assicurativa, non costituitasi in giudizio.
e l'arch. hanno inoltre eccepito la decadenza da ogni garanzia e la prescrizione CP_1 CP_2 dell'azione ex art. 1667 c.c.
III
In merito ai lavori eseguiti.
All'esito dell'istruttoria orale e della licenziata C.T.U. è possibile ritenere provato quanto segue.
I preventivi non stabilivano un compenso in base alle ore lavorate (si trattava di lavori a corpo) e la doglianza in merito al presunto minor monte ore lavorato è quindi inconferente.
Le parti non hanno concordato una durata massima dei lavori e alcun risarcimento è pretendibile per l'asserito “danno” da ritardo, in ogni caso allegato in modo generico e rimasto indimostrato.
Sulla base dell'istruttoria testimoniale, delle fotografie e di quanto accertato in sede di c.t.u. è possibile evidenziare che la non ha esattamente adempiuto e sussistevano alcuni difetti nelle CP_1 lavorazioni svolte, limitatamente a due stanze, per i quali il committente ha provveduto a svolgere pagina 4 di 13 interventi di ripristino sostenendo relativi costi, tuttavia, la prova dei ripristini gravava interamente sull'opponente ed è stata data solo in parte, dal momento che risultano dimostrati minori interventi rispetto a quelli domandati in via riconvenzionale.
Non solo.
Parte convenuta opposta riferisce che era stato riconosciuto uno sconto in fattura a fronte delle problematiche contestate e, così facendo, ammette il proprio inesatto adempimento (pag. 7 e ss. della comparsa di costituzione di : “ …si concordava di chiudere bonariamente…”). La circostanza che sia stato CP_1 riconosciuto uno sconto fattura, in ogni caso, non prova che tale sconto sia stato ritenuto satisfattivo e, infatti, il committente (e qui opponente) contesta la circostanza.
È però dirimente osservare che, a fronte di lavorazioni svolte e di uno sconto riconosciuto dalla alla committenza, spettava a quest'ultima provare, vista l'eccezione delle controparti, di aver CP_1 tempestivamente denunciato i vizi, compresi quelli oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ancora.
Come ricorda la difesa dell'arch. : “Innanzitutto si deve prendere e dare atto che l'attore opponente CP_2
il 15/06/2024, giorno del sopralluogo con il CTU ed i CTP, a sorpresa ha dichiarato, come Parte_1 verbalizzato dall'arch. a pagina 2 e 3 del verbale delle operazioni peritali (all.1 perizia) ed a pagina 6 della sua Per_2 relazione, che “tutte le altre parti dell'edifico o lavorazioni ad esso connesse non sono più oggetto di contestazioni” tanto che si è effettuato sopralluogo congiunto soltanto “degli ambienti ancora oggetto di contestazione ovvero le stanze indicate con il numero
1 e 2 della planimetria catastale, adibite alla data odierna a locale studio e locale biblioteca”. L'oggetto del contendere si è quindi ridotto alla verifica della sussistenza di vizi e difetti nei succitati locali ed in particolare nella sussistenza di fessurazioni parietali” (cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale e relazione peritale in atti).
L'attore ha, nel corso del processo, ridimensionato le proprie pretese, probabilmente tenuto conto dell'esito delle prove testimoniali.
Prove testimoniali.
Il teste non è risultato informato o non ha ricordato quanto richiesto, indi, non Testimone_1 ha reso dichiarazioni utili.
Il teste , direttore commerciale dell'azienda Vimarck s.r.l., ha riferito di aver “…visto la Tes_2 situazione insieme all'architetto e di aver dato “… dei consigli su quali prodotti utilizzare per l'esecuzione dei CP_2 lavori;
non ricordo se era presente anche qualcuno dell'impresa; non ricordo altro di quel cantiere”. Non risulta, invece, provato che abbia effettivamente contattato i tecnici della impresa Vimark. CP_1
Sul seguente capitolo: “Vero che la per realizzare gli intonaci ha utilizzato materiali Vimark Controparte_4 fibrorinforzati per non posare le reti sotto gli intonaci?”, il teste ha risposto: “Andando a memoria, posso Tes_2
pagina 5 di 13 dire che in quel cantiere sono stati utilizzati intonaci deumidificanti che sono fibrorinforzati e intonaci a calce idraulica naturale che non sono fibrorinforzati. A finitura di questi due intonaci è stata utilizzata una finitura a calce idraulica naturale non fibrorinforzata. So che sono stati utilizzati i prodotti Vimark in cantiere perché così mi è stato riferito sia dall'arch. sia dalla proprietaria di cui non ricordo il nome e che abitava in Svizzera;
mi sembra si chiamasse CP_2
Onestamente non ho memoria di telefonate riguardanti aspetti tecnici ribaltate su di me in merito al cantiere in Per_1 oggetto;
ogni giorno ricevo molte telefonate”.
Sul seguente ulteriore capitolo: “Vero che nell'applicazione dell'intonaco la si è attenuta alle Controparte_4 istruzioni del tecnico Vimark e secondo tali istruzioni ha proceduto a realizzare un doppio strato applicando il secondo strato quando il primo strato era ancora umido?”, il teste ha risposto: “Ripeto che io ho fatto un solo sopralluogo Tes_2 in cantiere e che poi non ho più messo piede in cantiere. Io non ho seguito l'esecuzione dei lavori perché non è di mia competenza;
non ho memorie di telefonate inerenti il cantiere. Il prodotto fibrorinforzato non necessita di una posa specifica, o meglio non è la fibrorinforzatura che va a influenzare la posa del prodotto”.
La testimonianza di appare ininfluente perché non ha seguito il cantiere. Testimone_3
Il teste , muratore e dipendente della , ha confermato di aver realizzato gli Tes_4 CP_1 intonaci utilizzando materiale Vimark fibrorinforzato.
La circostanza è concordante con quanto dichiarato dal teste , che ha precisato che Tes_2 sono stati utilizzati sia intonati “deumidificanti che sono fibrorinforzati” sia intonaci “a calce idraulica naturale che non sono fibrorinforzati”.
L'utilizzo di prodotti Vimark, in parte fibrorinforzati, è ritenuto provato. Non è provato che occorresse necessariamente la posa di resti sotto gli intonaci per il buon risultato dell'opera.
Il teste ha altresì dichiarato: “…Era la prima volta che usavo quel tipo di materiale e ho chiesto Tes_4
a [n.d.r. legale rappresentante della ditta di mandarmi la scheda tecnica che spiega Parte_2 Controparte_4 come si usa il prodotto. è venuto e mi ha spiegato come usare il prodotto e abbiamo letto insieme come si usa il Pt_2 materiale”.
Il teste ha poi confermato che “i muri antichi erano già a piombo e la malta nuova è stata Tes_4 applicata da limitatamente ai raccordi di mura e voltini con gli intonaci vecchi”, circostanza che, tuttavia, Controparte_4 non può essere soltanto oggetto di conferma testimoniale, dovendo trovare conferma soprattutto dall'esame dei luoghi. Il teste, inoltre, ha focalizzato la risposta sulla conferma dell'attività in sé compiuta, ossia di aver effettuato il “raccordo” di mura e voltini, rispetto all'aspetto della piombatura dei muri.
In sede d'interrogatorio formale, l'arch. ha, sul punto, dichiarato: “La casa era Controparte_2 antica, i muri non erano nuovi;
i muri erano abbastanza a piombo, c'erano delle irregolarità; dove esistevano gli intonaci vecchi
pagina 6 di 13 è stato seguito per forza il vecchio intonaco per raccordarsi;
dove non c'era l'intonaco, perché era stato stonacato, sono stati rifatti”.
Il teste muratore e dipendente di , ha confermato di aver realizzato insieme ad Tes_5 CP_1 altro collega la stilatura dei giunti delle pareti, di aver realizzato la scatola dello sportello di ispezione, di aver riquadrato a piombo il pilastro di copertura dei tubi e di aver realizzato i pozzetti e le spallette per il lavello.
Il teste , operaio e dipendente di , ha confermato di aver realizzato un cavedio Testimone_6 CP_1 da cui fa passare i cavi della linea elettrica.
In sede d'interrogatorio formale, l'arch. ha, sul punto, dichiarato: “Il cavedio è Controparte_2 stato fatto per far passare sia l'idraulico sia l'elettrico”.
Il teste , muratore ed ex dipendente di , ha dichiarato, in merito ai Testimone_7 CP_1 sottofondi di studio e sala giochi che: “Non so chi ha fatto i sottofondi dello studio e della sala giochi, ma so che sono stati fatti perché ho lavorato lì; anche le quote sono state fatte, ma non so da chi;
non le ho fatte io”.
È dunque ampiamente provato che i lavori sono stati eseguiti, anche in relazione a quelle lavorazioni contestate dall'opponente, in base alla documentazione fotografica di parte opposta (docc. da
11 a 17 di ) e in base alle conferme testimoniali di cui sopra. CP_1
A questo punto, occorre esaminare la portata dei vizi effettivamente riscontrati alla luce delle eccezioni di decadenza e prescrizione svolte sia da sia dal terzo, arch. . CP_1 CP_2
IV
Appalto di lavori.
è stata convenuta in giudizio di opposizione all'esecuzione dal committente sul presupposto CP_1
d'inesatta o cattiva esecuzione di alcuni lavori e di omessa realizzazione di altri.
I lavori sono stati eseguiti, come dimostrato in corso d'istruttoria.
L'appalto prevede una responsabilità per vizi e difetti che si fonda sugli artt. 1667-1669 c.c.
, in caso di accoglimento delle domande dell'opponente, ha domandato la condanna del CP_1 direttore dei lavori, arch. a versare il 50% delle somme eventualmente riconosciute in Controparte_2 favore di controparte e a tenere indenne di quanto tenuta a versare oltre la propria quota. CP_1
Si ricorda che: “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda
pagina 7 di 13 originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 29251 del 13/11/2024).
Il richiamo è alla rovina e difetti di cose immobili, che include i vizi gravi.
Ai sensi dell'art. 1669 c.c.: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
La qualifica di vizio grave costituisce un apprezzamento di merito: “In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (Cass. civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 22093 del 04/09/2019).
Occorre considerare i parametri dati dalla Giurisprudenza: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018).
Non è questo il caso.
È evidente che, all'esito dell'istruttoria, i vizi realmente riscontrati non paiono ricadere nell'ambito di quelli gravi, essendo risultato provato, al più, un difetto di posa degli intonaci di due stanze, il cui costo di rifacimento, in base agli accertamenti condotti dalla consulenza tecnica ammonta ad appena 1.533,00 euro oltre I.V.A. L'opponente non ha dimostrato alcun maggior danno.
Si ricade nei vizi dell'opera disciplinati dall'art. 1667 c.c.
In generale: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, pagina 8 di 13 dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023).
Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che spetta al committente pure provare, in caso di eccezione svolta dall'appaltatore, le tempestività della denuncia e la mancata prescrizione dell'azione quali condizioni dell'azione.
Sul punto: “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012. Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori).
La società e l'arch. hanno eccepito: CP_1 CP_2
- “l'assenza di garanzia ex art. 1667, comma 1, c.c. in quanto tutti i rilievi mossi attengono a vizi o difformità non occultate ed immediatamente visibili ed in via ulteriormente subordinata la decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c.” (pag. 11 della comparsa di ); CP_1
- “dichiarare nei confronti dell'arch. l'intervenuta decadenza da garanzia per omessa denuncia Controparte_2 dei pretesi vizi e difformità nei temrini di legge nonché prescrizione dell'azione per non essere state formulate da alcuna parte contestazioni, richieste ed istanze fino all'odierna chiamata in giudizio…” (cfr. conclusioni di cui alla comparsa del terzo ). CP_2
Le eccezioni di decadenza e prescrizione, una volta ricondotti i vizi lamentati nell'ambito dell'art. 1667 c.c., sono fondate e comportano il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con travolgimento della domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
Ai sensi dell'art. 1667 c.c.: “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. pagina 9 di 13 L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
L'opponente nemmeno ha preso posizione specifica sulle eccezioni preliminari delle controparti e non ha dimostrato né la tempestività della denuncia né che il termine di azione non sia prescritto.
Soltanto in sede di comparsa conclusionale, la difesa del sig. ha evidenziato che “la Pt_1 corrispondenza 27.11.2018-30.09.2019 … costituisce prova documentata che l'esponente aveva contestato gli Parte_3 interventi e le modalità di esecuzione da parte della ” (pag. 2 della comparsa conclusionale dell'opponente). CP_1
Dalla documentazione richiamata dall'opponente (cfr. scambio mail prodotto sub doc. 2 dall'opponente) non emerge alcuna contestazione specifica relativamente alle lavorazioni qui oggetto di doglianza, pertanto, il richiamo svolto dall'opponente non appare in grado di dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi ora lamentati.
La mail dell'arch. , moglie dell'opponente, invita il 30.9.2019, ossia oltre un anno dopo la Per_1 conclusione dei lavori, è del seguente tenore: “Gentile Signor Come da accordi le invio in allegato i il riporto Pt_2 dei lavori eseguiti per il ripristino delle opere eseguite dai suoi dipendenti diversamente dalle prescrizioni dalla ditta fornitrice e i relativi costi. Le faccio presente, che il ripristino del cocciopesto (pavimento in cucina) è ancora in sospeso. La prego di prenderne visione e di inviarmi le sue considerazioni entro il 8 ottobre 2019. Gentili saluti (doc. 2 Testimone_8 dell'opponente).
Si tratta di comunicazione troppo generica, che contiene un riferimento specifico soltanto al
“ripristino del cocciopesto”, oltre che ampiamente tardiva.
Con mail inviata il 27.11.2018 per conto della società , scriveva all'arch. : Pt_2 CP_1 Per_1
“Illustrissima, La presente in merito alle ultime Nostre comunicazioni avvenute per le vie brevi (messaggi),per riepilogare lo svolgimento dei lavori al fine di una Sua più meritoria valutazione dello stato dell'arte. In data 19 marzo su sua mail del16 marzo veniva autorizzato l'inizio dei lavori. Come ampiamente documentato dalle email ricevute e trasmesse dalla scrivente, tutti i cicli di trattamento e le lavorazioni sono state da Voi scelte ed indicate puntualmente, del che la ditta ho operato esattamente e sempre esclusivamente come da Voi richiesto e sollecitato. In merito alle somme previste a preventivo tutti i conteggi sono stati aggiornati 'matematicamente' sulla base delle cifre concordate. Mi sembra doveroso segnalare che osservazioni in merito alle cifre di preventivo andavano precisate prima dell'approvazione dello stesso o eventualmente prima ma certamente non dopo l'esecuzione dei lavori. Quanto sopra in merito alla sua osservazione presente in mail del 27 giugno scorso ove, cito testualmente:“…penso sia ampiamente incluso nella somma preventivata altissima rispetto alle ore di lavoro che sono state effettuate in cantiere …”; pare chiaro che la cifra preventivata, e approvata, è comprensiva di spese generali e utili di impresa, e che pertanto qualora non avesse ritenuto idonea la preventiva zione avrebbe potuto rivolgersi a ditta altra, dal pagina 10 di 13 momento che pare ovvio che la Ditta allorquando propone un preventivo lo fa su valutazioni Sue proprie che non attengono esclusivamente alle ore di lavoro ma anche a quelle lavorazioni accessorie che, come certamente saprà, non possono essere sempre quantificate con precisione. In data 28 giugno venivano confermate le misurazioni e i controlli ulteriori sui getti da Voi richiesti, precisando in questa sede che i lavori sono stati già come indicato in premessa, eseguiti come da vostre indicazioni dettagliate e seguiti puntualmente dalla Direzione Lavori che non ha eccepito nulla sull'esecuzione. In data 24 luglio, avendo
Voi dissentito su alcune lavorazioni, la Ditta, al fine di assecondare ogni Vostra richiesta anche se tardiva, in quanto è politica della ditta andare il più possibile incontro alla clientela, nel rispetto dei ruoli reciproci, ha operato quanto da Voi richiesto immediatamente il 25 luglio. Visto tutto quanto sopra, nell'incontro del 17 ottobre u.s., e dunque oltre quattro mesi dall'ultimazione dei lavori, rispetto alla contabilizzazione effettuata, sempre nel rispetto delle somme a preventivo, individuato un consuntivo finale per euro 14.412,28 (diconsiquattordicimilaquattrocentododici euro/28 centesimi) oltre IVA di legge, alla presenza costante dell'Arch. si accordava uno sconto al fine di considerare ultimata e chiusa la commessa, del CP_2 che e come da accordi intercorsi si emetteva fattura per euro9.600,00 (diconsi novemilaseicentoeuro/00 centesimi) oltre IVA di legge. Rispetto a quanto in appresso lo scrivente riceveva ulteriori comunicazioni da Voi, per le vie brevi, dove inversamente
a quanto concordato, si imputava all'impresa ulteriori risistemazioni, non dovute, peraltro contestando l'esecuzione dei lavori alla regola dell'arte e citando anche interventi non eseguiti dalla scrivente impresa. In attesa pertanto di vedere corrisposto il saldo della fattura citata, avendo la ditta operato sempre nel rispetto delle Vostre indicazioni e sotto la sorveglianza del Arch.
senza che quest'ultimo avesse nulla a che ridire, peraltro avendo ricevuto contestazioni in merito a ipotetiche CP_2 imperfezioni emerse solo a seguito dei conteggi di saldo con il conseguente sconto applicato per venirvi in contro il più possibile, non essendo possibile operare diversamente su lavorazioni già ampiamente idonee e dunque nulla più dovendo, saluto cordialmente. (ancora doc. 2 dell'opponente). Parte_2
Emerge dalla corrisponda che aveva già riconosciuto degli sconti sui lavori, così CP_1 riconoscendo alcune contestazioni mosse dalla committenza e questo significa che, in merito ai difetti qui specificatamente contestati, occorreva che l'opponente provasse, quale committente, di aver tempestivamente denunciato anche quei vizi, al di là del fatto che essi potessero essere (o meno) compresi nello “sconto” accordato dall'impresa, come sostenuto da . CP_1
Una generica contestazione non offre prova di tempestività di denuncia dei vizi e dei difetti esposti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
È vero che il committente convenuto per il pagamento (a seguito dell'azione monitoria l'opponente pur rivestendo la qualifica di attore formale assume la veste di convenuto sostanziale) può sempre far valere la garanzia, ma il sig. avrebbe dovuto provare la tempestività della denuncia, ossia Parte_1 che i vizi qui contestati non fossero quelli già oggetto di concessioni in sede stragiudiziale e che fossero stati denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta. pagina 11 di 13 Si aggiunga che, come ricordato dalla società , ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., la CP_1 garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, come è proprio il caso in esame.
I lavori sono iniziati all'incirca a marzo del 2018 e sono terminati all'incirca a giugno 2018, circostanza che non è stata specificatamente smentita o diversamente provata dall'opponente, la prima comunicazione mail richiamata dall'opponente appare, oltre che generica, inviata oltre un anno dopo la conclusione dei lavori (mail del 30.9.2019).
La società ha agito in via monitoria sulla base di un saldo ritenuto non più contestato (si noti CP_1 che si tratta dell'importo uguale a quello indicato con la mail sopra richiamata del 28.11.2018).
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va confermato e munito di efficacia esecutiva.
V
Le spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente Parte_1
La chiamata in causa dell'arch. è conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo CP_2 giacché l'opposta, nel caso fosse stata ritenuta responsabile, aveva chiamato a rispondere anche il direttore dei lavori per omessa o cattiva vigilanza sull'opera, ossia per profili suoi propri di responsabilità in ragione della qualità di direttore dei lavori.
Ne consegue che, respinta l'opposizione per mancata prova della tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., delle spese di lite occasionate dalla chiamata in causa del terzo risponde direttamente l'opponente Parte_1
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata.
In generale: “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019).
La chiamata in responsabilità solidale del direttore dei lavori, per profili suoi propri, ossia quelli riguardanti il coordinamento e la vigilanza sull'opera, non è da ritenere palesemente arbitraria.
pagina 12 di 13 Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione di valore entro 26.000,00 euro.
Le spese di C.T.U. e di C.T.P., se e in quanto sostenute, nei rapporti interni alle parti restano definitivamente e interamente a carico della sola parte opponente, in ragione della soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: accertata l'intervenuta decadenza ed esclusione della responsabilità per vizi e difetti ex art. 1667 c.c., respinge l'opposizione di e le domande svolte, anche in via riconvenzionale,
Parte_1 tutte e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto di questo Tribunale n. 619/2022 che munisce di esecutività; dichiara tenuto e condanna al rimborso in favore dell'opposta
Parte_1 Controparte_5 delle spese di lite, complessivamente liquidate in 5.077,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e I.V.A., se dovuta;
dichiara tenuto e condanna al rimborso in favore di delle
Parte_1 Controparte_2 spese di lite, complessivamente liquidate in 5.077,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e I.V.A., se dovuta;
nei rapporti interni alle Parti, pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. integralmente a carico di
Parte_1
Così deciso in Vercelli, 28.3.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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