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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7990/22 RG in data 29.9.22, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Stefano Volpe, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giffoni Valle Piana alla p.zza Fratelli Lumiere snc;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Luca Cirillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia (SA), alla via C. Colombo s.n.c. Centro Dir.le e Comm.le “l'Urbe” Fabb. B;
RESISTENTE
NONCHE'
avv. Maria Pia, quale curatore del minore (17.1.19) CP_2 Persona_1
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 2.10.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con termini ridotti, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta (cui si rinvia).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.9.22, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 30.6.17 con in Battipaglia e che dalla loro unione era nato il figlio CP_1
(17.1.19), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, proponendo altresì domanda di Per_1 addebito, lamentando vessazioni fisiche e psicologiche.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava in modo puntuale le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione e proponendo, a sua volta, domanda di addebito, avendo intrattenuto la ricorrente una relazione extraconiugale.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato dal Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinando il diritto di visita e l'assegno di mantenimento per il piccolo e per la madre. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 30.6.23, veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, disponendosi la rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione sulle ulteriori domande. Ammessa ed espletata la prova orale, essendo sorte tra le parti contestazioni in ordine all'esercizio del diritto di visita, si procedeva nuovamente alla loro audizione e con ordinanza depositata in data 25.2.25 era nominato quale curatore speciale del minore l'avv. , invitandosi le parti a seguire Persona_2 un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità.
Si costituiva in giudizio il curatore speciale e all'udienza del 3.10.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c sulle conclusioni precisate a verbale di udienza.
Tanto premesso, deve darsi atto che è stata già pronunciata sentenza sullo status, dovendo quindi esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quelle relative all'addebito (proposta da ciascuna parte), quella relative all'affido del figlio minore, quella in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed in ordine al contributo per il mantenimento dei figli e della ricorrente.
In particolare, quest'ultima lamenta che la rottura dell'affectio coniugalis sarebbe stata causata dalla condotta del resistente che l'avrebbe percossa anche durante la gravidanza e non l'avrebbe escluso anche dalla gestione economica familiare. A sua volta il resistente deduce che la causa della crsi sarebbe imputabile ad una relazione extraconiugale della resistente.
In proposito, si ricorda che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, non è stata acquisita alcuna prova in ordine alle allegazioni delle parti sulle cause della rottura dell'affectio coniugalis. La ricorrente ha negato la relazione extraconiugale, il resistente ha negato di aver mai percosso, ovvero, usato violenza verbale.
Non vi sono prove che egli abbia distratto somme dal menage familiare, non essendo certo prova di tale circostanza l'esistenza di un contratto di finanziamento come prodotto in atti.
In atti, non vi è alcuna prova documentale da cui inferire che la crisi coniugale sia addebitale all'uno o all'altro dei coniugi, da ciò conseguendo il rigetto di entrambe le domande di addebito.
Quanto all'affido del minore , si osserva che la conflittualità che aveva caratterizzato Per_1 inizialmente il rapporto tra i genitori è andata scemando nel tempo e di tanto è lo stesso curatore nominato nel processo che ne dà atto nei suoi scritti difensivi, evidenziando che le parti hanno compreso il loro ruolo di genitori, collaborando per la gestione del minore, supportandosi tra di loro, soprattutto per far fronte alle difficoltà legate alla quotidianità.
Ritiene pertanto il Tribunale, con l'auspicio che tale clima di serenità e di collaborazione permanga tra i genitori per consentire una crescita equilibrata del minore, di dover confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza con il minore nel rispetto dell'indirizzo comune concordato.
Quanto al diritto di visita, salvo diverso accordo tra i genitori (sono loro che comprendono le esigenze del minore, collaborando per la sua gestione), si dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sé il piccolo due giorni a settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro del primo e degli orari scolastici del secondo, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 il martedì ed il giovedì, nonché il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10,30 alle ore 18,30, oltre ad accompagnare il bambino a scuola due volte a settimana nei giorni in cui il padre non è impegnato nei turni lavorativi la mattina e prelevarlo da scuola nelle medesime giornate;
quando si sarà reso autonomo, il piccolo Per_1 trascorrerà il fine settimana con OT (sabato e domenica) alternativamente con il padre che lo terrà con sé dal sabato dalle ore 10,30 alla domenica alle ore 18,00; durante il periodo delle festività
Natalizie, di Fine Anno e Pasquali il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
La casa coniugale, di proprietà del resistente (che è allocata nel medesimo stabile di quello dei genitori del resistente e nella quale sta convivendo il padre), va assegnata alla sig. che vi abiterà Pt_1 unitamente al minore.
In ordine al mantenimento del figlio , si osserva che l'art. 316 bis prevede che entrambi i Per_1 genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Ora, la ricorrente ha dichiarato di aver svolto lavoro saltuariamente (solo quest'anno ha lavorato per
8 mesi consecutivi, percependo da ultimo una busta paga di € 1478,00, mentre negli anni ha svolto attività lavorativa per circa 2/3 mesi, circostanza confermata dal resistente e documentata in atti), svolgendo attività di controllo di qualità dei prodotti alimentari e che, nel periodo di convivenza tra i coniugi, il resistente le versava circa € 50,00 ogni due settimana, percependo egli una retribuzione mensile di € 1600,00. Il resistente ha dichiarato di vivere presso l'abitazione dei genitori, posta nello stesso stabile ove è sita la casa coniugale, percependo una retribuzione mensile di € 1500,00 (come da busta paga prodotta in atti) oltre a dover pagare le rate di un finanziamento per € 286,00 mensili
(come da piano di ammortamento prodotto in atti), confermando che la ricorrente svolge attività lavorativa solo stagionale, avendo contribuito lui negli anni a quanto necessario per il suo sostentamento. Egli ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di € 29504,00, per l'anno di imposta 2020 un reddito di € 30199,00, per l'anno di imposta 2019 un reddito di €
29207,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte in atti).
Ora, in considerazione di tale situazione reddituale, valutando anche l'assegnazione della casa coniugale, i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, si ritiene di confermare la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, disponendo che l'assegno unico venga percepito per metà da ciascun genitore.
Ciascuno dei genitori inoltre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_3
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Vi è poi da rilevare che non vi è alcuna prova in ordine all'impiego delle somme percepite per il minore dal genitore non collocatario, dovendo comunque le stesse essere gestite in comune per i soli bisogni del minore.
Quanto poi al mantenimento della ricorrente, si osserva che l'art. 156, comma 2 c.c. prevede che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio
2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Orbene, svolgendo la ricorrente attività lavorativa saltuaria (è lo stesso resistente che in sede di audizione ha riconosciuto che la ricorrente lavora come stagionale), avendo una maggiore capacità reddituale il resistente, considerando comunque l'assegnazione della casa coniugale, va confermato in suo favore la somma di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento, dovuto entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito proposta da ciascuna parte;
2) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, nell'indirizzo comune concordato;
3) Dispone che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà incontrare e tenere con sé il piccolo due giorni a settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro del primo e degli orari scolastici del secondo, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 il martedì ed il giovedì, nonché il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10,30 alle ore 18,30, oltre ad accompagnare il bambino a scuola due volte a settimana nei giorni in cui il padre non è impegnato nei turni lavorativi la mattina e prelevarlo da scuola nelle medesime giornate;
quando si sarà Per_1 reso autonomo, il piccolo trascorrerà il fine settimana con OT (sabato e domenica) alternativamente con il padre che lo terrà con sé dal sabato dalle ore 10,30 alla domenica alle ore 18,00; durante il periodo delle festività Natalizie, di Fine Anno e Pasquali il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni
(anche non consecutivi) con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
4) Assegna la casa familiare alla ricorrente che vi abiterà unitamente al minore;
5) determina in € 300,00 l'assegno mensile di mantenimento per il figlio, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del resistente ed in favore della ricorrente da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
6) dispone che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
7) determina in € 200,00 il contributo mensile per il mantenimento in favore della ricorrente da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi