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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 811/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.811/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 811 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MEROLA ANTONELLA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE VITA ESTER e dell'avv. RAPOLLA ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1749 del 30/12/2015, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, nei confronti della della somma pari ad € 18.586,03, oltre interessi e spese, quale residuo Controparte_1 dovuto per le opere di manutenzione di immobile compiute dalla società opposta.
A sostegno della propria opposizione eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale;
la completa estinzione di tutto quanto dovuto, giusti bonifici bancari depositata dalla stessa parte opposta, con contestuale contestazione dei calcoli ex adverso contenuti nel compito metrico prodotto e unilateralmente predisposto;
il mancato svolgimento a regola d'arte di talune delle opere commissionate.
Si costituiva la società opposta, la quale contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Il giudice istruttore, alla prima udienza, rigettava l'eccezione di incompetenza e concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria orale e quella tecnica, di cui alla CTU in atti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione all'udienza del 20/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il giudice, lette le note di trattazione scritta, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che la richiesta di parte opponente, di cui alle note di trattazione scritta, di riservare la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. va disattesa. La controversia era stata espressamente rinviata non già per la precisazione delle conclusioni, ma per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. ed era stato concesso alle parti termine fino a 30 giorni prima per il deposito di memorie difensive autorizzate. Né tantomeno risulta che la parte opponente si sia opposta alla modalità di trattazione dell'udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., nei termini di legge.
Sempre preliminarmente, l'ordinanza del 05/04/2017 ha già deciso sulla questione di competenza ex adverso formulata dalla parte opponente, rigettandola;
in termini va richiamato l'art 42 c.p.c., secondo cui avverso l'ordinanza che decide sulla questione di competenza – non esprimendosi sul merito- va proposto apposito regolamento nei termini di legge, divenendo, al contrario, definitiva la statuizioni ivi contenuta.
Non risultando proposto regolamento, va in questa sede integralmente richiamato il contenuto della succitata ordinanza, che confermava la competenza dell'adito Tribunale.
Venendo al merito, e quanto ai principi di diritto rilevanti ai fini della presente pronuncia, la scrivente ritiene, in primo luogo, di aderire al principio, ormai graniticamente affermatosi, espresso dalla
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Nel caso in esame, non appare contestato, dall'opponente (quantomeno non in maniera specifica, ai sensi dell'art 115 co 2 c.p.c.) il mancato pagamento del residuo corrispettivo, in quanto la parte si è limitata ad eccepire che quanto richiesto non sarebbe integralmente dovuto, per essere il valore delle opere compiute inferiore a quello di cui alla documentazione prodotta dall'opponente in sede monitoria. Per tale ragione si è resa necessaria la CTU in atti.
Ed infatti l'art 1657 c.c. pone, nella determinazione del compenso per i lavori di appalto privati, una gerarchia, che vede al primo posto la determinazione in contraddittorio del corrispettivo da parte dei contraenti: elementi di determinazione esterni possono subentrare solo ed esclusivamente nel caso in cui tale determinazione manchi. Ebbene nel caso in esame la determinazione del compenso richiesto
è stata basata, nell'ambito del procedimento monitorio, su un compito metrico unilateralmente sottoscritto per cui devono necessariamente subentrare i criteri suppletivi ex art 1657 c.c., e, di conseguenza, il calcolo effettuato dal CTU.
Dell'analisi compiuta dal CTU nel caso di specie non si ha motivo di dubitare in quanto lo stesso ha pedissequamente risposto, seppur sinteticamente, ai quesiti posti dal giudice, ha indicato le opere compiute e quelle rispetto alle quali, invece, pur se presenti nel computo metrico, non c'è prova del perfezionamento. Ha altresì risposto ai quesiti posti in ordine ai vizi eccepiti, ai sensi dell'art 1460
c.c., dall'opponente: in termini deve rilevarsi che l'eccezione è ammissibile in quanto, in virtù della giurisprudenza citata, all'opponente bastava dedurre i vizi in questione, mentre spettava all'opposto provare di aver correttamente adempiuto alla prestazione commissionatagli.
Inoltre, la CTU è corredata da computo metrico completo, da cui emergono anche le rispettive riduzioni del prezzo per le attività non compiute, e per quelle compiute non a regola d'arte. Rispetto però alla relazione finale, non deve essere tenuto conto della decurtazione indicata per la tinteggiatura, CP_ in quanto non emerge in alcun caso che trattasi di attività dovuta a fatto imputabile alla odierna opponente.
Il totale delle opere contabilizzate dal CTU è, quindi, pari ad € 46.322,87, a cui aggiungere l'IVA al
10% (così come applicata dalla stessa opposta nelle fatture e non al 22% come erroneamente applicata dal consulente) per un totale di € 50.955,16 cui sottrarre l'acconto pari ad € 37.478,67.
Il totale dovuto è quindi di € 13.476,50, comprensivo di IVA, oltre interessi dalla data della domanda.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna di parte opponente al pagamento della somma così come determinata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum.
Parimenti le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vengono poste in capo alla parte opponente soccombente. Al contrario le spese della procedura monitoria rimangono a carico della parte opposta soccombente, stante la revoca del decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad €
13.476,50, oltre interessi dalla data della domanda, per le causali di cui in parte motiva;
c) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto definitivamente in capo a parte opponente.
Depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.811/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 811 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MEROLA ANTONELLA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE VITA ESTER e dell'avv. RAPOLLA ANTONIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1749 del 30/12/2015, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, nei confronti della della somma pari ad € 18.586,03, oltre interessi e spese, quale residuo Controparte_1 dovuto per le opere di manutenzione di immobile compiute dalla società opposta.
A sostegno della propria opposizione eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale;
la completa estinzione di tutto quanto dovuto, giusti bonifici bancari depositata dalla stessa parte opposta, con contestuale contestazione dei calcoli ex adverso contenuti nel compito metrico prodotto e unilateralmente predisposto;
il mancato svolgimento a regola d'arte di talune delle opere commissionate.
Si costituiva la società opposta, la quale contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Il giudice istruttore, alla prima udienza, rigettava l'eccezione di incompetenza e concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria orale e quella tecnica, di cui alla CTU in atti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione all'udienza del 20/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il giudice, lette le note di trattazione scritta, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che la richiesta di parte opponente, di cui alle note di trattazione scritta, di riservare la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. va disattesa. La controversia era stata espressamente rinviata non già per la precisazione delle conclusioni, ma per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. ed era stato concesso alle parti termine fino a 30 giorni prima per il deposito di memorie difensive autorizzate. Né tantomeno risulta che la parte opponente si sia opposta alla modalità di trattazione dell'udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., nei termini di legge.
Sempre preliminarmente, l'ordinanza del 05/04/2017 ha già deciso sulla questione di competenza ex adverso formulata dalla parte opponente, rigettandola;
in termini va richiamato l'art 42 c.p.c., secondo cui avverso l'ordinanza che decide sulla questione di competenza – non esprimendosi sul merito- va proposto apposito regolamento nei termini di legge, divenendo, al contrario, definitiva la statuizioni ivi contenuta.
Non risultando proposto regolamento, va in questa sede integralmente richiamato il contenuto della succitata ordinanza, che confermava la competenza dell'adito Tribunale.
Venendo al merito, e quanto ai principi di diritto rilevanti ai fini della presente pronuncia, la scrivente ritiene, in primo luogo, di aderire al principio, ormai graniticamente affermatosi, espresso dalla
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Nel caso in esame, non appare contestato, dall'opponente (quantomeno non in maniera specifica, ai sensi dell'art 115 co 2 c.p.c.) il mancato pagamento del residuo corrispettivo, in quanto la parte si è limitata ad eccepire che quanto richiesto non sarebbe integralmente dovuto, per essere il valore delle opere compiute inferiore a quello di cui alla documentazione prodotta dall'opponente in sede monitoria. Per tale ragione si è resa necessaria la CTU in atti.
Ed infatti l'art 1657 c.c. pone, nella determinazione del compenso per i lavori di appalto privati, una gerarchia, che vede al primo posto la determinazione in contraddittorio del corrispettivo da parte dei contraenti: elementi di determinazione esterni possono subentrare solo ed esclusivamente nel caso in cui tale determinazione manchi. Ebbene nel caso in esame la determinazione del compenso richiesto
è stata basata, nell'ambito del procedimento monitorio, su un compito metrico unilateralmente sottoscritto per cui devono necessariamente subentrare i criteri suppletivi ex art 1657 c.c., e, di conseguenza, il calcolo effettuato dal CTU.
Dell'analisi compiuta dal CTU nel caso di specie non si ha motivo di dubitare in quanto lo stesso ha pedissequamente risposto, seppur sinteticamente, ai quesiti posti dal giudice, ha indicato le opere compiute e quelle rispetto alle quali, invece, pur se presenti nel computo metrico, non c'è prova del perfezionamento. Ha altresì risposto ai quesiti posti in ordine ai vizi eccepiti, ai sensi dell'art 1460
c.c., dall'opponente: in termini deve rilevarsi che l'eccezione è ammissibile in quanto, in virtù della giurisprudenza citata, all'opponente bastava dedurre i vizi in questione, mentre spettava all'opposto provare di aver correttamente adempiuto alla prestazione commissionatagli.
Inoltre, la CTU è corredata da computo metrico completo, da cui emergono anche le rispettive riduzioni del prezzo per le attività non compiute, e per quelle compiute non a regola d'arte. Rispetto però alla relazione finale, non deve essere tenuto conto della decurtazione indicata per la tinteggiatura, CP_ in quanto non emerge in alcun caso che trattasi di attività dovuta a fatto imputabile alla odierna opponente.
Il totale delle opere contabilizzate dal CTU è, quindi, pari ad € 46.322,87, a cui aggiungere l'IVA al
10% (così come applicata dalla stessa opposta nelle fatture e non al 22% come erroneamente applicata dal consulente) per un totale di € 50.955,16 cui sottrarre l'acconto pari ad € 37.478,67.
Il totale dovuto è quindi di € 13.476,50, comprensivo di IVA, oltre interessi dalla data della domanda.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna di parte opponente al pagamento della somma così come determinata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum.
Parimenti le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vengono poste in capo alla parte opponente soccombente. Al contrario le spese della procedura monitoria rimangono a carico della parte opposta soccombente, stante la revoca del decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad €
13.476,50, oltre interessi dalla data della domanda, per le causali di cui in parte motiva;
c) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto definitivamente in capo a parte opponente.
Depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco