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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/12/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6867 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
AN AR per procura in atti
- OPPONENTE -
E
(P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Francesco Aloisi per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1881/18
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1881 del 21.11.2018, con il quale le pagina 1 di 5 veniva ingiunto di pagare, alla la somma di euro Parte_2
444.764,20 oltre accessori.
Preliminarmente deduceva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Messina, essendo competente il Tribunale di Palermo – sezione specializzata delle imprese, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 d.lgs. 168/03 e la carenza di legittimazione passiva in mancanza di un impegno di spesa.
In ogni caso deduceva che non sono dovute le somme ingiunte, in quanto tutte le fatture sono state pagate e liquidate, eccetto la fattura n.5 del 31.5.2018 e la fattura n.6 del 30.6.2018, la cui liquidazione e pagamento sono stati congelati in attesa del rimborso degli importi relativi all'utenza del gas, non essendo stata richiesta la voltura.
Si costituiva l'ATI – che contestava l'atto di Controparte_2 opposizione, proposto a fini meramente dilatori.
Rappresentava che l' con determina del 24.4.2012, aveva indetto una CP_3 procedura di gara aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in appalto della gestione di una R.S.A. per venti posti letto nei propri locali di
AT e che, con successiva delibera del 29.6.2012, le aggiudicava in via definitiva l'appalto. Cont Con delibera n.167 l' annullava le precedenti delibere ma, a seguito di ricorso avverso la delibera n.167, il Tar annullava la delibera impugnata.
Con la scrittura privata del 26.8.2014 le parti regolamentavano i rapporti tra le stesse e il servizio erogato, convenzione che veniva ratificata con delibera n.2672/14.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio e di difetto di Cont legittimazione passiva dell' ed ammetteva che, a seguito del deposito del ricorso per Cont decreto ingiuntivo, l' aveva pagato la somma di euro 327.482,19 e che, pertanto, residuava l'importo di euro 117.282,01 oltre interessi di cui al d.lgs. 112/02 sulle somme corrisposte e su quelle da corrispondere.
Evidenziava, in ogni caso, che per i pagamenti delle utenze pende un altro giudizio, nel quale l'ATI ha dedotto di compensare eventuali somme dovute con i lavori di adeguamento Cont non corrisposti dall'
pagina 2 di 5 Cont In caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti dei funzionari e dipendenti che hanno permesso l'effettuazione del servizio.
All'udienza del 4.7.2019 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 cpc
Con ordinanza del 5.5.2020 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii e all'udienza a trattazione scritta del 9 luglio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo – sezione specializzata delle Imprese
Al riguardo va, infatti, evidenziato che la competenza della sezione specializzata del
Tribunale delle imprese è circoscritta ai contratti di appalto sopra soglia.
Nel caso di specie le parti, dopo avere stipulato il contratto di appalto, con accordo del 26 Contr agosto 2014, hanno regolamentato i rapporti tra le stesse prevedendo, talaltro, che l' è pagata in base al numero effettivo dei pazienti presenti giornalmente, assumendosi così il rischio di impresa, tipico di una concessione di servizi, piuttosto che di un contratto di appalto, al di là della denominazione utilizzata dalle parti.
La concessione dei servizi non rientra, pertanto, nella competenza circoscritta del
Tribunale delle imprese.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata Cont dall'
L' infatti, ha indetto la procedura di gara aperta e ha stipulato la scrittura CP_3 del 26 agosto 2014, con la quale ha regolamentato i rapporti con l'ATI, pertanto, essendo la parte che ha affidato il servizio deve ritenersi il soggetto debitore.
pagina 3 di 5 Peraltro, non risulta contestata né la durata del contratto (art. 2 scrittura privata) né la modalità di pagamento in base ai pazienti giornalmente presenti nella struttura (art. 13 scrittura).
Ciò detto, occorre evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere. Contr Nel caso di specie non è contestata la fonte del credito e la stessa ha ammesso che, Cont dopo il deposito del decreto ingiuntivo (in data 27.9.2018), l' in data 1.10.2018, pagava la somma di euro 327.482,19, per cui residua un debito di euro 117.282,01 oltre gli interessi di cui al d.lgs. 112/12 sulle somme corrisposte e da corrispondere.
Il pagamento parziale, pertanto, è avvenuto prima del decreto ingiuntivo, che è stato emesso in data 21.11.2018.
La parte opponente non ha provato il pagamento del debito residuo di euro 117.282,01. Cont Invero, l' non ha neanche dedotto il pagamento di tale importo, ma ne ha giustificato il mancato pagamento sostenendo la mancata autorizzazione dei lavori e il congelamento del canone relativo al mese di maggio 2018 per il mancato pagamento dell'utenza del gas, nonché del canone del mese di giugno 2018, che non forma oggetto della richiesta monitoria.
Orbene, i lavori non formano oggetto delle somme ingiunte e, come dimostrato da parte opposta, in ordine al mancato pagamento dell'utenza del gas pende un altro giudizio. Né può essere esaminato in questa sede il mancato pagamento delle utenze, che non hanno formato oggetto di specifica richiesta di compensazione.
L'opposizione, pertanto, è fondata limitatamente agli importi pagati dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per questi motivi
il decreto ingiuntivo n.1881/18 va revocato e va ingiunto all' CP_3 di pagare la somma di euro 117.282,01 oltre gli interessi sulle somme pagate (interessi
[...] su euro 327.482,19) e sulle somme da pagare (euro 117.282,01) nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/02 e con la decorrenza prevista dall'art. 4 del decreto 231 sino al saldo.
pagina 4 di 5 In considerazione dell'esito del giudizio le spese processuali del presente giudizio e di quello monitorio vanno compensate per metà.
L'ASP va, invece, condannata a pagare all' l'altra metà Parte_2 delle spese processuali, che si liquidano in euro 5.917,75 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato;
euro 317,00 per spese (CTU e bollo fase monitoria, importo già dimezzato), euro 2.075,00 (onorario per decreto ingiuntivo già dimezzato), nonché per il presente procedimento, applicando i parametri minimi, euro 638,00 per fase studio (importo già dimezzato), euro 407,00 per fase introduttiva (importo già dimezzato), euro 1.417,50 per trattazione (importo già dimezzato), euro 1.063,25 per fase decisionale (importo già dimezzato)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.1881/18 e condanna l' a pagare all' Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 117.282,01 oltre gli interessi sulle somme pagate (interessi
[...] su euro 327.482,19) e sulle somme da pagare (euro 117.282,01) nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/02 e con la decorrenza prevista dall'art. 4 del decreto 231 sino al saldo;
- Compensa per metà tra le parti le spese processuali;
- Condanna l' a pagare l' l'altra metà CP_3 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in euro 5.917,75 oltre spese generali, iva e cpa
Messina, 28 dicembre 2025
Il Giudice
RI LI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6867 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
AN AR per procura in atti
- OPPONENTE -
E
(P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Francesco Aloisi per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1881/18
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1881 del 21.11.2018, con il quale le pagina 1 di 5 veniva ingiunto di pagare, alla la somma di euro Parte_2
444.764,20 oltre accessori.
Preliminarmente deduceva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Messina, essendo competente il Tribunale di Palermo – sezione specializzata delle imprese, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 d.lgs. 168/03 e la carenza di legittimazione passiva in mancanza di un impegno di spesa.
In ogni caso deduceva che non sono dovute le somme ingiunte, in quanto tutte le fatture sono state pagate e liquidate, eccetto la fattura n.5 del 31.5.2018 e la fattura n.6 del 30.6.2018, la cui liquidazione e pagamento sono stati congelati in attesa del rimborso degli importi relativi all'utenza del gas, non essendo stata richiesta la voltura.
Si costituiva l'ATI – che contestava l'atto di Controparte_2 opposizione, proposto a fini meramente dilatori.
Rappresentava che l' con determina del 24.4.2012, aveva indetto una CP_3 procedura di gara aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in appalto della gestione di una R.S.A. per venti posti letto nei propri locali di
AT e che, con successiva delibera del 29.6.2012, le aggiudicava in via definitiva l'appalto. Cont Con delibera n.167 l' annullava le precedenti delibere ma, a seguito di ricorso avverso la delibera n.167, il Tar annullava la delibera impugnata.
Con la scrittura privata del 26.8.2014 le parti regolamentavano i rapporti tra le stesse e il servizio erogato, convenzione che veniva ratificata con delibera n.2672/14.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio e di difetto di Cont legittimazione passiva dell' ed ammetteva che, a seguito del deposito del ricorso per Cont decreto ingiuntivo, l' aveva pagato la somma di euro 327.482,19 e che, pertanto, residuava l'importo di euro 117.282,01 oltre interessi di cui al d.lgs. 112/02 sulle somme corrisposte e su quelle da corrispondere.
Evidenziava, in ogni caso, che per i pagamenti delle utenze pende un altro giudizio, nel quale l'ATI ha dedotto di compensare eventuali somme dovute con i lavori di adeguamento Cont non corrisposti dall'
pagina 2 di 5 Cont In caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti dei funzionari e dipendenti che hanno permesso l'effettuazione del servizio.
All'udienza del 4.7.2019 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 cpc
Con ordinanza del 5.5.2020 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii e all'udienza a trattazione scritta del 9 luglio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo – sezione specializzata delle Imprese
Al riguardo va, infatti, evidenziato che la competenza della sezione specializzata del
Tribunale delle imprese è circoscritta ai contratti di appalto sopra soglia.
Nel caso di specie le parti, dopo avere stipulato il contratto di appalto, con accordo del 26 Contr agosto 2014, hanno regolamentato i rapporti tra le stesse prevedendo, talaltro, che l' è pagata in base al numero effettivo dei pazienti presenti giornalmente, assumendosi così il rischio di impresa, tipico di una concessione di servizi, piuttosto che di un contratto di appalto, al di là della denominazione utilizzata dalle parti.
La concessione dei servizi non rientra, pertanto, nella competenza circoscritta del
Tribunale delle imprese.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata Cont dall'
L' infatti, ha indetto la procedura di gara aperta e ha stipulato la scrittura CP_3 del 26 agosto 2014, con la quale ha regolamentato i rapporti con l'ATI, pertanto, essendo la parte che ha affidato il servizio deve ritenersi il soggetto debitore.
pagina 3 di 5 Peraltro, non risulta contestata né la durata del contratto (art. 2 scrittura privata) né la modalità di pagamento in base ai pazienti giornalmente presenti nella struttura (art. 13 scrittura).
Ciò detto, occorre evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere. Contr Nel caso di specie non è contestata la fonte del credito e la stessa ha ammesso che, Cont dopo il deposito del decreto ingiuntivo (in data 27.9.2018), l' in data 1.10.2018, pagava la somma di euro 327.482,19, per cui residua un debito di euro 117.282,01 oltre gli interessi di cui al d.lgs. 112/12 sulle somme corrisposte e da corrispondere.
Il pagamento parziale, pertanto, è avvenuto prima del decreto ingiuntivo, che è stato emesso in data 21.11.2018.
La parte opponente non ha provato il pagamento del debito residuo di euro 117.282,01. Cont Invero, l' non ha neanche dedotto il pagamento di tale importo, ma ne ha giustificato il mancato pagamento sostenendo la mancata autorizzazione dei lavori e il congelamento del canone relativo al mese di maggio 2018 per il mancato pagamento dell'utenza del gas, nonché del canone del mese di giugno 2018, che non forma oggetto della richiesta monitoria.
Orbene, i lavori non formano oggetto delle somme ingiunte e, come dimostrato da parte opposta, in ordine al mancato pagamento dell'utenza del gas pende un altro giudizio. Né può essere esaminato in questa sede il mancato pagamento delle utenze, che non hanno formato oggetto di specifica richiesta di compensazione.
L'opposizione, pertanto, è fondata limitatamente agli importi pagati dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per questi motivi
il decreto ingiuntivo n.1881/18 va revocato e va ingiunto all' CP_3 di pagare la somma di euro 117.282,01 oltre gli interessi sulle somme pagate (interessi
[...] su euro 327.482,19) e sulle somme da pagare (euro 117.282,01) nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/02 e con la decorrenza prevista dall'art. 4 del decreto 231 sino al saldo.
pagina 4 di 5 In considerazione dell'esito del giudizio le spese processuali del presente giudizio e di quello monitorio vanno compensate per metà.
L'ASP va, invece, condannata a pagare all' l'altra metà Parte_2 delle spese processuali, che si liquidano in euro 5.917,75 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato;
euro 317,00 per spese (CTU e bollo fase monitoria, importo già dimezzato), euro 2.075,00 (onorario per decreto ingiuntivo già dimezzato), nonché per il presente procedimento, applicando i parametri minimi, euro 638,00 per fase studio (importo già dimezzato), euro 407,00 per fase introduttiva (importo già dimezzato), euro 1.417,50 per trattazione (importo già dimezzato), euro 1.063,25 per fase decisionale (importo già dimezzato)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.1881/18 e condanna l' a pagare all' Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 117.282,01 oltre gli interessi sulle somme pagate (interessi
[...] su euro 327.482,19) e sulle somme da pagare (euro 117.282,01) nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/02 e con la decorrenza prevista dall'art. 4 del decreto 231 sino al saldo;
- Compensa per metà tra le parti le spese processuali;
- Condanna l' a pagare l' l'altra metà CP_3 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in euro 5.917,75 oltre spese generali, iva e cpa
Messina, 28 dicembre 2025
Il Giudice
RI LI
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