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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 813/2024 e promossa con ricorso depositato il 20.11.2024 da:
c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] C.F._1
n.56, cittadino italiano;
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv.
Lorenzo Ronca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara al v.le Pindaro
n.11;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
di Brentonico (TN) alla via San Carlo n.15;
PARTE RESISTENTE-contumace e con la chiamata in causa di
Controparte_2
CP_3
TERZI CHIAMATI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni mantenimento figli/figlie maggiorenni
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte ricorrente: come da verbale del 28.05.2025;
Parte resistente-contumace: --
Parte terza chiamata-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
- che con decreto n. 502/2006, pronunciato il 18.07.2006, il Tribunale per i minorenni di Trento ha - fra il resto - posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei due figli nato Controparte_2
a Rovereto il 07.01.2003, oggi ventiduenne, e nata a [...] il [...], oggi CP_3 ventunenne, pari a complessivi € 400,00, prevedendo che, ove egli non disponga di tale cifra, costui verserà quanto disponibile;
- che con decreto n. 2015/2017 pubblicato il 21.07.2017 il Tribunale di Rovereto, a modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni, poi confermato dalla Corte d'Appello di Trento con decreto n.
110/2010 pubblicato il 02.08.2018, ha ridotto ad € 175,00 mensili il contributo posto a suo carico per il mantenimento di ciascuno dei due figli ( e , per complessivi € 350,00) e ciò in CP_3 CP_2
ragione della sopravvenienza di altri due figli: nato il [...], oggi di 13 anni, e Parte_2 CP_3
nata il [...], oggi di 7 anni;
[...]
- che sussisterebbero i presupposti per revocare, o in subordine per ridurre, il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei due figli maggiorenni: entrambi, infatti, terminate le superiori non avrebbero proseguito con la formazione universitaria e sarebbero stabilmente inseriti nel mondo del lavoro: da circa due anni (costui, infatti, sarebbe stato assunto prima con contratto di Per_1
apprendistato e ora con contratto a tempo indeterminato come operaio), dall'estate 2023 CP_3
(quest'ultima lavorerebbe come commessa nel negozio di abbigliamento Scout);
- che, in ogni caso, sussisterebbero i presupposti per una riduzione del suo contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, attesa la nascita il 15.06.2019 del figlio di cinque anni, e Persona_2
considerato altresì che dall'ultimo CU 2024 il suo reddito sarebbe pari a € 14.000.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di revocare o, in Parte_1
subordine, di ridurre del 50% il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli CP_2
e CP_3
2. Con decreto del 23.11.2025 la giudice delegata ha disposto la chiamata in causa dei figli maggiorenni e e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti. CP_2 CP_3
pagina2 di 4 3. Nonostante la regolarità delle notifiche e il rispetto del termine minimo di comparizione, né la resistente né i terzi chiamati si sono costituiti e pertanto, all'udienza del 28.05.2025, è stata dichiarata la loro contumacia.
4. Tanto premesso, la domanda di revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli e è meritevole di accoglimento. CP_2 CP_3
4.1. Preliminarmente va osservato che, secondo l'orientamento consolidato, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così Cass. Sez. 1,
20/09/2023, n. 26875, Rv. 668962 - 01).
4.2. Nel caso di specie, non solo non è stato assolto l'onere gravante sulla resistente e sui terzi chiamati che, come si è detto, sono rimasti contumacia, ma dalla documentazione depositata con nota del 24.05.2025 si ricava la prova dell'inserimento di e rispettivamente di 22 CP_2 CP_3
e 21 anni, nel mondo del lavoro con pieno raggiungimento dell'indipendenza economica.
4.2.1. In particolare, dalla documentazione depositata risulta che:
- è assunto dal 2022 con contratto di apprendistato della durata di 60 mesi, come Controparte_2
operaio, con retribuzione via via crescente e possibilità di stabilizzazione al termine del periodo;
la busta paga del 2023 ammonta a circa € 1.100 mensili;
dalla C.U. 2025 del ragazzo risulta che è assunto a tempo indeterminato e che nell'anno 2024 ha percepito € 16.213 complessivi netti, pari a €
1.351 mensili netti (calcolati su 12 mensilità);
- è stata assunta nel 2023 come apprendista commessa a tempo parziale, per la durata di CP_3
36 mesi, dalla C.U. 2025 risulta assunta a tempo indeterminato e che nell'anno 2024 ha percepito €
17.788, pari a € 1.482 mensili netti (calcolati su 12 mensilità).
L'autosufficienza economica dei ragazzi è stata confermata anche dalla madre, comparsa personalmente in udienza, la quale ha anche dichiarato che non è più con lei convivente. CP_3
4.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si accerta l'insussistenza del diritto di e CP_2 CP_3
a essere mantenuti dai genitori e pertanto, a parziale modifica del decreto n. 502/2006,
[...]
pronunciato il 18.07.2006 dal Tribunale per i minorenni di Trento, come modificato dal decreto n.
pagina3 di 4 110/2010 pubblicato il 02.08.2018 dalla Corte d'Appello di Trento, si revoca, a decorrere dalla data di deposito del ricorso (20.11.2024), il contributo posto a carico di per il mantenimento Parte_1
ordinario e straordinario dei due figli.
5. Nulla sulle spese del giudizio, non essendovi stata costituzione della controparte e tenuto che, secondo quanto dichiarato del difensore del ricorrente, la resistente in sede stragiudiziale non si è opposta alla modifica, anzi confermando l'insussistenza del diritto al mantenimento da parte dei due figli all'udienza del 28.05.2025, ove è comparsa personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., così provvede:
1) ACCERTA l'insussistenza del diritto di e a essere mantenuti dai CP_2 CP_3 genitori e per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. 502/2006, pronunciato il 18.07.2006 dal Tribunale per i minorenni di Trento, come modificato dal decreto n. 110/2010, pubblicato il 02.08.2018 dalla Corte d'Appello di Trento, srevoca, a decorrere dalla data di deposito del ricorso (20.11.2024), il contributo posto a carico di per il mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario dei due figli e CP_2 CP_3
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 813/2024 e promossa con ricorso depositato il 20.11.2024 da:
c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] C.F._1
n.56, cittadino italiano;
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv.
Lorenzo Ronca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara al v.le Pindaro
n.11;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
di Brentonico (TN) alla via San Carlo n.15;
PARTE RESISTENTE-contumace e con la chiamata in causa di
Controparte_2
CP_3
TERZI CHIAMATI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni mantenimento figli/figlie maggiorenni
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte ricorrente: come da verbale del 28.05.2025;
Parte resistente-contumace: --
Parte terza chiamata-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
- che con decreto n. 502/2006, pronunciato il 18.07.2006, il Tribunale per i minorenni di Trento ha - fra il resto - posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei due figli nato Controparte_2
a Rovereto il 07.01.2003, oggi ventiduenne, e nata a [...] il [...], oggi CP_3 ventunenne, pari a complessivi € 400,00, prevedendo che, ove egli non disponga di tale cifra, costui verserà quanto disponibile;
- che con decreto n. 2015/2017 pubblicato il 21.07.2017 il Tribunale di Rovereto, a modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni, poi confermato dalla Corte d'Appello di Trento con decreto n.
110/2010 pubblicato il 02.08.2018, ha ridotto ad € 175,00 mensili il contributo posto a suo carico per il mantenimento di ciascuno dei due figli ( e , per complessivi € 350,00) e ciò in CP_3 CP_2
ragione della sopravvenienza di altri due figli: nato il [...], oggi di 13 anni, e Parte_2 CP_3
nata il [...], oggi di 7 anni;
[...]
- che sussisterebbero i presupposti per revocare, o in subordine per ridurre, il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei due figli maggiorenni: entrambi, infatti, terminate le superiori non avrebbero proseguito con la formazione universitaria e sarebbero stabilmente inseriti nel mondo del lavoro: da circa due anni (costui, infatti, sarebbe stato assunto prima con contratto di Per_1
apprendistato e ora con contratto a tempo indeterminato come operaio), dall'estate 2023 CP_3
(quest'ultima lavorerebbe come commessa nel negozio di abbigliamento Scout);
- che, in ogni caso, sussisterebbero i presupposti per una riduzione del suo contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, attesa la nascita il 15.06.2019 del figlio di cinque anni, e Persona_2
considerato altresì che dall'ultimo CU 2024 il suo reddito sarebbe pari a € 14.000.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di revocare o, in Parte_1
subordine, di ridurre del 50% il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli CP_2
e CP_3
2. Con decreto del 23.11.2025 la giudice delegata ha disposto la chiamata in causa dei figli maggiorenni e e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti. CP_2 CP_3
pagina2 di 4 3. Nonostante la regolarità delle notifiche e il rispetto del termine minimo di comparizione, né la resistente né i terzi chiamati si sono costituiti e pertanto, all'udienza del 28.05.2025, è stata dichiarata la loro contumacia.
4. Tanto premesso, la domanda di revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli e è meritevole di accoglimento. CP_2 CP_3
4.1. Preliminarmente va osservato che, secondo l'orientamento consolidato, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così Cass. Sez. 1,
20/09/2023, n. 26875, Rv. 668962 - 01).
4.2. Nel caso di specie, non solo non è stato assolto l'onere gravante sulla resistente e sui terzi chiamati che, come si è detto, sono rimasti contumacia, ma dalla documentazione depositata con nota del 24.05.2025 si ricava la prova dell'inserimento di e rispettivamente di 22 CP_2 CP_3
e 21 anni, nel mondo del lavoro con pieno raggiungimento dell'indipendenza economica.
4.2.1. In particolare, dalla documentazione depositata risulta che:
- è assunto dal 2022 con contratto di apprendistato della durata di 60 mesi, come Controparte_2
operaio, con retribuzione via via crescente e possibilità di stabilizzazione al termine del periodo;
la busta paga del 2023 ammonta a circa € 1.100 mensili;
dalla C.U. 2025 del ragazzo risulta che è assunto a tempo indeterminato e che nell'anno 2024 ha percepito € 16.213 complessivi netti, pari a €
1.351 mensili netti (calcolati su 12 mensilità);
- è stata assunta nel 2023 come apprendista commessa a tempo parziale, per la durata di CP_3
36 mesi, dalla C.U. 2025 risulta assunta a tempo indeterminato e che nell'anno 2024 ha percepito €
17.788, pari a € 1.482 mensili netti (calcolati su 12 mensilità).
L'autosufficienza economica dei ragazzi è stata confermata anche dalla madre, comparsa personalmente in udienza, la quale ha anche dichiarato che non è più con lei convivente. CP_3
4.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si accerta l'insussistenza del diritto di e CP_2 CP_3
a essere mantenuti dai genitori e pertanto, a parziale modifica del decreto n. 502/2006,
[...]
pronunciato il 18.07.2006 dal Tribunale per i minorenni di Trento, come modificato dal decreto n.
pagina3 di 4 110/2010 pubblicato il 02.08.2018 dalla Corte d'Appello di Trento, si revoca, a decorrere dalla data di deposito del ricorso (20.11.2024), il contributo posto a carico di per il mantenimento Parte_1
ordinario e straordinario dei due figli.
5. Nulla sulle spese del giudizio, non essendovi stata costituzione della controparte e tenuto che, secondo quanto dichiarato del difensore del ricorrente, la resistente in sede stragiudiziale non si è opposta alla modifica, anzi confermando l'insussistenza del diritto al mantenimento da parte dei due figli all'udienza del 28.05.2025, ove è comparsa personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., così provvede:
1) ACCERTA l'insussistenza del diritto di e a essere mantenuti dai CP_2 CP_3 genitori e per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. 502/2006, pronunciato il 18.07.2006 dal Tribunale per i minorenni di Trento, come modificato dal decreto n. 110/2010, pubblicato il 02.08.2018 dalla Corte d'Appello di Trento, srevoca, a decorrere dalla data di deposito del ricorso (20.11.2024), il contributo posto a carico di per il mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario dei due figli e CP_2 CP_3
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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