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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2025
N. R.G. 1360/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.346/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FRANGIPANI, pubblicata il 21.06.2024, promossa da:
con l'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente Pt_1
domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente in MILANO, via Savarè 1 contro
, con l'avv. ILARIA VALLOGGIA, presso il cui studio in Controparte_1
VIGEVANO, via Davalos 20 è elettivamente domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
Pagina 1 -accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 364/24 del 21/06/2024 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte dall'appellato contro . Controparte_1 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze
Per la PARTE APPELLATA contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie juris et facti, così giudicare: in via principale, nel merito
1) respingersi le domande formulate da perché inammissibili e/o improponibili e/o nulle Pt_1
e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso
2) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità e/o inesigibilità dell'accertamento di indebito previdenziale di cui alle premesse;
3) accertare e dichiarare che l'appellato non è tenuto a restituire la somma di € 4.885,13 all' ; Pt_1
4) con vittoria di spese e compenso del difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 346/2024, accogliendo parzialmente il ricorso del sig.
, accertava e dichiarava che il ricorrente non era tenuto a restituire all'istituto resistente CP_1 la somma di € 4.885,13 oggetto di lite mentre respingeva la domanda di restituzione delle somme trattenute proposta da , compensava per un mezzo le spese di lite e condannava CP_1
l' a rifondere a parte ricorrente la restante quota di un mezzo, che liquidava in € 800,00 Pt_1
per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Il sig. , già titolare di una pensione di invalidità civile dal 14/11/2011, Controparte_1 sottoposto a revisione l'8.10.2020 è stato giudicato invalido parziale con diritto all'assegno mensile di assistenza dal 1.11.2020
Riferiva di aver ricevuto il 26.1.2022 la raccomandata datata 17 dicembre 2021 con cui l' ha comunicato di avere verificato che aveva ricevuto importi superiori a quanto Pt_1
Pagina 2 spettante e la necessità di un recupero delle somme indebite e che conseguentemente a decorrere dal 1.11.2020 gli sarebbe stata ridotta la pensione per compensare l'asserito indebito.
A seguito di istanza di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente il 30 gennaio 2022
(doc. 6 di parte ricorrente), l' , con comunicazione del 7 febbraio 2022, provvedeva a un Pt_1 nuovo ricalcolo, attribuendo all'assistito un credito di € 648,67, di cui € 64,71 per aumento relativo all'anno 2020 e € 583,96 per conguaglio della prestazione riferito all'anno 2022
Il ricorrente evidenziava di aver subito una trattenuta diretta sulla pensione, senza aver avuto la possibilità di opporsi preventivamente. Contestava, pertanto, l'operato dell' Pt_1
sostenendo di non essere stato a conoscenza di alcuna irregolarità nei pagamenti ricevuti, di non aver ricevuto comunicazioni tempestive (che gli avrebbero permesso di difendersi prima che l'ente iniziasse a trattenere le somme), che l' non aveva fornito prove sufficienti per Pt_1
giustificare il recupero del credito.
Di conseguenza, domandava di dichiarare illegittima la trattenuta e di condannare l' alla Pt_1
restituzione delle somme già prelevate.
L' si costituiva in giudizio e sosteneva che il recupero delle somme era legittimo e Pt_1
conforme alla normativa in materia di indebiti previdenziali, che il ricorrente aveva ricevuto comunicazioni adeguate prima della trattenuta e che la revisione dei pagamenti era stata effettuata in maniera regolare.
In particolare, osservava che il ricorrente, già titolare di prestazione quale inabile totale, Pt_1
sottoposto a revisione in data 08/10/2020, era stato giudicato solo invalido parziale (doc. 3) con diritto all'assegno mensile di assistenza dal 1.11.2020 in continuità con la precedente prestazione;
che al ricorrente era stato comunicato in data 15.10.2020 il verbale sanitario con il giudizio di invalidità civile ridotto all'80% (doc. 3, 3 bis fasc I grado); che il giudizio Pt_1
sanitario del 2020 non aveva mutato l'entità del beneficio economico in pagamento che è fisso ed identico ex lege sia per le pensioni di inabilità che per gli assegni mensili di assistenza invalidità civile ma ha determinato, piuttosto, – a consuntivo annuale- la necessità per di verificare se il ricorrente avesse rispettato il limite di reddito stabilito per gli Pt_1
assegni mensili di assistenza (doc. 4 punto 3.2. pag. 6, doc. 4 bis punto 3.2. pag. 9 fasc I Pt_1
grado)
precisava che la verifica del rispetto del limite di reddito viene operata sulla base del Pt_1
reddito annuale conseguito dal titolare della prestazione di invalidità civile e che, al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile,
Pagina 3 rilevano i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF (art. 14 septies, DL 30dicembre 1979, n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33). Per il raggiungimento del limite di reddito si considerano i redditi denunciati ai fini IRPEF (art. 14 – septies, comma 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33) che costituiscono la base imponibile.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), la base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è poi costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR: “Dal reddito complessivo si deducono, se sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente……”.
I redditi del ricorrente considerati per la suddetta ricostituzione sono quelli dichiarati dal ricorrente e tutt'ora confermati dal fisco (doc. 9) ossia: redditi da fabbricati anno 2019 pari ad euro € 5.358,00 dichiarati nel 2020 superiori al limite previsto per l'anno 2020 di € 4.926,35.
Il reddito imponibile del ricorrente è superiore al limite di compatibilità con la prestazione inv. civ. posto che le spese con detrazione al 19%, non essendo oneri deducibili, non si possono detrarre dal suddetto importo (doc. 7).
L'Istituto osservava infine che dal gennaio 2022 i redditi del ricorrente (ossia i redditi denunciati nel 2021) sono rientrati al di sotto della soglia di legge e che con comunicazione del 07/02/2022 a seguito dell'accoglimento della domanda di ricostituzione (doc. 11) il debito segnalato è stato decurtato di € 648,67, credito derivante dalla ricostituzione reddituale.
L'indebito residuo che ammonta alla minor somma di € 4.236,46 dal 11/20 al 12/21 deve essere confermato;
nessuna trattenuta mensile viene operata sulla prestazione del sig. . CP_1
L' chiedeva al Giudice di prime cure di rigettare il ricorso. Controparte_2
Il Giudice del lavoro, richiamato il principio di diritto secondo cui è onere del pensionato che agisca per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, escludeva che il ricorrente avesse assolto all'onere di prova a suo carico.
Rilevava che “È vero che per valutare il rispetto delle soglie di reddito al fine della determinazione della pensione d'invalidità deve aversi riguardo al reddito imponibile, ossia previa deduzione degli oneri contemplati dall'art. 10 del T.U.I.R. (v., tra le tante, Cass. n.
16599/2020), tuttavia è altrettanto vero che nelle proprie dichiarazioni fiscali (docc. 9, 10 e
11 di parte ricorrente e docc. 7 e 9 di parte resistente) il ricorrente ha indicato quelle somme che ora pretende di dedurre dal reddito lordo (per le spese sanitarie e per gli interessi sul
Pagina 4 mutuo) non nel quadro per la deduzione al fine del calcolo del reddito imponibile, bensì come detrazioni d'imposta.
Come s'è accennato, il ricorrente ipotizza errori da parte del CAF, ma ciò non pare evincibile dalle dichiarazioni in esame, posto che gli interessi sui mutui e le spese sanitarie per persone con disabilità - diversamente dalle spese mediche e assistenziali per le medesime persone - rilevano come detrazioni d'imposta e non come oneri deducibili (v. le due diverse sezioni, I e II, del quadro RP su oneri e spese).
In ogni caso, seguendo le argomentazioni del ricorrente, si dovrebbe ritenere che l' non Pt_1
abbia la possibilità di avere dati certi dalle dichiarazioni dei redditi degli assistiti: invero
l'istituto previdenziale non può che basarsi sulle dichiarazioni fiscali e dunque valutare il reddito imponibile, senza poter ipotizzare che alcune delle voci indicate quali detrazioni
d'imposta debbano invece essere intese quali oneri deducibili.
Per questo motivo deve ritenersi che l' non sia incorso in errore nel momento in cui ha Pt_1 ravvisato l'indebito di cui si tratta, essendosi, correttamente, basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate dall'assistito.
Solo a fini di completezza si osserva che quandanche si volessero seguire le argomentazioni
Cont del ricorrente in merito a pretesi errori del si dovrebbe osservare che egli non ha depositato la documentazione adeguata a dimostrare che tutti gli esborsi indicati come detrazione d'imposta fossero invece deducibili ai sensi dell'art. 10 T.U.I.R.”………………
Accertata quindi la sussistenza dell'indebito assistenziale, il Tribunale ne ha verificato la ripetibilità.
Il primo giudice, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di ripetizione dell'indebito assistenziale, secondo cui "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.(cass 26036/2019), ha escluso la ripetibilità dell'indebito di cui è causa rilevando che “se è vero che manca l'errore dell'ente previdenziale, non può neppure ravvedersi il dolo
e neanche la colpa dell'assistito, poiché egli ha ricevuto la prestazione confidando sulla correttezza dell'erogazione, avendo presentato le dichiarazioni dei redditi. In merito alla buona fede del ricorrente non è inutile osservare come il suo reddito imponibile nel 2019
Pagina 5 (rilevante per l'attribuzione della pensione del 2020) fosse identico (€ 5.358,00) a quello dell'anno precedente e dunque anche da questo punto di vista egli, percependo la pensione nel periodo di cui si tratta, non aveva modo di ritenere che essa fosse dovuta per una somma inferiore a quella erogata in precedenza.”
Ha quindi accolto la domanda di accertamento della non ripetibilità dell'indebito mentre ha respinto per mancanza di prova delle trattenute effettuate, la domanda di restituzione di quanto trattenuto da . Pt_1
Ha compensato per metà le spese di lite e condannato al pagamento delle spese residue Pt_1 liquidate in € 800 oltre accessori.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
1. per violazione dell'art. 2033 c.c.. L'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato irripetibile l'indebito, richiamando invece la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui le somme non dovute devono essere restituite.
L'Istituto previdenziale sostiene che nel caso specifico non sussiste alcun legittimo affidamento da parte del beneficiario, poiché dall'1/11/2020 non era più inabile civile CP_1
totale, ma solo invalido civile parziale, e pertanto soggetto a limiti di reddito più bassi per ottenere l'assegno mensile di assistenza;
che il cambiamento della prestazione comportava un diverso requisito reddituale, noto all'appellato fin dal verbale sanitario ricevuto il 15/10/2020; che , pur avendo percepito la stessa somma, non poteva legittimamente confidare nella CP_1
sua spettanza, stante la radicale incompatibilità tra il nuovo beneficio e il suo reddito.
A tal riguardo, specifica che l'indebito in questione non riguarda una prestazione previdenziale (fondata su contribuzione), ma una prestazione assistenziale (l'assegno mensile di assistenza per invalidità civile parziale), erogata a seguito di revisione sanitaria dell'inabilità totale, e che dall'1/11/2020 l'appellato è stato riconosciuto invalido CP_1
civile parziale (80%) e non più inabile totale;
ne consegue un mutamento del trattamento assistenziale, perché la pensione di inabilità civile totale è stata sostituita con l'assegno mensile di assistenza, con un tetto reddituale molto più basso.
2. per violazione degli artt. 12 e 13 legge 118/71, art. 26 legge 153/69 e art. 12 della legge 412/91, nonché per erronea valutazione dei fatti.
sostiene che il Giudice di primo grado ha errato nell'applicazione delle norme sulla Pt_1
determinazione del reddito ai fini della compatibilità con le prestazioni assistenziali.
Pagina 6 In particolare, ritiene che il reddito rilevante è quello imponibile IRPEF, senza possibilità di dedurre spese sanitarie o interessi passivi che non risultino come oneri deducibili ex art. 10
TUIR. Rileva, inoltre, che le dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. non erano CP_1
compatibili con il mantenimento della prestazione, e sostiene che nessuna prova è stata fornita circa errori del CAF o l'esistenza di deduzioni legittime.
riferisce di aver effettuato la verifica dei redditi dell'appellato per il periodo 1/11/2020 Pt_1
– 31/12/2021, riscontrando che il reddito del 2019 (utilizzato per l'erogazione della prestazione nel 2020) era superiore al limite previsto per gli invalidi parziali: reddito da fabbricati anno 2019: € 5.358,00; limite di reddito per assegno mensile inv. civ. nel 2020: €
4.926,35.
In particolare, rileva che l'appellato non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 TUIR che avrebbero potuto abbattere il reddito imponibile, e che ha invece erroneamente considerato spese con detrazione al 19% (interessi su mutuo, spese sanitarie) che sono detrazioni d'imposta, non deduzioni.
In merito all'erronea valutazione dei fatti, l' osserva che il Giudice di prime cure ha Pt_1
ritenuto che il sig. fosse in buona fede perché il suo reddito era rimasto invariato CP_1
rispetto agli anni precedenti, e contesta questa valutazione, affermando che il cambio della prestazione (da pensione di inabilità a assegno mensile di assistenza) rendeva irrilevante il fatto che il reddito era invariato, essendo cambiato il limite di reddito compatibile.
Evidenzia che il beneficiario era stato informato fin da ottobre 2020 del nuovo giudizio di invalidità, che la nuova prestazione (assegno mensile) non è una continuazione automatica della precedente (pensione d'inabilità), ma ha requisiti diversi;
pertanto, sostiene che nessun legittimo affidamento poteva sorgere sulla continuità del trattamento economico in assenza di una verifica reddituale positiva.
Infine, sottolinea che l'indebito era certo e documentato, e che la mancata restituzione Pt_1
deriva da una errata interpretazione del principio di affidamento e buona fede da parte del
Giudice di primo grado.
Deduce, infine, di aver effettuato la verifica non appena i dati reddituali del 2019 e 2020 sono stati disponibili, di aver comunicato l'indebito con puntualità e chiarezza, specificando periodi, importi e causale nelle comunicazioni del dicembre 2021, e che queste comunicazioni soddisfano i requisiti di motivazione previsti dalla giurisprudenza della Cassazione.
Ribadisce che non vi è dolo dell'Ente né buona fede del beneficiario, che l'indebito è sorto per radicale incompatibilità tra reddito dichiarato e nuova prestazione assistenziale, che non è stato provato alcun elemento idoneo a escludere la ripetizione delle somme;
pertanto,
Pagina 7 domanda che sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere la restituzione dell'indebito di €
4.236,46 per il periodo 1.11.2020 – 31.12.2021.
Con memoria difensiva dell'1/04/2025, il sig. si costituisce in appello. CP_1
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, rilevando che l'atto d'appello non individua con chiarezza e specificità le parti della sentenza impugnata da riformare, né espone argomentazioni giuridiche idonee a contrastare il decisum.
L'appellante sostiene che l'appellante si limiti a ripetere pedissequamente le argomentazioni già proposte in primo grado, senza articolare vere censure, senza indicare alcun errore logico o giuridico compiuto dal Giudice di prime cure. In particolare, richiama l'assenza di riformulazione delle domande in appello, che non venga indicato alcun concreto vizio della motivazione.
Sul primo motivo di gravame, l'appellato contesta l'applicazione rigida dell'art. 2033 c.c. nel caso di specie, sostenendo che, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale, non si applica automaticamente la regola della ripetizione dell'indebito, ma si deve tenere conto del principio di affidamento legittimo e buona fede del percettore.
A sostegno della prospettazione richiama la giurisprudenza (Cass. n. 13223/2020, Cass. n.
26036/2019, Cass. n. 29569/2020) sostenendo che in materia assistenziale si è affermato un principio di settore che esclude la ripetizione se il beneficiario non è in dolo o colpa e ha percepito la prestazione in buona fede.
Sottolinea che non vi è stata alcuna condotta fraudolenta o consapevole da parte sua, rilevando di aver sempre presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi e di non aver ricevuto alcuna segnalazione di irregolarità fino alla comunicazione dell'indebito da parte dell' nel dicembre 2021. Pt_1
Sul secondo motivo di gravame l'appellato sostiene che l' fa confusione tra norme Pt_1
assistenziali e previdenziali, citando articoli che non inapplicabili o superati da prassi e giurisprudenza consolidata.
Evidenzia che l'art. 12 L. 412/91 si riferisce espressamente alle prestazioni previdenziali, e non può essere invocato per giustificare il recupero incondizionato di somme assistenziali.
Rileva che la determinazione del reddito rilevante ai fini della prestazione (quello IRPEF) deve considerare gli oneri deducibili e non semplicemente i redditi lordi.
Dunque, il sig. sostiene di aver avuto redditi compatibili con la prestazione erogata, o CP_1
comunque di non essere stato messo nelle condizioni di correggere eventuali errori di compilazione (attribuibili al CAF).
Pagina 8 Sull'asserita erronea valutazione dei fatti, il sig. sostiene che il reddito 2019 (usato per CP_1
la prestazione 2020) era lo stesso di quello del 2018, anno in cui percepiva legittimamente la pensione di inabilità totale, senza contestazioni da parte dell' ; che non era stato Pt_1
informato della necessità di verificare autonomamente il nuovo limite di reddito dopo il cambiamento della prestazione (da inabilità totale a invalidità parziale), dunque di aver agito in buona fede, confidando nella continuità del trattamento, considerato che l'importo della prestazione non era stato modificato dall' per lungo tempo. Pt_1
Osserva, altresì, che l'indebito era emerso solo a fine 2021, sebbene il cambiamento di stato risalisse al 2020, e sottolinea l'inerzia dell' . Rileva poi che il preteso Controparte_2
superamento dei limiti di reddito è di modesto importo e si riferisce ad una sola annualità, ovvero i redditi 2019 indicati nella denuncia fiscale del 2020 (€ 5.358,00 contro un limite di €
4.926,35, secondo la prospettazione dell' ). Pt_1
Per la giurisprudenza (si veda Cass. n.28771/2018), solo un incremento reddituale realmente significativo può escludere la buona fede e l'affidamento e rendere inequivocabile per l'assistito il venir meno dei presupposti del beneficio, tale non potendosi considerare il modesto importo di € 431,65 in una singola annualità del quale l' Controparte_2
lamenta il preteso incremento reddituale;
Alla luce di tutto ciò, l'appellato ribadisce l'assenza di dolo e colpa a suo carico,
l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito assistenziale, ed esclude l'applicazione dell'art. 2033 c.c. in modo automatico, trattandosi di prestazioni assistenziali e non previdenziali.
All'udienza del 16.04.2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente, ritiene il collegio che la censura di inammissibilità dell'atto di appello per genericità, essendo state essenzialmente riproposte le tesi di primo grado, alla luce del testo novellato dell'art.434 c.p.c. sia infondata.
Come è noto, la disposizione in esame richiede - nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass.5 febbraio 2015 n.2143) - che nel gravame siano agevoli da individuale, “sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum (...) con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono” così da formulare argomentazioni che propongano uno sviluppo logico giuridico alternativo a quello accolto dal primo giudice tale da determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, contrapponendo ad essi i propri (cfr.
Pagina 9 esattamente sul punto: Cass. 5 febbraio 2015 nr. 2143 cit.), pur senza necessità di forme particolari.
Tale opzione interpretativa ha ricevuto, poi, conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n.27199) laddove ha statuito che la riforma del
2012 non ha trasformato l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata così che, pur dovendo contenere l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze “ affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” resta tuttavia escluso che ”l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono state individuate ed i rilievi critici esposti in modo sufficiente tale da consentire di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame (Corte d'Appello di Milano, est.
Vitali sentenza n. 748/2019)
L'appello, pur ammissibile, nel merito è tuttavia infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi che regolano la materia. Come rilevato da questa Corte (sentenza n 176/2024 est. , Pres. Pattumelli) Per_1
“Deve infatti considerarsi che in tema di indebito assistenziale la Suprema Corte di
Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte ha, infatti, sempre precisato (Cass. n. 1446/2008; Cass., n.
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
Pagina 10 situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dal D.L. 20 giugno
1996, n. 323, art. 4, convertito in L. 8 agosto 1996, n. 425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di Pt_1
somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38
Cost., comma 1".
Pagina 11 Tenuto conto di tali principi, ritiene il Collegio che nella fattispecie da un lato debba essere esclusa l'addebitabilità al sig. dell'erogazione indebita e dall'altro debba essere CP_1
affermata la sussistenza in concreto di una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole del predetto.
L'appellato non ha violato alcun dovere di correttezza, né ha contribuito ad ingenerare l'errore, che è da imputare interamente all' In proposito la Corte di Cassazione ha Pt_1
chiarito, esaminando una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento che “la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare
l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)“(così, in motivazione, Cass. Sez. Lav.4668/2021).
Va poi considerato che nella fattispecie in esame la prestazione indebita risulta erogata per il periodo 1/11/2020 – 31/12/2021, quindi per oltre un anno, periodo ben più lungo di quello entro cui era legittimo attendersi una revoca della stessa da parte dell' . La perdurante Pt_1
corresponsione della prestazione nel tempo ha quindi, ad avviso del collegio, generato nel beneficiario la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Nello stesso senso va anche evidenziata la natura qualificata e la competenza professionale del soggetto erogatore della prestazione: si tratta di circostanze anch'esse in grado di generare nell'accipiens – persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione.
Ai fini della sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento di occorre CP_1
ancora considerare che il predetto ha sempre regolarmente inviato le dichiarazioni dei redditi e che, come sottolineato dal primo giudice “come il suo reddito imponibile nel 2019 (rilevante per l'attribuzione della pensione del 2020) fosse identico (€ 5.358,00) a quello dell'anno precedente e dunque anche da questo punto di vista egli, percependo la pensione nel periodo di cui si tratta, non aveva modo di ritenere che essa fosse dovuta per una somma inferiore a quella erogata in precedenza.”
In tale contesto ha allora continuato a percepire somme di entità analoga a quelle a lui CP_1
corrisposte in precedenza: non si tratta quindi di somme manifestamente prive di titolo e di cui, in quanto correlate non alla pensione ma all'assegno, avrebbe potuto agevolmente rilevare il carattere indebito.
Per completezza, si deve aggiungere che, in materia, la Corte Costituzionale nella sentenza n.
8/2023 ha richiamato i criteri elaborati dalla Corte EDU per fondare un legittimo affidamento
Pagina 12 circa la spettanza di una prestazione indebita erogata. A tal fine, nella sentenza citata, la Corte
Costituzionale ha richiamato proprio i criteri alla base delle argomentazioni sopra esposte per la decisione della presente fattispecie: la relazione fra i soggetti implicati;
la natura e la competenza professionale del soggetto solvens rispetto all'accipiens; il perdurare nel tempo della corresponsione della prestazione la mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo “. (Corte d'Appello di Milano, est. Picciau sent. n. 722/2023)
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che debba prevalere l'affidamento in buona fede sia perché le dichiarazioni dei redditi sono state regolarmente inviate, sia perché la percentuale di superamento del reddito era minima (secondo di Pt_1
431 euro e non tale da rendere evidente la diversità di trattamento prevista.
Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Le spese si liquidano in favore dell'appellato nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del tipo di controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 346/2024 del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro.
Condanna a rimborsare a le spese del grado che liquida in Pt_1 Controparte_1 complessivi € 1000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 16/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 13
N. R.G. 1360/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.346/2024 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FRANGIPANI, pubblicata il 21.06.2024, promossa da:
con l'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente Pt_1
domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente in MILANO, via Savarè 1 contro
, con l'avv. ILARIA VALLOGGIA, presso il cui studio in Controparte_1
VIGEVANO, via Davalos 20 è elettivamente domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
Pagina 1 -accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 364/24 del 21/06/2024 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte dall'appellato contro . Controparte_1 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze
Per la PARTE APPELLATA contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie juris et facti, così giudicare: in via principale, nel merito
1) respingersi le domande formulate da perché inammissibili e/o improponibili e/o nulle Pt_1
e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso
2) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità e/o inesigibilità dell'accertamento di indebito previdenziale di cui alle premesse;
3) accertare e dichiarare che l'appellato non è tenuto a restituire la somma di € 4.885,13 all' ; Pt_1
4) con vittoria di spese e compenso del difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 346/2024, accogliendo parzialmente il ricorso del sig.
, accertava e dichiarava che il ricorrente non era tenuto a restituire all'istituto resistente CP_1 la somma di € 4.885,13 oggetto di lite mentre respingeva la domanda di restituzione delle somme trattenute proposta da , compensava per un mezzo le spese di lite e condannava CP_1
l' a rifondere a parte ricorrente la restante quota di un mezzo, che liquidava in € 800,00 Pt_1
per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Il sig. , già titolare di una pensione di invalidità civile dal 14/11/2011, Controparte_1 sottoposto a revisione l'8.10.2020 è stato giudicato invalido parziale con diritto all'assegno mensile di assistenza dal 1.11.2020
Riferiva di aver ricevuto il 26.1.2022 la raccomandata datata 17 dicembre 2021 con cui l' ha comunicato di avere verificato che aveva ricevuto importi superiori a quanto Pt_1
Pagina 2 spettante e la necessità di un recupero delle somme indebite e che conseguentemente a decorrere dal 1.11.2020 gli sarebbe stata ridotta la pensione per compensare l'asserito indebito.
A seguito di istanza di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente il 30 gennaio 2022
(doc. 6 di parte ricorrente), l' , con comunicazione del 7 febbraio 2022, provvedeva a un Pt_1 nuovo ricalcolo, attribuendo all'assistito un credito di € 648,67, di cui € 64,71 per aumento relativo all'anno 2020 e € 583,96 per conguaglio della prestazione riferito all'anno 2022
Il ricorrente evidenziava di aver subito una trattenuta diretta sulla pensione, senza aver avuto la possibilità di opporsi preventivamente. Contestava, pertanto, l'operato dell' Pt_1
sostenendo di non essere stato a conoscenza di alcuna irregolarità nei pagamenti ricevuti, di non aver ricevuto comunicazioni tempestive (che gli avrebbero permesso di difendersi prima che l'ente iniziasse a trattenere le somme), che l' non aveva fornito prove sufficienti per Pt_1
giustificare il recupero del credito.
Di conseguenza, domandava di dichiarare illegittima la trattenuta e di condannare l' alla Pt_1
restituzione delle somme già prelevate.
L' si costituiva in giudizio e sosteneva che il recupero delle somme era legittimo e Pt_1
conforme alla normativa in materia di indebiti previdenziali, che il ricorrente aveva ricevuto comunicazioni adeguate prima della trattenuta e che la revisione dei pagamenti era stata effettuata in maniera regolare.
In particolare, osservava che il ricorrente, già titolare di prestazione quale inabile totale, Pt_1
sottoposto a revisione in data 08/10/2020, era stato giudicato solo invalido parziale (doc. 3) con diritto all'assegno mensile di assistenza dal 1.11.2020 in continuità con la precedente prestazione;
che al ricorrente era stato comunicato in data 15.10.2020 il verbale sanitario con il giudizio di invalidità civile ridotto all'80% (doc. 3, 3 bis fasc I grado); che il giudizio Pt_1
sanitario del 2020 non aveva mutato l'entità del beneficio economico in pagamento che è fisso ed identico ex lege sia per le pensioni di inabilità che per gli assegni mensili di assistenza invalidità civile ma ha determinato, piuttosto, – a consuntivo annuale- la necessità per di verificare se il ricorrente avesse rispettato il limite di reddito stabilito per gli Pt_1
assegni mensili di assistenza (doc. 4 punto 3.2. pag. 6, doc. 4 bis punto 3.2. pag. 9 fasc I Pt_1
grado)
precisava che la verifica del rispetto del limite di reddito viene operata sulla base del Pt_1
reddito annuale conseguito dal titolare della prestazione di invalidità civile e che, al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile,
Pagina 3 rilevano i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF (art. 14 septies, DL 30dicembre 1979, n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33). Per il raggiungimento del limite di reddito si considerano i redditi denunciati ai fini IRPEF (art. 14 – septies, comma 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33) che costituiscono la base imponibile.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), la base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è poi costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR: “Dal reddito complessivo si deducono, se sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente……”.
I redditi del ricorrente considerati per la suddetta ricostituzione sono quelli dichiarati dal ricorrente e tutt'ora confermati dal fisco (doc. 9) ossia: redditi da fabbricati anno 2019 pari ad euro € 5.358,00 dichiarati nel 2020 superiori al limite previsto per l'anno 2020 di € 4.926,35.
Il reddito imponibile del ricorrente è superiore al limite di compatibilità con la prestazione inv. civ. posto che le spese con detrazione al 19%, non essendo oneri deducibili, non si possono detrarre dal suddetto importo (doc. 7).
L'Istituto osservava infine che dal gennaio 2022 i redditi del ricorrente (ossia i redditi denunciati nel 2021) sono rientrati al di sotto della soglia di legge e che con comunicazione del 07/02/2022 a seguito dell'accoglimento della domanda di ricostituzione (doc. 11) il debito segnalato è stato decurtato di € 648,67, credito derivante dalla ricostituzione reddituale.
L'indebito residuo che ammonta alla minor somma di € 4.236,46 dal 11/20 al 12/21 deve essere confermato;
nessuna trattenuta mensile viene operata sulla prestazione del sig. . CP_1
L' chiedeva al Giudice di prime cure di rigettare il ricorso. Controparte_2
Il Giudice del lavoro, richiamato il principio di diritto secondo cui è onere del pensionato che agisca per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, escludeva che il ricorrente avesse assolto all'onere di prova a suo carico.
Rilevava che “È vero che per valutare il rispetto delle soglie di reddito al fine della determinazione della pensione d'invalidità deve aversi riguardo al reddito imponibile, ossia previa deduzione degli oneri contemplati dall'art. 10 del T.U.I.R. (v., tra le tante, Cass. n.
16599/2020), tuttavia è altrettanto vero che nelle proprie dichiarazioni fiscali (docc. 9, 10 e
11 di parte ricorrente e docc. 7 e 9 di parte resistente) il ricorrente ha indicato quelle somme che ora pretende di dedurre dal reddito lordo (per le spese sanitarie e per gli interessi sul
Pagina 4 mutuo) non nel quadro per la deduzione al fine del calcolo del reddito imponibile, bensì come detrazioni d'imposta.
Come s'è accennato, il ricorrente ipotizza errori da parte del CAF, ma ciò non pare evincibile dalle dichiarazioni in esame, posto che gli interessi sui mutui e le spese sanitarie per persone con disabilità - diversamente dalle spese mediche e assistenziali per le medesime persone - rilevano come detrazioni d'imposta e non come oneri deducibili (v. le due diverse sezioni, I e II, del quadro RP su oneri e spese).
In ogni caso, seguendo le argomentazioni del ricorrente, si dovrebbe ritenere che l' non Pt_1
abbia la possibilità di avere dati certi dalle dichiarazioni dei redditi degli assistiti: invero
l'istituto previdenziale non può che basarsi sulle dichiarazioni fiscali e dunque valutare il reddito imponibile, senza poter ipotizzare che alcune delle voci indicate quali detrazioni
d'imposta debbano invece essere intese quali oneri deducibili.
Per questo motivo deve ritenersi che l' non sia incorso in errore nel momento in cui ha Pt_1 ravvisato l'indebito di cui si tratta, essendosi, correttamente, basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate dall'assistito.
Solo a fini di completezza si osserva che quandanche si volessero seguire le argomentazioni
Cont del ricorrente in merito a pretesi errori del si dovrebbe osservare che egli non ha depositato la documentazione adeguata a dimostrare che tutti gli esborsi indicati come detrazione d'imposta fossero invece deducibili ai sensi dell'art. 10 T.U.I.R.”………………
Accertata quindi la sussistenza dell'indebito assistenziale, il Tribunale ne ha verificato la ripetibilità.
Il primo giudice, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di ripetizione dell'indebito assistenziale, secondo cui "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.(cass 26036/2019), ha escluso la ripetibilità dell'indebito di cui è causa rilevando che “se è vero che manca l'errore dell'ente previdenziale, non può neppure ravvedersi il dolo
e neanche la colpa dell'assistito, poiché egli ha ricevuto la prestazione confidando sulla correttezza dell'erogazione, avendo presentato le dichiarazioni dei redditi. In merito alla buona fede del ricorrente non è inutile osservare come il suo reddito imponibile nel 2019
Pagina 5 (rilevante per l'attribuzione della pensione del 2020) fosse identico (€ 5.358,00) a quello dell'anno precedente e dunque anche da questo punto di vista egli, percependo la pensione nel periodo di cui si tratta, non aveva modo di ritenere che essa fosse dovuta per una somma inferiore a quella erogata in precedenza.”
Ha quindi accolto la domanda di accertamento della non ripetibilità dell'indebito mentre ha respinto per mancanza di prova delle trattenute effettuate, la domanda di restituzione di quanto trattenuto da . Pt_1
Ha compensato per metà le spese di lite e condannato al pagamento delle spese residue Pt_1 liquidate in € 800 oltre accessori.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
1. per violazione dell'art. 2033 c.c.. L'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato irripetibile l'indebito, richiamando invece la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui le somme non dovute devono essere restituite.
L'Istituto previdenziale sostiene che nel caso specifico non sussiste alcun legittimo affidamento da parte del beneficiario, poiché dall'1/11/2020 non era più inabile civile CP_1
totale, ma solo invalido civile parziale, e pertanto soggetto a limiti di reddito più bassi per ottenere l'assegno mensile di assistenza;
che il cambiamento della prestazione comportava un diverso requisito reddituale, noto all'appellato fin dal verbale sanitario ricevuto il 15/10/2020; che , pur avendo percepito la stessa somma, non poteva legittimamente confidare nella CP_1
sua spettanza, stante la radicale incompatibilità tra il nuovo beneficio e il suo reddito.
A tal riguardo, specifica che l'indebito in questione non riguarda una prestazione previdenziale (fondata su contribuzione), ma una prestazione assistenziale (l'assegno mensile di assistenza per invalidità civile parziale), erogata a seguito di revisione sanitaria dell'inabilità totale, e che dall'1/11/2020 l'appellato è stato riconosciuto invalido CP_1
civile parziale (80%) e non più inabile totale;
ne consegue un mutamento del trattamento assistenziale, perché la pensione di inabilità civile totale è stata sostituita con l'assegno mensile di assistenza, con un tetto reddituale molto più basso.
2. per violazione degli artt. 12 e 13 legge 118/71, art. 26 legge 153/69 e art. 12 della legge 412/91, nonché per erronea valutazione dei fatti.
sostiene che il Giudice di primo grado ha errato nell'applicazione delle norme sulla Pt_1
determinazione del reddito ai fini della compatibilità con le prestazioni assistenziali.
Pagina 6 In particolare, ritiene che il reddito rilevante è quello imponibile IRPEF, senza possibilità di dedurre spese sanitarie o interessi passivi che non risultino come oneri deducibili ex art. 10
TUIR. Rileva, inoltre, che le dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. non erano CP_1
compatibili con il mantenimento della prestazione, e sostiene che nessuna prova è stata fornita circa errori del CAF o l'esistenza di deduzioni legittime.
riferisce di aver effettuato la verifica dei redditi dell'appellato per il periodo 1/11/2020 Pt_1
– 31/12/2021, riscontrando che il reddito del 2019 (utilizzato per l'erogazione della prestazione nel 2020) era superiore al limite previsto per gli invalidi parziali: reddito da fabbricati anno 2019: € 5.358,00; limite di reddito per assegno mensile inv. civ. nel 2020: €
4.926,35.
In particolare, rileva che l'appellato non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 TUIR che avrebbero potuto abbattere il reddito imponibile, e che ha invece erroneamente considerato spese con detrazione al 19% (interessi su mutuo, spese sanitarie) che sono detrazioni d'imposta, non deduzioni.
In merito all'erronea valutazione dei fatti, l' osserva che il Giudice di prime cure ha Pt_1
ritenuto che il sig. fosse in buona fede perché il suo reddito era rimasto invariato CP_1
rispetto agli anni precedenti, e contesta questa valutazione, affermando che il cambio della prestazione (da pensione di inabilità a assegno mensile di assistenza) rendeva irrilevante il fatto che il reddito era invariato, essendo cambiato il limite di reddito compatibile.
Evidenzia che il beneficiario era stato informato fin da ottobre 2020 del nuovo giudizio di invalidità, che la nuova prestazione (assegno mensile) non è una continuazione automatica della precedente (pensione d'inabilità), ma ha requisiti diversi;
pertanto, sostiene che nessun legittimo affidamento poteva sorgere sulla continuità del trattamento economico in assenza di una verifica reddituale positiva.
Infine, sottolinea che l'indebito era certo e documentato, e che la mancata restituzione Pt_1
deriva da una errata interpretazione del principio di affidamento e buona fede da parte del
Giudice di primo grado.
Deduce, infine, di aver effettuato la verifica non appena i dati reddituali del 2019 e 2020 sono stati disponibili, di aver comunicato l'indebito con puntualità e chiarezza, specificando periodi, importi e causale nelle comunicazioni del dicembre 2021, e che queste comunicazioni soddisfano i requisiti di motivazione previsti dalla giurisprudenza della Cassazione.
Ribadisce che non vi è dolo dell'Ente né buona fede del beneficiario, che l'indebito è sorto per radicale incompatibilità tra reddito dichiarato e nuova prestazione assistenziale, che non è stato provato alcun elemento idoneo a escludere la ripetizione delle somme;
pertanto,
Pagina 7 domanda che sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere la restituzione dell'indebito di €
4.236,46 per il periodo 1.11.2020 – 31.12.2021.
Con memoria difensiva dell'1/04/2025, il sig. si costituisce in appello. CP_1
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, rilevando che l'atto d'appello non individua con chiarezza e specificità le parti della sentenza impugnata da riformare, né espone argomentazioni giuridiche idonee a contrastare il decisum.
L'appellante sostiene che l'appellante si limiti a ripetere pedissequamente le argomentazioni già proposte in primo grado, senza articolare vere censure, senza indicare alcun errore logico o giuridico compiuto dal Giudice di prime cure. In particolare, richiama l'assenza di riformulazione delle domande in appello, che non venga indicato alcun concreto vizio della motivazione.
Sul primo motivo di gravame, l'appellato contesta l'applicazione rigida dell'art. 2033 c.c. nel caso di specie, sostenendo che, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale, non si applica automaticamente la regola della ripetizione dell'indebito, ma si deve tenere conto del principio di affidamento legittimo e buona fede del percettore.
A sostegno della prospettazione richiama la giurisprudenza (Cass. n. 13223/2020, Cass. n.
26036/2019, Cass. n. 29569/2020) sostenendo che in materia assistenziale si è affermato un principio di settore che esclude la ripetizione se il beneficiario non è in dolo o colpa e ha percepito la prestazione in buona fede.
Sottolinea che non vi è stata alcuna condotta fraudolenta o consapevole da parte sua, rilevando di aver sempre presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi e di non aver ricevuto alcuna segnalazione di irregolarità fino alla comunicazione dell'indebito da parte dell' nel dicembre 2021. Pt_1
Sul secondo motivo di gravame l'appellato sostiene che l' fa confusione tra norme Pt_1
assistenziali e previdenziali, citando articoli che non inapplicabili o superati da prassi e giurisprudenza consolidata.
Evidenzia che l'art. 12 L. 412/91 si riferisce espressamente alle prestazioni previdenziali, e non può essere invocato per giustificare il recupero incondizionato di somme assistenziali.
Rileva che la determinazione del reddito rilevante ai fini della prestazione (quello IRPEF) deve considerare gli oneri deducibili e non semplicemente i redditi lordi.
Dunque, il sig. sostiene di aver avuto redditi compatibili con la prestazione erogata, o CP_1
comunque di non essere stato messo nelle condizioni di correggere eventuali errori di compilazione (attribuibili al CAF).
Pagina 8 Sull'asserita erronea valutazione dei fatti, il sig. sostiene che il reddito 2019 (usato per CP_1
la prestazione 2020) era lo stesso di quello del 2018, anno in cui percepiva legittimamente la pensione di inabilità totale, senza contestazioni da parte dell' ; che non era stato Pt_1
informato della necessità di verificare autonomamente il nuovo limite di reddito dopo il cambiamento della prestazione (da inabilità totale a invalidità parziale), dunque di aver agito in buona fede, confidando nella continuità del trattamento, considerato che l'importo della prestazione non era stato modificato dall' per lungo tempo. Pt_1
Osserva, altresì, che l'indebito era emerso solo a fine 2021, sebbene il cambiamento di stato risalisse al 2020, e sottolinea l'inerzia dell' . Rileva poi che il preteso Controparte_2
superamento dei limiti di reddito è di modesto importo e si riferisce ad una sola annualità, ovvero i redditi 2019 indicati nella denuncia fiscale del 2020 (€ 5.358,00 contro un limite di €
4.926,35, secondo la prospettazione dell' ). Pt_1
Per la giurisprudenza (si veda Cass. n.28771/2018), solo un incremento reddituale realmente significativo può escludere la buona fede e l'affidamento e rendere inequivocabile per l'assistito il venir meno dei presupposti del beneficio, tale non potendosi considerare il modesto importo di € 431,65 in una singola annualità del quale l' Controparte_2
lamenta il preteso incremento reddituale;
Alla luce di tutto ciò, l'appellato ribadisce l'assenza di dolo e colpa a suo carico,
l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito assistenziale, ed esclude l'applicazione dell'art. 2033 c.c. in modo automatico, trattandosi di prestazioni assistenziali e non previdenziali.
All'udienza del 16.04.2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente, ritiene il collegio che la censura di inammissibilità dell'atto di appello per genericità, essendo state essenzialmente riproposte le tesi di primo grado, alla luce del testo novellato dell'art.434 c.p.c. sia infondata.
Come è noto, la disposizione in esame richiede - nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass.5 febbraio 2015 n.2143) - che nel gravame siano agevoli da individuale, “sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum (...) con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono” così da formulare argomentazioni che propongano uno sviluppo logico giuridico alternativo a quello accolto dal primo giudice tale da determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, contrapponendo ad essi i propri (cfr.
Pagina 9 esattamente sul punto: Cass. 5 febbraio 2015 nr. 2143 cit.), pur senza necessità di forme particolari.
Tale opzione interpretativa ha ricevuto, poi, conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n.27199) laddove ha statuito che la riforma del
2012 non ha trasformato l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata così che, pur dovendo contenere l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze “ affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” resta tuttavia escluso che ”l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono state individuate ed i rilievi critici esposti in modo sufficiente tale da consentire di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame (Corte d'Appello di Milano, est.
Vitali sentenza n. 748/2019)
L'appello, pur ammissibile, nel merito è tuttavia infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi che regolano la materia. Come rilevato da questa Corte (sentenza n 176/2024 est. , Pres. Pattumelli) Per_1
“Deve infatti considerarsi che in tema di indebito assistenziale la Suprema Corte di
Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte ha, infatti, sempre precisato (Cass. n. 1446/2008; Cass., n.
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
Pagina 10 situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dal D.L. 20 giugno
1996, n. 323, art. 4, convertito in L. 8 agosto 1996, n. 425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di Pt_1
somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38
Cost., comma 1".
Pagina 11 Tenuto conto di tali principi, ritiene il Collegio che nella fattispecie da un lato debba essere esclusa l'addebitabilità al sig. dell'erogazione indebita e dall'altro debba essere CP_1
affermata la sussistenza in concreto di una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole del predetto.
L'appellato non ha violato alcun dovere di correttezza, né ha contribuito ad ingenerare l'errore, che è da imputare interamente all' In proposito la Corte di Cassazione ha Pt_1
chiarito, esaminando una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento che “la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare
l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)“(così, in motivazione, Cass. Sez. Lav.4668/2021).
Va poi considerato che nella fattispecie in esame la prestazione indebita risulta erogata per il periodo 1/11/2020 – 31/12/2021, quindi per oltre un anno, periodo ben più lungo di quello entro cui era legittimo attendersi una revoca della stessa da parte dell' . La perdurante Pt_1
corresponsione della prestazione nel tempo ha quindi, ad avviso del collegio, generato nel beneficiario la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Nello stesso senso va anche evidenziata la natura qualificata e la competenza professionale del soggetto erogatore della prestazione: si tratta di circostanze anch'esse in grado di generare nell'accipiens – persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione.
Ai fini della sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento di occorre CP_1
ancora considerare che il predetto ha sempre regolarmente inviato le dichiarazioni dei redditi e che, come sottolineato dal primo giudice “come il suo reddito imponibile nel 2019 (rilevante per l'attribuzione della pensione del 2020) fosse identico (€ 5.358,00) a quello dell'anno precedente e dunque anche da questo punto di vista egli, percependo la pensione nel periodo di cui si tratta, non aveva modo di ritenere che essa fosse dovuta per una somma inferiore a quella erogata in precedenza.”
In tale contesto ha allora continuato a percepire somme di entità analoga a quelle a lui CP_1
corrisposte in precedenza: non si tratta quindi di somme manifestamente prive di titolo e di cui, in quanto correlate non alla pensione ma all'assegno, avrebbe potuto agevolmente rilevare il carattere indebito.
Per completezza, si deve aggiungere che, in materia, la Corte Costituzionale nella sentenza n.
8/2023 ha richiamato i criteri elaborati dalla Corte EDU per fondare un legittimo affidamento
Pagina 12 circa la spettanza di una prestazione indebita erogata. A tal fine, nella sentenza citata, la Corte
Costituzionale ha richiamato proprio i criteri alla base delle argomentazioni sopra esposte per la decisione della presente fattispecie: la relazione fra i soggetti implicati;
la natura e la competenza professionale del soggetto solvens rispetto all'accipiens; il perdurare nel tempo della corresponsione della prestazione la mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo “. (Corte d'Appello di Milano, est. Picciau sent. n. 722/2023)
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che debba prevalere l'affidamento in buona fede sia perché le dichiarazioni dei redditi sono state regolarmente inviate, sia perché la percentuale di superamento del reddito era minima (secondo di Pt_1
431 euro e non tale da rendere evidente la diversità di trattamento prevista.
Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Le spese si liquidano in favore dell'appellato nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del tipo di controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 346/2024 del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro.
Condanna a rimborsare a le spese del grado che liquida in Pt_1 Controparte_1 complessivi € 1000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 16/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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