Ordinanza collegiale 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2022
Decreto collegiale 17 marzo 2022
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario Sestito, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34.
per l'annullamento
del provvedimento di d.a.spo. del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di d.a.spo. del -OMISSIS-, con cui il Questore di Catanzaro ha disposto a suo carico, a seguito dell’aggressione compiuta con altri soggetti ai danni di un tifoso di una squadra rivale, il divieto « di accedere, per la durata di anni 5 (CINQUE), su tutto il territorio nazionale ed estero agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionato di serie “A”, “B”, “C-Lega pro” e serie “D”, incluse tutte le Categorie Giovanili, Eccellenza, Promozione, 1,2, e 3 Categoria e giovani Dilettanti (Juniores e Allievi), coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette, ovvero tutti gli incontri di calcio, organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., disputati da qualsiasi squadra di calcio, nonché la Nazionale Italiana di calcio e la Nazionale under 21 che verranno disputate sul territorio italiano nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Per i luoghi interessati dal presente divieto e di cui sopra, si devono ricomprendere anche le stazioni ferroviarie e gli aeroporti che, in relazioni a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, siano interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni di cui sopra, nonché agli esercizi pubblici che insistono in un raggio di 500 metri dallo stadio comunale -OMISSIS-, che abitualmente sono luogo di ritrovo dei tifosi, prima, durante e dopo gli incontri di calcio per i quali vale il presente divieto ed indicati al capoverso precedente ».
Rileva l’esponente che la determinazione avversata è stata adottata a seguito della denuncia sporta da -OMISSIS- per la descritta aggressione dal medesimo subita da cinque o sei individui tifosi-OMISSIS- tra i quali vi era l’esponente, in quanto indossava la maglia --OMISSIS-della squadra di calcio della -OMISSIS-.
Il deducente prospetta quindi l’illegittimità del provvedimento per violazione del diritto di difesa, dell’art. 6 L. n. 401/1989 e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste il Ministero dell’Interno.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una prima serie di censure il deducente lamenta la mancanza di presupposti per l’adozione del provvedimento restrittivo e il difetto di istruttoria.
Rileva, in particolare, che l’episodio così come descritto nel d.a.spo. è ricostruito in base a stralci di un atto di querela e di sommarie informazioni rese dalla persona offesa, con esiti che si pongono in contrasto con la ricostruzione video richiamata nel provvedimento amministrativo.
Il -OMISSIS- ha nello specifico rappresentato di essere stato avvicinato da un solo uomo, che gli aveva detto di togliere la -OMISSIS--, asserendo quindi di avere sentito la frase “ togliti la maglia pezzo di merda... ma non saprei indicare chi degli aggressori lo abbia detto ”.
Le persone informate sui fatti hanno dichiarato poi di non essere in grado di riconoscere i presunti aggressori.
Inoltre, il ricorrente censura il provvedimento del Questore nella parte in cui ha legato l’asserita condotta posta in essere da parte del deducente a ragioni sportive, nello specifico alla rivalità intercorrente tra la tifoseria -OMISSIS- con quella della -OMISSIS-.
Gli assunti vanno disattesi.
Come precisato in giurisprudenza “ ai sensi dell’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, il Daspo nel nostro ordinamento può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945).
Inoltre, “ per come congegnato dal legislatore, il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, 3880).
Ancora, il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
Essendo una misura di prevenzione “ non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074).
Secondo condivisibile giurisprudenza, poi, il d.a.spo. « essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica “del più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996).
Ciò considerato, il compendio di elementi posto a base della determinazione impugnata, adeguatamente motivata, risulta idoneo, anche alla luce degli approfondimenti istruttori disposti con l’ordinanza n. -OMISSIS-, a sostenere l’adozione del provvedimento di d.a.spo.
Invero, la documentazione prodotta dalla resistente p.a., tra cui il verbale di identificazione e la testimonianza della persona offesa, è coerente e univoca nel condurre a ritenere che il ricorrente sia tra gli autori dell’aggressione subita il -OMISSIS- da -OMISSIS- presso lo -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Depongono in tal senso non solo le risultanze dell’attività di indagine avviata dai Carabinieri di -OMISSIS- ma anche le immagini acquisite dal sistema di video sorveglianza della struttura e la circostanza che la persona offesa, dopo avere sporto una dettagliata querela sull’aggressione subita, ha individuato con certezza il ricorrente tra gli autori della condotta violenta.
Sotto concorrente profilo risulta oltremodo chiaro che il motivo della condotta violenta sia ascrivibile alla circostanza che la persona offesa fosse un tifoso della -OMISSIS- e stesse indossando una maglietta --OMISSIS-della propria squadra, per come evincibile dalla frase proferita nei suoi confronti “ -OMISSIS- ”.
5.1. Con l’ulteriore censura il ricorrente lamenta la genericità ed indeterminatezza delle prescrizioni contenute nel d.a.spo., non indicando specificamente le manifestazioni sportive cui è vietato l’accesso e non disponendo alcunché in ordine ai luoghi interessati alla sosta, transito o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, nonché la durata sproporzionata del d.a.spo.
La censura è infondata, in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, per quanto riguarda l'estensione dell'inibitoria a competizioni sportive e luoghi di sosta, transito di sportivi e tifosi, la prescrizione di indicare specificamente le manifestazioni sportive di interesse non può intendersi come onere di loro elencazione specifica, essendo sufficiente che i luoghi e gli eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2024, n. 1133; Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024 n. 996).
Con riguardo, infine, alla durata del d.a.spo., le modalità dell’aggressione e il contesto in cui la stessa è stata posta in essere, cioè un -OMISSIS- frequentato da famiglie e bambini, giustificano il periodo di cinque anni.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, che liquida complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
AR LE, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LE | VO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.