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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Prima
Sezione Civile, in persona della Giudice onoraria di pace Maria Giugliano, il 17 maggio 2019 e contraddistinta dal n. 1221/2019, iscritto al n. 3070/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione con un'ordinanza depositata e comunicata alle parti l'8 gen- naio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Na- Parte_1 P.IVA_1
poli, alla Via Melisurgo n. 4, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Curcio (codice fiscale
) - appellante - C.F._1
E il (codice fiscale ), con sede in Poggiomarino (NA), alla Controparte_2 P.IVA_2
Piazza De Marinis n. 2, costituitosi in persona del Sindaco, dr. , e rappre- Controparte_3
sentato e difeso dall'avv. Luisa Belcuore (codice fiscale ) C.F._2
- appellato -
NONCHÉ la (codice fiscale ), con sede legale in Trieste, al Largo Ugo Irneri n. CP_4 P.IVA_3
1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - appellata contumace -
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata il 1° agosto 2012 alla Parte_1
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo e alla il
[...] Pt_1 CP_4
adiva il Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere: Controparte_2
A) la condanna della alla quale assumeva di aver dato appalto, con contratto n. Pt_1
1614 del 19 febbraio 2009, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione temporanea e permanente degli spazi e delle aree pubbliche, a pagargli:
1) la somma di 30.269,67 € o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice adìto, «oltre all'indennità di mora pari al tasso d'interesse legale maggiorato di due punti percentuali come previsto dal contratto, in considerazione del ritardo, e la rivaluta- zione monetaria sino al soddisfo», per non aver la società convenuta ottemperato all'obbligo di versargli il «minimo garantito annuo» stabilito dall'art. 3 del suddetto contratto, rimanendo per- tanto debitrice nei suoi confronti di 16.071,39 € per la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (cd. TOSAP) e 833,71 € per l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni (cd. ICP) di competenza dell'anno 2009, di 7.252,45 € per la TOSAP e 5.093,08 € per l'ICP di competenza dell'anno 2010 e di 1.019,04 € per l'ICP di di competenza dell'anno 2012, per un totale, appunto, di 30.269,67 €;
2) la somma di 2.582,30 €, «oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo»
o la diversa somma ritenuta congrua dal Giudice adìto per le penali conseguenti, ai sensi dell'art. 9 del contratto, ad altri gravi inadempimenti della medesima società ad altri obblighi contrattuali e, più precisamente:
a) per avergli, in violazione dell'art. 7 del contratto, fornito solo 6 dei 50 impianti affissionali che avrebbe dovuto fornirgli;
b) per non avergli consegnato le copie dei registri giornalieri delle riscossioni e dei documenti comprovanti gli importi riscossi;
c) per non avergli fornito l'elenco degli avvisi di accertamento divenuti esecutivi e dei successivi atti di riscossione degli importi accertati e le copie delle bollette emesse dall'Uf- ficiale di riscossione;
d) per non avergli consegnato le copie degli estratti dei due conti correnti postali
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
accesi per suo conto con l'indicazione degli estremi delle bollette comprovanti i versamenti ef- fettuativi;
e) per non avergli restituito la documentazione cartacea dell'attività svolta per suo conto fino alla conclusione del rapporto contrattuale, avvenuta il 4 febbraio 2012;
f) per non avergli consegnato il conto di gestione relativo all'anno 2011 e la copia riepilogativa da trasmettere alla Direzione Centrale per la fiscalità locale entro il 31 marzo di ogni anno;
B) la condanna della a pagargli la somma di 9.662,42 € per la quale detta CP_4
società aveva prestato una fideiussione assicurativa volta a garantire l'adempimento da parte della degli obblighi contrattuali su questa incombenti, decurtandola da quella che il Giu- Pt_1
dice adito avesse accertato dovuta dalla società obbligata in via principale.
I.1.2. La resisteva a tale domanda contestandone la fondatezza e, in via ricon- Pt_1
venzionale, chiedeva la condanna del a restituirle la somma di Controparte_2
9.662,42 € da essa, quale obbligata principale, pagata allo stesso in luogo della CP_2 [...]
con un bonifico bancario del 31 ottobre 2012. Parte_2
I.1.3. La invece rimaneva contumace. CP_4
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sua sentenza n. 1221/2019, pubblicata il 17 maggio 2019, accoglieva la domanda del Comune at- tore sopra indicata al n. 1) della lettera A) del § I.1.1., condannando perciò la a pagare Pt_1
al medesimo la somma di 115.000,00 €, rigettava la domanda proposta dal CP_2 [...]
contro la ometteva di pronunciarsi sulle altre domande dell'at- Controparte_2 CP_4
tore e sulla domanda riconvenzionale di detta società ed infine condannava la a pagare Pt_1
al le spese processuali, liquidando gli onorari di difesa in 5.000,00 € e Controparte_2
le spese vive in 450,00 €.
I.2.1. Ricevuta il 22 maggio 2019 la notificazione di detta sentenza, la con una Pt_1
citazione notificata al il 21 giugno 2019, s'è quindi tempestivamente Controparte_2
appellata a questa Corte sostenendo, in buona sostanza, che il primo Giudice:
1) l'ha condannata a pagare al predetto la somma di 115.000,00 € in evidente CP_2
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2) ha pronunciato tale condanna del tutto immotivatamente.
Sicché ha chiesto l'annullamento della sentenza appellata e quindi riproposto le conte- stazioni, le eccezioni e la domanda riconvenzionale che aveva formulato in primo grado e il Giu- dice di primo grado ha, a suo avviso, totalmente trascurato e, per l'effetto, l'integrale rigetto della domanda proposta dal e la condanna di quest'ultimo a restituirle Controparte_2
la somma di 9.662,42 € da essa pagata al medesimo quale obbligata principale in CP_2
luogo della garante CP_4
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 25 settembre 2019, il
– dopo aver riconosciuto che il primo Giudice ha condannato la SO- Controparte_2
GES a pagargli la somma di 115.000,00 € «per mero errore sul quantum» e ricordato di aver rinunciato sin dalla prima udienza del processo di primo grado «agli atti e all'azione nei confronti della società » – ha contestato la fondatezza dell'appello nonché delle contestazioni, CP_4
delle eccezioni e della domanda riconvenzionale di detta società e spiegato contro di questa un
«appello incidentale condizionato sul quantum riconosciuto dal Giudice di prime cure» riba- dendo le considerazioni svolte nel corso del processo di primo grado a sostegno dell'integrale accoglimento delle proprie domande.
Ha chiesto pertanto:
A) il rigetto dell'appello della e, per l'effetto, la conferma nell'an della sentenza Pt_1
di primo grado che (a suo avviso) «ha accertato e dichiarato che la società
[...]
non ha ottemperato all'obbligo di versare al Parte_3 Parte_4
per tutta la durata del servizio, il minimo garantito annuo stabilito all'articolo 3 del
[...]
contratto n. 1614 del 19/02/2009 ed inoltre ha realizzato ulteriori gravi inadempienze»;
B) l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato da esso spiegato e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado «nella sola parte del quantum» e la conseguente con- danna della a pagargli tutte le somme oggetto della domanda da esso formulata al Giu- Pt_1
dice di prime cure contro tale società, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata in primo grado.
I.2.3. Anche nel processo d'appello la è rimasta contumace. CP_4
I.2.4. Le parti costituite non hanno poi modificato né precisato le richieste da loro
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rispettivamente formulate all'inizio del processo d'appello.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto osservato che il Giudice di prime cure ha condannato la a Pt_1
pagare al la somma di 115.000,00 € sulla base di una motivazione Controparte_2
che, a ben vedere, si riferisce soltanto alla prima delle domande rivoltegli da detto CP_2
essendo, testualmente, la seguente:
«La documentazione versata in atti da parte attrice porta all'accoglimento della domdna. Risulta che la società convenuta ha sottoscritto regolare contratto di affidamento del servizio il cui art. 3 prevede un minimo garantito in corrispondenza di tutti gli obblighi assunti a compenso di qualsiasi spesa che il concessionario sosterrà per l'organizzazione del servizio.
Tale dato inequivocabile porta all'accoglimento della domanda per l'importo di euro
26.000,00 per l'imposta comunale di pubblicità e diritti di pubbliche naffissioni ed euro 85.000 per la tassa occupazione temporanea e permanenete spazi ed aree pubbliche per un totale di euro 111.000,00 come indicato nello stesso art. 3 del menzionato contratto.
Le contestazioni e dogliante di parte avversa non possono trovare accoglimento per la specificità della clausola che ha previsto un minimo garantito in corrispondenza del servizio at- tivato e delle prestazioni rese».
È tuttavia evidente che – come, d'altronde, riconosciuto anche dal appellato – CP_2
il Giudice di prime cure, condannando la a pagare a detto la somma di Pt_1 CP_2
115.000,00 € e dunque una somma maggiore di quella, pari complessivamente a 30.269,67 €, oggetto della prima delle domande formulate dal medesimo ha, a prescindere da ogni CP_2
altra considerazione, violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Il primo motivo dell'appello della va pertanto giudicato fondato. Pt_1
II.2. Infondato è invece il secondo motivo dell'appello della con il quale Pt_1
quest'ultima sostiene che il primo Giudice ha del tutto omesso di motivare la pronuncia di detta condanna.
Come risulta da quanto esposto nel paragrafo precedente, è infatti del tutto evidente che il Giudice di prime cure non ha omesso di motivare tale pronuncia, ma ne ha spiegato le
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 5 di 7 Parte_1
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ragioni (non importa, ai fini del giudizio sulla fondatezza del predetto motivo d'appello, se adot- tando poi una decisione in definitiva condivisibile).
II.3. Di conseguenza, la riproposizione da parte della delle contestazioni, delle Pt_1
eccezioni e della domanda riconvenzionale da essa formulate nel corso del processo di primo grado deve essere giudicata inammissibile, giacché:
1) le contestazioni e le eccezioni riguardanti l'unica domanda accolta dal Giudice di primo grado avrebbero dovuto essere riproposte mediante un motivo d'appello che tenesse conto della motivazione per la quale tale domanda è stata dal medesimo Giudice accolta e che invece la sostiene – come s'è detto, a torto – del tutto inesistente;
Pt_1
2) la società appellante non ha alcun interesse all'esame e all'accoglimento delle con- testazioni e delle eccezioni riguardanti le domande del sulle quali il Controparte_2
primo Giudice ha invece omesso di pronunciarsi, anche perché l'appello incidentale «condizio- nato» proposto dal medesimo per ottenere l'accoglimento di tali domande è, anche a CP_2
voler prescindere dal fatto che non si comprende quale sia la condizione cui è subordinato, a sua volta inammissibile siccome fondato sulla mera riproposizione delle medesime domande e non anche sulla previa denuncia dell'omissione, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di ogni pronuncia sulle stesse (cfr. Cass. 2855/2016);
3) anche la domanda riconvenzionale della avrebbe potuto essere riproposta Pt_1
solo previa la formulazione di un motivo con il quale fosse stata denunciata l'omissione di ogni pronuncia su di essa.
II.4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello della la sentenza ap- Pt_1
pellata va annullata nella sola parte in cui detta società è stata dal Giudice di primo grado con- dannata a pagare al la somma di 115.000,00 €, anziché quella di Controparte_2
30.269,67 €, mentre l'appello incidentale «condizionato» proposto dal predetto va di- CP_2
chiarato inammissibile.
II.5. Tenuto conto del complessivo esito della controversia, la parte in definitiva soc- combente va individuata nella la quale pertanto va condannata a rifondere al Pt_1 [...]
le spese di entrambi i gradi del processo, che vanno liquidate come precisato Controparte_2
nel dispositivo, rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. di Pag. 6 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, rag- guagliato al quantum decisum, e tenendo conto delle spese vive che risultano documentate.
II.6. Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello incidentale del Parte_4
segue infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la
[...]
dichiarazione della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del medesimo CP_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per tale appello.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1221/2019, pubblicata il 17 maggio 2019, proposti, in via principale, dalla e, in via incidentale, dal : Parte_1 Controparte_2
A) in parziale accoglimento dell'appello principale, annulla la sentenza appellata nella parte relativa alla condanna di detta società a pagare a detto la somma di 115.000,00 CP_2
€, anziché quella di 30.269,67 €, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo dell'attore;
B) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_2
C) condanna la a rifondere al le spese dei due Parte_1 Controparte_2
gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 10.884,00 €, di cui 4.000,00 € per il totale dei compensi, 600,00 € per le spese generali e 534,00 € per le spese vive del processo di primo grado, e 5.000,00 € per il totale dei compensi e 750,00 € per le spese generali del pro- cesso d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del Parte_4
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...]
da esso proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. di Pag. 7 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Prima
Sezione Civile, in persona della Giudice onoraria di pace Maria Giugliano, il 17 maggio 2019 e contraddistinta dal n. 1221/2019, iscritto al n. 3070/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione con un'ordinanza depositata e comunicata alle parti l'8 gen- naio 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Na- Parte_1 P.IVA_1
poli, alla Via Melisurgo n. 4, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Curcio (codice fiscale
) - appellante - C.F._1
E il (codice fiscale ), con sede in Poggiomarino (NA), alla Controparte_2 P.IVA_2
Piazza De Marinis n. 2, costituitosi in persona del Sindaco, dr. , e rappre- Controparte_3
sentato e difeso dall'avv. Luisa Belcuore (codice fiscale ) C.F._2
- appellato -
NONCHÉ la (codice fiscale ), con sede legale in Trieste, al Largo Ugo Irneri n. CP_4 P.IVA_3
1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - appellata contumace -
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata il 1° agosto 2012 alla Parte_1
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo e alla il
[...] Pt_1 CP_4
adiva il Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere: Controparte_2
A) la condanna della alla quale assumeva di aver dato appalto, con contratto n. Pt_1
1614 del 19 febbraio 2009, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione temporanea e permanente degli spazi e delle aree pubbliche, a pagargli:
1) la somma di 30.269,67 € o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice adìto, «oltre all'indennità di mora pari al tasso d'interesse legale maggiorato di due punti percentuali come previsto dal contratto, in considerazione del ritardo, e la rivaluta- zione monetaria sino al soddisfo», per non aver la società convenuta ottemperato all'obbligo di versargli il «minimo garantito annuo» stabilito dall'art. 3 del suddetto contratto, rimanendo per- tanto debitrice nei suoi confronti di 16.071,39 € per la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (cd. TOSAP) e 833,71 € per l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni (cd. ICP) di competenza dell'anno 2009, di 7.252,45 € per la TOSAP e 5.093,08 € per l'ICP di competenza dell'anno 2010 e di 1.019,04 € per l'ICP di di competenza dell'anno 2012, per un totale, appunto, di 30.269,67 €;
2) la somma di 2.582,30 €, «oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo»
o la diversa somma ritenuta congrua dal Giudice adìto per le penali conseguenti, ai sensi dell'art. 9 del contratto, ad altri gravi inadempimenti della medesima società ad altri obblighi contrattuali e, più precisamente:
a) per avergli, in violazione dell'art. 7 del contratto, fornito solo 6 dei 50 impianti affissionali che avrebbe dovuto fornirgli;
b) per non avergli consegnato le copie dei registri giornalieri delle riscossioni e dei documenti comprovanti gli importi riscossi;
c) per non avergli fornito l'elenco degli avvisi di accertamento divenuti esecutivi e dei successivi atti di riscossione degli importi accertati e le copie delle bollette emesse dall'Uf- ficiale di riscossione;
d) per non avergli consegnato le copie degli estratti dei due conti correnti postali
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
accesi per suo conto con l'indicazione degli estremi delle bollette comprovanti i versamenti ef- fettuativi;
e) per non avergli restituito la documentazione cartacea dell'attività svolta per suo conto fino alla conclusione del rapporto contrattuale, avvenuta il 4 febbraio 2012;
f) per non avergli consegnato il conto di gestione relativo all'anno 2011 e la copia riepilogativa da trasmettere alla Direzione Centrale per la fiscalità locale entro il 31 marzo di ogni anno;
B) la condanna della a pagargli la somma di 9.662,42 € per la quale detta CP_4
società aveva prestato una fideiussione assicurativa volta a garantire l'adempimento da parte della degli obblighi contrattuali su questa incombenti, decurtandola da quella che il Giu- Pt_1
dice adito avesse accertato dovuta dalla società obbligata in via principale.
I.1.2. La resisteva a tale domanda contestandone la fondatezza e, in via ricon- Pt_1
venzionale, chiedeva la condanna del a restituirle la somma di Controparte_2
9.662,42 € da essa, quale obbligata principale, pagata allo stesso in luogo della CP_2 [...]
con un bonifico bancario del 31 ottobre 2012. Parte_2
I.1.3. La invece rimaneva contumace. CP_4
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sua sentenza n. 1221/2019, pubblicata il 17 maggio 2019, accoglieva la domanda del Comune at- tore sopra indicata al n. 1) della lettera A) del § I.1.1., condannando perciò la a pagare Pt_1
al medesimo la somma di 115.000,00 €, rigettava la domanda proposta dal CP_2 [...]
contro la ometteva di pronunciarsi sulle altre domande dell'at- Controparte_2 CP_4
tore e sulla domanda riconvenzionale di detta società ed infine condannava la a pagare Pt_1
al le spese processuali, liquidando gli onorari di difesa in 5.000,00 € e Controparte_2
le spese vive in 450,00 €.
I.2.1. Ricevuta il 22 maggio 2019 la notificazione di detta sentenza, la con una Pt_1
citazione notificata al il 21 giugno 2019, s'è quindi tempestivamente Controparte_2
appellata a questa Corte sostenendo, in buona sostanza, che il primo Giudice:
1) l'ha condannata a pagare al predetto la somma di 115.000,00 € in evidente CP_2
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2) ha pronunciato tale condanna del tutto immotivatamente.
Sicché ha chiesto l'annullamento della sentenza appellata e quindi riproposto le conte- stazioni, le eccezioni e la domanda riconvenzionale che aveva formulato in primo grado e il Giu- dice di primo grado ha, a suo avviso, totalmente trascurato e, per l'effetto, l'integrale rigetto della domanda proposta dal e la condanna di quest'ultimo a restituirle Controparte_2
la somma di 9.662,42 € da essa pagata al medesimo quale obbligata principale in CP_2
luogo della garante CP_4
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 25 settembre 2019, il
– dopo aver riconosciuto che il primo Giudice ha condannato la SO- Controparte_2
GES a pagargli la somma di 115.000,00 € «per mero errore sul quantum» e ricordato di aver rinunciato sin dalla prima udienza del processo di primo grado «agli atti e all'azione nei confronti della società » – ha contestato la fondatezza dell'appello nonché delle contestazioni, CP_4
delle eccezioni e della domanda riconvenzionale di detta società e spiegato contro di questa un
«appello incidentale condizionato sul quantum riconosciuto dal Giudice di prime cure» riba- dendo le considerazioni svolte nel corso del processo di primo grado a sostegno dell'integrale accoglimento delle proprie domande.
Ha chiesto pertanto:
A) il rigetto dell'appello della e, per l'effetto, la conferma nell'an della sentenza Pt_1
di primo grado che (a suo avviso) «ha accertato e dichiarato che la società
[...]
non ha ottemperato all'obbligo di versare al Parte_3 Parte_4
per tutta la durata del servizio, il minimo garantito annuo stabilito all'articolo 3 del
[...]
contratto n. 1614 del 19/02/2009 ed inoltre ha realizzato ulteriori gravi inadempienze»;
B) l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato da esso spiegato e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado «nella sola parte del quantum» e la conseguente con- danna della a pagargli tutte le somme oggetto della domanda da esso formulata al Giu- Pt_1
dice di prime cure contro tale società, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata in primo grado.
I.2.3. Anche nel processo d'appello la è rimasta contumace. CP_4
I.2.4. Le parti costituite non hanno poi modificato né precisato le richieste da loro
N. 3070/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_2
+ 1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rispettivamente formulate all'inizio del processo d'appello.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto osservato che il Giudice di prime cure ha condannato la a Pt_1
pagare al la somma di 115.000,00 € sulla base di una motivazione Controparte_2
che, a ben vedere, si riferisce soltanto alla prima delle domande rivoltegli da detto CP_2
essendo, testualmente, la seguente:
«La documentazione versata in atti da parte attrice porta all'accoglimento della domdna. Risulta che la società convenuta ha sottoscritto regolare contratto di affidamento del servizio il cui art. 3 prevede un minimo garantito in corrispondenza di tutti gli obblighi assunti a compenso di qualsiasi spesa che il concessionario sosterrà per l'organizzazione del servizio.
Tale dato inequivocabile porta all'accoglimento della domanda per l'importo di euro
26.000,00 per l'imposta comunale di pubblicità e diritti di pubbliche naffissioni ed euro 85.000 per la tassa occupazione temporanea e permanenete spazi ed aree pubbliche per un totale di euro 111.000,00 come indicato nello stesso art. 3 del menzionato contratto.
Le contestazioni e dogliante di parte avversa non possono trovare accoglimento per la specificità della clausola che ha previsto un minimo garantito in corrispondenza del servizio at- tivato e delle prestazioni rese».
È tuttavia evidente che – come, d'altronde, riconosciuto anche dal appellato – CP_2
il Giudice di prime cure, condannando la a pagare a detto la somma di Pt_1 CP_2
115.000,00 € e dunque una somma maggiore di quella, pari complessivamente a 30.269,67 €, oggetto della prima delle domande formulate dal medesimo ha, a prescindere da ogni CP_2
altra considerazione, violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Il primo motivo dell'appello della va pertanto giudicato fondato. Pt_1
II.2. Infondato è invece il secondo motivo dell'appello della con il quale Pt_1
quest'ultima sostiene che il primo Giudice ha del tutto omesso di motivare la pronuncia di detta condanna.
Come risulta da quanto esposto nel paragrafo precedente, è infatti del tutto evidente che il Giudice di prime cure non ha omesso di motivare tale pronuncia, ma ne ha spiegato le
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ragioni (non importa, ai fini del giudizio sulla fondatezza del predetto motivo d'appello, se adot- tando poi una decisione in definitiva condivisibile).
II.3. Di conseguenza, la riproposizione da parte della delle contestazioni, delle Pt_1
eccezioni e della domanda riconvenzionale da essa formulate nel corso del processo di primo grado deve essere giudicata inammissibile, giacché:
1) le contestazioni e le eccezioni riguardanti l'unica domanda accolta dal Giudice di primo grado avrebbero dovuto essere riproposte mediante un motivo d'appello che tenesse conto della motivazione per la quale tale domanda è stata dal medesimo Giudice accolta e che invece la sostiene – come s'è detto, a torto – del tutto inesistente;
Pt_1
2) la società appellante non ha alcun interesse all'esame e all'accoglimento delle con- testazioni e delle eccezioni riguardanti le domande del sulle quali il Controparte_2
primo Giudice ha invece omesso di pronunciarsi, anche perché l'appello incidentale «condizio- nato» proposto dal medesimo per ottenere l'accoglimento di tali domande è, anche a CP_2
voler prescindere dal fatto che non si comprende quale sia la condizione cui è subordinato, a sua volta inammissibile siccome fondato sulla mera riproposizione delle medesime domande e non anche sulla previa denuncia dell'omissione, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di ogni pronuncia sulle stesse (cfr. Cass. 2855/2016);
3) anche la domanda riconvenzionale della avrebbe potuto essere riproposta Pt_1
solo previa la formulazione di un motivo con il quale fosse stata denunciata l'omissione di ogni pronuncia su di essa.
II.4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello della la sentenza ap- Pt_1
pellata va annullata nella sola parte in cui detta società è stata dal Giudice di primo grado con- dannata a pagare al la somma di 115.000,00 €, anziché quella di Controparte_2
30.269,67 €, mentre l'appello incidentale «condizionato» proposto dal predetto va di- CP_2
chiarato inammissibile.
II.5. Tenuto conto del complessivo esito della controversia, la parte in definitiva soc- combente va individuata nella la quale pertanto va condannata a rifondere al Pt_1 [...]
le spese di entrambi i gradi del processo, che vanno liquidate come precisato Controparte_2
nel dispositivo, rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del
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Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, rag- guagliato al quantum decisum, e tenendo conto delle spese vive che risultano documentate.
II.6. Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello incidentale del Parte_4
segue infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la
[...]
dichiarazione della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del medesimo CP_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per tale appello.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1221/2019, pubblicata il 17 maggio 2019, proposti, in via principale, dalla e, in via incidentale, dal : Parte_1 Controparte_2
A) in parziale accoglimento dell'appello principale, annulla la sentenza appellata nella parte relativa alla condanna di detta società a pagare a detto la somma di 115.000,00 CP_2
€, anziché quella di 30.269,67 €, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo dell'attore;
B) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_2
C) condanna la a rifondere al le spese dei due Parte_1 Controparte_2
gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 10.884,00 €, di cui 4.000,00 € per il totale dei compensi, 600,00 € per le spese generali e 534,00 € per le spese vive del processo di primo grado, e 5.000,00 € per il totale dei compensi e 750,00 € per le spese generali del pro- cesso d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del Parte_4
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...]
da esso proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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