Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3100 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 21.01.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nata a [...]_1 C.F._1
(R.C.) il 14.10.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Idone, giusta procura resa in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (R.C.), alla via Caprera n.3 89018, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._2
(R.C.) il 12.04.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Caccavari, giusta procura resa in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria (R.C.), alla via Cuzzocrea n.8 89128, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
Giovanni (R.C.) il 14.02.2003;
-considerato che con decreto del 29.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 16.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Villa San
Giovanni (R.C.) il 14.02.2003, dal quale sono nati figli (20.04.2003) e Per_1 Per_2
(13.05.2009); b) con decreto n. 126/22 depositato il 26.05.2022 il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 22.03.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 22.03.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02.12.2024, il quale ha apposto il visto in data 18.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, depositato il 04.11.2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Villa San Giovanni (R.C.) il
14.02.2003 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni (R.C.) parte I, n. 3 anno
2003, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e prestando il consenso per l'espatrio e per il rilascio e rinnovo dei passaporti o di altro documento valevole per l'espatrio, con autorizzazione al rilascio di autonomo passaporto per la figlia, valevole con l'uno o con l'altro dei genitori;
2) L'attuale casa coniugale, sita in Villa San Giovanni (RC) alla Via Lazzaro Felice n. 5/D, di proprietà della sig.ra , rimarrà nella disponibilità di quest'ultima Parte_1
alla quale verrà assegnata completa di mobilio e arredi e nella quale manterrà la propria residenza;
3) La figlia minore , sarà affidata - così come per legge - ad entrambi i Persona_3
genitori con esercizio congiunto della potestà genitoriale, con collocazione e residenza presso la madre e precisamente in Villa San Giovanni (RC) alla Lazzaro Felice n. 5/D, ove abiterà unitamente all'altro figlio maggiorenne . Persona_4
I genitori provvederanno, di comune accordo, al mantenimento ed educazione della figlia e stabiliranno, sempre di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche della stessa, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che la minore trascorrerà con il padre.
Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza della figlia presso ciascun genitore verrà concordato, di volta in volta, tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni della minore.
In difetto di accordo, il padre potrà vedere la figlia minorenne, con le seguenti modalità:
- ogni due settimane dal giorno di venerdì, dalle ore 13.00, alla domenica, alle ore 20.00, compatibilmente con i propri impegni e con quelli della figlia minore. Tutto ciò previo accordo telefonico e tramite prelevamento presso la casa della madre e relativo accompagnamento presso quest'ultima;
- in occasione delle festività natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con un genitore e il Natale con l'altro. Lo stesso varrà per le festività di Capodanno, Epifania e
Pasqua; - durante le vacanze estive, il padre, previo accordo con la madre, avrà diritto di trascorrere, compatibilmente con i propri impegni e con quelli della figlia minore, un periodo di 15 giorni consecutivi con la figlia (in difetto di accordo dal 1° al 15 agosto di ogni anno);
- la minore pernotterà abitualmente con la madre, fatta salva la facoltà del padre, nel rispetto delle intenzioni della figlia, di tenerla presso di sé anche per il pernottamento occasionale. Resta inteso che, comunque, il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, o quando questa vorrà, sempre previo accordo con la madre;
- ogni volta che la figlia sarà portata fuori città, con previsione di pernottamento, sarà cura del genitore che ha con sé la minore, previo consenso dell'altro genitore, avvisare quest'ultimo della località di destinazione;
- sarà prioritario impegno di ciascun genitore mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, fornirgli le cure, educazione e istruzione, garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il sig. corrisponderà, mensilmente, alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), di cui: € 200,00 per il mantenimento della figlia minorenne ed € 100,00 per il mantenimento della sig.ra Persona_3 [...]
, da pagarsi entro il giorno sedici di ogni mese e che sarà rivalutata Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il sig. inoltre, corrisponderà, mensilmente, al figlio Controparte_1 Per_4 la somma di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), che verrà corrisposta
[...]
direttamente a quest'ultimo in quanto maggiorenne, da pagarsi entro il giorno sedici di ogni mese e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la figlia minore rimarrà con ciascuno di essi.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
I ricorrenti avranno cura di mantenere inalterato il tenore di vita assicurato ai figli durante la convivenza dei genitori e tenuto conto delle esigenze di questi ultimi. I ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare nella misura del 50%, ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse dei figli che dovranno essere documentate, preventivamente concordate o comunque necessarie ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnate all'altro coniuge, come di seguito specificate:
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
7) La situazione debitoria della sig.ra poiché derivante da Parte_1
obbligazioni contratte in costanza di matrimonio dal sig. sarà da Controparte_1 quest'ultimo risanata. Nello specifico, i debiti [che, alla data del decreto di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 25/05/2022 e portante n. 126/2022 (Cron. n. 4335/2022), ammontavano ad € 29.822,75, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo], oggi, in forza e virtù di formale presentazione da parte della sig.ra di definizione agevolata accettata dall' Parte_1 [...]
con dichiarazione di adesione del 02/05/2023 (protocollo W- Controparte_2
2023050206521099), ammontano ad € 18.169,44, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, di cui: € 10.160,28 di sorte capitale, a titolo di condanna a seguito di sentenza n.
1653/2019 Sent. emessa nell'ambito del giudizio n. 3206/2015 R.G., ed € 8.009,16 (al netto delle rate già pagate) a titolo di definizione agevolata accettata dall' Controparte_3
con dichiarazione di adesione del 02/05/2023 a fronte di avvisi di addebiti e
[...]
cartelle esattoriali emessi dal medesimo . Il predetto importo – o quello Controparte_4
diverso e maggiore derivante da un eventuale mancato rispetto delle scadenze di pagamento previste dal predetto piano di ripartizione di definizione agevolata - oltre spese, interessi ed accessori di legge, sarà interamente pagato dal sig. sino CP_1 all'estinzione dello stesso.
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.
9) Le spese di giudizio e quelle consequenziali sono compensate tra le parti.
10) I coniugi dichiarano di voler dare, per come in effetti danno, immediata esecuzione ai presenti patti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Spese compensate
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna