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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3553/2019
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Raffaele Gencarelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Marcello Carnovale;
RESISTENTE
NONCHE'
con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_2
Marco Fiertler.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.10.2019, parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347620180000358000 pervenutagli in data 13.12.18 (data non indicata in ricorso, ma che si è evinta dalla relata sottoscritta dal pubblico ufficiale, anche se nella cartolina si legge 12.12.18), con sottesa cartella di pagamento n. 03420090059592191000 relativa a comm. accert. basati su studi di sett. e parametri contrib. I.V.S. sul reddito ecced. il minimale e comm. accert. basati su studi di sett. e parametri somme aggiuntive omesso vers. IVS ecc. minimale per l'annualità
2003, di importo di € 4.524,34 e che sarebbe stata asseritamente notificata in data 30.1.2010.
Lamentava l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi da essa portati in ragione del fatto che le pretese creditorie de quibus sono sorte per l'annualità 2003 ed il primo atto presuntivamente intervenuto ad interrompere il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3 c. 9 L. 335/95 sarebbe stato la cartella di pagamento indicata, notificata soltanto in data 30.1.2010, quindi in un momento in cui i crediti si erano già estinti per effetto del decorso del tempo.
Rilevava inoltre che, quand'anche in giudizio si fosse provato che la notifica dell'atto presupposto è stata effettivamente realizzata in data 30.1.2010, la pretesa contributiva si sarebbe comunque estinta ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95 poiché la notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria risulta che sia stata perfezionata solamente il 13.12.18, e quindi ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Costituitosi in giudizio, l' si doleva del proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava la Pt_2 tardività della proposta opposizione anche ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, osservando che la contestazione della debenza dei crediti contributivi avrebbe potuto essere effettuata solo entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento presupposta la quale, secondo l' , CP_1 sarebbe stata ritualmente effettuata. Eccepiva infine l'incompetenza territoriale del giudice adito, evidenziando a tale scopo che l'atto contestato e quello ad esso presupposto sarebbero riferiti alla contribuzione aziendale.
A seguire, si è costituita in giudizio l' la quale, parimenti ad , Controparte_3 Pt_2
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – osservando che per ogni questione afferente al merito della pretesa l'unico contraddittore sarebbe l'ente impositore – e la tardività della proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
Ha rilevato, inoltre, il difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – osservando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe una mera comunicazione priva di effetti giuridici pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'opponente –, poi la nullità della domanda ex art. 414 n. 3 c.p.c., ossia per eccessiva indeterminatezza – perché il fatto che l'opponente non abbia indicato il numero identificativo della comunicazione opposta renderebbe impossibile individuare la stessa nonché statuire sulla sua validità – ed infine la mancata prescrizione dei crediti contributivi – argomentando, in tal senso, che il termine prescrizionale portato da una cartella di pagamento notificata e non opposta entro il termine di decadenza sarebbe sempre decennale –. La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Sulla competenza
Preliminarmente, il giudizio si ritiene correttamente instaurato presso questo Tribunale poiché in esso si controverte di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale e, invero, la circostanza per cui tale recupero è stato emesso in considerazione di un accertamento dell' basato su Controparte_3
studi di settore, non induce a ritenere qualificabili tali contributi come attinenti alla contribuzione aziendale e quindi a spostare la competenza in favore di altro Tribunale territorialmente competente.
2. Sulla legittimazione a controvertere in giudizio
Sempre in via preliminare, va osservato che in questa sede si controverte di un'opposizione avverso una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e, quindi, avverso un atto successivo alla notifica di una cartella di pagamento – che nel caso di specie è stata negata dal ricorrente –, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
in quanto, sebbene l'opposizione riguardi essenzialmente l'asserita prescrizione Controparte_3
del credito (poiché il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione) – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022) – nel caso di specie, CP_4 tuttavia, non si è al cospetto di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo (come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario), bensì di fronte ad un'opposizione avverso una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, che è atto formato e notificato unicamente da incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon CP_4 esito della stessa, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 e dell'art. 16 del Dlgs 46/99. L'eccezione risulta pertanto infondata.
Quanto alla legittimazione passiva di in giudizio, invece, essa è pacifica. Pt_2
La stessa non può che sussistere dal momento che in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente, invero, di inferire con un vero e proprio salto logico la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore. Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo
(cfr. la già citata Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo sulla questione da Cass. n. Pt_2
16998/2023).
3. Sulla qualificazione delle azioni promosse
Ciò posto, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando può essere inquadrata sia come ordinaria 'opposizione all'esecuzione' proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c., nella misura in cui viene eccepita la maturazione del termine prescrizionale, e quindi l'intervento di un fatto estintivo della pretesa creditoria a seguito della presunta notifica dell'atto presupposto, sia come sia come opposizione all'esecuzione in funzione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del d.lgs. 46/1999, nella parte in cui il ricorrente ha agito avverso la comunicazione preventiva deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito –
e quindi che la cartella di pagamento ad essa sottesa non gli sarebbe mai stata notificata ed i contributi da essa portati si sarebbero dunque già prescritti in ragione della data di maturazione del credito – .
Giova, a tal proposito, ricordare che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni.
La Corte di Cassazione ha in particolare statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016) e poi ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016).
La Corte Suprema ha poi precisato come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), e che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019)” (cfr. in motivazione Cass 18256/2020; nonché Cass.
24506/2016 conf. Cass 7156/2023).
4. Sull'inammissibilità dell'azione recuperatoria
Acclarato che il ricorrente, come già evidenziato, ha proposto un'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., di contro deve osservarsi che l' ha prodotto in Controparte_3
giudizio la prova della notifica della cartella di pagamento riportata nel dettaglio della comunicazione preventiva opposta senza che parte ricorrente abbia formulato alcuna eccezione specifica rispetto a tale documentazione (cfr. verbali di causa).
Essendo stata, quindi, provata la notifica del titolo indicato nella comunicazione preventiva opposta in questa sede, la domanda azionata come 'opposizione avente funzione recuperatoria', ai sensi dell'art 24 cit. – ossia sul presupposto dell'assenza di notifica della cartella di pagamento – appare perciò destituita della sua necessaria premessa a seguito dell'esame della documentazione presente in atti e, conseguentemente, essa deve essere dichiarata inammissibile, avendo il ricorrente agito ben oltre quaranta giorni dal perfezionamento del descritto procedimento notificatorio per far valere la prescrizione del credito contributivo portato nel titolo presupposto che, invece, avrebbe potuto e dovuto – per quanto di ragione – opporre al momento della notifica della cartella.
Decorso il termine per impugnare la cartella, infatti, il credito da essa portato diviene incontrovertibile.
5. Sulla intervenuta prescrizione successiva dei crediti
Nonostante non possa essere dichiarata la prescrizione dei crediti eventualmente intervenuta prima della notifica dell'atto presupposto il quale non è stato impugnato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. può comunque sempre essere apprezzata la maturazione della prescrizione successiva.
Invero, dal momento che è stato provato che la cartella di pagamento sottesa è stata notificata nel
2010 e in giudizio non è stato dimostrato l'intervento di ulteriori atti interruttivi intermedi rispetto alla notificazione della opposta comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria avvenuta soltanto nel 2018, è possibile accertare che il credito contributivo si è estinto per prescrizione già nell'anno
2015.
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella n. 03420090059592191000 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.018,90, oltre IVA e cpa., CP_4
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3553/2019
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Raffaele Gencarelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Marcello Carnovale;
RESISTENTE
NONCHE'
con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_2
Marco Fiertler.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.10.2019, parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347620180000358000 pervenutagli in data 13.12.18 (data non indicata in ricorso, ma che si è evinta dalla relata sottoscritta dal pubblico ufficiale, anche se nella cartolina si legge 12.12.18), con sottesa cartella di pagamento n. 03420090059592191000 relativa a comm. accert. basati su studi di sett. e parametri contrib. I.V.S. sul reddito ecced. il minimale e comm. accert. basati su studi di sett. e parametri somme aggiuntive omesso vers. IVS ecc. minimale per l'annualità
2003, di importo di € 4.524,34 e che sarebbe stata asseritamente notificata in data 30.1.2010.
Lamentava l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi da essa portati in ragione del fatto che le pretese creditorie de quibus sono sorte per l'annualità 2003 ed il primo atto presuntivamente intervenuto ad interrompere il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3 c. 9 L. 335/95 sarebbe stato la cartella di pagamento indicata, notificata soltanto in data 30.1.2010, quindi in un momento in cui i crediti si erano già estinti per effetto del decorso del tempo.
Rilevava inoltre che, quand'anche in giudizio si fosse provato che la notifica dell'atto presupposto è stata effettivamente realizzata in data 30.1.2010, la pretesa contributiva si sarebbe comunque estinta ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95 poiché la notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria risulta che sia stata perfezionata solamente il 13.12.18, e quindi ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Costituitosi in giudizio, l' si doleva del proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava la Pt_2 tardività della proposta opposizione anche ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, osservando che la contestazione della debenza dei crediti contributivi avrebbe potuto essere effettuata solo entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento presupposta la quale, secondo l' , CP_1 sarebbe stata ritualmente effettuata. Eccepiva infine l'incompetenza territoriale del giudice adito, evidenziando a tale scopo che l'atto contestato e quello ad esso presupposto sarebbero riferiti alla contribuzione aziendale.
A seguire, si è costituita in giudizio l' la quale, parimenti ad , Controparte_3 Pt_2
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – osservando che per ogni questione afferente al merito della pretesa l'unico contraddittore sarebbe l'ente impositore – e la tardività della proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
Ha rilevato, inoltre, il difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – osservando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe una mera comunicazione priva di effetti giuridici pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'opponente –, poi la nullità della domanda ex art. 414 n. 3 c.p.c., ossia per eccessiva indeterminatezza – perché il fatto che l'opponente non abbia indicato il numero identificativo della comunicazione opposta renderebbe impossibile individuare la stessa nonché statuire sulla sua validità – ed infine la mancata prescrizione dei crediti contributivi – argomentando, in tal senso, che il termine prescrizionale portato da una cartella di pagamento notificata e non opposta entro il termine di decadenza sarebbe sempre decennale –. La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Sulla competenza
Preliminarmente, il giudizio si ritiene correttamente instaurato presso questo Tribunale poiché in esso si controverte di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale e, invero, la circostanza per cui tale recupero è stato emesso in considerazione di un accertamento dell' basato su Controparte_3
studi di settore, non induce a ritenere qualificabili tali contributi come attinenti alla contribuzione aziendale e quindi a spostare la competenza in favore di altro Tribunale territorialmente competente.
2. Sulla legittimazione a controvertere in giudizio
Sempre in via preliminare, va osservato che in questa sede si controverte di un'opposizione avverso una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e, quindi, avverso un atto successivo alla notifica di una cartella di pagamento – che nel caso di specie è stata negata dal ricorrente –, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
in quanto, sebbene l'opposizione riguardi essenzialmente l'asserita prescrizione Controparte_3
del credito (poiché il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione) – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022) – nel caso di specie, CP_4 tuttavia, non si è al cospetto di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo (come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario), bensì di fronte ad un'opposizione avverso una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, che è atto formato e notificato unicamente da incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon CP_4 esito della stessa, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 e dell'art. 16 del Dlgs 46/99. L'eccezione risulta pertanto infondata.
Quanto alla legittimazione passiva di in giudizio, invece, essa è pacifica. Pt_2
La stessa non può che sussistere dal momento che in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente, invero, di inferire con un vero e proprio salto logico la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore. Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo
(cfr. la già citata Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo sulla questione da Cass. n. Pt_2
16998/2023).
3. Sulla qualificazione delle azioni promosse
Ciò posto, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando può essere inquadrata sia come ordinaria 'opposizione all'esecuzione' proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c., nella misura in cui viene eccepita la maturazione del termine prescrizionale, e quindi l'intervento di un fatto estintivo della pretesa creditoria a seguito della presunta notifica dell'atto presupposto, sia come sia come opposizione all'esecuzione in funzione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del d.lgs. 46/1999, nella parte in cui il ricorrente ha agito avverso la comunicazione preventiva deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito –
e quindi che la cartella di pagamento ad essa sottesa non gli sarebbe mai stata notificata ed i contributi da essa portati si sarebbero dunque già prescritti in ragione della data di maturazione del credito – .
Giova, a tal proposito, ricordare che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni.
La Corte di Cassazione ha in particolare statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016) e poi ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016).
La Corte Suprema ha poi precisato come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), e che "laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019)” (cfr. in motivazione Cass 18256/2020; nonché Cass.
24506/2016 conf. Cass 7156/2023).
4. Sull'inammissibilità dell'azione recuperatoria
Acclarato che il ricorrente, come già evidenziato, ha proposto un'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., di contro deve osservarsi che l' ha prodotto in Controparte_3
giudizio la prova della notifica della cartella di pagamento riportata nel dettaglio della comunicazione preventiva opposta senza che parte ricorrente abbia formulato alcuna eccezione specifica rispetto a tale documentazione (cfr. verbali di causa).
Essendo stata, quindi, provata la notifica del titolo indicato nella comunicazione preventiva opposta in questa sede, la domanda azionata come 'opposizione avente funzione recuperatoria', ai sensi dell'art 24 cit. – ossia sul presupposto dell'assenza di notifica della cartella di pagamento – appare perciò destituita della sua necessaria premessa a seguito dell'esame della documentazione presente in atti e, conseguentemente, essa deve essere dichiarata inammissibile, avendo il ricorrente agito ben oltre quaranta giorni dal perfezionamento del descritto procedimento notificatorio per far valere la prescrizione del credito contributivo portato nel titolo presupposto che, invece, avrebbe potuto e dovuto – per quanto di ragione – opporre al momento della notifica della cartella.
Decorso il termine per impugnare la cartella, infatti, il credito da essa portato diviene incontrovertibile.
5. Sulla intervenuta prescrizione successiva dei crediti
Nonostante non possa essere dichiarata la prescrizione dei crediti eventualmente intervenuta prima della notifica dell'atto presupposto il quale non è stato impugnato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. può comunque sempre essere apprezzata la maturazione della prescrizione successiva.
Invero, dal momento che è stato provato che la cartella di pagamento sottesa è stata notificata nel
2010 e in giudizio non è stato dimostrato l'intervento di ulteriori atti interruttivi intermedi rispetto alla notificazione della opposta comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria avvenuta soltanto nel 2018, è possibile accertare che il credito contributivo si è estinto per prescrizione già nell'anno
2015.
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella n. 03420090059592191000 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.018,90, oltre IVA e cpa., CP_4
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).