TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 2.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 102/2025 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Biella, via G. de Marchi n. 4/A, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni RINALDI, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Walter MICELI, all'Avv. Fabio GANCI e all'Avv. Nicola ZAMPIERI, la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore parte convenuta contumace CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della somma di €. 7.899,00 e, conseguentemente, Controparte_1
o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi
pagina 1 di 8 nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instaurato il presente giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 7.899,00, Controparte_1 asseritamente dovutagli a titolo di indennità per i giorni di ferie e delle festività soppresse non goduti, deducendo:
- di avere lavorato come insegnante della scuola superiore di primo grado in forza di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto nel corso CP_1 degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- che per gli anni scolastici indicati non è stata corrisposta dal l'indennità per le CP_1 ferie e i giorni di festività soppresse non goduti di cui agli artt. 13, 14 e 19 CCNL 2008 e all'art.1, commi 54-56, della l. 24.12.2012 n. 228.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del CP_1 contraddittorio nei suoi confronti.
La causa è stata quindi istruita con sole produzioni documentali delle parti ed è stata tenuta a decisione sulle domande sopra trascritte.
La domanda di parte attrice può essere accolta nei seguenti termini.
In ordine al mancato godimento delle ferie e all'interpretazione della normativa in materia da parte del convenuto, occorre precisare come in realtà debba trovare CP_1 applicazione il principio affermato da ormai stabile giurisprudenza di legittimità in forza del quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L., 5.5.2022, n. 14268; Sez. L., Ordinanza n. 13440 del 15/5/2024; Sez. L., ordinanza n- 11968 del 7/5/2025).
La stessa Suprema Corte ha precisato che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 e ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
pagina 2 di 8 In sostanza, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6.7.2012, convertito in L. n. 135 del 7.8.2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n.228 del 24.12.2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ha previsto che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
La disposizione in esame va peraltro letta e applicata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6.5.2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7, Direttiva 04.11.2003, n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo del giudice remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile. La Consulta, al riguardo, ha messo in risalto l'aspetto per cui il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Sulla questione, è poi intervenuto l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. n. 228/2012, che ha delineato una disciplina specifiche in tema di ferie del personale della scuola.
Nello specifico, il comma 54 ha stabilito che il personale docente, senza operare alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato, deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ovvero alle attività valutative, con la conseguenza che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ancora, il successivo comma 55 ha precisato che la citata disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. pagina 3 di 8 Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1.9.2013.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, tuttavia, per i docenti è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, C.C.N.L. Scuola 2006/2009, ed estesa anche ai dipendenti a termine. In particolare, il comma 55 ha consentito a tutto il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Pertanto, deve escludersi che, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del Dirigente Scolastico (a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
Non è condivisibile nemmeno la tesi secondo cui, nel caso in cui l'insegnante sia poi reclutato anche per i successivi anni scolastici, il medesimo sarebbe nelle condizioni di fruire delle ferie non godute nei precedenti rapporti a termine, senza avere quindi diritto alla relativa monetizzazione.
Difatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, “qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”, ragione per la quale il diritto alla monetizzazione sorge al momento della cessazione del rapporto a termine (o alla scadenza dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'o stesso anno scolastico) e non si modifica, né subisce alcun effetto novativo, per effetto della successiva instaurazione tra le stesse parti di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Applicando al caso di specie i principi appena spiegati, occorre osservare come il convenuto, non essendosi costituito in giudizio, non abbia provato di avere CP_1 inutilmente invitato parte attrice a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie.
Dall'esame dello stato matricolare e dei contratti prodotti da parte attrice si evince che la medesima ha prestato servizio nei seguenti termini:
- a.s. 2015/2016, contratto dal 11.12.2015 al 30.06.2016, così prestando 203 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 17 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2016/2017, contratto dal 30.11.2016 al 30.06.2017, così prestando 213 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 17,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2017/2018, contratto dal 28.9.2017 al 30.06.2018, così prestando 276 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 23 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse;
pagina 4 di 8 - a.s. 2018/2019, contratto dal 20.9.2018 al 30.06.2019, così prestando 284 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 23,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2019/2020, contratto dal 23.9.2019 al 30.06.2020, così prestando 282 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 23,50 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 14.9.2020 al 30.06.2021, così prestando 290 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 24,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, di cui 2 giorni di ferie già fruiti;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 13.9.2021 al 30.06.2022, così prestando 291 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse.
Conseguentemente, parte attrice ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per:
- 17 giorni di ferie a.s. 2015/2016, corrispondenti a euro 586,82;
- 18 giorni di ferie a.s. 2016/2017, corrispondenti a euro 623,70;
- 23 giorni di ferie a.s. 2017/2018, corrispondenti a euro 802,81;
- 24 giorni di ferie a.s. 2018/2019, corrispondenti a euro 858,73;
- 24 giorni di ferie a.s. 2019/2020, corrispondenti a euro 858,84;
- 22 giorni di ferie a.s. 2020/2021, corrispondenti a euro 1.574,33;
- 24 giorni di ferie a.s. 2021/2022, corrispondenti a euro 1.717,68.
Il credito complessivo maturato da parte attrice è pertanto pari a euro 7.022,91, ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione del relativo credito, i conteggi prodotti col ricorso sia in ordine al numero di giorni di ferie maturati e non fruiti negli anni scolastici oggetto di causa, sia in ordine all'importo lordo della retribuzione giornaliera al fine del calcolo dell'indennità, siccome correttamente calcolati in ricorso in base al numero di giorni di servizio all'interno di ciascun rapporto di lavoro a termine.
Trattandosi di credito di lavoro, è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
***
E' invece infondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non goduti da parte attrice ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, L. n. 937 del 23.12.1977.
Al riguardo, occorre osservare come l'art. 1 della legge 937/1977 stabilisca che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
pagina 5 di 8 b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”; l'art. 2 dispone che
“Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie - i riposi in Controparte_1 questione debbano essere fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE, all'art. 1, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2, prevede che “La presente pagina 6 di 8 direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali”, e all'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e, dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dall'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne con l'ulteriore avvertimento che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta senza che la propria domanda sia stata accolta.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato, né provato, di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità.
Per tale ragione, la relativa domanda deve essere rigettata.
***
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della sola domanda di parte attrice volta al riconoscimento di un'indennità per le ferie non godute, possono essere compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte a carico del parzialmente CP_1 soccombente.
In ragione della serialità delle questioni trattate, i compensi possono essere liquidati in misura pari ai minimi di tabella.
Considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento delle proprie domande, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni (attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pagina 7 di 8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a pagare a favore di parte attrice la somma di euro 7.022,91, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
- rigetta, per il resto, le domande di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese di lite in misura pari a ¼ e condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere a Controparte_1 parte attrice la restante quota dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.582,00 per compenso professionale, oltre spese vive, spese generali al 15%, C.P.A. e IVA, dovuti come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Cagliari, 17.10.2025 Il giudice Riccardo Ariu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 2.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 102/2025 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Biella, via G. de Marchi n. 4/A, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni RINALDI, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Walter MICELI, all'Avv. Fabio GANCI e all'Avv. Nicola ZAMPIERI, la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore parte convenuta contumace CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della somma di €. 7.899,00 e, conseguentemente, Controparte_1
o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi
pagina 1 di 8 nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instaurato il presente giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 7.899,00, Controparte_1 asseritamente dovutagli a titolo di indennità per i giorni di ferie e delle festività soppresse non goduti, deducendo:
- di avere lavorato come insegnante della scuola superiore di primo grado in forza di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto nel corso CP_1 degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- che per gli anni scolastici indicati non è stata corrisposta dal l'indennità per le CP_1 ferie e i giorni di festività soppresse non goduti di cui agli artt. 13, 14 e 19 CCNL 2008 e all'art.1, commi 54-56, della l. 24.12.2012 n. 228.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del CP_1 contraddittorio nei suoi confronti.
La causa è stata quindi istruita con sole produzioni documentali delle parti ed è stata tenuta a decisione sulle domande sopra trascritte.
La domanda di parte attrice può essere accolta nei seguenti termini.
In ordine al mancato godimento delle ferie e all'interpretazione della normativa in materia da parte del convenuto, occorre precisare come in realtà debba trovare CP_1 applicazione il principio affermato da ormai stabile giurisprudenza di legittimità in forza del quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L., 5.5.2022, n. 14268; Sez. L., Ordinanza n. 13440 del 15/5/2024; Sez. L., ordinanza n- 11968 del 7/5/2025).
La stessa Suprema Corte ha precisato che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 e ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
pagina 2 di 8 In sostanza, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6.7.2012, convertito in L. n. 135 del 7.8.2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n.228 del 24.12.2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ha previsto che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
La disposizione in esame va peraltro letta e applicata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6.5.2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7, Direttiva 04.11.2003, n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo del giudice remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile. La Consulta, al riguardo, ha messo in risalto l'aspetto per cui il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Sulla questione, è poi intervenuto l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. n. 228/2012, che ha delineato una disciplina specifiche in tema di ferie del personale della scuola.
Nello specifico, il comma 54 ha stabilito che il personale docente, senza operare alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato, deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ovvero alle attività valutative, con la conseguenza che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ancora, il successivo comma 55 ha precisato che la citata disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. pagina 3 di 8 Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1.9.2013.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, tuttavia, per i docenti è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, C.C.N.L. Scuola 2006/2009, ed estesa anche ai dipendenti a termine. In particolare, il comma 55 ha consentito a tutto il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Pertanto, deve escludersi che, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del Dirigente Scolastico (a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
Non è condivisibile nemmeno la tesi secondo cui, nel caso in cui l'insegnante sia poi reclutato anche per i successivi anni scolastici, il medesimo sarebbe nelle condizioni di fruire delle ferie non godute nei precedenti rapporti a termine, senza avere quindi diritto alla relativa monetizzazione.
Difatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, “qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”, ragione per la quale il diritto alla monetizzazione sorge al momento della cessazione del rapporto a termine (o alla scadenza dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'o stesso anno scolastico) e non si modifica, né subisce alcun effetto novativo, per effetto della successiva instaurazione tra le stesse parti di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Applicando al caso di specie i principi appena spiegati, occorre osservare come il convenuto, non essendosi costituito in giudizio, non abbia provato di avere CP_1 inutilmente invitato parte attrice a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie.
Dall'esame dello stato matricolare e dei contratti prodotti da parte attrice si evince che la medesima ha prestato servizio nei seguenti termini:
- a.s. 2015/2016, contratto dal 11.12.2015 al 30.06.2016, così prestando 203 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 17 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2016/2017, contratto dal 30.11.2016 al 30.06.2017, così prestando 213 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 17,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2017/2018, contratto dal 28.9.2017 al 30.06.2018, così prestando 276 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 23 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse;
pagina 4 di 8 - a.s. 2018/2019, contratto dal 20.9.2018 al 30.06.2019, così prestando 284 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 23,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2019/2020, contratto dal 23.9.2019 al 30.06.2020, così prestando 282 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 23,50 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 14.9.2020 al 30.06.2021, così prestando 290 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 24,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, di cui 2 giorni di ferie già fruiti;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 13.9.2021 al 30.06.2022, così prestando 291 giorni di servizio e maturando il diritto a fruire di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse.
Conseguentemente, parte attrice ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per:
- 17 giorni di ferie a.s. 2015/2016, corrispondenti a euro 586,82;
- 18 giorni di ferie a.s. 2016/2017, corrispondenti a euro 623,70;
- 23 giorni di ferie a.s. 2017/2018, corrispondenti a euro 802,81;
- 24 giorni di ferie a.s. 2018/2019, corrispondenti a euro 858,73;
- 24 giorni di ferie a.s. 2019/2020, corrispondenti a euro 858,84;
- 22 giorni di ferie a.s. 2020/2021, corrispondenti a euro 1.574,33;
- 24 giorni di ferie a.s. 2021/2022, corrispondenti a euro 1.717,68.
Il credito complessivo maturato da parte attrice è pertanto pari a euro 7.022,91, ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione del relativo credito, i conteggi prodotti col ricorso sia in ordine al numero di giorni di ferie maturati e non fruiti negli anni scolastici oggetto di causa, sia in ordine all'importo lordo della retribuzione giornaliera al fine del calcolo dell'indennità, siccome correttamente calcolati in ricorso in base al numero di giorni di servizio all'interno di ciascun rapporto di lavoro a termine.
Trattandosi di credito di lavoro, è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
***
E' invece infondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse non goduti da parte attrice ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, L. n. 937 del 23.12.1977.
Al riguardo, occorre osservare come l'art. 1 della legge 937/1977 stabilisca che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
pagina 5 di 8 b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”; l'art. 2 dispone che
“Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie - i riposi in Controparte_1 questione debbano essere fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE, all'art. 1, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2, prevede che “La presente pagina 6 di 8 direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali”, e all'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, prevede che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e, dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dall'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne con l'ulteriore avvertimento che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta senza che la propria domanda sia stata accolta.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato, né provato, di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità.
Per tale ragione, la relativa domanda deve essere rigettata.
***
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della sola domanda di parte attrice volta al riconoscimento di un'indennità per le ferie non godute, possono essere compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte a carico del parzialmente CP_1 soccombente.
In ragione della serialità delle questioni trattate, i compensi possono essere liquidati in misura pari ai minimi di tabella.
Considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento delle proprie domande, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni (attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pagina 7 di 8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a pagare a favore di parte attrice la somma di euro 7.022,91, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
- rigetta, per il resto, le domande di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese di lite in misura pari a ¼ e condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere a Controparte_1 parte attrice la restante quota dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.582,00 per compenso professionale, oltre spese vive, spese generali al 15%, C.P.A. e IVA, dovuti come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Cagliari, 17.10.2025 Il giudice Riccardo Ariu
pagina 8 di 8