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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 159 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Santo Dalmazio Tarantino) appellante Parte_1
E
appellato non costituito Controparte_1
Oggetto: appello a sentenze del tribunale di Cosenza. Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'appellante.
FATTO
1. Il tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 520 del 2019 ha condannato il
[...]
a corrispondere ad , Controparte_2 Parte_1 nei limiti della prescrizione, il differenziale retributivo che ha maturato, rispetto al trattamento economico dei docenti di ruolo, durante il precariato.
2. La lavoratrice vittoriosa ha preannunziato l'esecuzione forzata della sentenza notificando l'atto di precetto al Controparte_3
3. Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione e il tribunale di Catanzaro, con la gravata sentenza, l'ha accolta negando alla parte opposta il diritto di procedere all'esecuzione
Pag. 1 di 2 nei confronti del dicastero opponente. Ha posto le spese di lite a carico della medesima parte opposta.
4. Essa ha impugnata la sentenza e dopo essere stata rimessa in termini, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., per rinotificare l'appello, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, che ha depositato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio,
DIRITTO
5. La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, è ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
6. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la causa introdotta con l'atto di appello va dichiarata estinta.
7. Poiché la rinuncia è intervenuta in assenza della costituzione di controparte, la sentenza1 dichiarativa dell'estinzione del giudizio non deve statuire sulle spese processuali
(Cass. 23620/2017).
8. Stante la declaratoria di estinzione della causa, non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 27.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 219/23, pubblicata in data 3.2.2023, così provvede:
1. Dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 2 di 2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 19124/2004: “Il provvedimento … con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo … ha natura sostanziale di sentenza …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 159 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Santo Dalmazio Tarantino) appellante Parte_1
E
appellato non costituito Controparte_1
Oggetto: appello a sentenze del tribunale di Cosenza. Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'appellante.
FATTO
1. Il tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 520 del 2019 ha condannato il
[...]
a corrispondere ad , Controparte_2 Parte_1 nei limiti della prescrizione, il differenziale retributivo che ha maturato, rispetto al trattamento economico dei docenti di ruolo, durante il precariato.
2. La lavoratrice vittoriosa ha preannunziato l'esecuzione forzata della sentenza notificando l'atto di precetto al Controparte_3
3. Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione e il tribunale di Catanzaro, con la gravata sentenza, l'ha accolta negando alla parte opposta il diritto di procedere all'esecuzione
Pag. 1 di 2 nei confronti del dicastero opponente. Ha posto le spese di lite a carico della medesima parte opposta.
4. Essa ha impugnata la sentenza e dopo essere stata rimessa in termini, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., per rinotificare l'appello, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, che ha depositato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio,
DIRITTO
5. La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, è ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
6. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la causa introdotta con l'atto di appello va dichiarata estinta.
7. Poiché la rinuncia è intervenuta in assenza della costituzione di controparte, la sentenza1 dichiarativa dell'estinzione del giudizio non deve statuire sulle spese processuali
(Cass. 23620/2017).
8. Stante la declaratoria di estinzione della causa, non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 27.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 219/23, pubblicata in data 3.2.2023, così provvede:
1. Dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 2 di 2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 19124/2004: “Il provvedimento … con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo … ha natura sostanziale di sentenza …”.