TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa CL TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 3928/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 alle ore 9.00 è presente l'avv. LEONE GIACOMO in sostituzione dell'avv. ANGELA GIASI per parte ricorrente il quale si riporta alle difese ampiamente esposte nei propri scritti difensivi.
E' pure presente per l' l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA. CP_1
I procuratori discutono la causa. In particolare, l'avv. LEONE conclude come in atti ribadendo anche in questa sede che la ricorrente ha agito in assoluta buona fede avendo reso dichiarazioni conformi a verità e che nessuna condotta fraudolenta è alla stessa imputabile;
pertanto,
l'errore nell'erogazione è esclusivamente imputabile all' che ha ugualmente CP_1 erogato la prestazione e si riporta alla giurisprudenza in ordine all'indebito assistenziale. L'avv. SPARACINO si riporta alle difese già ampiamente esposte ribadendo che, trattandosi di indebito oggettivo non rileva l'errore nell'erogazione della prestazione né lo stato soggettivo del percipiente né la tempistica nella contestazione dell'indebito perché non si tratta di prestazione pensionistica
L'avv. Leone, contestando quanto dedotto ex adverso, rileva altresì che è stata depositata istanza di liquidazione essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio Il verbale chiuso alle ore 9.30
********************* Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL TI, nelle cause riunite iscritte ai nn. 3928/2025 e 3929/2025 RGL, promosse
D A
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angela GIAISI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, via Via Empedocle Restivo, 174, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1 sito in via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: (REDDITO DI CITTADINANZA) CP_2
All'udienza del 19 dicembre 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso
❖ Dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' . CP_1
❖ Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso d'aver ricevuto il 22 febbraio 2024 missiva con cui l' CP_1
chiedeva la restituzione della somma di €. 10.500,00 asseritamente erogata come indebita per il periodo da ottobre 2020 a novembre 2021 con la seguente motivazione
“accertata la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente per ivi sentire accogliere le seguenti CP_3
domande: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione del 22/02/2024 e del provvedimento di conferma in autotutela del
18.09.2024 di recupero somme indebitamente percepite di reddito di cittadinanza, emesso dall' nei termini di cui in parte motiva;
- accertare e dichiarare la CP_1 illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €10.500,00 avanzata dall' nei confronti della sig.ra per illegittimità della CP_1 Parte_1 ripetibilità dell'indebito per errata applicazione dell'art. 3 del DPCM 159/2013 e dell'art 2, comma 5, lett. B del D.L. n. 4/2019, per irripetibilità della prestazione, per mancanza di dolo da parte del percettore del reddito di cittadinanza, perché infondata in fatto o in diritto o con qualsiasi altra statuizione.”, con il favore delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva d'aver beneficiato in maniera regolare del reddito di cittadinanza e di possedere tutti i requisiti richiesti ex lege e, in ogni caso che le somme ricevute erano irripetibili non potendosi addebitarle alcun comportamento doloso e avendole percepite in assoluta buona fede.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto rivendicando la legittimità dell'operato dell'istituto ed evidenziando che “[..] nel caso di specie, l'Isee protocollo n.INPS-ISEE-2020-07949020P-00 del 24-09-2020, preso in considerazione ai fini dell'istruttoria della domanda di RDC, riporta quale valore di reddito familiare importo pari a 0 € (quadro FC8), determinando, pertanto, la non sussistenza del requisito reddituale ai fini predetti. [..] considerato che la ricorrente non è coniugata, non ha figli ed è a carico ai fini isee dei genitori, deve confermarsi la legittimità del provvedimento di revoca della domanda n. del Parte_2 provvedimento di conferma in autotutela, nonché dell'indebito contestato, non
3 potendo riconoscersi alcuna efficacia derogatoria alle giustificazioni dedotte da controparte, ed essendo di per sé irrilevante la sola residenza anagrafica.”.
Con altro giudizio introdotto in pari data (rgl 3929/2025) la ricorrente impugnava altra comunicazione dell' datata 26.01.2024 (con cui le veniva chiesta la CP_1 restituzione della somma di euro 6.750,00 per pagamento non dovuto in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza nel periodo da gennaio 2022 a settembre 2022 con la stessa motivazione :“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DCPM 159/2013”) adducendo le medesime ragioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “[..] in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione del 26/01/2024 e del provvedimento di conferma in autotutela del
18.09.2024 di recupero somme indebitamente percepite di reddito di cittadinanza, emesso dall' nei termini di cui in parte motiva;
accertare e dichiarare la CP_1
illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 6.750,00 avanzata dall' nei confronti della sig.ra per illegittimità della CP_1 Parte_1
ripetibilità dell'indebito per errata applicazione dell'art. 3 del DPCM 159/2013 e dell'art 2, comma 5, lett. B del D.L. n. 4/2019, per irripetibilità della prestazione, per mancanza di dolo da parte del percettore del reddito di cittadinanza, perché infondata in fatto o in diritto o con qualsiasi altra statuizione”, con il favore delle spese di lite.
Anche in tale giudizio l'ente previdenziale, costituendosi ritualmente, riproponeva le medesime difese già esposte nel giudizio recante n. rgl 3928/2925, e chiedeva il rigetto del ricorso insistendo preliminarmente nella riunione del giudizio recante n. rgl 3929/2925 “al precedente iscritto al n. 3928/25 Rg di codesto Tribunale, per connessione oggettiva e soggettiva, in quelli, la parte adisce il Tribunale per le medesime ragioni di fatto e di diritto, ma avverso altro provvedimento di revoca e indebito connesso ad una distinta domanda per reddito di cittadinanza”.
All'odierna udienza, previa riunione dei due giudizi ex art 274 cpc, la causa, di natura documentale, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va, anzitutto, inquadrata la fattispecie normativa di riferimento (ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio
2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4 L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevede «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli
5 di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero
171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 38. 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.9. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.9. 1- quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico
6 riferimento ai beni detenuti all'estero, l' provvede a definire annualmente, entro CP_1 il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del
7 Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di
8 disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-
COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 D.lgs. 04/03/2015, n. 22, Art. 15. - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.».
Ciò premesso, nel caso di specie emerge ex actis che parte ricorrente al momento del deposito delle due domande (28.9.2020 e 23.12.2021) non poteva essere considerata come “nucleo monocomponente”.
Invero secondo quanto disposto dal succitato comma 5, lett. b) «il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli» e, pertanto la composizione del nucleo familiare richiesto ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza è uguale a quella prevista per la dichiarazione fiscale.
La presenza congiunta delle condizioni suindicate comporta, quindi, Parte l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei propri genitori.
Pertanto, il figlio di età inferiore ai 26 anni può costituire un nucleo monocomponente solo se:
- produce un reddito che gli permette di non essere più a carico dei suoi genitori (e precisamente euro 4.000 per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni ed euro 2.840,51 euro l'anno da 24 anni in poi);
- è sposato o ha figli
Orbene, nel caso in esame, al momento della presentazione delle domande la ricorrente, pur avendo reso dichiarazioni conformi a verità, non presentava i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza in quanto:
9 - aveva rispettivamente 21 anni, 10 mesi e 4 giorni (domanda del 28.9.2020) e 23 anni e 29 giorni (domanda del 23.12.2021);
- nelle DSU risulta non essere coniugata, di non avere figli e avere un reddito pari a zero.
Tali condizioni, dunque, sulla base della normativa sopra citata, hanno precluso la possibilità di considerare il nucleo familiare della ricorrente come
“monocomponente” con conseguente legittimità delle revoche del beneficio operate il
26 febbraio 2024 (domanda del 28/09/2020 Protocollo n. e Parte_2
l'1 aprile 2023 , (domanda del 23/12/2021 Protocollo n. INPSRDC-2021-5095617).
Pertanto, in assenza di prova sulla debenza dell'importo reclamato dall' CP_1
come indebitamente corrisposto, il cui onere probatorio incombeva sulla Parte_1 quest'ultima è tenuta alla restituzione delle somme richieste a somma di euro 10.500 e
6.750,00 (come da comunicazioni del 22.febraio 2024 e 24 gennaio 2024) percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo ottobre 2020/novembre 2021 e gennaio2022/settembre 2022.
Né può essere condivisa la tesi difensiva dell'irripetibilità di tali somme dovendosi applicare i principi propri dell'indebito assistenziale/previdenziale perché il
Reddito di cittadinanza non solo non ha natura previdenziale (essendo svincolato da qualsivoglia provvista contributiva) ma neppure assistenziale, come precisato dalla
Corte Costituzionale (cfr. Sent. n. 31/2025: «[..]la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo» (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del
2020)[..]) in quanto non è diretto a soddisfare un bisogno primario dell'individuo: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigidi presupposti che, se disattesi, determinano il venir meno del diritto alla prestazione con conseguenziale ripetibilità ex art 2033 c.c. .
10 Assorbita ogni altra questione, le domande formulate dalla vanno Parte_1 respinte ma parte ricorrente seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti mentre, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, si provvede come da separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
CL TI
11