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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Cause riunite N. R.G. 8751/2016 - N.R.G. 10670/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8751/2016 R.G., a cui è stata riunita la causa iscritta al N. 10670/2019 R.G., promossa da:
, P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dall'Avv. Francesco Consoli Xibilia (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe Consoli (C.F. C.F._1
, presso il cui studio in Catania, V.le XX Settembre n. 45, è elettivamente C.F._2 domiciliata.
Attrice/Opponente
Contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 in proprio e nella qualità di mandatataria con rappresentanza delle società le cui procure speciali sono state depositate (doc. 2-42), rappresentata e difesa nel giudizio n. R.G. 8751/2016 dagli Avv.ti Alberto Sciumè (C.F. ), Marisa Olga Meroni (C.F. ) e Ignazio C.F._3 C.F._4 De Mauro (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._5 in Catania, Via Clementi n. 5, mentre nel giudizio riunito n. R.G. 10670/2019 viene rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio (C.F. . C.F._6
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.04.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale affermando di avere Controparte_1 interesse a vedere negati i pagamenti da quest'ultima richiestile con la nota del 27.3.2016, anche al fine di precludere la possibilità di altre ingiunzioni di pagamento che essa, normalmente e ingiustificatamente era solita proporre dinanzi al Tribunale di Milano, di cui si -in particolare- contestava la competenza in favore del Tribunale di Catania.
pagina 1 di 13 All'uopo, allegava come tali somme non fossero dovute in quanto: in parte erano prescritte ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; alcuni pagamenti erano stati effettuati direttamente alle rispettive ditte fornitrici che li avevano ricevute;
per altre forniture nessuna cessione o procura gestionale era intervenuta o era stata notificata nelle forme di legge, né accettata ma, anzi, espressamente rifiutata dall' ; mancava la fatturazione di alcune somme mentre per altri pagamenti mancava la Controparte_2 verifica e l'accettazione delle forniture in questione;
alcuni importi erano poi già stati oggetto di decreti ingiuntivi, con conseguente duplicazione.
Concludeva: “Che il Tribunale di Catania adito: 1) Dichiari e ritenga la propria competenza territoriale in ordine ad ogni domanda inerente i pagamenti dovuti o pretesi dalla convenuta
[...]
(già . o Controparte_1 CP_3 Controparte_1 CP_1 Controparte_1 a fronte o in relazione a pretesi crediti ceduti da qualsiasi Ditta che in, ogni tempo, abbia proceduto a forniture pubbliche nei confronti dell' , o comunque in relazione alle Controparte_4 domande e posizioni di cui al sollecito di pagamento del 23.2.2016 (doc. n. 3 e relativi allegati) 2) Dichiari e ritenga la propria competenza territoriale in ordine ad ogni domanda inerente i pagamenti dovuti o pretesi dalla convenuta o (già Controparte_1 CP_3 [...]
. o a fronte o in relazione a pretese gestioni di crediti per CP_1 CP_1 Controparte_1 conto di qualsiasi Ditta che in ogni tempo, abbia proceduto a forniture pubbliche nei confronti dell' , o, comunque, in relazione alle domande e posizioni di cui al sollecito Controparte_4 di pagamento del 23.2.2016 (doc. n. 3 e relativi allegati). 3) Dichiari e riconosca che le somme di cui al sollecito di pagamento del 23.2.2016 (doc. n. 3 e relativi allegati) non sono dovute dall'
[...]
, né possono essere pretese da per le ragioni dette sub g) delle premesse o a CP_2 CP_3 qualsiasi altri titolo o causale. 4) Condanni nel caso di sua opposizione alle spese del CP_3 giudizio oltre IVA e CPA, con l'ulteriore condanna della stessa per responsabilità aggravata anche ex art. 96 u.c. c.p.c.”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta confutava gli assunti avversi e preliminarmente precisava come il credito vantato (in parte in qualità di cessionaria e in parte in qualità di mandataria) con il citato sollecito di pagamento del 27.03.2016 di € 12.096.246,03, oltre interessi, si fosse ridotto a € 5.720.650,80, dei quali € 3.820.805,60 erano dovuti in linea capitale, € 211.962,82 a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti oggetto del sollecito di pagamento e portati dalle fatture emesse dalle società fornitrici ed € 1.678.694,13 anch'essi a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti oggetto del sollecito di pagamento e portati dalle Cont fatture emesse direttamente da
In particolare, deduceva che nelle somme qui richieste rispetto al sollecito del 27.03.2016 non erano inclusi € 541.941,11 -sussistenti in capo a: i) ii) Controparte_5 CP_6 Cont
iii) in quanto per essi non era legittimata a ricevere il pagamento
[...] Controparte_7 né ad agire e resistere in giudizio e, conseguentemente, per tali somme eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Inoltre, evidenziava la sussistenza di un giudicato formale e materiale in ordine all'importo di € 6.310,43, poiché oggetto di precedenti decreti ingiuntivi passati in giudicato, oltre che la litispendenza per alcuni crediti, che erano invece interessati da giudizi ancora pendenti, per un ammontare di € 2.253.428,92.
pagina 2 di 13 Cont Deduceva che i crediti ancora dovuti a -non oggetto di precedenti procedimenti- assommavano a € 3.414.854,67 e per essi la convenuta spiegava domanda riconvenzionale di pagamento unitamente ad altri crediti, pari a ulteriori € 5.564.070,65, successivi al sollecito di pagamento del 27.03.2016 (sempre in parte quale cessionaria e in parte quale mandataria).
Lamentava la nullità dell'atto di citazione in relazione all'eventuale parte della domanda di accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania a decidere su obbligazioni di pagamento correlate a crediti futuri o, comunque, l'inammissibilità di tali domande osservando, comunque, la sussistenza della competenza alternativa ex art. 20 c.p.c., sia quale forum destinatae solutionis sia quale forum contractus, del Tribunale di Milano non operando le “norme di contabilità generale pubblica”, affermando tra l'altro la legittimità delle deroghe alla competenza territoriale semplice per consentire il cumulo oggettivo.
Sosteneva, poi, la piena legittimità della convenuta a ricevere il pagamento dei crediti contestando i rifiuti operati dall' e ciò anche per la carenza di forma nonché per Parte_1 l'impossibilità dell'amministrazione di effettuare il rifiuto della cessione se la fornitura era già terminata alla data di notifica della cessione.
Infine, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza dei relativi fatti costitutivi e, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza della stessa.
Per l'effetto concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: − accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato formale e materiale ex art. 2909 c.c. con riferimento ai crediti pari ad € 6.310,43, in virtù dei decreti ingiuntivi passati in giudicato, per le ragioni di cui al paragrafo 2.2. e, per l'effetto, in applicazione del principio del ne bis in idem la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in relazione a detti Parte_1 crediti e l'inammissibilità di tali domande;
− accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con riferimento ai crediti pari ad € 2.253.428,92, attesa la pendenza dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per le ragioni di cui al paragrafo 2.3. e, per l'effetto, la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in Parte_1 relazione a detti crediti e dunque l'inammissibilità delle stesse, con ogni conseguente provvedimento;
− accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nella parte relativa alle domande svolte dall' di accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania a Parte_1 Cont decidere sulle domande di pagamento che dovessero avanzate da con riferimento a crediti, Cont differenti da quelli oggetto del sollecito del 27 marzo 2016, acquistati o da acquistare in futuro da Cont
o per i quali dovesse essere in futuro conferita a procura speciale all'incasso o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande, per le ragioni di cui in narrativa (par. 4.1.); − accertare e Cont dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle domande tutte avanzate dall'
[...]
in relazione ai crediti maturati dalle società Parte_1 Controparte_5 [...] e di cui al paragrafo 2.1. e all'elenco sub doc. 46 che non hanno CP_7 Controparte_6 Cont costituito oggetto di cessione in favore di per le ragioni di cui al predetto paragrafo;
− accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alle domande di accertamento Cont dell'inesistenza dei crediti oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 ancora dovuti a (con esclusione naturalmente di quelli interessati dalle eccezioni di giudicato, litispendenza e difetto di legittimazione passiva) per le ragioni di cui al paragrafo 6.1. o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande;
NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, IN VIA PRINCIPALE: − dichiarare inammissibili le domande avanzate dall' o comunque rigettarle in quanto Parte_1 infondate per le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare, per quanto concerne la domanda di
pagina 3 di 13 accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania, attesa la competenza alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sia quali forum destinatae solutionis che quale forum contractus, del Tribunale di Milano o al limite dei Tribunali del luogo in cui sono ubicate le sedi delle società fornitrici); − Cont condannare l' al pagamento in favore di dei seguenti importi: • IN Parte_1 PROPRIO, QUALE CESSIONARIA DEI CREDITI, € 3.658.433,04 dei quali: − € 3.179.760,80 in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell'
[...]
dalle società cedenti e portati dalle fatture di cui agli elenchi sub docc. 54 e 60 –di cui € Parte_1 936.769,06 oggetto del sollecito di pagamento del 27 marzo 2016 ed € 2.242.991,74 ulteriori rispetto al sollecito, − € 478.672,24 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento del capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti il predetto capitale nonché a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 375.747,83 portati da fatture oggetto del sollecito ed € 102.924,41 portati da fatture ulteriori rispetto a quelle del sollecito (docc. 55, 57 e 61); − oltre interessi di mora sul capitale di € 3.179.760,80, nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
− oltre ulteriori interessi sull'importo di € 478.672,24 al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della presente comparsa;
− oltre interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 e che sono stati pagati;
• QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA: € 5.320.492,28, dei quali: − € 5.065.178,43 in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell' dalle seguenti società fornitrici e portati dalle fatture di Parte_1 cui agli elenchi sub docc. 58 e 63 – dei quali € 1.908.566,05 oggetto del sollecito ed € 3.156.612,38 ulteriori, − € 255.313,85 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la predetta sorte capitale nonché a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 193.771,73 portati da fatture oggetto del sollecito di pagamento ed € 61.542,12 portati da fatture ulteriori rispetto a quelle del sollecito (docc. 59 e 64), − oltre interessi di mora sul capitale di € 5.074.366,68, nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
− oltre ulteriori interessi sull'importo di
€ 255.313,85 al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della presente comparsa;
− oltre interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito e che sono stati pagati dall' . …………………… NEL MERITO, ANCHE IN VIA Parte_1 RICONVENZIONALE, IN SUBORDINE: − condannare l' al pagamento in favore Parte_1 Cont di , in qualità di cessionaria dei crediti nonché in qualità di mandataria con rappresentanza delle società sopraindicate, di qualunque somma risultasse dovuta sia in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell' dalle Parte_1 predette società sia a titolo di interessi di mora per le causali e nei termini tutti di cui sopra;
IN OGNI CASO: − con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese quelle della fase monitoria, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA e successive.”.
Autorizzato lo scambio delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. IV comma, con le prime di esse la convenuta riduceva ulteriormente la propria pretesa creditoria -anche a fronte dei pagamenti effettuati dall' nelle more del giudizio- Parte_1 Cont precisando che i crediti di cui aveva richiesto il pagamento in proprio, quale cessionaria pro Cont soluto, si erano ridotti (da € 3.658.433,04) ad € 588.347,7 mentre i crediti di cui aveva richiesto il pagamento quale mandataria con rappresentanza delle società indicate nella comparsa di costituzione si erano ridotti (da € 5.320.492,28) a € 224.956,89, e all'uopo riformulava le proprie conclusioni domandando: “IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato formale e materiale ex art. 2909 c.c. con riferimento ai crediti pari ad € 6.310,43, in virtù dei decreti ingiuntivi passati in giudicato, per le ragioni di cui al paragrafo 2.2. della comparsa di costituzione e, per
pagina 4 di 13 l'effetto, in applicazione del principio del ne bis in idem la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in relazione a detti crediti Parte_1 e l'inammissibilità di tali domande;
- accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con riferimento ai crediti pari ad € 2.253.428,92, attesa la pendenza dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per le ragioni di cui al paragrafo 2.3. della comparsa di costituzione e, per l'effetto, la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in relazione a detti crediti e dunque l'inammissibilità delle stesse, con ogni Parte_1 conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nella parte relativa alle domande svolte dall' di accertamento della competenza esclusiva del Parte_1 Cont Tribunale di Catania a decidere sulle domande di pagamento che dovessero avanzate da con riferimento a crediti, differenti da quelli oggetto del sollecito del 27 marzo 2016, acquistati o da Cont Cont acquistare in futuro da o per i quali dovesse essere in futuro conferita a procura speciale all'incasso o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande, per le ragioni di cui alla comparsa di Cont costituzione (par. 4.1.); - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle domande tutte avanzate dall' in relazione ai crediti maturati dalle società Parte_1 [...]
e di cui al paragrafo 2.1. della Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 comparsa di costituzione e all'elenco sub doc. 46 che non hanno costituito oggetto di cessione in Cont favore di per le ragioni di cui al predetto paragrafo;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alle domande di accertamento dell'inesistenza dei crediti oggetto del Cont sollecito del 27 marzo 2016 ancora dovuti a (con esclusione naturalmente di quelli interessati dalle eccezioni di giudicato, litispendenza e difetto di legittimazione passiva) per le ragioni di cui al paragrafo 6.1. della comparsa di costituzione o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande;
NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare inammissibili le domande avanzate dall' o comunque rigettarle in quanto infondate per le ragioni Parte_1 di cui alla comparsa di costituzione (ed in particolare, per quanto concerne la domanda di accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania, attesa la competenza alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sia quali forum destinatae solutionis che quale forum contractus, del Tribunale di Milano o al limite dei Tribunali del luogo in cui sono ubicate le sedi delle società fornitrici); - Cont condannare l' al pagamento in favore di dei seguenti importi: · IN Parte_1 PROPRIO, QUALE CESSIONARIA DEI CREDITI, € 588.347,71, dei quali: • € 109.675,47 in linea capitale maturati a titolo di corrispettivo delle forniture effettuate in favore dell' Parte_1 dalle società fornitrici-cedenti e portati dalle fatture analiticamente indicate negli elenchi che si producono sub docc. 66 e 67 - di cui € 87.878,06 già oggetto del sollecito di pagamento del 27 marzo 2016 ed € 21.797,41 ulteriori rispetto al sollecito, • € 478.672,24 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la predetta sorte capitale nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 375.747,83 portati da fatture oggetto del sollecito di pagamento (cfr. docc. 55 e 57 prodotti con la comparsa di costituzione) ed € 102.924,41 portati da fatture (note debito) ulteriori rispetto a quelle oggetto del sollecito;
• oltre agli interessi di mora sul capitale di € 3.179.760,80 – indicato nella comparsa di costituzione - nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
• oltre agli ulteriori interessi sull'importo di € 478.672,24 al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione;
• oltre agli interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 e che sono stati pagati;
QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA: € 224.956,89, dei quali: • € 56.349,42 in linea capitale maturati a titolo di corrispettivo delle forniture effettuate in favore dell' dalle Parte_1
pagina 5 di 13 società fornitrici e portati dalle fatture analiticamente indicate negli elenchi che si producono sub docc. 68 e 69 – dei quali € 54.429,15 oggetto del sollecito ed € 1.920,27 ulteriori rispetto al sollecito, •
€ 168.607,47 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la predetta sorte capitale nonché a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 112.906,84 portati da fatture oggetto del sollecito di pagamento ed € 55.700,63 portati da fatture ulteriori rispetto a quelle del sollecito, di cui agli elenchi che si producono sub docc. 70 e 71; • oltre agli interessi di mora sul capitale di € 5.065.178,43 – indicato nella comparsa di costituzione - nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
• oltre agli ulteriori interessi sull'importo di € 255.313,85 – indicato nella comparsa di costituzione - al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione;
• gli interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 e che sono stati pagati. NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, IN SUBORDINE: - condannare l' al Parte_1 Cont pagamento in favore di , in qualità di cessionaria dei crediti nonché in qualità di mandataria con rappresentanza delle società indicate nella comparsa di costituzione, di qualunque somma risultasse dovuta sia in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell' dalle predette società sia a titolo di interessi di mora per le causali e Parte_1 nei termini tutti di cui sopra;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA e successive.”
Anche l'attrice con le prime memorie istruttorie precisava le proprie conclusioni insistendo “in tutte le domande proposte in atto di citazione, con richiesta che l'accertamento negativo venga esteso, per le medesime ragioni già espresse in relazione alle somme di cui al sollecito avversario del 27.02.2016, anche alle ulteriori pretese avanzate da controparte con domanda riconvenzionale, che appaiono anche esse viziate dalle medesime criticità.”
Pertanto, depositati i succitati atti, la causa andava in decisione. Nondimeno successivamente, con ordinanza del 19.07.2019, veniva rimessa sul ruolo affinché le parti precisassero esattamente i crediti non ancora saldati.
Dopo alcuni rinvii per trattative di bonario componimento, con provvedimento del 25.01.2021, si riuniva al presente giudizio quello iscritto al n. 10670/19 R.G. -di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1219/2019 R.G. richiesto da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 stante la sussistente connessione tra i due e che parte delle fatture ivi
[...] Parte_1 azionate formavano oggetto anche dell'altro giudizio.
Segnatamente, con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1219/2019 R.G. del Tribunale di Catania, l' aveva contestato il credito ingiuntole per carenza di prova, e ciò anche Parte_1 Cont in ordine alla legittimazione attiva di per difetto di ius postulandi in capo al legale, per l'intervenuta prescrizione degli interessi, confutando pure la dovutezza degli importi richiesti a titolo di spese e di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente D. Lgs. 231/2002.
La una volta costituitasi, aveva confutato le avverse doglianze, Controparte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Catania, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: Nel rito: preso atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1219 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Catania in data 5/03/19; 2) rigettare l'opposizione e tutte le
pagina 6 di 13 ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare la Controparte_8
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a titolo di
[...] inadempienza contrattuale, al pagamento della somma di € 502.990,61 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché la somma di € 712.340,52 per il mancato pagamento delle NDI oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.”
Disposta la riunione del presente giudizio con quello portante il n. 10670/19 RG, si rigettava la richiesta di concessione della clausola ex art. 648 c.p.c., concedendosi -limitatamente a esso- i termini ex art. 183 c.p.c.. Depositate le nuove memorie e non risultando necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. In seguito, però, re melius perpensa ritenuto “necessario disporre ctu al fine di quantificare le somme dovute da parte opponente all'opposta sulla base della documentazione in atti”, si rimetteva la causa sul ruolo nominando ctu il dott. . Quindi, dopo l'espletamento della CTU, la causa era rinviata Persona_1 per p.c. all'udienza del 6.05.2024. Riassegnato il procedimento allo scrivente magistrato in forza del provvedimento del 25.01.2024 e precisate le conclusioni come da verbale del 06.05.2024, la causa era posta nuovamente in decisione con i termini di legge. Tuttavia, anche alla luce degli atti conclusivi compiegati dalle parti si rendeva necessario procedere con un'integrazione della consulenza, che veniva espletata tramite il richiamo del CTU dott. . Infine, all'udienza del 28.04.2025, Per_1 essendo state ulteriormente precisate le conclusioni, la causa andava a sentenza con i termini per comparse conclusionali e repliche.
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Così ricostruite le posizioni delle parti e i fatti di causa, le domande di parte attrice in relazione al giudizio n. 8751/2016 r.g., a cui è stato riunito il fascicolo portante il n. 10670/19 r.g., devono essere accolte quanto appresso si dirà.
Preliminarmente, si deve esaminare la domanda formulata dall' Parte_1
, nel giudizio n. 8751/2016 r.g., sulla competenza del Tribunale di Catania in riferimento
[...] alle specifiche istanze e ai rapporti oggetto di detta controversia, osservando all'uopo che le
[...] hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, Parte_2 amministrativa, economica etc., e sono dunque degli enti pubblici economici.
Ciò posto, come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 14655/15, n. 5907/15 e anche n. 24640/16) per le aziende sanitarie locali, a cui sono equiparate le aziende ospedaliere (Cfr. Cass. n. 24157/13), perdura il loro inserimento nel sistema della tesoreria pubblica - dovendo osservare gli adempimenti previsti dalle norme di contabilità pubblica- con l'effetto che i pagamenti vengono da tali enti effettuati tramite mandati tratti sulle tesorerie.
pagina 7 di 13 Conseguentemente, è pacifico che il forum destinatae solutionis coincida con quello ove ha sede la tesoreria dell'ente che effettua il pagamento e, pertanto, nel caso in specie -a ulteriore corollario- ne discende che è da ritenersi competente il foro di Catania.
Difatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a cui si aderisce “alle (ed, oggi, alle si applicano le norme sulla contabilità Controparte_9 Controparte_10 di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n. Part 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore…………………, ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in Part Part mora la stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18377 del 06/08/2010, Rv. 614560 - 01; in precedenza, ex plurimis: Sez. 1, Sentenza n. 1804 del 07/03/1996, Rv. 496180 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13100 del 14/07/2004, Rv. 574600 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005, Rv. 581319 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006, Rv. 590647 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8823 del 12/04/2007, Rv. 597157 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 25/01/2008, Rv. 601374 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25402 del 03/12/2009, Rv. 610397 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9918 del 26/04/2010, Rv. 612489 - 01; successivamente, sempre nel medesimo senso, fra le altre: Sez. 1, Sentenza n. 24157 del 25/10/2013, Rv. 628203 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11905 del 28/05/2014, non massimata;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015, Rv. 634013..” (Cfr. Cass. n. 15175/2017 e Cass. n. 15579/2019).
Quanto all'eccezione di giudicato nonché a quella di litispendenza proposta dalla convenuta sempre nel giudizio n. 8751/2016 r.g in relazione a parte dei crediti oggetto della messa in mora del 27.03.2016 si dà atto che per l'importo di € 6.310,43 sussiste il giudicato costituito dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano n. 33025/2013 e n. 7681/14 (v. doc. 47 e 48 fascicolo convenuto n. R.G. 8751/16), circostanza in ordine alla quale non vi è contestazione.
Per i crediti che sono invece oggetto di altri procedimenti e sono ancora sub iudice per l'importo globale di € 2.253.428,92 più che di litispendenza è possibile parlare di continenza.
Ad ogni modo avendo parte attrice rinunciato alle domande a essi afferenti (v. in particolare memorie di replica del 05.04.2019) e non avendo la convenuta svolto domande riconvenzionali in merito, le prefate eccezioni sono state superate dall'intervenuta rinuncia e non richiedono più una specifica disamina.
Sul lamentato difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine ai crediti delle società
e per complessivi € Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 541.941,11 -ricompresi nel sollecito del 27.03.2016- per i quali le anzidette società avevano conferito a Cont solo il mandato di chiedere il pagamento, ma non anche per agire o resistere in giudizio, si deve riconoscere la fondatezza della doglianza dichiarando il difetto di legittimazione passiva della convenuta medesima limitatamente a tali crediti.
Sempre in via preliminare e in relazione al giudizio 8751/2016 r.g, circa la contestata nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza, si rileva come la stessa risulti infondata e da rigettare. Difatti, la nullità della citazione di cui all'art. 164 c.p.c. sussiste solo se l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto e, comunque, solo nell'evenienza in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda;
ciò non può, quindi, dirsi laddove -come nel caso in specie- tali elementi siano comunque pagina 8 di 13 individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, essendo gli stessi sufficientemente indicati e atti a porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cfr. Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077).
In punto di prescrizione si osserva, poi, che il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e non opera per il caso in specie in cui si applica piuttosto l'ordinario termine decennale che è stato pure interrotto da svariati solleciti di pagamento (v. doc. 75 convenuta).
Parimenti, si ritiene anche per gli interessi moratori, poiché -vertendosi in ipotesi di debiti derivanti da transazioni commerciali la cui fonte si rinviene nel d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231- gli stessi non si corrispondono ad anno o in termini più brevi e, dunque, non sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Peraltro, l'eccezione di prescrizione dev'essere sollevata in modo specifico con riferimento a ogni credito e per ogni credito dev'essere dedotto il dies a quo per l'esercizio dell'azione, mentre nella fattispecie l'attore non ha allegato né i singoli crediti interessati dall'eccezione, né i fatti che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbero determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., né il dies a quo per ogni singolo credito azionato.
Ciò posto, prima di affrontare le ulteriori questioni, è doveroso osservare come nel corso del giudizio le somme richieste e ancora vantate da in relazione al procedimento n. 8751/2016 r.g. Pt_4 sia a quello portante il n. 10670/2019 r.g.- nei confronti dell' siano state più volte Parte_1 rivisitate subendo correttivi al ribasso, pure a seguito di pagamenti effettuati dall' Parte_1
nei confronti delle ditte fornitrici, per cui in relazione ai crediti che non sono più oggetto
[...] del contendere per gli intervenuti pagamenti non sarà oramai necessaria alcuna pronuncia. Ciò comporta, altresì, che il decreto ingiuntivo n.1219/2019 del 05.03.2019 emesso dal Tribunale di Catania nel giudizio n. 20623/2018 r.g. e opposto con il procedimento n. 10670/2019 r.g., andrà revocato.
Sicché i crediti ad oggi ancora controversi e su cui questo Giudice è chiamato a pronunciarsi, Cont
“secondo la cessionaria all'atto di precisazione delle conclusioni” sono i “crediti residui indicati dalla nelle tabelle sinottiche di cui agli allegati n. 83, 84, 85 ed 86 della Controparte_1 memoria conclusionale del 16/01/2020 nel giudizio n. 8751/2016 R.G.A.C. oltre al prospetto “D” riportante la richiesta dei crediti residui nel giudizio n.10670/2019 R.G.A.C.” (v. anche Integrazione CTU pag. 5).
Cont In relazione a tali crediti residui vantati da il CTU incaricato, rispondendo puntualmente al mandato ricevuto, ha verificato che “L'esame dei crediti residui in sorte capitale dei due giudizi ed in particolare dalla verifica delle singole fatture indicate nei prospetti contabili riepilogativi delle partite rimaste insolute non ha evidenziato duplicazione di partite” (v. Integrazione di CTU pag. 6).
Or, l'attrice/opponente ha sostenuto la non dovutezza dei crediti vantati dalla convenuta quale cessionaria per l'inefficacia di parte delle pretese cessioni, per mancanza o vizi di notifica delle stesse e perché quelle regolarmente notificate erano state oggetto di espresso rifiuto.
pagina 9 di 13 Allo scopo di provare tali affermazioni ha, quindi, ritualmente, depositato con le seconde memorie 183 c.p.c. documentazione comprovante l'avvenuta contestazione delle cessioni operate, in ordine alla quale -stante la difficoltà di depositarla telematicamente- ha pure richiesto di essere autorizzata al deposito in Cancelleria su supporto informatico di 304 note con cui l' veva rifiutato CP_2 le cessioni dei crediti in contestazione (v. istanza depositata l'1.02.2018, allegata anche alla II memoria 183 attorea del 3.2.3018), venendo però autorizzata -con provvedimento del 9.02.2018- al deposito cartaceo dei predetti documenti. Ragion per cui sono da rigettare le eccezioni della convenuta sull'inutilizzabilità di detta documentazione essendo specifica e denominata in modo puntuale.
Ebbene, sul punto non può trovare accoglimento l'eccezione attorea relativa all'irregolarità della notifica delle prefate cessioni poiché sarebbero state effettuate dal legale della
[...]
, essendo la notifica della cessione di un credito un atto a forma libera che ben “può CP_1 concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cfr. Cass. n. 12734/2021).
Altresì da respingere è la doglianza sull'inidoneità di tali notifiche a rendere edotta l'azienda attrice della cessione, essendo stato viceversa senz'altro raggiunto lo scopo di dette notifiche -effettuate ai sensi della l. 53/94-, come provato -a contrario- proprio dai rifiuti che quest'ultima ha effettuato.
Coglie, invece, nel segno la censura formulata dall' relativamente al rifiuto Parte_1 verso le cessioni via via comunicatele ai sensi degli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006, riprodotto nell'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016.
Si reputa, infatti, che la citata normativa -la quale consente la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di contratti di servizi, forniture e lavori- sia pienamente applicabile al caso in specie in cui il cessionario è una banca/intermediario finanziario e il debitore ceduto un'azienda ospedaliera (V. Sent. Trib. Catania n. 3544/2020).
Ed invero, l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, poi trasfuso nell'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, prevedeva che “2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione….”.
Con tale disciplina, dunque, pur essendo state consentite le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. secondo le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nondimeno -al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici- l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione è stata subordinata ad alcune condizioni, ovvero alla stipula della cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla sua notifica all'amministrazione debitrice e all'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima, da comunicarsi tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Ebbene, l in esame, nonostante sia dotata di autonomia imprenditoriale, Parte_1 può senz'altro essere ricompresa nel novero delle c.d. “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, nel senso indicato dal prefato art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e poi dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le cui previsioni sono quindi di certo applicabili anche alle aziende ospedaliere, al pari delle pagina 10 di 13 aziende sanitarie, in quanto “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni…” (Cass. n. 24640/2016).
Peraltro, i rifiuti effettuati dall'azienda e da questa prodotti appaiono adeguatamente specifici considerato che contengono il riferimento agli estremi degli atti di cessione e alla data della rispettiva notifica alla debitrice, risultano protocollati con bollo informatico e sono supportati dai documenti che ne provano la notifica alla cessionaria e al cedente nonché pure dalla copia della cessione a cui gli stessi si riferiscono (v. all.ti alla II memoria 183 c.p.c. attorea del 03.02.2018).
Ciò posto, devono considerarsi pienamente legittimi i rifiuti opposti dall' Parte_1
, ex art. 117 d.lgs. 163/2006 e art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alle cessioni dei crediti ancora
[...] oggetto di controversia e per i quali è risultato che via sia stata la notifica entro 45 giorni dalla comunicazione della cessione, come adeguatamente valutato dal CTU.
Il Dott. Indelicato ha, in merito, per entrambi i giudizi qui riuniti, puntualmente accertato e rappresentato attraverso delle tabelle sinottiche all'uopo redatte “che l'
[...]
, solitamente al ricevimento delle cessioni di credito, comunicava alla Controparte_11 Cessionaria il proprio rifiuto delle cessioni di credito nel termine dei 45 giorni Parte_5 previsti dalla legge ritenendo non valida la cessione del credito per i motivi ampiamente dedotti negli atti istruttori del giudizio, ritenendo di adempiere solo nei confronti del fornitore iniziale. Il rifiuto formale è stato verificato mediante riscontro dell'invio di una raccomandata A.R. in occasione della notifica dei numerosi atti notarili di cessione analiticamente indicati con il riporto del numero di fattura.” (v. pag. 8 Integrazione CTU e Tabella 1).
L'esperto ha appurato, in particolare, che per tutti i crediti ancor oggi controversi effettivamente solo pochi di essi non sono stati oggetto di una cessione rifiutata e sono quasi tutti riferibili alla società Baxter S.p.a., per acquisti di medicinali e forniture sanitarie, oltre che ad un credito relativo alla Nutricia Italia S.p.A. (v. Integrazione CTU – Tabella 2).
Ragion per cui, per le cessioni ritualmente rifiutate -essendo le stesse inefficaci nei confronti dell' attrice-opponente, sebbene valide e operanti nei rapporti con i relativi Parte_1 cessionari- ne consegue che la convenuta/opposta non risulta legittimata alle pretese creditorie avanzate con i giudizi qui riuniti sia per sorte capitale che per interessi.
Quanto ai crediti oggetto di cessioni non rifiutate e riportati nella tabella sinottica n. 2 (v. Integrazione della CTU), dalle risultanze peritali è emerso invero che i crediti vantati per le forniture e/o i servizi resi dalle aziende danti causa non sono stati supportati da adeguata prova non risultando per essi né il contratto di fornitura, né eventuali DDT e/o ordini etc., ma solo documentazione a formazione unilaterale proveniente dalla parte che assume dovuto il credito (v. Integrazione CTU pag. 8/9 e Note del CTU alle osservazioni delle parti).
Cosicché, per le motivazioni anzidette, si devono accogliere le domande dell'
[...]
volte a negare il riconoscimento dei crediti vantati dalla convenuta/opposta per le somme Parte_1 ad essa cedute a titolo di sorte capitale e/o interessi.
pagina 11 di 13 Tali considerazioni, assorbono le ulteriori poste dall'attrice in ordine alla previsione nei vari contratti intercorsi con i fornitori del divieto di cessione dei crediti e/o di aver convenuto interessi moratori al tasso legale, peraltro rimaste sfornite di prova avendo l'attrice depositato solo dei contratti
“tipo” -senza neppure indicare le pretese creditorie e/o le fatture oggetto del presente giudizio a cui tali documenti si riferiscono- che risultano insufficienti a provare l'esistenza e l'operatività di siffatte pattuizioni per tutti gli svariati crediti oggetto di causa (v. all.ti alla II memoria 183 c.p.c.).
E analogamente si deve dedurre per le affermazioni attoree secondo cui alcuni crediti non sarebbero dovuti per “mancata fatturazione” o per “mancata verifica ed accettazione delle forniture”, per le quali non era stato comunque specificatamente dedotto a quali crediti ciò fosse riferibile né avendolo adeguatamente documentato, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Quanto, poi, ai crediti residui vantati dalla convenuta quale mandataria all'incasso delle società Cont creditrici, in riferimento alle doglianze sollevate da parte attrice alla legittimazione di ad agire per la riscossione degli anzidetti crediti e alla lamentata elusione della normativa in materia di lavori pubblici, si rileva che il mandato all'incasso “in rem propriam” e la cessione del credito, pur potendo essere utilizzati per raggiungere la medesima finalità di riscossione del credito, restano sostanzialmente differenti e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del diritto di credito al cessionario, che ne diviene titolare e quindi acquista la legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (Cfr. Cass. n. 19054/2003).
Di tal ché, si deve escludere l'eccepita elusione e l'eventuale nullità di tali mandati atteso che la finalità perseguita non rende la causa illecita, trattandosi di atti pienamente validi con i quali la mandante ha conferito espressamente alla mandataria la rappresentanza per riscuotere il credito sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.
Nondimeno, ciò detto, anche per tali crediti ci si riporta alle risultanze peritali, escludendosi pure per le somme vantate a tale titolo che la relativa pretesa sia stata adeguatamente supportata da idonea documentazione atta a provarne l'esistenza, non potendosi a tal fine valutare -si ripete- la documentazione a formazione unilaterale proveniente dalla parte che ne richiede il pagamento.
L'inidoneità del corredo probatorio posto a supporto delle pretese creditorie si riscontra poi anche in relazione ai crediti residui vantati a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di fatture (NDI) quale mandataria, come confermato anche in sede di consulenza dall'esperto, non essendo stata fornita documentazione utile a verificare l'effettiva data della fattura, quella del suo ricevimento da parte del debitore e quella del suo concreto pagamento, bensì dei meri elenchi riportanti dati non corroborati da idonei documenti -quali fatture, pagamenti etc.-, essendo tali elementi indispensabili ai fini della verifica del quantum dovuto.
Infatti, pur se il pagamento avvenuto in ritardo costituisce un inequivocabile riconoscimento, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., in ordine all'esistenza dei sottostanti contratti tra l'
[...]
e i vari creditori originari nonché della effettiva esecuzione della prestazione dovuta, Parte_1 nondimeno non risulta in atti sufficientemente dedotto il lamentato ritardo;
ciò in quanto, trattandosi di ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la scadenza dei termini di pagamento, da cui scatta la mora ex re, andrà ad ogni modo individuata nel sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore -essendo raddoppiati i termini di cui al comma 2 del citato articolo- o in altra data convenzionalmente pattuita.
pagina 12 di 13 Per tutte le superiori ragioni, assorbita ogni altra questione, vanno accolte le domande proposte dall' in relazione ai giudizi portanti i n. 8751/2016 r.g. e n. 10670/2019, Parte_1 rigettandosi le pretese creditorie avanzate da -come precisate in corso di Controparte_1 causa- e revocandosi per l'effetto, quanto al giudizio n. 10670/2019 r.g. il decreto ingiuntivo n. 1219/2019 del 05.03.2019 emesso dal Tribunale di Catania.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte convenuta/opposta per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato provato il danno subito e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella Cont condotta della una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ovvero separatamente per i due giudizi in ordine alle attività compiute antecedentemente alla riunione e congiuntamente per le fasi successive alla riunione medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Accoglie le domande proposte dall' , dichiarando Parte_1 non dovute le pretese creditorie avanzate dalla convenuta/opposta nei due giudizi qui riuniti come precisate in corso di causa;
-Per l'effetto, quanto al giudizio n. r.g. 10670/2019 r.g., revoca il decreto ingiuntivo n. 1219/2019 del 05.03.2019 emesso dal Tribunale di Catania;
-Rigetta la richiesta dell'attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
-Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1 [...]
, che liquida: Parte_1
- per le fasi anteriori alla riunione- in € 21.180,00 per il giudizio n. 8751/2016 r.g. e in € 7.646,00 per il giudizio n. 10670/2019 r.g.,
- per le attività successive alla riunione si liquidano in € 21.547,00, il tutto oltre al rimborso delle spese vive, della CPA e dell'IVA se dovute per legge;
-Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con altri provvedimenti, a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Catania, il 28.7.2025.
Il GIUDICE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8751/2016 R.G., a cui è stata riunita la causa iscritta al N. 10670/2019 R.G., promossa da:
, P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dall'Avv. Francesco Consoli Xibilia (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe Consoli (C.F. C.F._1
, presso il cui studio in Catania, V.le XX Settembre n. 45, è elettivamente C.F._2 domiciliata.
Attrice/Opponente
Contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 in proprio e nella qualità di mandatataria con rappresentanza delle società le cui procure speciali sono state depositate (doc. 2-42), rappresentata e difesa nel giudizio n. R.G. 8751/2016 dagli Avv.ti Alberto Sciumè (C.F. ), Marisa Olga Meroni (C.F. ) e Ignazio C.F._3 C.F._4 De Mauro (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._5 in Catania, Via Clementi n. 5, mentre nel giudizio riunito n. R.G. 10670/2019 viene rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio (C.F. . C.F._6
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.04.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale affermando di avere Controparte_1 interesse a vedere negati i pagamenti da quest'ultima richiestile con la nota del 27.3.2016, anche al fine di precludere la possibilità di altre ingiunzioni di pagamento che essa, normalmente e ingiustificatamente era solita proporre dinanzi al Tribunale di Milano, di cui si -in particolare- contestava la competenza in favore del Tribunale di Catania.
pagina 1 di 13 All'uopo, allegava come tali somme non fossero dovute in quanto: in parte erano prescritte ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; alcuni pagamenti erano stati effettuati direttamente alle rispettive ditte fornitrici che li avevano ricevute;
per altre forniture nessuna cessione o procura gestionale era intervenuta o era stata notificata nelle forme di legge, né accettata ma, anzi, espressamente rifiutata dall' ; mancava la fatturazione di alcune somme mentre per altri pagamenti mancava la Controparte_2 verifica e l'accettazione delle forniture in questione;
alcuni importi erano poi già stati oggetto di decreti ingiuntivi, con conseguente duplicazione.
Concludeva: “Che il Tribunale di Catania adito: 1) Dichiari e ritenga la propria competenza territoriale in ordine ad ogni domanda inerente i pagamenti dovuti o pretesi dalla convenuta
[...]
(già . o Controparte_1 CP_3 Controparte_1 CP_1 Controparte_1 a fronte o in relazione a pretesi crediti ceduti da qualsiasi Ditta che in, ogni tempo, abbia proceduto a forniture pubbliche nei confronti dell' , o comunque in relazione alle Controparte_4 domande e posizioni di cui al sollecito di pagamento del 23.2.2016 (doc. n. 3 e relativi allegati) 2) Dichiari e ritenga la propria competenza territoriale in ordine ad ogni domanda inerente i pagamenti dovuti o pretesi dalla convenuta o (già Controparte_1 CP_3 [...]
. o a fronte o in relazione a pretese gestioni di crediti per CP_1 CP_1 Controparte_1 conto di qualsiasi Ditta che in ogni tempo, abbia proceduto a forniture pubbliche nei confronti dell' , o, comunque, in relazione alle domande e posizioni di cui al sollecito Controparte_4 di pagamento del 23.2.2016 (doc. n. 3 e relativi allegati). 3) Dichiari e riconosca che le somme di cui al sollecito di pagamento del 23.2.2016 (doc. n. 3 e relativi allegati) non sono dovute dall'
[...]
, né possono essere pretese da per le ragioni dette sub g) delle premesse o a CP_2 CP_3 qualsiasi altri titolo o causale. 4) Condanni nel caso di sua opposizione alle spese del CP_3 giudizio oltre IVA e CPA, con l'ulteriore condanna della stessa per responsabilità aggravata anche ex art. 96 u.c. c.p.c.”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta confutava gli assunti avversi e preliminarmente precisava come il credito vantato (in parte in qualità di cessionaria e in parte in qualità di mandataria) con il citato sollecito di pagamento del 27.03.2016 di € 12.096.246,03, oltre interessi, si fosse ridotto a € 5.720.650,80, dei quali € 3.820.805,60 erano dovuti in linea capitale, € 211.962,82 a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti oggetto del sollecito di pagamento e portati dalle fatture emesse dalle società fornitrici ed € 1.678.694,13 anch'essi a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti oggetto del sollecito di pagamento e portati dalle Cont fatture emesse direttamente da
In particolare, deduceva che nelle somme qui richieste rispetto al sollecito del 27.03.2016 non erano inclusi € 541.941,11 -sussistenti in capo a: i) ii) Controparte_5 CP_6 Cont
iii) in quanto per essi non era legittimata a ricevere il pagamento
[...] Controparte_7 né ad agire e resistere in giudizio e, conseguentemente, per tali somme eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Inoltre, evidenziava la sussistenza di un giudicato formale e materiale in ordine all'importo di € 6.310,43, poiché oggetto di precedenti decreti ingiuntivi passati in giudicato, oltre che la litispendenza per alcuni crediti, che erano invece interessati da giudizi ancora pendenti, per un ammontare di € 2.253.428,92.
pagina 2 di 13 Cont Deduceva che i crediti ancora dovuti a -non oggetto di precedenti procedimenti- assommavano a € 3.414.854,67 e per essi la convenuta spiegava domanda riconvenzionale di pagamento unitamente ad altri crediti, pari a ulteriori € 5.564.070,65, successivi al sollecito di pagamento del 27.03.2016 (sempre in parte quale cessionaria e in parte quale mandataria).
Lamentava la nullità dell'atto di citazione in relazione all'eventuale parte della domanda di accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania a decidere su obbligazioni di pagamento correlate a crediti futuri o, comunque, l'inammissibilità di tali domande osservando, comunque, la sussistenza della competenza alternativa ex art. 20 c.p.c., sia quale forum destinatae solutionis sia quale forum contractus, del Tribunale di Milano non operando le “norme di contabilità generale pubblica”, affermando tra l'altro la legittimità delle deroghe alla competenza territoriale semplice per consentire il cumulo oggettivo.
Sosteneva, poi, la piena legittimità della convenuta a ricevere il pagamento dei crediti contestando i rifiuti operati dall' e ciò anche per la carenza di forma nonché per Parte_1 l'impossibilità dell'amministrazione di effettuare il rifiuto della cessione se la fornitura era già terminata alla data di notifica della cessione.
Infine, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza dei relativi fatti costitutivi e, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda e l'infondatezza della stessa.
Per l'effetto concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: − accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato formale e materiale ex art. 2909 c.c. con riferimento ai crediti pari ad € 6.310,43, in virtù dei decreti ingiuntivi passati in giudicato, per le ragioni di cui al paragrafo 2.2. e, per l'effetto, in applicazione del principio del ne bis in idem la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in relazione a detti Parte_1 crediti e l'inammissibilità di tali domande;
− accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con riferimento ai crediti pari ad € 2.253.428,92, attesa la pendenza dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per le ragioni di cui al paragrafo 2.3. e, per l'effetto, la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in Parte_1 relazione a detti crediti e dunque l'inammissibilità delle stesse, con ogni conseguente provvedimento;
− accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nella parte relativa alle domande svolte dall' di accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania a Parte_1 Cont decidere sulle domande di pagamento che dovessero avanzate da con riferimento a crediti, Cont differenti da quelli oggetto del sollecito del 27 marzo 2016, acquistati o da acquistare in futuro da Cont
o per i quali dovesse essere in futuro conferita a procura speciale all'incasso o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande, per le ragioni di cui in narrativa (par. 4.1.); − accertare e Cont dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle domande tutte avanzate dall'
[...]
in relazione ai crediti maturati dalle società Parte_1 Controparte_5 [...] e di cui al paragrafo 2.1. e all'elenco sub doc. 46 che non hanno CP_7 Controparte_6 Cont costituito oggetto di cessione in favore di per le ragioni di cui al predetto paragrafo;
− accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alle domande di accertamento Cont dell'inesistenza dei crediti oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 ancora dovuti a (con esclusione naturalmente di quelli interessati dalle eccezioni di giudicato, litispendenza e difetto di legittimazione passiva) per le ragioni di cui al paragrafo 6.1. o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande;
NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, IN VIA PRINCIPALE: − dichiarare inammissibili le domande avanzate dall' o comunque rigettarle in quanto Parte_1 infondate per le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare, per quanto concerne la domanda di
pagina 3 di 13 accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania, attesa la competenza alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sia quali forum destinatae solutionis che quale forum contractus, del Tribunale di Milano o al limite dei Tribunali del luogo in cui sono ubicate le sedi delle società fornitrici); − Cont condannare l' al pagamento in favore di dei seguenti importi: • IN Parte_1 PROPRIO, QUALE CESSIONARIA DEI CREDITI, € 3.658.433,04 dei quali: − € 3.179.760,80 in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell'
[...]
dalle società cedenti e portati dalle fatture di cui agli elenchi sub docc. 54 e 60 –di cui € Parte_1 936.769,06 oggetto del sollecito di pagamento del 27 marzo 2016 ed € 2.242.991,74 ulteriori rispetto al sollecito, − € 478.672,24 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento del capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti il predetto capitale nonché a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 375.747,83 portati da fatture oggetto del sollecito ed € 102.924,41 portati da fatture ulteriori rispetto a quelle del sollecito (docc. 55, 57 e 61); − oltre interessi di mora sul capitale di € 3.179.760,80, nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
− oltre ulteriori interessi sull'importo di € 478.672,24 al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della presente comparsa;
− oltre interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 e che sono stati pagati;
• QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA: € 5.320.492,28, dei quali: − € 5.065.178,43 in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell' dalle seguenti società fornitrici e portati dalle fatture di Parte_1 cui agli elenchi sub docc. 58 e 63 – dei quali € 1.908.566,05 oggetto del sollecito ed € 3.156.612,38 ulteriori, − € 255.313,85 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la predetta sorte capitale nonché a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 193.771,73 portati da fatture oggetto del sollecito di pagamento ed € 61.542,12 portati da fatture ulteriori rispetto a quelle del sollecito (docc. 59 e 64), − oltre interessi di mora sul capitale di € 5.074.366,68, nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
− oltre ulteriori interessi sull'importo di
€ 255.313,85 al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della presente comparsa;
− oltre interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito e che sono stati pagati dall' . …………………… NEL MERITO, ANCHE IN VIA Parte_1 RICONVENZIONALE, IN SUBORDINE: − condannare l' al pagamento in favore Parte_1 Cont di , in qualità di cessionaria dei crediti nonché in qualità di mandataria con rappresentanza delle società sopraindicate, di qualunque somma risultasse dovuta sia in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell' dalle Parte_1 predette società sia a titolo di interessi di mora per le causali e nei termini tutti di cui sopra;
IN OGNI CASO: − con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese quelle della fase monitoria, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA e successive.”.
Autorizzato lo scambio delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. IV comma, con le prime di esse la convenuta riduceva ulteriormente la propria pretesa creditoria -anche a fronte dei pagamenti effettuati dall' nelle more del giudizio- Parte_1 Cont precisando che i crediti di cui aveva richiesto il pagamento in proprio, quale cessionaria pro Cont soluto, si erano ridotti (da € 3.658.433,04) ad € 588.347,7 mentre i crediti di cui aveva richiesto il pagamento quale mandataria con rappresentanza delle società indicate nella comparsa di costituzione si erano ridotti (da € 5.320.492,28) a € 224.956,89, e all'uopo riformulava le proprie conclusioni domandando: “IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato formale e materiale ex art. 2909 c.c. con riferimento ai crediti pari ad € 6.310,43, in virtù dei decreti ingiuntivi passati in giudicato, per le ragioni di cui al paragrafo 2.2. della comparsa di costituzione e, per
pagina 4 di 13 l'effetto, in applicazione del principio del ne bis in idem la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in relazione a detti crediti Parte_1 e l'inammissibilità di tali domande;
- accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con riferimento ai crediti pari ad € 2.253.428,92, attesa la pendenza dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per le ragioni di cui al paragrafo 2.3. della comparsa di costituzione e, per l'effetto, la carenza di potere in capo al Tribunale adito di decidere in ordine a tutte le domande avanzate dall' in relazione a detti crediti e dunque l'inammissibilità delle stesse, con ogni Parte_1 conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nella parte relativa alle domande svolte dall' di accertamento della competenza esclusiva del Parte_1 Cont Tribunale di Catania a decidere sulle domande di pagamento che dovessero avanzate da con riferimento a crediti, differenti da quelli oggetto del sollecito del 27 marzo 2016, acquistati o da Cont Cont acquistare in futuro da o per i quali dovesse essere in futuro conferita a procura speciale all'incasso o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande, per le ragioni di cui alla comparsa di Cont costituzione (par. 4.1.); - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle domande tutte avanzate dall' in relazione ai crediti maturati dalle società Parte_1 [...]
e di cui al paragrafo 2.1. della Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 comparsa di costituzione e all'elenco sub doc. 46 che non hanno costituito oggetto di cessione in Cont favore di per le ragioni di cui al predetto paragrafo;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alle domande di accertamento dell'inesistenza dei crediti oggetto del Cont sollecito del 27 marzo 2016 ancora dovuti a (con esclusione naturalmente di quelli interessati dalle eccezioni di giudicato, litispendenza e difetto di legittimazione passiva) per le ragioni di cui al paragrafo 6.1. della comparsa di costituzione o, quantomeno, l'inammissibilità di tali domande;
NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare inammissibili le domande avanzate dall' o comunque rigettarle in quanto infondate per le ragioni Parte_1 di cui alla comparsa di costituzione (ed in particolare, per quanto concerne la domanda di accertamento della competenza esclusiva del Tribunale di Catania, attesa la competenza alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sia quali forum destinatae solutionis che quale forum contractus, del Tribunale di Milano o al limite dei Tribunali del luogo in cui sono ubicate le sedi delle società fornitrici); - Cont condannare l' al pagamento in favore di dei seguenti importi: · IN Parte_1 PROPRIO, QUALE CESSIONARIA DEI CREDITI, € 588.347,71, dei quali: • € 109.675,47 in linea capitale maturati a titolo di corrispettivo delle forniture effettuate in favore dell' Parte_1 dalle società fornitrici-cedenti e portati dalle fatture analiticamente indicate negli elenchi che si producono sub docc. 66 e 67 - di cui € 87.878,06 già oggetto del sollecito di pagamento del 27 marzo 2016 ed € 21.797,41 ulteriori rispetto al sollecito, • € 478.672,24 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la predetta sorte capitale nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 375.747,83 portati da fatture oggetto del sollecito di pagamento (cfr. docc. 55 e 57 prodotti con la comparsa di costituzione) ed € 102.924,41 portati da fatture (note debito) ulteriori rispetto a quelle oggetto del sollecito;
• oltre agli interessi di mora sul capitale di € 3.179.760,80 – indicato nella comparsa di costituzione - nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
• oltre agli ulteriori interessi sull'importo di € 478.672,24 al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione;
• oltre agli interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 e che sono stati pagati;
QUALE MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA: € 224.956,89, dei quali: • € 56.349,42 in linea capitale maturati a titolo di corrispettivo delle forniture effettuate in favore dell' dalle Parte_1
pagina 5 di 13 società fornitrici e portati dalle fatture analiticamente indicate negli elenchi che si producono sub docc. 68 e 69 – dei quali € 54.429,15 oggetto del sollecito ed € 1.920,27 ulteriori rispetto al sollecito, •
€ 168.607,47 per interessi di mora maturati per il tardivo pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la predetta sorte capitale nonché a quelli costituenti l'integrale sorte capitale di cui al sollecito - dei quali € 112.906,84 portati da fatture oggetto del sollecito di pagamento ed € 55.700,63 portati da fatture ulteriori rispetto a quelle del sollecito, di cui agli elenchi che si producono sub docc. 70 e 71; • oltre agli interessi di mora sul capitale di € 5.065.178,43 – indicato nella comparsa di costituzione - nella misura determinata dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
• oltre agli ulteriori interessi sull'importo di € 255.313,85 – indicato nella comparsa di costituzione - al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione;
• gli interessi di mora sul capitale dei crediti che avevano costituito oggetto del sollecito del 27 marzo 2016 e che sono stati pagati. NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE, IN SUBORDINE: - condannare l' al Parte_1 Cont pagamento in favore di , in qualità di cessionaria dei crediti nonché in qualità di mandataria con rappresentanza delle società indicate nella comparsa di costituzione, di qualunque somma risultasse dovuta sia in linea capitale a titolo di corrispettivo delle forniture/prestazioni di servizi effettuate in favore dell' dalle predette società sia a titolo di interessi di mora per le causali e Parte_1 nei termini tutti di cui sopra;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA e successive.”
Anche l'attrice con le prime memorie istruttorie precisava le proprie conclusioni insistendo “in tutte le domande proposte in atto di citazione, con richiesta che l'accertamento negativo venga esteso, per le medesime ragioni già espresse in relazione alle somme di cui al sollecito avversario del 27.02.2016, anche alle ulteriori pretese avanzate da controparte con domanda riconvenzionale, che appaiono anche esse viziate dalle medesime criticità.”
Pertanto, depositati i succitati atti, la causa andava in decisione. Nondimeno successivamente, con ordinanza del 19.07.2019, veniva rimessa sul ruolo affinché le parti precisassero esattamente i crediti non ancora saldati.
Dopo alcuni rinvii per trattative di bonario componimento, con provvedimento del 25.01.2021, si riuniva al presente giudizio quello iscritto al n. 10670/19 R.G. -di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1219/2019 R.G. richiesto da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 stante la sussistente connessione tra i due e che parte delle fatture ivi
[...] Parte_1 azionate formavano oggetto anche dell'altro giudizio.
Segnatamente, con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1219/2019 R.G. del Tribunale di Catania, l' aveva contestato il credito ingiuntole per carenza di prova, e ciò anche Parte_1 Cont in ordine alla legittimazione attiva di per difetto di ius postulandi in capo al legale, per l'intervenuta prescrizione degli interessi, confutando pure la dovutezza degli importi richiesti a titolo di spese e di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente D. Lgs. 231/2002.
La una volta costituitasi, aveva confutato le avverse doglianze, Controparte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Catania, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: Nel rito: preso atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1219 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Catania in data 5/03/19; 2) rigettare l'opposizione e tutte le
pagina 6 di 13 ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare la Controparte_8
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a titolo di
[...] inadempienza contrattuale, al pagamento della somma di € 502.990,61 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché la somma di € 712.340,52 per il mancato pagamento delle NDI oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.”
Disposta la riunione del presente giudizio con quello portante il n. 10670/19 RG, si rigettava la richiesta di concessione della clausola ex art. 648 c.p.c., concedendosi -limitatamente a esso- i termini ex art. 183 c.p.c.. Depositate le nuove memorie e non risultando necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. In seguito, però, re melius perpensa ritenuto “necessario disporre ctu al fine di quantificare le somme dovute da parte opponente all'opposta sulla base della documentazione in atti”, si rimetteva la causa sul ruolo nominando ctu il dott. . Quindi, dopo l'espletamento della CTU, la causa era rinviata Persona_1 per p.c. all'udienza del 6.05.2024. Riassegnato il procedimento allo scrivente magistrato in forza del provvedimento del 25.01.2024 e precisate le conclusioni come da verbale del 06.05.2024, la causa era posta nuovamente in decisione con i termini di legge. Tuttavia, anche alla luce degli atti conclusivi compiegati dalle parti si rendeva necessario procedere con un'integrazione della consulenza, che veniva espletata tramite il richiamo del CTU dott. . Infine, all'udienza del 28.04.2025, Per_1 essendo state ulteriormente precisate le conclusioni, la causa andava a sentenza con i termini per comparse conclusionali e repliche.
*********************
Così ricostruite le posizioni delle parti e i fatti di causa, le domande di parte attrice in relazione al giudizio n. 8751/2016 r.g., a cui è stato riunito il fascicolo portante il n. 10670/19 r.g., devono essere accolte quanto appresso si dirà.
Preliminarmente, si deve esaminare la domanda formulata dall' Parte_1
, nel giudizio n. 8751/2016 r.g., sulla competenza del Tribunale di Catania in riferimento
[...] alle specifiche istanze e ai rapporti oggetto di detta controversia, osservando all'uopo che le
[...] hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, Parte_2 amministrativa, economica etc., e sono dunque degli enti pubblici economici.
Ciò posto, come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 14655/15, n. 5907/15 e anche n. 24640/16) per le aziende sanitarie locali, a cui sono equiparate le aziende ospedaliere (Cfr. Cass. n. 24157/13), perdura il loro inserimento nel sistema della tesoreria pubblica - dovendo osservare gli adempimenti previsti dalle norme di contabilità pubblica- con l'effetto che i pagamenti vengono da tali enti effettuati tramite mandati tratti sulle tesorerie.
pagina 7 di 13 Conseguentemente, è pacifico che il forum destinatae solutionis coincida con quello ove ha sede la tesoreria dell'ente che effettua il pagamento e, pertanto, nel caso in specie -a ulteriore corollario- ne discende che è da ritenersi competente il foro di Catania.
Difatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a cui si aderisce “alle (ed, oggi, alle si applicano le norme sulla contabilità Controparte_9 Controparte_10 di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n. Part 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore…………………, ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in Part Part mora la stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18377 del 06/08/2010, Rv. 614560 - 01; in precedenza, ex plurimis: Sez. 1, Sentenza n. 1804 del 07/03/1996, Rv. 496180 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13100 del 14/07/2004, Rv. 574600 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005, Rv. 581319 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006, Rv. 590647 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8823 del 12/04/2007, Rv. 597157 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 25/01/2008, Rv. 601374 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25402 del 03/12/2009, Rv. 610397 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9918 del 26/04/2010, Rv. 612489 - 01; successivamente, sempre nel medesimo senso, fra le altre: Sez. 1, Sentenza n. 24157 del 25/10/2013, Rv. 628203 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11905 del 28/05/2014, non massimata;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015, Rv. 634013..” (Cfr. Cass. n. 15175/2017 e Cass. n. 15579/2019).
Quanto all'eccezione di giudicato nonché a quella di litispendenza proposta dalla convenuta sempre nel giudizio n. 8751/2016 r.g in relazione a parte dei crediti oggetto della messa in mora del 27.03.2016 si dà atto che per l'importo di € 6.310,43 sussiste il giudicato costituito dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano n. 33025/2013 e n. 7681/14 (v. doc. 47 e 48 fascicolo convenuto n. R.G. 8751/16), circostanza in ordine alla quale non vi è contestazione.
Per i crediti che sono invece oggetto di altri procedimenti e sono ancora sub iudice per l'importo globale di € 2.253.428,92 più che di litispendenza è possibile parlare di continenza.
Ad ogni modo avendo parte attrice rinunciato alle domande a essi afferenti (v. in particolare memorie di replica del 05.04.2019) e non avendo la convenuta svolto domande riconvenzionali in merito, le prefate eccezioni sono state superate dall'intervenuta rinuncia e non richiedono più una specifica disamina.
Sul lamentato difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine ai crediti delle società
e per complessivi € Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 541.941,11 -ricompresi nel sollecito del 27.03.2016- per i quali le anzidette società avevano conferito a Cont solo il mandato di chiedere il pagamento, ma non anche per agire o resistere in giudizio, si deve riconoscere la fondatezza della doglianza dichiarando il difetto di legittimazione passiva della convenuta medesima limitatamente a tali crediti.
Sempre in via preliminare e in relazione al giudizio 8751/2016 r.g, circa la contestata nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza, si rileva come la stessa risulti infondata e da rigettare. Difatti, la nullità della citazione di cui all'art. 164 c.p.c. sussiste solo se l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto e, comunque, solo nell'evenienza in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda;
ciò non può, quindi, dirsi laddove -come nel caso in specie- tali elementi siano comunque pagina 8 di 13 individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, essendo gli stessi sufficientemente indicati e atti a porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cfr. Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077).
In punto di prescrizione si osserva, poi, che il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e non opera per il caso in specie in cui si applica piuttosto l'ordinario termine decennale che è stato pure interrotto da svariati solleciti di pagamento (v. doc. 75 convenuta).
Parimenti, si ritiene anche per gli interessi moratori, poiché -vertendosi in ipotesi di debiti derivanti da transazioni commerciali la cui fonte si rinviene nel d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231- gli stessi non si corrispondono ad anno o in termini più brevi e, dunque, non sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Peraltro, l'eccezione di prescrizione dev'essere sollevata in modo specifico con riferimento a ogni credito e per ogni credito dev'essere dedotto il dies a quo per l'esercizio dell'azione, mentre nella fattispecie l'attore non ha allegato né i singoli crediti interessati dall'eccezione, né i fatti che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbero determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., né il dies a quo per ogni singolo credito azionato.
Ciò posto, prima di affrontare le ulteriori questioni, è doveroso osservare come nel corso del giudizio le somme richieste e ancora vantate da in relazione al procedimento n. 8751/2016 r.g. Pt_4 sia a quello portante il n. 10670/2019 r.g.- nei confronti dell' siano state più volte Parte_1 rivisitate subendo correttivi al ribasso, pure a seguito di pagamenti effettuati dall' Parte_1
nei confronti delle ditte fornitrici, per cui in relazione ai crediti che non sono più oggetto
[...] del contendere per gli intervenuti pagamenti non sarà oramai necessaria alcuna pronuncia. Ciò comporta, altresì, che il decreto ingiuntivo n.1219/2019 del 05.03.2019 emesso dal Tribunale di Catania nel giudizio n. 20623/2018 r.g. e opposto con il procedimento n. 10670/2019 r.g., andrà revocato.
Sicché i crediti ad oggi ancora controversi e su cui questo Giudice è chiamato a pronunciarsi, Cont
“secondo la cessionaria all'atto di precisazione delle conclusioni” sono i “crediti residui indicati dalla nelle tabelle sinottiche di cui agli allegati n. 83, 84, 85 ed 86 della Controparte_1 memoria conclusionale del 16/01/2020 nel giudizio n. 8751/2016 R.G.A.C. oltre al prospetto “D” riportante la richiesta dei crediti residui nel giudizio n.10670/2019 R.G.A.C.” (v. anche Integrazione CTU pag. 5).
Cont In relazione a tali crediti residui vantati da il CTU incaricato, rispondendo puntualmente al mandato ricevuto, ha verificato che “L'esame dei crediti residui in sorte capitale dei due giudizi ed in particolare dalla verifica delle singole fatture indicate nei prospetti contabili riepilogativi delle partite rimaste insolute non ha evidenziato duplicazione di partite” (v. Integrazione di CTU pag. 6).
Or, l'attrice/opponente ha sostenuto la non dovutezza dei crediti vantati dalla convenuta quale cessionaria per l'inefficacia di parte delle pretese cessioni, per mancanza o vizi di notifica delle stesse e perché quelle regolarmente notificate erano state oggetto di espresso rifiuto.
pagina 9 di 13 Allo scopo di provare tali affermazioni ha, quindi, ritualmente, depositato con le seconde memorie 183 c.p.c. documentazione comprovante l'avvenuta contestazione delle cessioni operate, in ordine alla quale -stante la difficoltà di depositarla telematicamente- ha pure richiesto di essere autorizzata al deposito in Cancelleria su supporto informatico di 304 note con cui l' veva rifiutato CP_2 le cessioni dei crediti in contestazione (v. istanza depositata l'1.02.2018, allegata anche alla II memoria 183 attorea del 3.2.3018), venendo però autorizzata -con provvedimento del 9.02.2018- al deposito cartaceo dei predetti documenti. Ragion per cui sono da rigettare le eccezioni della convenuta sull'inutilizzabilità di detta documentazione essendo specifica e denominata in modo puntuale.
Ebbene, sul punto non può trovare accoglimento l'eccezione attorea relativa all'irregolarità della notifica delle prefate cessioni poiché sarebbero state effettuate dal legale della
[...]
, essendo la notifica della cessione di un credito un atto a forma libera che ben “può CP_1 concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cfr. Cass. n. 12734/2021).
Altresì da respingere è la doglianza sull'inidoneità di tali notifiche a rendere edotta l'azienda attrice della cessione, essendo stato viceversa senz'altro raggiunto lo scopo di dette notifiche -effettuate ai sensi della l. 53/94-, come provato -a contrario- proprio dai rifiuti che quest'ultima ha effettuato.
Coglie, invece, nel segno la censura formulata dall' relativamente al rifiuto Parte_1 verso le cessioni via via comunicatele ai sensi degli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006, riprodotto nell'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016.
Si reputa, infatti, che la citata normativa -la quale consente la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di contratti di servizi, forniture e lavori- sia pienamente applicabile al caso in specie in cui il cessionario è una banca/intermediario finanziario e il debitore ceduto un'azienda ospedaliera (V. Sent. Trib. Catania n. 3544/2020).
Ed invero, l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, poi trasfuso nell'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, prevedeva che “2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione….”.
Con tale disciplina, dunque, pur essendo state consentite le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. secondo le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nondimeno -al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici- l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione è stata subordinata ad alcune condizioni, ovvero alla stipula della cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla sua notifica all'amministrazione debitrice e all'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima, da comunicarsi tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Ebbene, l in esame, nonostante sia dotata di autonomia imprenditoriale, Parte_1 può senz'altro essere ricompresa nel novero delle c.d. “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, nel senso indicato dal prefato art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e poi dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le cui previsioni sono quindi di certo applicabili anche alle aziende ospedaliere, al pari delle pagina 10 di 13 aziende sanitarie, in quanto “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni…” (Cass. n. 24640/2016).
Peraltro, i rifiuti effettuati dall'azienda e da questa prodotti appaiono adeguatamente specifici considerato che contengono il riferimento agli estremi degli atti di cessione e alla data della rispettiva notifica alla debitrice, risultano protocollati con bollo informatico e sono supportati dai documenti che ne provano la notifica alla cessionaria e al cedente nonché pure dalla copia della cessione a cui gli stessi si riferiscono (v. all.ti alla II memoria 183 c.p.c. attorea del 03.02.2018).
Ciò posto, devono considerarsi pienamente legittimi i rifiuti opposti dall' Parte_1
, ex art. 117 d.lgs. 163/2006 e art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alle cessioni dei crediti ancora
[...] oggetto di controversia e per i quali è risultato che via sia stata la notifica entro 45 giorni dalla comunicazione della cessione, come adeguatamente valutato dal CTU.
Il Dott. Indelicato ha, in merito, per entrambi i giudizi qui riuniti, puntualmente accertato e rappresentato attraverso delle tabelle sinottiche all'uopo redatte “che l'
[...]
, solitamente al ricevimento delle cessioni di credito, comunicava alla Controparte_11 Cessionaria il proprio rifiuto delle cessioni di credito nel termine dei 45 giorni Parte_5 previsti dalla legge ritenendo non valida la cessione del credito per i motivi ampiamente dedotti negli atti istruttori del giudizio, ritenendo di adempiere solo nei confronti del fornitore iniziale. Il rifiuto formale è stato verificato mediante riscontro dell'invio di una raccomandata A.R. in occasione della notifica dei numerosi atti notarili di cessione analiticamente indicati con il riporto del numero di fattura.” (v. pag. 8 Integrazione CTU e Tabella 1).
L'esperto ha appurato, in particolare, che per tutti i crediti ancor oggi controversi effettivamente solo pochi di essi non sono stati oggetto di una cessione rifiutata e sono quasi tutti riferibili alla società Baxter S.p.a., per acquisti di medicinali e forniture sanitarie, oltre che ad un credito relativo alla Nutricia Italia S.p.A. (v. Integrazione CTU – Tabella 2).
Ragion per cui, per le cessioni ritualmente rifiutate -essendo le stesse inefficaci nei confronti dell' attrice-opponente, sebbene valide e operanti nei rapporti con i relativi Parte_1 cessionari- ne consegue che la convenuta/opposta non risulta legittimata alle pretese creditorie avanzate con i giudizi qui riuniti sia per sorte capitale che per interessi.
Quanto ai crediti oggetto di cessioni non rifiutate e riportati nella tabella sinottica n. 2 (v. Integrazione della CTU), dalle risultanze peritali è emerso invero che i crediti vantati per le forniture e/o i servizi resi dalle aziende danti causa non sono stati supportati da adeguata prova non risultando per essi né il contratto di fornitura, né eventuali DDT e/o ordini etc., ma solo documentazione a formazione unilaterale proveniente dalla parte che assume dovuto il credito (v. Integrazione CTU pag. 8/9 e Note del CTU alle osservazioni delle parti).
Cosicché, per le motivazioni anzidette, si devono accogliere le domande dell'
[...]
volte a negare il riconoscimento dei crediti vantati dalla convenuta/opposta per le somme Parte_1 ad essa cedute a titolo di sorte capitale e/o interessi.
pagina 11 di 13 Tali considerazioni, assorbono le ulteriori poste dall'attrice in ordine alla previsione nei vari contratti intercorsi con i fornitori del divieto di cessione dei crediti e/o di aver convenuto interessi moratori al tasso legale, peraltro rimaste sfornite di prova avendo l'attrice depositato solo dei contratti
“tipo” -senza neppure indicare le pretese creditorie e/o le fatture oggetto del presente giudizio a cui tali documenti si riferiscono- che risultano insufficienti a provare l'esistenza e l'operatività di siffatte pattuizioni per tutti gli svariati crediti oggetto di causa (v. all.ti alla II memoria 183 c.p.c.).
E analogamente si deve dedurre per le affermazioni attoree secondo cui alcuni crediti non sarebbero dovuti per “mancata fatturazione” o per “mancata verifica ed accettazione delle forniture”, per le quali non era stato comunque specificatamente dedotto a quali crediti ciò fosse riferibile né avendolo adeguatamente documentato, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Quanto, poi, ai crediti residui vantati dalla convenuta quale mandataria all'incasso delle società Cont creditrici, in riferimento alle doglianze sollevate da parte attrice alla legittimazione di ad agire per la riscossione degli anzidetti crediti e alla lamentata elusione della normativa in materia di lavori pubblici, si rileva che il mandato all'incasso “in rem propriam” e la cessione del credito, pur potendo essere utilizzati per raggiungere la medesima finalità di riscossione del credito, restano sostanzialmente differenti e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del diritto di credito al cessionario, che ne diviene titolare e quindi acquista la legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (Cfr. Cass. n. 19054/2003).
Di tal ché, si deve escludere l'eccepita elusione e l'eventuale nullità di tali mandati atteso che la finalità perseguita non rende la causa illecita, trattandosi di atti pienamente validi con i quali la mandante ha conferito espressamente alla mandataria la rappresentanza per riscuotere il credito sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.
Nondimeno, ciò detto, anche per tali crediti ci si riporta alle risultanze peritali, escludendosi pure per le somme vantate a tale titolo che la relativa pretesa sia stata adeguatamente supportata da idonea documentazione atta a provarne l'esistenza, non potendosi a tal fine valutare -si ripete- la documentazione a formazione unilaterale proveniente dalla parte che ne richiede il pagamento.
L'inidoneità del corredo probatorio posto a supporto delle pretese creditorie si riscontra poi anche in relazione ai crediti residui vantati a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di fatture (NDI) quale mandataria, come confermato anche in sede di consulenza dall'esperto, non essendo stata fornita documentazione utile a verificare l'effettiva data della fattura, quella del suo ricevimento da parte del debitore e quella del suo concreto pagamento, bensì dei meri elenchi riportanti dati non corroborati da idonei documenti -quali fatture, pagamenti etc.-, essendo tali elementi indispensabili ai fini della verifica del quantum dovuto.
Infatti, pur se il pagamento avvenuto in ritardo costituisce un inequivocabile riconoscimento, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., in ordine all'esistenza dei sottostanti contratti tra l'
[...]
e i vari creditori originari nonché della effettiva esecuzione della prestazione dovuta, Parte_1 nondimeno non risulta in atti sufficientemente dedotto il lamentato ritardo;
ciò in quanto, trattandosi di ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la scadenza dei termini di pagamento, da cui scatta la mora ex re, andrà ad ogni modo individuata nel sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore -essendo raddoppiati i termini di cui al comma 2 del citato articolo- o in altra data convenzionalmente pattuita.
pagina 12 di 13 Per tutte le superiori ragioni, assorbita ogni altra questione, vanno accolte le domande proposte dall' in relazione ai giudizi portanti i n. 8751/2016 r.g. e n. 10670/2019, Parte_1 rigettandosi le pretese creditorie avanzate da -come precisate in corso di Controparte_1 causa- e revocandosi per l'effetto, quanto al giudizio n. 10670/2019 r.g. il decreto ingiuntivo n. 1219/2019 del 05.03.2019 emesso dal Tribunale di Catania.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte convenuta/opposta per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato provato il danno subito e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella Cont condotta della una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ovvero separatamente per i due giudizi in ordine alle attività compiute antecedentemente alla riunione e congiuntamente per le fasi successive alla riunione medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Accoglie le domande proposte dall' , dichiarando Parte_1 non dovute le pretese creditorie avanzate dalla convenuta/opposta nei due giudizi qui riuniti come precisate in corso di causa;
-Per l'effetto, quanto al giudizio n. r.g. 10670/2019 r.g., revoca il decreto ingiuntivo n. 1219/2019 del 05.03.2019 emesso dal Tribunale di Catania;
-Rigetta la richiesta dell'attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
-Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1 [...]
, che liquida: Parte_1
- per le fasi anteriori alla riunione- in € 21.180,00 per il giudizio n. 8751/2016 r.g. e in € 7.646,00 per il giudizio n. 10670/2019 r.g.,
- per le attività successive alla riunione si liquidano in € 21.547,00, il tutto oltre al rimborso delle spese vive, della CPA e dell'IVA se dovute per legge;
-Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con altri provvedimenti, a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Catania, il 28.7.2025.
Il GIUDICE
(dott. Mariano Sciacca)
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