Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 120
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per credito non liquido ed esigibile

    La Corte ha ritenuto prive di fondamento le eccezioni relative alla mancanza di credito liquido ed esigibile, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha allegato prova della rituale notifica della cartella di pagamento presupposta.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto prive di fondamento le eccezioni relative all'omessa notifica degli atti presupposti, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha allegato prova della rituale notifica della cartella di pagamento presupposta.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di adeguata motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto correttamente motivato in tutti gli aspetti che attengono all'an e al quantum della pretesa, poiché si fa riferimento alla cartella di pagamento, ritualmente notificata e non impugnata, con specificazione anche dei criteri di calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha escluso la prescrizione della pretesa, poiché in presenza di un atto interruttivo rappresentato dalla cartella di pagamento notificata nel febbraio 2022, il termine di prescrizione ordinario non è decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 120
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo