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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
RR IU ANNA, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008715368000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008715368000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008715368000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015253030000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015253030000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015253030000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, all'Agenzia
Entrate Riscossione di Roma, all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza e all'Agenza dell'Entrate di Roma, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 12 febbraio 2024 (n. 1236/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento nr. 03420239008715368000, importo € 20.352,82, notificato il 14 novembre 2023, atto allegato al ricorso.
L'avviso d'intimazione veniva impugnato limitatamente all'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 03420200015253030000, asseritamente notificata in data 10.02.2022, riguardante IRPEF
e altro anno 2014.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità in quanto si intimava il pagamento di un credito non liquido ed esigibile;
2) Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto;
3) Nullità per difetto di adeguata motivazione soprattutto in relazione ai criteri di determinazione degli interessi;
4) Prescrizione della pretesa risalente all'anno d'imposta 2014.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 13 marzo 2024 si è costituita l'Agenzia dell'Entrate di Cosenza depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso. Allegava documentazione rappresentata dalla prova della notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'atto impugnato, notificata a mani del destinatario in data 10 febbraio 2022.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 l'Ufficio presente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
ADE ha allegato prova documentale riguardante la rituale notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'atto impugnato;
devono quindi ritenersi prive di fondamento le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alla presunta omessa notifica di atti presupposto o alla mancanza di credito liquido ed esigibile.
L'atto è correttamente motivato in tutti gli aspetti che attengono all'an e al quantum della pretesa in quanto si fa riferimento alla cartella di pagamento, ritualmente notificata e non impugnata dal ricorrente, con specificazione anche dei criteri di calcolo degli interessi.
Non si è determinata alcuna prescrizione della pretesa in quanto, in presenza di atto interruttivo rappresentato dalla cartella di pagamento notificato nel febbraio 2022, il termine di prescrizione ordinario non è decorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione della soccombenza la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della Parte resistente costituita nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia dell'Entrate di
Cosenza, spese che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
RR IU ANNA, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008715368000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008715368000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008715368000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015253030000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015253030000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015253030000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, all'Agenzia
Entrate Riscossione di Roma, all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza e all'Agenza dell'Entrate di Roma, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 12 febbraio 2024 (n. 1236/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento nr. 03420239008715368000, importo € 20.352,82, notificato il 14 novembre 2023, atto allegato al ricorso.
L'avviso d'intimazione veniva impugnato limitatamente all'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 03420200015253030000, asseritamente notificata in data 10.02.2022, riguardante IRPEF
e altro anno 2014.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità in quanto si intimava il pagamento di un credito non liquido ed esigibile;
2) Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto;
3) Nullità per difetto di adeguata motivazione soprattutto in relazione ai criteri di determinazione degli interessi;
4) Prescrizione della pretesa risalente all'anno d'imposta 2014.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 13 marzo 2024 si è costituita l'Agenzia dell'Entrate di Cosenza depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso. Allegava documentazione rappresentata dalla prova della notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'atto impugnato, notificata a mani del destinatario in data 10 febbraio 2022.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 l'Ufficio presente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
ADE ha allegato prova documentale riguardante la rituale notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'atto impugnato;
devono quindi ritenersi prive di fondamento le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alla presunta omessa notifica di atti presupposto o alla mancanza di credito liquido ed esigibile.
L'atto è correttamente motivato in tutti gli aspetti che attengono all'an e al quantum della pretesa in quanto si fa riferimento alla cartella di pagamento, ritualmente notificata e non impugnata dal ricorrente, con specificazione anche dei criteri di calcolo degli interessi.
Non si è determinata alcuna prescrizione della pretesa in quanto, in presenza di atto interruttivo rappresentato dalla cartella di pagamento notificato nel febbraio 2022, il termine di prescrizione ordinario non è decorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione della soccombenza la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della Parte resistente costituita nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia dell'Entrate di
Cosenza, spese che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento