Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13979 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RANDAZZO C.F._1
EMANUELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 9/04/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accol- ta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta nel 2019.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 25-
27/02/2020.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Principio ormai consolidato è che l'affido esclusivo vada disposto se risponde all'esclusivo interesse morale e materiale della prole: “la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche -
e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e me- dio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio. Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di cre- scere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di di- sponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole” (Corte appello Palermo sez. I, 18/09/2023,
n.1602).
Dall'istruttoria espletata è emersa la prova del disinteresse del resistente alla vita delle fi- glie: il teste ha dichiarato “Da circa 5 ann si è disinteressato Testimone_1 Controparte_1 delle figlie e della loro crescita” e analogamente la testa “Dal 2020, il Controparte_2 sig non si è più curato dell'interesse delle figlie e non le ha più viste né sen- Controparte_1 tite telefonicamente, disinteressandosi nella maniera più assoluta della loro crescita e delle loro esigenze economiche”.
Tali elementi probatori, letti insieme al disinteresse manifestato dal resistente al giudizio, conducono ad una valutazione sulla inidoneità educativa del suddetto genitore tale da escluderlo dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse della prole all'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affi- damento condiviso.
La scelta di non sentire le minori nata a [...] il Persona_1
10/12/2007 e nata a [...] l'[...] va motivata per l'età della Persona_2 primogenita, vicina al compimento dei 18 anni, e della distanza della seconda dai dodici anni, anche tenuto conto della mancata richiesta di audizione e dalla superfluità dell'adempimento alla luce dei dati acquisiti.
Nel caso di specie, pertanto, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” della prole minore alla madre cui competerà, quin- di, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la medesima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alle frequentazioni con il padre, mentre per può stabilirsi una Persona_1 libera concertazione padre-figlia, quanto a possono essere confermate le modalità Per_2
e i tempi di cui alla separazione, già richiamate nella ordinanza presidenziale.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento delle figlie della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o ca- salingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate poten- zialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
3.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, la scarna documentazione reddituale in atti lascia intendere che im- mutate siano le condizioni reddituali delle parti rispetto all'epoca della separazione.
Quanto alla ricorrente, ella ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza e di non prestare attività lavorativa, né di avere una qualche capacità lavorativa specifica, data anche l'età (46 anni). La stessa nulla ha allegato in merito alla sua condizione reddituale, nono- stante l'onere di versare in atti documentazione fiscale comprovante la sua situazione pa- trimoniale (dichiarazioni dei redditi o di certificazione attestante la mancata effettuazione delle medesime rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate), da presentarsi già all'u- dienza di comparizione avanti al Presidente.
Del pari nulla è dato sapere della situazione del resistente, il quale si era obbligato in ac- cordo di separazione a versare la cifra complessiva di € 250,00.
Alla luce di tali dati, la domanda proposta da e diretta ad ottenere in Parte_1 suo favore un assegno divorzile, non può essere accolta, poiché deve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragio- ni oggettive, conseguenza della significativa sproporzione economica rispetto all'altro co- niuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il ri- chiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica).
Di contro, appare equo fissare il contributo da porre a carico di per Controparte_1 il mantenimento della prole in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), da corri- spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPACI in data 30/08/2012, da
, nato a [...], in data [...], e da Parte_1 Parte_2
[...
nata a [...], in data [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, parte I dell'anno 2012; dispone l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” delle figlie Persona_1 nata a [...] il [...] e nata a [...] l'[...] alla madre Persona_2
cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore Parte_1 interesse per la medesima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà delle minori e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_3
, un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle
[...] figlie della coppia (€ 150,00 a figlia), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; rigetta la domanda di assegno divorzile;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.