Articolo 9 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 marzo 1992
Art. 9. (Riconoscimento diplomi e svolgimento attivita' e professioni sanitarie: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/594/CEE , 89/595/CEE e 90/658/CEE dovra' prevedere:
a) che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica nonche' la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare;
b) che siano fatte salve le disposizioni contenute nell' articolo 9, commi 1 , 2 e 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , nell' articolo 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 217 , nell' articolo 7, quarto comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409 nell' articolo 1, terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905 , nell' articolo 1, terzo comma, della legge 8 novembre 1984, n. 750 , nell' articolo 1, terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296 .
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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