Articolo 529 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 528Articolo 530
Versione
6 maggio 1952
Art. 529.
(Gente di mare di prima e di seconda categoria)


Sulle attuali matricole della gente di mare e' annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento.
Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole di stinte.
Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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