CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4705/2018 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4705/2018 R.G., verten- te tra:
Controparte_1
NC di Credito PO s.c.p.a., NC di Credito Cooperativo di Controparte_2
Flumeri, soc. coop., , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, NC PO di RI, PO RI rappresentata da CP_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Carmela Melucci che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Alessia Saccardo, e si riporta agli atti e verbali di causa, nonché alle ultime note.
E' presente, per e per NC di Credito Cooperativo di Flumeri, l'Avvocato Raf- Controparte_10 faele Rea che dichiara di essere presente per delega orale degli LI e ST e si ripor- ta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per l'Avvocato Maria Francesca Matinata che dichia- Controparte_11 ra di essere presente per delega orale degli Avvocati Torelli e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, non- ché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4705/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4705/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza n. 53/2018 resa dal Tribunale di Avellino in data 23.7.2018 nei procedimenti riuniti n.
35/2013 e 561/13 R.G. - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
Alessia Saccardo, elettivamente domiciliato con il proprio difensore all'indirizzo p.e.c.
[...]
Email_1
appellante
e
NC di Credito PO s.c.p.a. (C.F. , in persona del legale rappresen- P.IVA_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luciano Iacoviello, elettivamente domiciliata con il proprio difensore presso l'indirizzo p.e.c. avvlucianoiacoviel-
Email_2 appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Peluso, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via F. Giordani, n. 23; interventrice nonché
(C.F. , in persona del Controparte_12 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Castelluc-
2
cio elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Corso Euro- pa, n. 72; appellata nonché
(già ) (C.F. ), in persona del le- CP_3 Controparte_13 P.IVA_3 gale rappresentante pro tempore, domiciliata presso gli indirizzi pec
[...]
e Email_3 Email_4 appellata contumace nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Controparte_10 P.IVA_4 sentata e difesa dall'Avvocato Giovanni LI, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Via P.S. Mancini, n. 70; interventrice nonché
), domiciliato presso l'indirizzo pec Controparte_5 C.F._2 [...]
(C.F. ), domici- Email_5 CP_6 C.F._3 liata presso l'indirizzo pec Email_6 Controparte_14
(già e già ), in persona del lega- P.IVA_5 Controparte_15 Controparte_16 le rappresentante pro tempore; NC PO di RI ( ), in persona del lega- P.IVA_6 le rappresentante pro tempore, domiciliata in Avellino, Corso Europa, n. 72; appellati contumaci nonché
( ), rappresentata da Controparte_11 P.IVA_7 Controparte_17
( ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Rosaria Torelli e Marco
[...] P.IVA_8
Torelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Salerno, Via C.
Calenda, n.10; interventrice
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Dall'esame degli atti, tenuto conto della produzione offerta e utilizzabile (non è disponi- bile, ad esempio, il fascicolo telematico di primo grado), si desume quanto segue.
Con l'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 35/2013, la NC di Credito PO esponeva:
a) di essere creditrice della soc. per l'importo di € 459.612,76, e che detta sua Parte_1 creditoria era stata garantita, tra l'altro, da fideiussione personale prestata dal sig.
[...]
; b) la debitrice principale, la era stata ammessa alla procedura di CP_1 Parte_1 concordato preventivo, nell'ambito della quale aveva offerto, ai propri creditori chirografari, un pagamento falcidiato, in misura pari al 55,36% dell'intero; c) con atti del 19.5.2011 e del
22.12.2011, il sig. aveva venduto al coniuge alcuni Controparte_1 CP_18 immobili descritti in atti;
d) gli atti erano idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale del
3
sig. . CP_1
La NC chiedeva: “dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti di disposi- zione del patrimonio con il quale il debitore ha recato pregiudizio alla NC e precisamen- te il richiamato atto di compravendita del 19.05.2011 e atto di compravendita del
22.12.2011 …”; f) nel corso del giudizio, la Controparte_12 la (nelle comparse vi è mero errore materiale
[...] Controparte_19 nell'intestazione), il , il spiegavano intervento volon- Controparte_16 CP_15 tario ai sensi dell'art. 105 c.p.c.; g) in data 07/12/2015 al giudizio n. 35/2013 veniva riunito quello iscritto al n. 561/2013, introdotto con atto di citazione dalla Controparte_13
(oggi in rappresentanza di che aveva dedotto Controparte_3 CP_20
l'esistenza di debitoria della Società verso la NC della Campania, poi ceduta proprio ad
h) venivano chiamati i signori , e CP_20 Controparte_1 CP_6 [...]
(tra questi ultimi era intervenuto contratto preliminare di vendita degli immobili Parte_2 oggetto dei precedenti atti), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via princi- pale ritenere e dichiarare la nullità per simulazione assoluta e/o relativa degli atti pubblici di compravendita e delle relative trascrizioni, intervenuti tra e Controparte_1 [...]
e precisamente dell'atto per Notar di S. Angelo dei Lombardi del CP_21 Persona_1
19.05.2011, rep. n. 10099- racc. n. 4021, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Im- mobiliari di Avellino in data 20.05.2011 al n. 8963 R.G. e n. 7252 Reg. Part. e dell'atto per
Notar di Lioni del 22/12/2011, rep. n. 50716- racc. n. 24023, trascritto pres- Persona_2 so la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 18/01/2012 al n. 982 R.G., nonché dell'atto con promessa di vendita e della relativa trascrizione, intervenuto tra CP_6
e per Notar di Guardia dei Lombardi del Controparte_5 Persona_3
4/12/2012, rep. n. 34446, racc. n. 8129, registrato in S. Angelo dei Lombardi il 6/12/2012 al
n. 3300 IT, trascritto in Avellino il 6/12/2012 ai n.ri 21017 Reg. gen. e n. 17778 Reg. Part., e di ogni atto presupposto, conseguentemente, inerente e relativo. b) In via gradata, in caso di mancato riconoscimento della eccepita simulazione, revocare ex art. 2901 c.c. e ss. e dichia- rare comunque inefficaci ed improduttivi di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della dichiarante società quale cessionaria in blocco dei crediti già vantati dalla Controparte_20
, entrambi i detti negozi di compravendita intervenuti tra Controparte_22 [...]
e nonché la promessa di vendita intervenuta tra CP_1 CP_6 CP_6
e e tutte le relative trascrizioni come sopra riportate;
c) Ordinare in caso Controparte_5 di accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub a) la cancellazione delle trascrizioni degli atti pubblici di compravendita (precisati in detto capo) a favore della sig.ra CP_6 come sopra identificata e domiciliata, nonché la cancellazione della trascrizione della pro- messa di vendita a favore di , come sopra identificato e domiciliato o, in Controparte_5 caso di accoglimento delle conclusioni sub b), la trascrizione e/o annotazione della sentenza di inefficacia a margine delle trascrizioni relative a tutti e tre i detti atti con esonero per il
Conservatore dei RR. II. di Avellino da qualsiasi responsabilità al riguardo;
d) adottare
4
ogni altro ulteriore e consequenziale provvedimento atto a salvaguardare l'efficacia verso i terzi dell'emittenda pronunzia…”.
Il sig. rimaneva contumace, mentre si costituivano e Controparte_1 CP_6 [...]
. CP_23
1.2 Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha accolto in parte le domande ed ha così statuito: “a) dichiara inefficace nei confronti di NC di Credito PO, CP_15
, NC di Credito Cooperativo di Flumeri,
[...] Controparte_16 [...]
l'atto per Notar datato 19.05.2011, n. CP_24 Controparte_13 Per_1
10099- 4021, e per Notar del 22.12.2011, n. 50716- n.24023, intercorsi tra Per_2 [...]
e b) dichiara la precedente statuizione titolo idoneo ad ottene- CP_1 CP_6 re l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655 comma 1 c.c.; c) rigetta la do- manda di simulazione;
d) rigetta la domanda di revoca del preliminare per Notar del Per_3
4.12.2012 n. 34446/8129 ...”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 24.9.2018, ha promos- Controparte_1 so appello, costituendosi in data 1.10.2018.
L'istante, con il primo motivo, ha dedotto l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione sia della NC di Credito PO s.c.p.a. (giudizio 35/2013 RG), sia della notifica dell'atto di citazione dela (giudizio 561/13 RG), atteso che “l'atto di ci- Controparte_13 tazione della del 9/1/2013, intro- Controparte_25 duttivo del giudizio recante R.G. n. 35/2013, veniva notificato a mezzo del servizio postale al sig. – contumace in primo grado - alla via Oreste De Maio n. 32, Controparte_1
Lioni (AV).
L'atto di citazione della (oggi , introduttivo del Controparte_13 CP_3 giudizio recante R.G. n. 561/2013, veniva notificato al sig. – contu- Controparte_1 mace in primo grado - alla via Oreste De Maio n. 26, Lioni (AV)”.
Con il secondo motivo, ha dedotto l'omessa notifica delle comparse di intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., della e della Controparte_19 Controparte_26
(entrambe per il giudizio 35/2013 RG) e dunque la violazione
[...] dell'art. 292 cpc.
L'appellante ha chiesto: “- accertare e dichiarare inesistenti le notifiche dell'atto di citazio- ne della NC di Credito PO s.c.p.a. e dell'atto di citazione de la Controparte_13
(oggi e, per l'effetto, accertare e dichiarare la inesistenza degli
[...] CP_3 atti di intervento spiegati da Controparte_12 [...]
(oggi ), Controparte_19 Controparte_16 Controparte_27 [...]
e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza del Tribunale di Avellino CP_15
– ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data 23.07.2018; - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 292, I comma c.p.c. in relazione alla omessa notifica delle comparse di intervento volontario ex art.105 c.p.c. della e Controparte_19 della e, per l'effetto, annullare la sen- Controparte_12
5
tenza del Tribunale di Avellino – ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data 23.07.2018…”.
Si sono costituiti la NC di Credito PO s.c.p.a. e la Controparte_12
contestando l'avverso dedotto.
[...] C Sono intervenuti, in qualità di cessionari, la la e Controparte_2 CP_4
Controparte_11
Nel corso del giudizio l'appellante e la hanno dedotto, per i loro rap- Controparte_2 porti, l'intervenuta transazione della lite.
1.4 In via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ad esempio, all'udienza del 19.3.2018 si dava atto del subentro di nella posizio- CP_3 ne di , nella qualità di rappresentante di e nella Controparte_13 CP_20 sentenza si legge: “la medesima domanda veniva proposta anche dalla che su- CP_3 bentrava nel giudizio in prosecuzione della precisamente Parte_3
a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della in Controparte_13 data 15.12.2015 cedeva a i crediti precedentemente ceduti dalla NC CP_20 CP_3 della Campania ad , compresi quelli vantati nei confronti di per cui è CP_20 Parte_1 processo” (pag. 4 della sentenza).
Sempre in via preliminare, come appena visto, si rileva che nel corso del giudizio si è costi- tuita la deducendo la cessione del credito da parte della Controparte_2 CP_29
e producendo anche il contratto.
[...]
Per doverosa completezza va detto che, negli allegati della cessione, vi è indicazione della società “Costruzioni Irpine srl”, ma la cessione non è stata contestata dal cedente ed è stata sostanzialmente confermata dallo stesso appellante.
Successivamente, proprio la ha dichiarato non solo di rinunciare agli at- Controparte_2 ti del giudizio di appello, ma anche “al diritto ed all'azione ed a far valere la condanna di cui alla sentenza n. 53/2018 di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino nei giudizi rg
35/13 + 531 (recte 561)/13”.
La rinuncia anche all'azione e addirittura a far valere la condanna si reputa debba comporta- re la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra e la Ces- Controparte_1 sionaria.
Si è ad esempio sostenuto che in materia rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. La rinunzia all'azione in appello può disporre una misura da interpretare e considerare caso per caso a seconda che voglia intendersi anche quale ri- nuncia al giudicato, trattandosi in questo caso di cessata materia del contendere (Corte d'Ap- pello Potenza, Sentenza, 17/05/2024, n. 226).
E tale valutazione si ritiene dare anche all'esito della successiva rinuncia agli atti del giudi- zio da parte appellante, con riguardo ai rapporti con la tenuto conto del- Controparte_2
6
le deduzioni del predetto (“la formula da adoperare sarà, allora, non quella di estinzione del processo in appello, ma quella della «cessazione della materia del contendere». L'effettiva volontà di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che travol- ga la sentenza di primo grado, potrà risultare anche dalla eventuale esplicitazione, nelle istanze, della causa della rinuncia e dell'accettazione, che spesso consisterà in una transa- zione stragiudiziale raggiunta tra le partii”).
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n.
10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene sponta- neamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pro- nunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende so- praggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 feb- braio 2003, n. 1950).
Ed è noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i di- fensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, si è ad esempio sostenuto che: “la ces- sazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione propo- sta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la senten- za pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della do- manda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
7
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della ces- sazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovve- ro attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza vir- tuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I,
04/06/1999, n. 5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000, n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n.
26299; Cass. civ., V, 14.7.2021, n. 20001).
E tuttavia, nella specie non può essere sottaciuto non solo che l'art. 111 cpc prescrive che il processo in ogni caso prosegue tra le parti originarie, ma anche che, con la sentenza di primo grado, vi è stata condanna alle spese in favore della cedente, per cui il principio prima indi- cato non può trovare applicazione integrale.
In ogni caso, ad avviso della Corte non è comunque possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere anche nei rapporti con l'originario creditore e cioè la
[...]
posto, peraltro, che, l'appellante, ancora con le note finali e seppure per Controparte_30 raggiungere ulteriori fini, ha comunque chiesto “- accertare e dichiarare inesistenti le noti- fiche dell'atto di citazione della NC di Credito PO s.c.p.a. e dell'atto di citazione de la (oggi e, per l'effetto, accertare e dichia- Controparte_13 CP_3 rare la inesistenza degli atti di intervento spiegati da Controparte_31
(oggi
[...] Controparte_19 Controparte_16 [...]
), e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza del CP_27 CP_15
Tribunale di Avellino – ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data
23.07.2018;
- in subordine, laddove la Corte di Appello adita dovesse dichiarare la nullità delle notifiche delle citazioni introduttive, ricorrono le condizioni richieste dall'art. 354 c.p.c. per la rimes- sione della causa al giudice di primo grado, previa dichiarazione anche della nullità della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 292, I comma c.p.c. in relazione alla omessa notifica delle comparse di intervento volontario ex art.105 c.p.c. della Controparte_19
e della e, per l'effetto,
[...] Controparte_12 annullare la sentenza del Tribunale di Avellino – ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data 23.07.2018”.
In altre parole, l'istante ha chiesto di incidere sulla domanda della NC di credito popolare, per cui, non solo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può riguardare solamente i rapporti tra ceduto e cessionario, ma neppure alcuna valutazione allo stato è pos- sibile fare in ordine alla formalità esistente, ex art. 2668, primo comma, secondo periodo,
8
c.c.
Dunque, tutte le ragioni sin qui esposte (art. 111 cpc;
condanna alle spese contenuta nella pronuncia impugnata;
richiesta di incisione sulla domanda dell'originaria attrice del giudizio
35/2013) ostano alla pronuncia, almeno nella misura richiesta dall'appellante, ferma restan- do, naturalmente, la possibilità, per le parti interessate, di ricorrere alla previsione contenuta nel primo periodo del primo comma dell'art. 2668 cc (in data 5.11.2025 è stata prodotta nota di trascrizione).
Va ancora evidenziato come si reputi che le cessioni in favore di e PO Controparte_10
RI non siano state oggetto di univoca e tempestiva contestazione. Controparte_8
2 Il merito
L'appello non può essere accolto.
2.1 Per ciò che concerne il primo motivo, dalla produzione della NC di Credito PO si desume che l'agente postale incaricato della notifica aveva attestato di essersi recato in
Via Oreste De Maio n. 32 e di aver appurato, all'indirizzo di , la tem- Controparte_1 poranea assenza del destinatario, di aver quindi immesso avviso nella cassetta postale corri- spondente dello stabile in indirizzo, di aver depositato il plico presso l'ufficio postale e di aver dato comunicazione al destinatario mediante raccomandata.
Dunque, queste attività certificano che l'Agente postale ha individuato l'abitazione del Sig.
e che, in quella occasione, il predetto era assente. CP_1
Per quanto riguarda, invece, la notifica operata da in Via Ore- Controparte_13 ste De Maio n. 26, l'ufficiale giudiziario che ha eseguito notifica ex art. 140 cpc, aveva di- chiarato di non aver trovato il destinatario e di aver provveduto al deposito dell'atto presso la
Casa comunale con affissione alla porta del prescritto avviso, e alla spedizione di altro avvi- so a mezzo posta raccomandata (seppure senza indicazione del numero).
Per vero, non si rinviene materialmente quest'ultimo avviso, non essendovi la produzione dell'allora attrice, ma non occorre approfondimento - sempre possibile, anche in forza dei principi espressi da Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2023, n. 4835 - posto che non vi è stato mo- tivo di impugnazione su questo specifico punto, avendo l'appellante censurato solo la corret- ta indicazione del civico ed avendo questi anche dichiarato: “l'atto di citazione della
[...]
(oggi , introduttivo del giudizio recante R.G. n. Controparte_13 CP_3
561/2013, veniva notificato al sig. – contumace in primo grado - alla Controparte_1 via Oreste De Maio n. 26, Lioni (AV). …nel secondo caso la notifica veniva effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia nella casa comunale di Lioni (AV) ed anche in tal caso l'atto non risulta ritirato” (pag. 7 dell'appello).
Peraltro, nel verbale del 9.12.2013 del giudizio 561/13 si dava atto della produzione “in ori- ginale di 2 avvisi di ricevimento per compiuta giacenza presso l'Ufficio postale di Lioni, in- dirizzati rispettivamente al Sig. ed alla sig.ra e il giu- Controparte_1 CP_6 dice, sciogliendo la riserva, dichiarava la contumacia dei predetti.
Ebbene, la Corte reputa che, in tema di notificazioni, ove l'agente postale abbia attestato l'ir-
9
reperibilità temporanea del destinatario ed abbia inviato la raccomandata informativa, l'even- tuale erroneità nell'indicazione del civico non può essere fonte di nullità, poiché per sostene- re il contrario è necessario che sia accertato il falso mediante l'esperimento di apposita que- rela e cioè che la persona non è stata cercata alla propria residenza e ivi non sia stato lasciato l'avviso, ma altrove.
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte, ritenuto applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio: “non è controverso che la ricorrente risiede in (Omissis) e proprio ivi si recò l'agente postale, come consta dagli atti prodotti dalla stessa ricorrente.
Poiché non rinvenne in casa l'interessata lasciò l'avviso previsto dalla legge e fece luogo al- la raccomandata informativa. CP_3 La circostanza che la fosse stata cercata all'indirizzo e non trovata dall'ufficiale notifi- catore costituisce circostanza contestabile solo a querela di falso. Il fatto che, successiva- mente, la raccomandata informativa riportava il numero civico (Omissis), così come osser- vato dal Tribunale, non assume significato dirimente, stante che l'agente postale, effettuate le ricerche previste, lasciò l'avviso all'indirizzo corretto della ricorrente, senza che l'erronea indicazione avesse avuto conseguenze. Per sostenere il contrario occorrerebbe, come si è detto, che fosse accertato il falso mediante l'esperimento di apposita querela e cioè che la persona non venne cercata alla propria residenza e ivi non venne lasciato l'avviso, ma al- trove. Di conseguenza l'erronea indicazione del civico (invero si tratta solo di un bis) risul- ta, in sè, ininfluente e non appare fonte di nullità.
In definitiva, la notificazione, effettuata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, si perfezionò decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, non essendovi stato ri- tiro del piego contenente l'atto da notificare”.
Le esposte ragioni restano salde, nonostante la ricorrente insista negli argomenti di cui al ricorso con la memoria: non è controverso, come si è detto, che la notifica venne ritualmen- te effettuata al civico (Omissis), al quale l'ufficiale notificatore, stante la irreperibilità rela- tiva dell'interessata, lasciò l'avviso; che una tale circostanza non è contestabile, se non a querela di falso;
che la raccomandata integratrice, venne recapitata, nonostante, non risulti essere stato indicato il (Omissis), all'indirizzo corretto;
che anche una tale conclusione dell'ufficiale notificatore, il quale diversamente avrebbe dovuto restituire il plico essendo sconosciuto al sito il destinatario, implicante una verifica in loco, è contestabile solo con la querela di falso” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/10/2023, n. 29176).
Questo principio si ritiene possa trovare anche nella specie, posto che l'eventuale erronea in- dicazione del civico non esclude dunque la correttezza del luogo dove risiedeva il destinata- rio e soprattutto la mancanza di vizio delle operazioni notificatorie, potendosi presumere che l'agente avesse esattamente individuato il civico in cui abitava il Sig. ; poiché vi era CP_1 stata immissione in cassetta (procedimento di notificazione a mezzo posta), nonché avviso alla porta dell'abitazione (procedimento di notificazione ex art. 140 cpc), diversamente,
l'agente notificatore avrebbe proceduto secondo altre formalità (irreperibilità assoluta e art. 10
143 cpc).
Peraltro, per mera completezza, stante la rilevanza dirimente di quanto appena detto, va detto che dalla visione del procedimento di notificazione da parte del , si ar- Controparte_15 guisce che, quantomeno l'avviso è indirizzato in Via De Maio, n. 26/28, senza che su questo punto vi siano state contestazioni.
Ancora, nell'atto di compravendita del 22.12.2011, l'indirizzo del Sig. Parte_4
[...
risulta in Via De Maio, n. 32.
Dunque, l'eventuale mutamento del civico o ancora l'erroneità nell'indicazione non esclude che l'abitazione del Sig. sia stata individuata dall'agente notificatore. CP_1
Il primo motivo va quindi rigettato.
2.2 Il secondo motivo va invece dichiarato inammissibile.
Non si ignora il principio secondo cui il giudice di appello che rilevi la nullità della statui- zione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., de- ve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trat- tandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazio- ne introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale (Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 12/10/2023, n. 28452.
E tuttavia, non può essere sottaciuto che l'appellante non ha univocamente contestato il me- rito della pronuncia in ordine alle posizioni della NC PO di RI e della NC di
Credito Cooperativo di Flumeri.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, è ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la ri- messione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellan- te, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità ri- spetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di ri- to, anche le questioni di merito (Cass. civ., III;
03/12/2015, n. 24612; Cass. civ., VI,
10/01/2019, n. 402; Cass. civ., III, 16/10/2023, n. 28744; Cass. civ., III, 03/03/2025, n.
5644).
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, il primo motivo va rigettato mentre il secondo va dichiarato inammissibile.
Nei rapporti tra l'appellante, la , la CP_4 Controparte_12
e la per come rappresentata, le spese seguono la
[...] Controparte_11 soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previ- sioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione massima, te- nuto conto della non particolare complessità della causa.
In quelli tra l'appellante e la NC di Credito PO, sostanzialmente assente nel corso
11
del giudizio, nonché in quelli tra l'istante e la , l'intervenuta definizione in Controparte_2 rito della vertenza induce a ritenere esistenti i presupposti per disporne la compensazione nel secondo grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.12, n. 228, “quando l'impugnazione, anche inciden- tale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo prece- dente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 53/2018 resa dal Tribunale di Avellino in data 23.7.2018 nei procedimenti riuniti n. 35/2013 e 561/13
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra e la Controparte_1
Controparte_2
• rigetta il primo motivo di appello;
• dichiara inammissibile il secondo motivo di appello;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida: a) in favore di Controparte_12
in complessivi euro 7.158,5 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso spese generali come per legge;
b) in favore di in com- Controparte_10 plessivi euro 7.158,5 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
c) in favore di per come Controparte_11 rappresentata, in complessivi euro 7.158,5 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
12
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4705/2018 R.G., verten- te tra:
Controparte_1
NC di Credito PO s.c.p.a., NC di Credito Cooperativo di Controparte_2
Flumeri, soc. coop., , , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, NC PO di RI, PO RI rappresentata da CP_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Carmela Melucci che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Alessia Saccardo, e si riporta agli atti e verbali di causa, nonché alle ultime note.
E' presente, per e per NC di Credito Cooperativo di Flumeri, l'Avvocato Raf- Controparte_10 faele Rea che dichiara di essere presente per delega orale degli LI e ST e si ripor- ta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per l'Avvocato Maria Francesca Matinata che dichia- Controparte_11 ra di essere presente per delega orale degli Avvocati Torelli e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, non- ché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4705/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4705/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza n. 53/2018 resa dal Tribunale di Avellino in data 23.7.2018 nei procedimenti riuniti n.
35/2013 e 561/13 R.G. - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
Alessia Saccardo, elettivamente domiciliato con il proprio difensore all'indirizzo p.e.c.
[...]
Email_1
appellante
e
NC di Credito PO s.c.p.a. (C.F. , in persona del legale rappresen- P.IVA_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luciano Iacoviello, elettivamente domiciliata con il proprio difensore presso l'indirizzo p.e.c. avvlucianoiacoviel-
Email_2 appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Peluso, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via F. Giordani, n. 23; interventrice nonché
(C.F. , in persona del Controparte_12 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Castelluc-
2
cio elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Corso Euro- pa, n. 72; appellata nonché
(già ) (C.F. ), in persona del le- CP_3 Controparte_13 P.IVA_3 gale rappresentante pro tempore, domiciliata presso gli indirizzi pec
[...]
e Email_3 Email_4 appellata contumace nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Controparte_10 P.IVA_4 sentata e difesa dall'Avvocato Giovanni LI, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Via P.S. Mancini, n. 70; interventrice nonché
), domiciliato presso l'indirizzo pec Controparte_5 C.F._2 [...]
(C.F. ), domici- Email_5 CP_6 C.F._3 liata presso l'indirizzo pec Email_6 Controparte_14
(già e già ), in persona del lega- P.IVA_5 Controparte_15 Controparte_16 le rappresentante pro tempore; NC PO di RI ( ), in persona del lega- P.IVA_6 le rappresentante pro tempore, domiciliata in Avellino, Corso Europa, n. 72; appellati contumaci nonché
( ), rappresentata da Controparte_11 P.IVA_7 Controparte_17
( ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Rosaria Torelli e Marco
[...] P.IVA_8
Torelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Salerno, Via C.
Calenda, n.10; interventrice
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Dall'esame degli atti, tenuto conto della produzione offerta e utilizzabile (non è disponi- bile, ad esempio, il fascicolo telematico di primo grado), si desume quanto segue.
Con l'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 35/2013, la NC di Credito PO esponeva:
a) di essere creditrice della soc. per l'importo di € 459.612,76, e che detta sua Parte_1 creditoria era stata garantita, tra l'altro, da fideiussione personale prestata dal sig.
[...]
; b) la debitrice principale, la era stata ammessa alla procedura di CP_1 Parte_1 concordato preventivo, nell'ambito della quale aveva offerto, ai propri creditori chirografari, un pagamento falcidiato, in misura pari al 55,36% dell'intero; c) con atti del 19.5.2011 e del
22.12.2011, il sig. aveva venduto al coniuge alcuni Controparte_1 CP_18 immobili descritti in atti;
d) gli atti erano idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale del
3
sig. . CP_1
La NC chiedeva: “dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti di disposi- zione del patrimonio con il quale il debitore ha recato pregiudizio alla NC e precisamen- te il richiamato atto di compravendita del 19.05.2011 e atto di compravendita del
22.12.2011 …”; f) nel corso del giudizio, la Controparte_12 la (nelle comparse vi è mero errore materiale
[...] Controparte_19 nell'intestazione), il , il spiegavano intervento volon- Controparte_16 CP_15 tario ai sensi dell'art. 105 c.p.c.; g) in data 07/12/2015 al giudizio n. 35/2013 veniva riunito quello iscritto al n. 561/2013, introdotto con atto di citazione dalla Controparte_13
(oggi in rappresentanza di che aveva dedotto Controparte_3 CP_20
l'esistenza di debitoria della Società verso la NC della Campania, poi ceduta proprio ad
h) venivano chiamati i signori , e CP_20 Controparte_1 CP_6 [...]
(tra questi ultimi era intervenuto contratto preliminare di vendita degli immobili Parte_2 oggetto dei precedenti atti), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via princi- pale ritenere e dichiarare la nullità per simulazione assoluta e/o relativa degli atti pubblici di compravendita e delle relative trascrizioni, intervenuti tra e Controparte_1 [...]
e precisamente dell'atto per Notar di S. Angelo dei Lombardi del CP_21 Persona_1
19.05.2011, rep. n. 10099- racc. n. 4021, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Im- mobiliari di Avellino in data 20.05.2011 al n. 8963 R.G. e n. 7252 Reg. Part. e dell'atto per
Notar di Lioni del 22/12/2011, rep. n. 50716- racc. n. 24023, trascritto pres- Persona_2 so la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 18/01/2012 al n. 982 R.G., nonché dell'atto con promessa di vendita e della relativa trascrizione, intervenuto tra CP_6
e per Notar di Guardia dei Lombardi del Controparte_5 Persona_3
4/12/2012, rep. n. 34446, racc. n. 8129, registrato in S. Angelo dei Lombardi il 6/12/2012 al
n. 3300 IT, trascritto in Avellino il 6/12/2012 ai n.ri 21017 Reg. gen. e n. 17778 Reg. Part., e di ogni atto presupposto, conseguentemente, inerente e relativo. b) In via gradata, in caso di mancato riconoscimento della eccepita simulazione, revocare ex art. 2901 c.c. e ss. e dichia- rare comunque inefficaci ed improduttivi di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della dichiarante società quale cessionaria in blocco dei crediti già vantati dalla Controparte_20
, entrambi i detti negozi di compravendita intervenuti tra Controparte_22 [...]
e nonché la promessa di vendita intervenuta tra CP_1 CP_6 CP_6
e e tutte le relative trascrizioni come sopra riportate;
c) Ordinare in caso Controparte_5 di accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub a) la cancellazione delle trascrizioni degli atti pubblici di compravendita (precisati in detto capo) a favore della sig.ra CP_6 come sopra identificata e domiciliata, nonché la cancellazione della trascrizione della pro- messa di vendita a favore di , come sopra identificato e domiciliato o, in Controparte_5 caso di accoglimento delle conclusioni sub b), la trascrizione e/o annotazione della sentenza di inefficacia a margine delle trascrizioni relative a tutti e tre i detti atti con esonero per il
Conservatore dei RR. II. di Avellino da qualsiasi responsabilità al riguardo;
d) adottare
4
ogni altro ulteriore e consequenziale provvedimento atto a salvaguardare l'efficacia verso i terzi dell'emittenda pronunzia…”.
Il sig. rimaneva contumace, mentre si costituivano e Controparte_1 CP_6 [...]
. CP_23
1.2 Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha accolto in parte le domande ed ha così statuito: “a) dichiara inefficace nei confronti di NC di Credito PO, CP_15
, NC di Credito Cooperativo di Flumeri,
[...] Controparte_16 [...]
l'atto per Notar datato 19.05.2011, n. CP_24 Controparte_13 Per_1
10099- 4021, e per Notar del 22.12.2011, n. 50716- n.24023, intercorsi tra Per_2 [...]
e b) dichiara la precedente statuizione titolo idoneo ad ottene- CP_1 CP_6 re l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655 comma 1 c.c.; c) rigetta la do- manda di simulazione;
d) rigetta la domanda di revoca del preliminare per Notar del Per_3
4.12.2012 n. 34446/8129 ...”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 24.9.2018, ha promos- Controparte_1 so appello, costituendosi in data 1.10.2018.
L'istante, con il primo motivo, ha dedotto l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione sia della NC di Credito PO s.c.p.a. (giudizio 35/2013 RG), sia della notifica dell'atto di citazione dela (giudizio 561/13 RG), atteso che “l'atto di ci- Controparte_13 tazione della del 9/1/2013, intro- Controparte_25 duttivo del giudizio recante R.G. n. 35/2013, veniva notificato a mezzo del servizio postale al sig. – contumace in primo grado - alla via Oreste De Maio n. 32, Controparte_1
Lioni (AV).
L'atto di citazione della (oggi , introduttivo del Controparte_13 CP_3 giudizio recante R.G. n. 561/2013, veniva notificato al sig. – contu- Controparte_1 mace in primo grado - alla via Oreste De Maio n. 26, Lioni (AV)”.
Con il secondo motivo, ha dedotto l'omessa notifica delle comparse di intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., della e della Controparte_19 Controparte_26
(entrambe per il giudizio 35/2013 RG) e dunque la violazione
[...] dell'art. 292 cpc.
L'appellante ha chiesto: “- accertare e dichiarare inesistenti le notifiche dell'atto di citazio- ne della NC di Credito PO s.c.p.a. e dell'atto di citazione de la Controparte_13
(oggi e, per l'effetto, accertare e dichiarare la inesistenza degli
[...] CP_3 atti di intervento spiegati da Controparte_12 [...]
(oggi ), Controparte_19 Controparte_16 Controparte_27 [...]
e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza del Tribunale di Avellino CP_15
– ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data 23.07.2018; - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 292, I comma c.p.c. in relazione alla omessa notifica delle comparse di intervento volontario ex art.105 c.p.c. della e Controparte_19 della e, per l'effetto, annullare la sen- Controparte_12
5
tenza del Tribunale di Avellino – ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data 23.07.2018…”.
Si sono costituiti la NC di Credito PO s.c.p.a. e la Controparte_12
contestando l'avverso dedotto.
[...] C Sono intervenuti, in qualità di cessionari, la la e Controparte_2 CP_4
Controparte_11
Nel corso del giudizio l'appellante e la hanno dedotto, per i loro rap- Controparte_2 porti, l'intervenuta transazione della lite.
1.4 In via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ad esempio, all'udienza del 19.3.2018 si dava atto del subentro di nella posizio- CP_3 ne di , nella qualità di rappresentante di e nella Controparte_13 CP_20 sentenza si legge: “la medesima domanda veniva proposta anche dalla che su- CP_3 bentrava nel giudizio in prosecuzione della precisamente Parte_3
a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della in Controparte_13 data 15.12.2015 cedeva a i crediti precedentemente ceduti dalla NC CP_20 CP_3 della Campania ad , compresi quelli vantati nei confronti di per cui è CP_20 Parte_1 processo” (pag. 4 della sentenza).
Sempre in via preliminare, come appena visto, si rileva che nel corso del giudizio si è costi- tuita la deducendo la cessione del credito da parte della Controparte_2 CP_29
e producendo anche il contratto.
[...]
Per doverosa completezza va detto che, negli allegati della cessione, vi è indicazione della società “Costruzioni Irpine srl”, ma la cessione non è stata contestata dal cedente ed è stata sostanzialmente confermata dallo stesso appellante.
Successivamente, proprio la ha dichiarato non solo di rinunciare agli at- Controparte_2 ti del giudizio di appello, ma anche “al diritto ed all'azione ed a far valere la condanna di cui alla sentenza n. 53/2018 di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino nei giudizi rg
35/13 + 531 (recte 561)/13”.
La rinuncia anche all'azione e addirittura a far valere la condanna si reputa debba comporta- re la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra e la Ces- Controparte_1 sionaria.
Si è ad esempio sostenuto che in materia rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. La rinunzia all'azione in appello può disporre una misura da interpretare e considerare caso per caso a seconda che voglia intendersi anche quale ri- nuncia al giudicato, trattandosi in questo caso di cessata materia del contendere (Corte d'Ap- pello Potenza, Sentenza, 17/05/2024, n. 226).
E tale valutazione si ritiene dare anche all'esito della successiva rinuncia agli atti del giudi- zio da parte appellante, con riguardo ai rapporti con la tenuto conto del- Controparte_2
6
le deduzioni del predetto (“la formula da adoperare sarà, allora, non quella di estinzione del processo in appello, ma quella della «cessazione della materia del contendere». L'effettiva volontà di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che travol- ga la sentenza di primo grado, potrà risultare anche dalla eventuale esplicitazione, nelle istanze, della causa della rinuncia e dell'accettazione, che spesso consisterà in una transa- zione stragiudiziale raggiunta tra le partii”).
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n.
10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene sponta- neamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pro- nunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende so- praggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 feb- braio 2003, n. 1950).
Ed è noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i di- fensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, si è ad esempio sostenuto che: “la ces- sazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione propo- sta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la senten- za pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della do- manda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
7
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della ces- sazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovve- ro attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza vir- tuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I,
04/06/1999, n. 5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000, n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n.
26299; Cass. civ., V, 14.7.2021, n. 20001).
E tuttavia, nella specie non può essere sottaciuto non solo che l'art. 111 cpc prescrive che il processo in ogni caso prosegue tra le parti originarie, ma anche che, con la sentenza di primo grado, vi è stata condanna alle spese in favore della cedente, per cui il principio prima indi- cato non può trovare applicazione integrale.
In ogni caso, ad avviso della Corte non è comunque possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere anche nei rapporti con l'originario creditore e cioè la
[...]
posto, peraltro, che, l'appellante, ancora con le note finali e seppure per Controparte_30 raggiungere ulteriori fini, ha comunque chiesto “- accertare e dichiarare inesistenti le noti- fiche dell'atto di citazione della NC di Credito PO s.c.p.a. e dell'atto di citazione de la (oggi e, per l'effetto, accertare e dichia- Controparte_13 CP_3 rare la inesistenza degli atti di intervento spiegati da Controparte_31
(oggi
[...] Controparte_19 Controparte_16 [...]
), e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza del CP_27 CP_15
Tribunale di Avellino – ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data
23.07.2018;
- in subordine, laddove la Corte di Appello adita dovesse dichiarare la nullità delle notifiche delle citazioni introduttive, ricorrono le condizioni richieste dall'art. 354 c.p.c. per la rimes- sione della causa al giudice di primo grado, previa dichiarazione anche della nullità della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 292, I comma c.p.c. in relazione alla omessa notifica delle comparse di intervento volontario ex art.105 c.p.c. della Controparte_19
e della e, per l'effetto,
[...] Controparte_12 annullare la sentenza del Tribunale di Avellino – ex Sant'Angelo dei Lombardi - n. 53/2018, pubblicata in data 23.07.2018”.
In altre parole, l'istante ha chiesto di incidere sulla domanda della NC di credito popolare, per cui, non solo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può riguardare solamente i rapporti tra ceduto e cessionario, ma neppure alcuna valutazione allo stato è pos- sibile fare in ordine alla formalità esistente, ex art. 2668, primo comma, secondo periodo,
8
c.c.
Dunque, tutte le ragioni sin qui esposte (art. 111 cpc;
condanna alle spese contenuta nella pronuncia impugnata;
richiesta di incisione sulla domanda dell'originaria attrice del giudizio
35/2013) ostano alla pronuncia, almeno nella misura richiesta dall'appellante, ferma restan- do, naturalmente, la possibilità, per le parti interessate, di ricorrere alla previsione contenuta nel primo periodo del primo comma dell'art. 2668 cc (in data 5.11.2025 è stata prodotta nota di trascrizione).
Va ancora evidenziato come si reputi che le cessioni in favore di e PO Controparte_10
RI non siano state oggetto di univoca e tempestiva contestazione. Controparte_8
2 Il merito
L'appello non può essere accolto.
2.1 Per ciò che concerne il primo motivo, dalla produzione della NC di Credito PO si desume che l'agente postale incaricato della notifica aveva attestato di essersi recato in
Via Oreste De Maio n. 32 e di aver appurato, all'indirizzo di , la tem- Controparte_1 poranea assenza del destinatario, di aver quindi immesso avviso nella cassetta postale corri- spondente dello stabile in indirizzo, di aver depositato il plico presso l'ufficio postale e di aver dato comunicazione al destinatario mediante raccomandata.
Dunque, queste attività certificano che l'Agente postale ha individuato l'abitazione del Sig.
e che, in quella occasione, il predetto era assente. CP_1
Per quanto riguarda, invece, la notifica operata da in Via Ore- Controparte_13 ste De Maio n. 26, l'ufficiale giudiziario che ha eseguito notifica ex art. 140 cpc, aveva di- chiarato di non aver trovato il destinatario e di aver provveduto al deposito dell'atto presso la
Casa comunale con affissione alla porta del prescritto avviso, e alla spedizione di altro avvi- so a mezzo posta raccomandata (seppure senza indicazione del numero).
Per vero, non si rinviene materialmente quest'ultimo avviso, non essendovi la produzione dell'allora attrice, ma non occorre approfondimento - sempre possibile, anche in forza dei principi espressi da Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2023, n. 4835 - posto che non vi è stato mo- tivo di impugnazione su questo specifico punto, avendo l'appellante censurato solo la corret- ta indicazione del civico ed avendo questi anche dichiarato: “l'atto di citazione della
[...]
(oggi , introduttivo del giudizio recante R.G. n. Controparte_13 CP_3
561/2013, veniva notificato al sig. – contumace in primo grado - alla Controparte_1 via Oreste De Maio n. 26, Lioni (AV). …nel secondo caso la notifica veniva effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia nella casa comunale di Lioni (AV) ed anche in tal caso l'atto non risulta ritirato” (pag. 7 dell'appello).
Peraltro, nel verbale del 9.12.2013 del giudizio 561/13 si dava atto della produzione “in ori- ginale di 2 avvisi di ricevimento per compiuta giacenza presso l'Ufficio postale di Lioni, in- dirizzati rispettivamente al Sig. ed alla sig.ra e il giu- Controparte_1 CP_6 dice, sciogliendo la riserva, dichiarava la contumacia dei predetti.
Ebbene, la Corte reputa che, in tema di notificazioni, ove l'agente postale abbia attestato l'ir-
9
reperibilità temporanea del destinatario ed abbia inviato la raccomandata informativa, l'even- tuale erroneità nell'indicazione del civico non può essere fonte di nullità, poiché per sostene- re il contrario è necessario che sia accertato il falso mediante l'esperimento di apposita que- rela e cioè che la persona non è stata cercata alla propria residenza e ivi non sia stato lasciato l'avviso, ma altrove.
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte, ritenuto applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio: “non è controverso che la ricorrente risiede in (Omissis) e proprio ivi si recò l'agente postale, come consta dagli atti prodotti dalla stessa ricorrente.
Poiché non rinvenne in casa l'interessata lasciò l'avviso previsto dalla legge e fece luogo al- la raccomandata informativa. CP_3 La circostanza che la fosse stata cercata all'indirizzo e non trovata dall'ufficiale notifi- catore costituisce circostanza contestabile solo a querela di falso. Il fatto che, successiva- mente, la raccomandata informativa riportava il numero civico (Omissis), così come osser- vato dal Tribunale, non assume significato dirimente, stante che l'agente postale, effettuate le ricerche previste, lasciò l'avviso all'indirizzo corretto della ricorrente, senza che l'erronea indicazione avesse avuto conseguenze. Per sostenere il contrario occorrerebbe, come si è detto, che fosse accertato il falso mediante l'esperimento di apposita querela e cioè che la persona non venne cercata alla propria residenza e ivi non venne lasciato l'avviso, ma al- trove. Di conseguenza l'erronea indicazione del civico (invero si tratta solo di un bis) risul- ta, in sè, ininfluente e non appare fonte di nullità.
In definitiva, la notificazione, effettuata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, si perfezionò decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, non essendovi stato ri- tiro del piego contenente l'atto da notificare”.
Le esposte ragioni restano salde, nonostante la ricorrente insista negli argomenti di cui al ricorso con la memoria: non è controverso, come si è detto, che la notifica venne ritualmen- te effettuata al civico (Omissis), al quale l'ufficiale notificatore, stante la irreperibilità rela- tiva dell'interessata, lasciò l'avviso; che una tale circostanza non è contestabile, se non a querela di falso;
che la raccomandata integratrice, venne recapitata, nonostante, non risulti essere stato indicato il (Omissis), all'indirizzo corretto;
che anche una tale conclusione dell'ufficiale notificatore, il quale diversamente avrebbe dovuto restituire il plico essendo sconosciuto al sito il destinatario, implicante una verifica in loco, è contestabile solo con la querela di falso” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/10/2023, n. 29176).
Questo principio si ritiene possa trovare anche nella specie, posto che l'eventuale erronea in- dicazione del civico non esclude dunque la correttezza del luogo dove risiedeva il destinata- rio e soprattutto la mancanza di vizio delle operazioni notificatorie, potendosi presumere che l'agente avesse esattamente individuato il civico in cui abitava il Sig. ; poiché vi era CP_1 stata immissione in cassetta (procedimento di notificazione a mezzo posta), nonché avviso alla porta dell'abitazione (procedimento di notificazione ex art. 140 cpc), diversamente,
l'agente notificatore avrebbe proceduto secondo altre formalità (irreperibilità assoluta e art. 10
143 cpc).
Peraltro, per mera completezza, stante la rilevanza dirimente di quanto appena detto, va detto che dalla visione del procedimento di notificazione da parte del , si ar- Controparte_15 guisce che, quantomeno l'avviso è indirizzato in Via De Maio, n. 26/28, senza che su questo punto vi siano state contestazioni.
Ancora, nell'atto di compravendita del 22.12.2011, l'indirizzo del Sig. Parte_4
[...
risulta in Via De Maio, n. 32.
Dunque, l'eventuale mutamento del civico o ancora l'erroneità nell'indicazione non esclude che l'abitazione del Sig. sia stata individuata dall'agente notificatore. CP_1
Il primo motivo va quindi rigettato.
2.2 Il secondo motivo va invece dichiarato inammissibile.
Non si ignora il principio secondo cui il giudice di appello che rilevi la nullità della statui- zione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., de- ve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trat- tandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazio- ne introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale (Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 12/10/2023, n. 28452.
E tuttavia, non può essere sottaciuto che l'appellante non ha univocamente contestato il me- rito della pronuncia in ordine alle posizioni della NC PO di RI e della NC di
Credito Cooperativo di Flumeri.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, è ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la ri- messione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellan- te, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità ri- spetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di ri- to, anche le questioni di merito (Cass. civ., III;
03/12/2015, n. 24612; Cass. civ., VI,
10/01/2019, n. 402; Cass. civ., III, 16/10/2023, n. 28744; Cass. civ., III, 03/03/2025, n.
5644).
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, il primo motivo va rigettato mentre il secondo va dichiarato inammissibile.
Nei rapporti tra l'appellante, la , la CP_4 Controparte_12
e la per come rappresentata, le spese seguono la
[...] Controparte_11 soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previ- sioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione massima, te- nuto conto della non particolare complessità della causa.
In quelli tra l'appellante e la NC di Credito PO, sostanzialmente assente nel corso
11
del giudizio, nonché in quelli tra l'istante e la , l'intervenuta definizione in Controparte_2 rito della vertenza induce a ritenere esistenti i presupposti per disporne la compensazione nel secondo grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.12, n. 228, “quando l'impugnazione, anche inciden- tale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo prece- dente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 53/2018 resa dal Tribunale di Avellino in data 23.7.2018 nei procedimenti riuniti n. 35/2013 e 561/13
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra e la Controparte_1
Controparte_2
• rigetta il primo motivo di appello;
• dichiara inammissibile il secondo motivo di appello;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida: a) in favore di Controparte_12
in complessivi euro 7.158,5 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso spese generali come per legge;
b) in favore di in com- Controparte_10 plessivi euro 7.158,5 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
c) in favore di per come Controparte_11 rappresentata, in complessivi euro 7.158,5 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
12