Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2503 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
nata\o a Palermo (PA), in data 06/04/1967 Parte_1
E
, nato\a a Torre Del RE (NA), in data 27/01/1974 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Turrisi Colonna n.9, presso lo studio dell'Avv. Di Bernardo Marco, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza
Tribunale di Palermo sez. I civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 24/05/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18 marzo 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è
possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi e in virtù del presente ricorso, Parte_1 Parte_2
manifestano la concorde volontà di vivere legalmente separati l'uno dall'altra, con l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine ed in tal senso, reciproco consenso.
2. I coniugi convengono che il figlio sia affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con domicilio prevalente materno. Si dà atto che il sig. , dopo Parte_2
la cessazione della convivenza matrimoniale, già a far data del 19/04/2024, ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso altra abitazione. Il sig. si impegna, sin d'ora, Parte_2
a comunicare tempestivamente alla moglie ogni variazione della propria abitazione, di modo che la stessa possa sempre rintracciare il figlio nei periodi di permanenza col padre.
3. Il sig. , tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i Parte_2
genitori, nonché della tenera età del figlio di undici anni, potrà tenere con sé il figlio Per_1
secondo il seguente calendario (c.d. “ordinario”):
a) il padre potrà far visita al figlio, tenendolo con sé per il tempo che vorrà, a semplice richiesta, purché previamente concordato con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio che i genitori dichiarano essere preminenti, Per_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile nell'interesse del minore.
Previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: è facoltà del padre,
compatibilmente ai reciproci impegni lavorativi, tenere il figlio per tre giorni alla settimana;
b) a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì, e comunque dalle ore 14:00, sino alla domenica sera dopo l'orario di cena, con onere di accompagnare il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 20.30, salvo la eventuale indisponibilità del predetto figlio minore.
c) I coniugi concordano, inoltre, sul diritto di trascorrere, alternativamente le festività
natalizie con il figlio.
Per quest'anno concordano sin d'ora che trascorrerà il 25 Dicembre, il 26 Dicembre Per_1
ed il 6 Gennaio con la madre e il 31 Dicembre e l'01 Gennaio col padre.
Per i restanti giorni si osserverà il calendario ordinario.
d) In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano che il figlio trascorra con un genitore la
Domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Per quest'anno le parti concordano, sin d'ora, che trascorrerà con il padre la Per_1
Domenica di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente con ognuno dei genitori, separatamente.
Durante le vacanze estive, intese dalle parti, nel periodo che va dal mese di Giugno a fine
Agosto, il figlio per ogni mese trascorrerà per ogni mese con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, che potranno anche essere consecutive, da concordarsi entro il 30
Aprile di ogni anno (c.d. “calendario estivo”) .
In caso di mancato accordo, si osserverà il calendario ordinario.
Per quest'anno i coniugi concordano che trascorrerà con la madre il periodo dal 15 Per_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Giugno al 29 Giugno, mentre con il padre dal 29 Giugno al 13 Luglio. E così anche per le altre settimane sino al 31 Agosto, seguendo il criterio dell'alternanza di due settimane.
I coniugi concordano, sin d'ora, che durante tali periodi sarà sospeso il diritto dell'altro genitore di vedere e/o tenere con sé il figlio, fermo restando l'obbligo di garantire quotidiani e plurimi contatti telefonici, anche a mezzo di videochiamata.
Resta riservato il diritto ad entrambi i genitori di trascorrere con il figlio la festa della mamma e del papà.
Il giorno del compleanno di i coniugi stabiliscono che, come fatto negli anni passati Per_1
verrà organizzata una festa presso la casa estiva sita in Custonaci. Al di là che la permanenza spetti all'uno o all'altro, ciascuno potrà partecipare alla festa e gli invitati saranno scelti di comune intesa.
4. La casa familiare sita in Palermo Via Pietro Bonanno n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata in uso esclusivo alla stessa, insieme a tutti i mobili che la Parte_1
corredano, anch'essi, tutti di proprietà della sig.ra quale domicilio prevalente del figlio Pt_1
Per_1
5. Tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, intese tutte quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Palermo del 04/07/2019 (doc. 17) sono poste interamente a carico esclusivo della madre Parte_1
6. I coniugi, sin d'ora, prevedono che le somme erogate dall' a favore del figlio pari CP_1
ad € 527,16 mensili continuino ad essere depositate nel libretto di risparmio postale n. 1 -
1295083776 delle Poste Italiane intestato al figlio (doc. 8), che al 26/04/2024 presenta un saldo di € 23.753,34.
Le parti concordano che il suindicato libretto costituisce un fondo di risparmio, cosicché le somme già presenti e quelle che verranno ulteriormente depositate non potranno essere impiegate per spese di alcun tipo che, per espresso accordo tra i coniugi, rimangono
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile interamente ed esclusivamente a carico della madre. tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie per il mantenimento di Per_1
7. Per espresso accordo tra le parti, la casa estiva sita in Custonaci (Tp) all'interno della riserva di Monte Cofano iscritta al NCEU di Trapani al Foglio 46, particella 141 e Foglio 46,
particella 151 di proprietà della Sig.ra nella misura di 5/7 e del sig. Parte_1 [...]
nella misura di 2/7 sarà utilizzata nel periodo dal mese di Giugno al mese di Parte_2
Settembre di ogni anno dalla madre unitamente al figlio per trascorrere il periodo estivo.
Tuttavia anche il marito potrà utilizzare detta abitazione unitamente Parte_2
ed esclusivamente con il figlio, purché ne faccia richiesta alla madre con congruo anticipo e per periodi non superiori a due settimane, anche consecutive, per ogni mese.
Per gli altri periodi dell'anno, l'immobile verrà utilizzato liberamente in via esclusiva dalla sig.ra mentre il sig. potrà utilizzare l'abitazione, previo Parte_1 Parte_2
accordo con la moglie e comunque solo ed esclusivamente unitamente al figlio
[...]
. Per_2
8. Il motociclo modello Aprilia targato EB13489 di proprietà di di Parte_2
comune intesa tra i coniugi viene assegnato alla moglie che si farà carico di Parte_1
ogni manutenzione e spesa. Le parti concordano e si impegnato ad effettuare il passaggio di proprietà entro un mese dal deposito del presente ricorso.
9. L'autovettura modello Renault Scenic targata EN760CE di proprietà esclusiva della moglie rimarrà in proprietà ed uso esclusivo a quest'ultima che si farà carico di Parte_1
ogni manutenzione e spesa;
10. Il motociclo modello Royal EL targato EZ72120 di proprietà esclusiva di
[...]
di comune intesa tra i coniugi rimarrà in proprietà ed uso esclusivo a Parte_2
quest'ultimo che si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
11. Fermo restando che il matrimonio contratto prevede il regime di separazione dei beni,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile si precisa che:
- l'immobile sito in OD MI (Me) Via San Bartolomeo n 132-134 iscritto al NCEU di
Messina al Foglio 24, particella 990 in comproprietà della Sig.ra con altri Parte_1
soggetti nella misura di1/9 pervenuto per successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto Parte_2
di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie che si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- il terreno adibito ad agrumeto sito in OD MI (Me) iscritto al NCEU di Messina al Foglio
24, particella 1569 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella misura Parte_1
di 1/9 pervenuto per successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito
[...]
non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è Parte_2
titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- il terreno adibito ad uliveto sito in OD MI (Me) iscritto al NCEU di Messina al Foglio 32,
particella 226 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella misura di 1/9 Parte_1
pervenuto per successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito
[...]
non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è Parte_2
titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- l'immobile sito in OD MI (Me) iscritta al NCEU di Messina al Foglio 16, particella 131
in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella misura di 1/18 pervenuto Parte_1
per successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito Parte_2
non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa.
12. I coniugi dichiarano di essere assolutamente economicamente autosufficienti e di non avere nulla l'un l'altro a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento. Inoltre i coniugi, avendo entrambi piena autonomia economica, concorreranno personalmente ed
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile autonomamente al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza in via diretta ed in natura senza avere nulla l'un l'altro a pretendere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Per espresso accordo tra i coniugi tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie sono poste interamente a carico della madre.
13. Dichiarano le parti di aver già provveduto alla individuazione dei beni, custoditi all'interno dell'immobile coniugale, beni che sono già stati tra le parti, ripartiti di comune accordo, confermando di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente in tal senso.
14. I coniugi si concedono, sin d'ora, e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio (passaporto), consenso che deve intendersi esteso anche al rilascio del passaporto per la minore.
15. Le parti dichiarano di non aver null'altro in comune e di avere regolato ogni reciproco rapporto”.
Inoltre le parti ad integrazione delle condizioni suindicate, hanno precisato a verbale,
quanto di seguito riportato:
“Congiuntamente le parti dichiarano di prevedere un obbligo di mantenimento del minore a carico del padre di € 150,00 mensili”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi nata a Palermo (PA), in [...]
data 06/04/1967, e nato a Torre Del RE (NA), in [...]_2
27/01/1974;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 24/05/2024
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 ( matrimonio celebrato in data 16/07/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 12, parte I, anno 2007 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26/03/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile