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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1225/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4689/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3295/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249007918846 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020109035229000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 3295\24, ha parzialmente accolto il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alle cartelle – pure ivi indicate- relative a tasse automobilistiche per gli anni 2005-2011, per decorso del termine di prescrizione;
il ricorso era stato invece rigettato quanto alla cartella n. 0712002010903529000, relativa al contributo sanitario anno 1996 e irpef;
i primi giudici avevano ritenuto ritualmente notificata tale cartella, il 16\9\08 e non decorso il termine di prescrizione decennale, interrotto con la notifica dell'atto di intimazione del 27\10\15.
L'Ricorrente_1 ha proposto appello, limitatamente a tale cartella, ritenendo decorso il termine di prescrizione;
l'appellante ha anche richiamato l'orientamento giurisprudenziale, alla stregua del quale può farsi valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e quella del primo avviso di intimazione non impugnato).
Assume quindi, richiamando gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2946 e 2948, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
L'AD si è costituita e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 13\1\25, decidendo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In primo luogo, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante (che ha richiamato una pronuncia isolata della S.C.), la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del
1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”, v. Cass. 11 marzo 2025 n. 6436.
Nella specie l'odierno appellante non ha impugnato le intimazioni di pagamento “intermedie”, divenute negative, e che hanno comportato l'interruzione del termine prescrizionale, nella specie sicuramente e pacificamente decennale.
Ne segue che non può, ora, in questa sede, far valere la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 600,00, oltre competenze di legge
P.Q.M.
Respinge l'appello: condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 530,00 oltre accessori
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4689/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3295/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 20/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249007918846 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020109035229000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 3295\24, ha parzialmente accolto il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alle cartelle – pure ivi indicate- relative a tasse automobilistiche per gli anni 2005-2011, per decorso del termine di prescrizione;
il ricorso era stato invece rigettato quanto alla cartella n. 0712002010903529000, relativa al contributo sanitario anno 1996 e irpef;
i primi giudici avevano ritenuto ritualmente notificata tale cartella, il 16\9\08 e non decorso il termine di prescrizione decennale, interrotto con la notifica dell'atto di intimazione del 27\10\15.
L'Ricorrente_1 ha proposto appello, limitatamente a tale cartella, ritenendo decorso il termine di prescrizione;
l'appellante ha anche richiamato l'orientamento giurisprudenziale, alla stregua del quale può farsi valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e quella del primo avviso di intimazione non impugnato).
Assume quindi, richiamando gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2946 e 2948, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
L'AD si è costituita e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 13\1\25, decidendo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In primo luogo, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante (che ha richiamato una pronuncia isolata della S.C.), la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del
1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”, v. Cass. 11 marzo 2025 n. 6436.
Nella specie l'odierno appellante non ha impugnato le intimazioni di pagamento “intermedie”, divenute negative, e che hanno comportato l'interruzione del termine prescrizionale, nella specie sicuramente e pacificamente decennale.
Ne segue che non può, ora, in questa sede, far valere la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 600,00, oltre competenze di legge
P.Q.M.
Respinge l'appello: condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 530,00 oltre accessori