Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1225
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia impugnabile autonomamente e che la sua mancata impugnazione impedisca di far valere vicende estintive anteriori. Inoltre, le intimazioni di pagamento intermedie, non impugnate, hanno interrotto il termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1225
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1225
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo