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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1493 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. DE VIVO ALFONSO e GUARRACINO Parte_1
GUGLIELMO
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente ha evidenziato di aver presentato sia nell'anno
2019 che nell'anno 2020 domanda per il beneficio-Reddito di cittadinanza e che il beneficio gli era stato regolarmente erogato dal mese di giugno 2019 sino al mese di novembre 2020; di aver subito la revoca del CP_ beneficio a causa di segnalazione all' da parte del Comune di Pagani per la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (per la domanda del 2019) e, stante la retroattività della revoca, in ragione della “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art.7, comma 11,
L.26/26/2019” di essersi visto revocare il beneficio anche per l'anno 2020; deduceva che le ragioni della revoca erano venute meno per effetto del riconoscimento retroattivo da parte del della Controparte_2 residenza presso il luogo da lui dichiarato in virtù di transazione resa nel giudizio RG. 5161/2021 che CP_ allegava concludeva per “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” e “dichiarare che l' non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata” con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta che concludeva per il rigetto della domanda evidenziando che, indipendentemente dalla residenza del ricorrente in luogo diverso dai genitori lo stesso non poteva esser ritenuto comporre un nucleo familiare “monocomponente” ai fini della normativa ISEE e quindi non possedeva in ogni caso i requisiti necessari al fine della prestazione;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 3, co. 5, DPCM 159/2013 (cd. Regolamento ISEE) che dispone che “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori…”
Il ricorrente non ha dimostrato di possedere redditi IRPEF di importo tale da poter escludere che lo stesso fosse, nel periodo oggetto di causa, fiscalmente a carico dei propri genitori (e quindi parte del loro nucleo familiare) limitandosi a dedurre che l'Ente non poteva effettuare una integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo avendo revocato la prestazione per ragioni diverse da quelle evidenziate in giudizio;
E' principio consolidato in giurisprudenza quello percui spetta all'attore -nel giudizio instaurato al fine dell'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito- l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto;
Considerato pertanto che il sig non ha offerto alcun elemento per poter ritenere che lo stesso, ai fini Pt_1
ISEE, potesse costituire un nucleo familiare “monocomponente” il ricorso va respinto indipendentemente dalla transazione intervenuta con il Comune di Pagani;
Spese di lite compensate tra le parti considerando in ogni caso la novità della specifica questione trattata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1493 2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
08/05/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. DE VIVO ALFONSO e GUARRACINO Parte_1
GUGLIELMO
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente ha evidenziato di aver presentato sia nell'anno
2019 che nell'anno 2020 domanda per il beneficio-Reddito di cittadinanza e che il beneficio gli era stato regolarmente erogato dal mese di giugno 2019 sino al mese di novembre 2020; di aver subito la revoca del CP_ beneficio a causa di segnalazione all' da parte del Comune di Pagani per la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (per la domanda del 2019) e, stante la retroattività della revoca, in ragione della “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art.7, comma 11,
L.26/26/2019” di essersi visto revocare il beneficio anche per l'anno 2020; deduceva che le ragioni della revoca erano venute meno per effetto del riconoscimento retroattivo da parte del della Controparte_2 residenza presso il luogo da lui dichiarato in virtù di transazione resa nel giudizio RG. 5161/2021 che CP_ allegava concludeva per “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” e “dichiarare che l' non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata” con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta che concludeva per il rigetto della domanda evidenziando che, indipendentemente dalla residenza del ricorrente in luogo diverso dai genitori lo stesso non poteva esser ritenuto comporre un nucleo familiare “monocomponente” ai fini della normativa ISEE e quindi non possedeva in ogni caso i requisiti necessari al fine della prestazione;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 3, co. 5, DPCM 159/2013 (cd. Regolamento ISEE) che dispone che “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori…”
Il ricorrente non ha dimostrato di possedere redditi IRPEF di importo tale da poter escludere che lo stesso fosse, nel periodo oggetto di causa, fiscalmente a carico dei propri genitori (e quindi parte del loro nucleo familiare) limitandosi a dedurre che l'Ente non poteva effettuare una integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo avendo revocato la prestazione per ragioni diverse da quelle evidenziate in giudizio;
E' principio consolidato in giurisprudenza quello percui spetta all'attore -nel giudizio instaurato al fine dell'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito- l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto;
Considerato pertanto che il sig non ha offerto alcun elemento per poter ritenere che lo stesso, ai fini Pt_1
ISEE, potesse costituire un nucleo familiare “monocomponente” il ricorso va respinto indipendentemente dalla transazione intervenuta con il Comune di Pagani;
Spese di lite compensate tra le parti considerando in ogni caso la novità della specifica questione trattata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1493 2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
08/05/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale