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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8603.g.l. dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario d'Orazio Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Maresca, e domiciliata presso lo studio Matera in Napoli via San Giacomo 30
Resistente CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10-4-24 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere prestato attività lavorativa quale giovanotto di coperta alle dipendenze della CP_1
con inizio del rapporto di lavoro in data 8/11/95 e fornitura della prestazione stessa
[...] ininterrottamente, da tale data, solo per la indicata società, senza imbarchi per altre;
di avere ottenuto sentenza 6162/2014 del 4-6-14 con cui era stata accertata la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che tuttavia tale pronuncia aveva negato il ripristino della funzionalità del rapporto e il risarcimento dei danni;
che, impugnata parzialmente la sentenza, la Corte di Appello di Napoli con sentenza 3030/ 2020 aveva confermato l'intercorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la decorrenza sopra indicata, riconosciuto il rapporto ancora in atto e condannato al risarcimento del danno;
che egli era stato poi licenziato per motivi disciplinari in data 30/5/17, licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Napoli del 26-3-19, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, in esito alla quale la convenuta era stata condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione;
che l'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto era pari a euro 4970,42, come indicato nella sentenza del Tribunale di accertamento del diritto e individuato nella busta paga di novembre 2016; che tale somma - moltiplicata per 18 mensilità - comportava un credito certo liquido ed esigibile pari a euro 89.467,56 ; oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento e fino al saldo;
che il rapporto di lavoro era stato regolato dal CCNL per l'imbarco degli equipaggi sulle navi delle società regionali esercenti servizi marittimi e commerciali di carattere locale;
che a tutt'oggi egli nulla aveva ricevuto;
che sulle navi con servizio giornaliero di navigazione l'impiego del personale avveniva tra le 13 e le 16 ore giornaliere comprensive delle ore di straordinario, il che comportava uno straordinario fisso e continuativo di 90 ore mensili minimo sempre prestate dal marittimo;
che le voci relative al lavoro straordinario erano parte incontestabile della retribuzione globale di fatto sempre goduta a bordo, come dimostrato dalle buste paga, trattandosi di erogazione avvenuta ogni mese;
che ai fini del computo andavano anche considerate le rate delle retribuzioni indirette, quali ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto spettanti laddove il lavoratore avesse lavorato.
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia condannare la Società in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, in virtu' del cennato definitivo accertamento giudiziale (giusta sentenza del Tribunale di Napoli n. 2101/2019 pubblicata il 26/03/2019, procedimento RG n. 9939/2018, definitiva a seguito di conferma in appello non piu' gravata e che ha condannato la al CP_1 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione a favore del ricorrente che con il presente procedimento intende, ora, quantificare ed ottenere) il pagamento, della somma complessiva di Euro € 89.467,56 (€4970,42 x18 mensilità) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento del 30.5.2017 o quella diversa che riterrà di giustizia. con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La convenuta, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, non si costituiva, rimanendo contumace.
In esito alla discussione, alla odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione letti al termine della camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, i fatti esposti nel ricorso trovano puntuale riscontro nel contenuto della documentazione in atti e della sentenza nn. 2101/19 emessa da questo Giudice il 26.3.19, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4546/21, previo ricorso avanzato dalla convenuta. La sentenza della Corte che ha confermato la natura disciplinare del licenziamento irrogato al , ha affermato che costui non poteva essere considerato in turno Parte_1 generale ma un dipendente definitivamente assunto dalla ha rimarcato CP_1 che il fatto a rilevanza disciplinare imputato al era quello di non essersi Parte_1 presentato alla convocazione del 18/4/2017, rilevando che l'assenza si era effettivamente verificata e che il ricorrente, pur invitato con la contestazione del 5 maggio 2017, non aveva fatto prevenire alla società alcuna giustificazione;
che tuttavia, considerate le circostanze del caso concreto, doveva escludersi che la massima sanzione disciplinare fosse proporzionata alla mancanza ascritta al lavoratore, trattandosi di una carenza di giustificazione solo di tipo formale in quanto, alla luce della comunicazione trasmessa dal con mail, il datore di lavoro era stato Parte_1 posto a conoscenza dell'esistenza di un impedimento giuridico alla prestazione dell'attività lavorativa. La Corte d'Appello ha pertanto ritenuto che tale circostanza all'evidenza attenui grandemente il valore della condotta del lavoratore, avendo costui omesso ogni comunicazione a seguito della convocazione per l'imbarco confidando legittimamente sulla conoscenza dell'impedimento che di fatto il datore di lavoro già possedeva e dunque, seppure violando gli obblighi di correttezza e buona fede, non aveva inteso negare elementi essenziali del rapporto di lavoro e che quindi il recesso fosse sproporzionato. Da tanto la Corte ha inferito che correttamente questo Giudice di primo grado abbia ritenuto risolto il rapporto con il riconoscimento, però, della tutela indennitaria forte nella misura di cui all'articolo 18 comma 5 legge 300/70, pari a diciotto mensilità A quanto esposto segue che la prima sentenza, tra l'altro divenuta definitiva alla luce del rigetto del ricorso avanzato dalla convenuta, è immediatamente esecutiva come per legge.
Nella indicata sentenza è precisato che Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, la domanda proposta dal deve essere in parte accolta e per l'effetto deve essere Parte_1 dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 30.5.17, con tutte le conseguenze di legge sopra indicate, dovendosi dichiarare comunque risolto il rapporto alla data del 30.5.2017 e condannata la parte opposta al pagamento di un'indennità risarcitoria che si stima equo commisurare in diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al saldo. Pertanto, il giudizio che occupa ha ad oggetto l'obbligo di pagamento da parte della società in favore del ricorrente della indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 c. 5 L. 300/70 commisurata a 18 mensilità dell'ultima retribuzione erogata al ricorrente stesso. Dispone l'art. 18 c. 5 citato che: Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Devesi concordare con il criterio di calcolo della indennità in parola, come effettuato dal ricorrente, che perviene alla somma oggetto di domanda sulla base della retribuzione indicata nella busta paga del novembre 2016, pari a euro 5.537,26 lordi (
v. all. 2) . In particolare, è tale l'ultima busta paga ricevuta dal ricorrente;
infatti, con la sentenza di primo grado veniva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 30.5.2017. Il fatto storico che ha preceduto tale recesso consiste nell'intervenuta condanna nei confronti del ricorrente per mesi 10 e giorni 10 di reclusione;
pertanto, anche tenuto conto delle peculiarità del lavoro marittimo, la circostanza fattuale allegata in ricorso secondo la quale l'ultima busta paga ricevuta è quella del novembre 2016 non è risultato smentito da alcun dato diverso, stante anche l'opzione della convenuta in termini di contumacia.
Dall'importo della retribuzione del novembre 2016 è stato correttamente detratto quello indicato in busta paga quale tfr, pari ad € 566,84, per un totale residuo pari ad € 4970,4. Le restanti voci retributive calcolate in busta paga appaiono compatibili con il concetto di ultima retribuzione globale di fatto.
Pertanto, i conteggi elaborati a cura del ricorrente appaiono redatti secondo corretti criteri contabili e scevri da contestazioni. Ritiene pertanto questo giudice accoglibile la domanda nei limiti della complessiva somma lorda di euro 89.467,56 (€4970,42 per 18 mensilità) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza che si stima corretto fissare dal 26.3.2019 ( data cui risale il deposito della sentenza accertativa della illegittimità del recesso) al saldo. La società resistente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di 89.467,56, oltre accessori per come sopra indicato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c, così provvede:
In accoglimento della domanda, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 89.467,56, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dal 26.3.2019 al saldo;
condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che quantifica in complessivi euro 5.850,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Napoli, 16.1.25 Il G.L.
dr. Elisa Tomassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8603.g.l. dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario d'Orazio Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Maresca, e domiciliata presso lo studio Matera in Napoli via San Giacomo 30
Resistente CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10-4-24 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere prestato attività lavorativa quale giovanotto di coperta alle dipendenze della CP_1
con inizio del rapporto di lavoro in data 8/11/95 e fornitura della prestazione stessa
[...] ininterrottamente, da tale data, solo per la indicata società, senza imbarchi per altre;
di avere ottenuto sentenza 6162/2014 del 4-6-14 con cui era stata accertata la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che tuttavia tale pronuncia aveva negato il ripristino della funzionalità del rapporto e il risarcimento dei danni;
che, impugnata parzialmente la sentenza, la Corte di Appello di Napoli con sentenza 3030/ 2020 aveva confermato l'intercorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la decorrenza sopra indicata, riconosciuto il rapporto ancora in atto e condannato al risarcimento del danno;
che egli era stato poi licenziato per motivi disciplinari in data 30/5/17, licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Napoli del 26-3-19, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, in esito alla quale la convenuta era stata condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione;
che l'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto era pari a euro 4970,42, come indicato nella sentenza del Tribunale di accertamento del diritto e individuato nella busta paga di novembre 2016; che tale somma - moltiplicata per 18 mensilità - comportava un credito certo liquido ed esigibile pari a euro 89.467,56 ; oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento e fino al saldo;
che il rapporto di lavoro era stato regolato dal CCNL per l'imbarco degli equipaggi sulle navi delle società regionali esercenti servizi marittimi e commerciali di carattere locale;
che a tutt'oggi egli nulla aveva ricevuto;
che sulle navi con servizio giornaliero di navigazione l'impiego del personale avveniva tra le 13 e le 16 ore giornaliere comprensive delle ore di straordinario, il che comportava uno straordinario fisso e continuativo di 90 ore mensili minimo sempre prestate dal marittimo;
che le voci relative al lavoro straordinario erano parte incontestabile della retribuzione globale di fatto sempre goduta a bordo, come dimostrato dalle buste paga, trattandosi di erogazione avvenuta ogni mese;
che ai fini del computo andavano anche considerate le rate delle retribuzioni indirette, quali ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto spettanti laddove il lavoratore avesse lavorato.
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia condannare la Società in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, in virtu' del cennato definitivo accertamento giudiziale (giusta sentenza del Tribunale di Napoli n. 2101/2019 pubblicata il 26/03/2019, procedimento RG n. 9939/2018, definitiva a seguito di conferma in appello non piu' gravata e che ha condannato la al CP_1 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione a favore del ricorrente che con il presente procedimento intende, ora, quantificare ed ottenere) il pagamento, della somma complessiva di Euro € 89.467,56 (€4970,42 x18 mensilità) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento del 30.5.2017 o quella diversa che riterrà di giustizia. con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La convenuta, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, non si costituiva, rimanendo contumace.
In esito alla discussione, alla odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione letti al termine della camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, i fatti esposti nel ricorso trovano puntuale riscontro nel contenuto della documentazione in atti e della sentenza nn. 2101/19 emessa da questo Giudice il 26.3.19, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4546/21, previo ricorso avanzato dalla convenuta. La sentenza della Corte che ha confermato la natura disciplinare del licenziamento irrogato al , ha affermato che costui non poteva essere considerato in turno Parte_1 generale ma un dipendente definitivamente assunto dalla ha rimarcato CP_1 che il fatto a rilevanza disciplinare imputato al era quello di non essersi Parte_1 presentato alla convocazione del 18/4/2017, rilevando che l'assenza si era effettivamente verificata e che il ricorrente, pur invitato con la contestazione del 5 maggio 2017, non aveva fatto prevenire alla società alcuna giustificazione;
che tuttavia, considerate le circostanze del caso concreto, doveva escludersi che la massima sanzione disciplinare fosse proporzionata alla mancanza ascritta al lavoratore, trattandosi di una carenza di giustificazione solo di tipo formale in quanto, alla luce della comunicazione trasmessa dal con mail, il datore di lavoro era stato Parte_1 posto a conoscenza dell'esistenza di un impedimento giuridico alla prestazione dell'attività lavorativa. La Corte d'Appello ha pertanto ritenuto che tale circostanza all'evidenza attenui grandemente il valore della condotta del lavoratore, avendo costui omesso ogni comunicazione a seguito della convocazione per l'imbarco confidando legittimamente sulla conoscenza dell'impedimento che di fatto il datore di lavoro già possedeva e dunque, seppure violando gli obblighi di correttezza e buona fede, non aveva inteso negare elementi essenziali del rapporto di lavoro e che quindi il recesso fosse sproporzionato. Da tanto la Corte ha inferito che correttamente questo Giudice di primo grado abbia ritenuto risolto il rapporto con il riconoscimento, però, della tutela indennitaria forte nella misura di cui all'articolo 18 comma 5 legge 300/70, pari a diciotto mensilità A quanto esposto segue che la prima sentenza, tra l'altro divenuta definitiva alla luce del rigetto del ricorso avanzato dalla convenuta, è immediatamente esecutiva come per legge.
Nella indicata sentenza è precisato che Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, la domanda proposta dal deve essere in parte accolta e per l'effetto deve essere Parte_1 dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 30.5.17, con tutte le conseguenze di legge sopra indicate, dovendosi dichiarare comunque risolto il rapporto alla data del 30.5.2017 e condannata la parte opposta al pagamento di un'indennità risarcitoria che si stima equo commisurare in diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al saldo. Pertanto, il giudizio che occupa ha ad oggetto l'obbligo di pagamento da parte della società in favore del ricorrente della indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 c. 5 L. 300/70 commisurata a 18 mensilità dell'ultima retribuzione erogata al ricorrente stesso. Dispone l'art. 18 c. 5 citato che: Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Devesi concordare con il criterio di calcolo della indennità in parola, come effettuato dal ricorrente, che perviene alla somma oggetto di domanda sulla base della retribuzione indicata nella busta paga del novembre 2016, pari a euro 5.537,26 lordi (
v. all. 2) . In particolare, è tale l'ultima busta paga ricevuta dal ricorrente;
infatti, con la sentenza di primo grado veniva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 30.5.2017. Il fatto storico che ha preceduto tale recesso consiste nell'intervenuta condanna nei confronti del ricorrente per mesi 10 e giorni 10 di reclusione;
pertanto, anche tenuto conto delle peculiarità del lavoro marittimo, la circostanza fattuale allegata in ricorso secondo la quale l'ultima busta paga ricevuta è quella del novembre 2016 non è risultato smentito da alcun dato diverso, stante anche l'opzione della convenuta in termini di contumacia.
Dall'importo della retribuzione del novembre 2016 è stato correttamente detratto quello indicato in busta paga quale tfr, pari ad € 566,84, per un totale residuo pari ad € 4970,4. Le restanti voci retributive calcolate in busta paga appaiono compatibili con il concetto di ultima retribuzione globale di fatto.
Pertanto, i conteggi elaborati a cura del ricorrente appaiono redatti secondo corretti criteri contabili e scevri da contestazioni. Ritiene pertanto questo giudice accoglibile la domanda nei limiti della complessiva somma lorda di euro 89.467,56 (€4970,42 per 18 mensilità) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza che si stima corretto fissare dal 26.3.2019 ( data cui risale il deposito della sentenza accertativa della illegittimità del recesso) al saldo. La società resistente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di 89.467,56, oltre accessori per come sopra indicato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c, così provvede:
In accoglimento della domanda, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 89.467,56, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dal 26.3.2019 al saldo;
condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che quantifica in complessivi euro 5.850,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Napoli, 16.1.25 Il G.L.
dr. Elisa Tomassi