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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8825/2020 avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Santoro, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio sito in Caserta (CE) alla via Genovesi n.1 è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
E in persona del legale rapp.te p.t., P. IVA: , e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria in persona del legale rapp.te p.t., P. IVA: Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv.to Mario Mancusi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, presso il cui studio sito in San Donato Milanese (MI) in Via Dell'Unione Europea
6A/6B è elettivamente domiciliata.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2038/2020, rubricato al R.G. n. 5289/2020, pubblicato da codesto Tribunale l'11.09.2020 e notificato il
1.10.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 30.03.2021, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al sig. il pagamento Parte_1 dell'importo euro 21.725,08 a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n.
961382, stipulato dal con – finalizzato ad ottenere Parte_1 Parte_2
l'erogazione della somma da corrispondere alla società venditrice in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., c.f. ,con sede in S.S. Sannitica 265 Km 27+400 SC, 81025 P.IVA_3
RC (CE), per l'acquisto di un'autovettura -, trasmesso a mediante Controparte_1 contratto di cessione di credito in blocco, attuata pro soluto ai sensi della Legge n. 130/1999, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. Parte_1
, a fondamento della quale eccepiva la mancata prova del credito azionato e la nullità del
[...] contratto ai sensi dell'art. 117 TUB nonché il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, e lamentava altresì l'avvenuta prescrizione del credito azionato per il decorso del termine decennale senza validi atti interruttivi, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente la quale, chiedendo preliminarmente di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c. la chiamata in causa della società insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma Controparte_3 dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 30.03.2021 il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerava le parti di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo – come da verbale del 21.06.2021, depositato il
22.06.2021.
L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza del 27.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017). Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle
Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024). Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di finanziamento n. 961382, stipulato tra Controparte_1
e copia dell'atto di cessione dei crediti tra Parte_1 Parte_2 Parte_2
e Estratto in G.U. n. 143 dell'11.12.2018 della cessione tra Controparte_1 Parte_2
e procura speciale conferita dalla alla società Controparte_1 Controparte_1 [...]
per la gestione ed il recupero dei crediti a rogito Notaio rep 42685 Controparte_4 Per_1 racc. 13216; procura speciale conferita dalla alla Controparte_4 [...]
a rogito Notaio rep 432 racc. 330; la comunicazione della intervenuta Controparte_2 Per_2
cessione del credito inviata al debitore;
la certificazione notarile a firma del Notaio dott.ssa
, recante l'elenco dei crediti depositato fiduciariamente dalla Persona_3 CP_1
l'estratto conto dimesso dalla cedente
[...] Parte_2
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In primo luogo, va evidenziato che il contratto di cessione intercorrente tra e Parte_2 attiene genericamente a crediti che derivano da contratti di finanziamento Controparte_1 concessi dalla cedente nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari successivamente acquisiti dalla cedente, il cui valore nominale complessivo è stato cassato dal contratto, così come sono stati totalmente depennati gli Allegati dai quali avrebbe potuto evincersi l'inclusione dello specifico rapporto nella cessione in blocco.
Vero è che nel negozio di cessione si legge che i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di
NDG depositata presso il Notaio , Notaio in Milano, il 5.12.2018; tuttavia, nella Persona_3 predetta lista riprodotta nella certificazione notarile agli atti allegata, è riportato sic et simpliciter il nominativo del sig. senza alcuna indicazione degli estremi del rapporto ceduto. Parte_1
Allo stesso modo, l'Estratto in G.U. n.143 dell'11.12.2018 della cessione tra e Parte_2 si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal Controparte_1 cessionario giacché contiene un vago ed onnicomprensiva rimando alla cessione tra la Parte_2
e la limitandosi ad affermare genericamente che
[...] Controparte_1 Controparte_5
(la “Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: A) Parte_3
, con sede legale in Via Cairoli n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Registro
[...]
Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. (Plusvalore”), un contratto di P.IVA_4 cessione (il “Contratto di Cessione Plusvalore”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Parimenti, la generica formulazione delle dette dichiarazioni, nella quale non sono specificati i poteri di rappresentanza del firmatario, impedisce, comunque, che le stesse assurgano a prova in ordine all'esatta identificazione del credito rientrante nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (Cfr.
Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4441 del 13.09.2024).
Similmente, la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l'approssimativa coincidenza dell'importo del credito ceduto nell'ambito della corrispondenza tra cedente e cessionario non inferiscono, con certezza, il trasferimento della posizione creditoria, atteso che non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell'obbligazione. La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.2038/2020, rubricato al R.G. n. 5289/2020, pubblicato da codesto Tribunale l'11.09.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., il 20.10.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8825/2020 avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Santoro, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio sito in Caserta (CE) alla via Genovesi n.1 è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
E in persona del legale rapp.te p.t., P. IVA: , e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria in persona del legale rapp.te p.t., P. IVA: Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv.to Mario Mancusi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, presso il cui studio sito in San Donato Milanese (MI) in Via Dell'Unione Europea
6A/6B è elettivamente domiciliata.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2038/2020, rubricato al R.G. n. 5289/2020, pubblicato da codesto Tribunale l'11.09.2020 e notificato il
1.10.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 30.03.2021, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al sig. il pagamento Parte_1 dell'importo euro 21.725,08 a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n.
961382, stipulato dal con – finalizzato ad ottenere Parte_1 Parte_2
l'erogazione della somma da corrispondere alla società venditrice in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., c.f. ,con sede in S.S. Sannitica 265 Km 27+400 SC, 81025 P.IVA_3
RC (CE), per l'acquisto di un'autovettura -, trasmesso a mediante Controparte_1 contratto di cessione di credito in blocco, attuata pro soluto ai sensi della Legge n. 130/1999, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. Parte_1
, a fondamento della quale eccepiva la mancata prova del credito azionato e la nullità del
[...] contratto ai sensi dell'art. 117 TUB nonché il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, e lamentava altresì l'avvenuta prescrizione del credito azionato per il decorso del termine decennale senza validi atti interruttivi, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente la quale, chiedendo preliminarmente di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c. la chiamata in causa della società insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma Controparte_3 dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 30.03.2021 il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerava le parti di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo – come da verbale del 21.06.2021, depositato il
22.06.2021.
L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza del 27.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017). Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle
Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024). Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la depositava in giudizio il contratto di finanziamento n. 961382, stipulato tra Controparte_1
e copia dell'atto di cessione dei crediti tra Parte_1 Parte_2 Parte_2
e Estratto in G.U. n. 143 dell'11.12.2018 della cessione tra Controparte_1 Parte_2
e procura speciale conferita dalla alla società Controparte_1 Controparte_1 [...]
per la gestione ed il recupero dei crediti a rogito Notaio rep 42685 Controparte_4 Per_1 racc. 13216; procura speciale conferita dalla alla Controparte_4 [...]
a rogito Notaio rep 432 racc. 330; la comunicazione della intervenuta Controparte_2 Per_2
cessione del credito inviata al debitore;
la certificazione notarile a firma del Notaio dott.ssa
, recante l'elenco dei crediti depositato fiduciariamente dalla Persona_3 CP_1
l'estratto conto dimesso dalla cedente
[...] Parte_2
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In primo luogo, va evidenziato che il contratto di cessione intercorrente tra e Parte_2 attiene genericamente a crediti che derivano da contratti di finanziamento Controparte_1 concessi dalla cedente nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari successivamente acquisiti dalla cedente, il cui valore nominale complessivo è stato cassato dal contratto, così come sono stati totalmente depennati gli Allegati dai quali avrebbe potuto evincersi l'inclusione dello specifico rapporto nella cessione in blocco.
Vero è che nel negozio di cessione si legge che i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di
NDG depositata presso il Notaio , Notaio in Milano, il 5.12.2018; tuttavia, nella Persona_3 predetta lista riprodotta nella certificazione notarile agli atti allegata, è riportato sic et simpliciter il nominativo del sig. senza alcuna indicazione degli estremi del rapporto ceduto. Parte_1
Allo stesso modo, l'Estratto in G.U. n.143 dell'11.12.2018 della cessione tra e Parte_2 si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal Controparte_1 cessionario giacché contiene un vago ed onnicomprensiva rimando alla cessione tra la Parte_2
e la limitandosi ad affermare genericamente che
[...] Controparte_1 Controparte_5
(la “Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: A) Parte_3
, con sede legale in Via Cairoli n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Registro
[...]
Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. (Plusvalore”), un contratto di P.IVA_4 cessione (il “Contratto di Cessione Plusvalore”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Parimenti, la generica formulazione delle dette dichiarazioni, nella quale non sono specificati i poteri di rappresentanza del firmatario, impedisce, comunque, che le stesse assurgano a prova in ordine all'esatta identificazione del credito rientrante nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (Cfr.
Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4441 del 13.09.2024).
Similmente, la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l'approssimativa coincidenza dell'importo del credito ceduto nell'ambito della corrispondenza tra cedente e cessionario non inferiscono, con certezza, il trasferimento della posizione creditoria, atteso che non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell'obbligazione. La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.2038/2020, rubricato al R.G. n. 5289/2020, pubblicato da codesto Tribunale l'11.09.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., il 20.10.2025