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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Antonella Faucci appellante contro
Controparte_1
con l'avv. Massimiliano Genco appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 66/2024 del Tribunale di RN, pubblicata il
24.1.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 novembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
dipendente della operaio livello C2 Parte_1 Controparte_1
CCNL Cooperative Sociali in servizio presso la aveva chiesto al Tribunale di Controparte_2
RN l'accertamento della responsabilità della per condotte di mobbing che gli CP_1
avevano causato danni non patrimoniali (disturbo dell'adattamento con umore depresso di tipo cronico), con diritto al risarcimento del danno per la somma di € 43.678,18 (l nell'ottobre 2010, CP_3
gli aveva riconosciuto la sussistenza di una malattia professionale con una percentuale del 10%).
Secondo la sua prospettazione, tali condotte mobbizzanti avevano trovato il loro presupposto nell'apertura di un procedimento penale legato al fatto che, in data 12.8.2007, la di lui madre
(ricoverata nella stessa ) aveva avuto un malore, da cui era derivato il coma e la CP_2
1 successiva morte (nel settembre 2009) per errata somministrazione di dosi non terapeutiche di un farmaco non prescritto.
Il lavoratore descriveva in modo analitico le vicende che lo avevano coinvolto, depositando documentazione a supporto:
1) inizialmente vi era stato un atteggiamento in ambito lavorativo tendente ad isolarlo perché ritenuto responsabile del coinvolgimento della struttura nella indagine in corso: i colleghi lo avevano trattato come delatore e la collega gli aveva riferito che gli altri dipendenti lo evitavano Testimone_1 deliberatamente perché temevano che “facesse la spia”; mentre la collega lo aveva Persona_1
informato che la Caposala stava raccogliendo le firme dei colleghi per ottenere Persona_2
il suo trasferimento per “incompatibilità di carattere”, circostanza che era poi emersa dalle dichiarazioni rese dai colleghi del ricorrente presso la Procura della Repubblica e presso la sezione lavoro del Tribunale di RN nel giudizio Rg n. 302/09 (all.ti 7 e 8);
2) contemporaneamente erano cominciate a girare voci nel reparto che il ricorrente avrebbe accettato una ingente somma per mettere a tacere gli eventi che avevano coinvolto la madre;
3) in data 6.11.2007 la cooperativa gli aveva comunicato il trasferimento alla RSA Pascoli per non meglio precisati “motivi di servizio”( all.9);
4) il primo giorno lavorativo successivo all'avvenuto trasferimento, in data 8.11.2007, il Pt_1
aveva rinvenuto sulla propria scrivania una sorta di inquietante monito, ossia una fotocopia ingrandita di un articolo di giornale riportante la cronaca dell'episodio accaduto alla madre (all.10);
5) il trasferimento, che era avvenuto con effetto immediato e che era stato unilateralmente imposto, gli aveva comportato un aggravio di impegno di cui la cooperativa era perfettamente a conoscenza
(la madre in stato vegetativo e disabile al 100% era da lui accudita in casa e pertanto il ricorrente fruiva dei permessi ex L. 104/92), oltre una frustrazione della propria dignità lavorativa e una riduzione del suo trattamento economico. Inoltre, anche gli orari di lavoro erano diversi, prevedendo turni notturni;
era stato poi assegnato al reparto 3°, quello più “critico”, che ospitava pazienti non autosufficienti, talvolta violenti, litigiosi e agitati (all.11);
6) nonostante avesse richiesto motivazioni del proprio trasferimento, non aveva mai ricevuto le relative spiegazioni: anzi, all'appuntamento del 23.1.2008 con il responsabile del personale Dott.
, nessuno si era presentato (all. 12); CP_4
7) la aveva omesso di riscontrare le varie richieste inoltrate da anche con il suo CP_1 Pt_1
legale e aveva ignorato le proteste dei familiari degli ospiti della che lamentavano Controparte_2
la sua assenza (all.ti 13 e 13bis);
8) in sede di procedura conciliativa presso la DTL di RN, non veniva raggiunta la conciliazione, essendo offerta una somma irrisoria a titolo risarcitorio per l'illegittimo trasferimento (all.ti 14 e 15);
2 9) nel frattempo, le vicende lavorative gli avevano causato un aggravamento del quadro depressivo di cui soffriva, con flessioni del tono dell'umore, adinamia, richiedendo cura presso la della CP_5
SL di RN (all.ti 16 e 17);
10) nel luglio 2008 la finanziaria (beneficiaria della cessione del quinto del suo stipendio) CP_6
comunicava che, da maggio 2008, non veniva versata la quota mensile in scadenza del finanziamento,
a fronte della regolare trattenuta in busta paga (all.ti 18 e 19);
11) nonostante una richiesta del 31.7.2009 presentata alla per beneficiare di un periodo CP_1 di aspettativa o congedo non retribuito ai sensi dell'art. 2 D.M. 278/2000 per assistere la madre nel frattempo aggravatasi, la sua domanda non veniva accolta per non meglio precisate “esigenze del servizio”, così negandogli la possibilità di stare vicino alla madre negli ultimi giorni di vita (all.ti 20
e 21);
12) in data 5.8.2009, aveva presentato all'Inps di RN domanda di congedo straordinario per familiare di persona con disabilità grave, domanda che veniva accolta il giorno successivo alla morte della madre (all.ti 22 e 23);
13) in data 25.9.2009, l'Inps comunicava la variazione della domanda di congedo con riepilogo dei giorni fruiti fino alla data del decesso della madre (v.all. 25), ma tali permessi venivano pagati dalla
Coop Quadrifoglio al Goracci solo dopo due mesi;
14) nonostante la richiesta di rateizzazione avanzata dal lavoratore, nel luglio 2009, la CP_1
aveva trattenuto l'intero importo di conguaglio IRPEF pari a € 568,00 lasciando il ricorrente con uno stipendio di poco più di 200,00 € (all. 26);
15) già in passato la Cooperativa aveva tardato a corrispondergli gli arretrati del CCNL maturati a settembre 2008, con loro erogazione nell'aprile 2009, a seguito di vari solleciti anche da parte del sindacato (all. 27); ugualmente un infortunio di maggio, rimborsato da alla cooperativa il CP_3
10.7.08, gli era stato pagato solo a ottobre (v. all. 28);
16) nel 2009 aveva fatto richiesta, anche tramite legale, di poter fruire di una anticipazione del Tfr per far fronte alle crescenti spese mediche della madre, richieste rimaste prive di riscontro;
17) in data 23.12.2009, la Responsabile gli aveva contestato alcune irregolarità nella Parte_2
effettuazione del servizio del 10.12.2009: il catetere di un ospite era stato trovato per terra anziché agganciato all'apposito supporto e il tubicino era posizionato sopra le sbarre anziché al di sotto;
le tovaglie del refettorio non erano state tolte e piegate;
il modulo di giacenza della biancheria non era stato correttamente compilato. Nota di richiamo effettuata solo a lui, sebbene in turno vi fossero altri tre operatori e lui non avesse la responsabilità di quel letto in cui si trovava l'ospite (all. 29);
3 18) nel dicembre 2009, la aveva inserito nel suo turno proprio quelle colleghe ( CP_1 [...]
, e che a avevano firmato la richiesta di suo trasferimento (all. Per_1 Per_3 Per_4 CP_2
30);
19) nel medesimo periodo venivano tenuti atteggiamenti vessatori nei suoi confronti al fine di ledere la sua stabilità emotiva: in una occasione era stato impossibilitato ad aprire il suo stipetto personale in quanto aveva trovato la chiave rotta nella serratura e si era visto costretto a vestirsi con una tuta degli ospiti;
in un'altra occasione il suo cartellino personale nel tabellone non era al suo posto e il ricorrente era costretto a chiederne uno sostitutivo per poi ritrovarlo misteriosamente al suo posto
Cont all'uscita dal turno;
aveva poi trovato tagliate le gomme della sua auto parcheggiata fuori dalla;
20) il 15.2.2010, la cooperativa gli aveva inviato una contestazione disciplinare (con sospensione cautelativa dal servizio) per aver protestato dinnanzi al Comune di RN contro la richiesta di archiviazione da parte della magistratura inquirente del caso che vedeva coinvolta la CP_2
nel coma e successiva morte della madre e per avere rilasciato dichiarazioni lesive alla stampa
[...]
(all. 31). Presentate le sue giustificazioni (all. 32), la gli aveva comunicato la esclusione CP_1
da socio e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro (all.33);
21) la aveva omesso di pagargli le differenze retributive a titolo di Controparte_1
tredicesima mensilità dal 2000 al 2010 per € 2.309,10 lordi oltre al TFR per € 2.228,75 lordi e inoltre
(come da busta paga maggio 2010) gli aveva trattenuto indebitamente la somma totale di € 6.768,39
a titolo di cessione dello stipendio anzichè quella dovuta di € 6.474,20 con una illegittima trattenuta pari all'importo di € 294,20 netti. Costringendolo così ad adire le vie giudiziali per ottenere la condanna della cooperativa anche al pagamento delle spese legali (all. 34);
Il Tribunale di RN rigettava il suindicato ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite per l'importo di € 3.688,50, oltre accessori.
In estrema sintesi, il Tribunale rilevava come tra le parti fosse già intervenuta una sentenza di rigetto del medesimo Tribunale (nel giudizio iscritto al n. 302/2009 RG;
sentenza confermata in grado di appello, nel giudizio iscritto al n. 86/2013), nella quale tutte le vicende descritte nel ricorso erano già state trattate e analizzate, con conseguente formazione del giudicato. Invero, in tale giudizio in cui era stato chiesto di accertare l'illegittimità del trasferimento, con richiesta di risarcimento danni, il lavoratore aveva indicato come vessatorie le medesime condotte oggetto del presente giudizio;
infatti, il lavoratore oltre ad assumere l'illegittimo trasferimento, aveva denunciato le condizioni lavorative peggiorative dell'occupazione presso la nuova sede dal punto di vista della tipologia di servizi e di pazienti nonché di orario (circostanze che il precedente giudice dichiarava smentite dall'audizione dei testimoni); il ritardo nel pagamento dell'indennizzo (il giudice di quel giudizio aveva CP_3
dichiarato che i testimoni avevano smentito anche tale circostanza); il mancato versamento del quinto
4 dello stipendio (secondo quel giudice, in sede di interrogatorio il aveva dichiarato di non Pt_1
sapere chi avesse pagato quelle rate, ammettendo di non avervi provveduto personalmente); il diniego all'anticipo del tfr (il giudice aveva dichiarato che non era emersa prova di quanto dedotto); la raccolta firma da parte dei colleghi per ottenerne il trasferimento (circostanza che il precedente giudice aveva dichiarato essere emersa, così come anche la reazione del datore di lavoro per eliminare il disagio creatosi in reparto).
Pertanto, alla luce della precedente sentenza, l'esame dei fatti dedotti in ricorso doveva considerarsi precluso, così come preclusa la domanda risarcitoria avanzata negli stessi termini del pregresso giudizio.
A fronte di ciò, sarebbe stato onere del ricorrente allegare uno specifico motivo che avrebbe potuto legittimare il ricorso parcellizzato alla giurisdizione, così come dedotto dalla giurisprudenza di legittimità (in ultimo Cass. n. 23077/2021). Pertanto il ricorso andava rigettato secondo il principio della ragione più liquida. Parimenti da rigettarsi la domanda ex art 96 cpc proposta dal resistente in assenza di una prova dei danni occorsi. impugna la sentenza, insistendo in via istruttoria per l'ammissione della prova per Parte_1 testimoni e per la consulenza medico legale;
nel merito, per l'accertamento della responsabilità della e la richiesta di risarcimento danni di cui al primo grado di giudizio. CP_1
A fondamento di tali conclusioni ha dedotto che:
- nel precedente giudizio si era contrastato un solo atto vessatorio (rispetto ai molti altri), ossia l'illegittimo trasferimento, chiedendo il ricollocamento nel posto di lavoro, il risarcimento danni da demansionamento (danni fisici, psichici e morali), oltre ad € 100 per risarcimento per le spese per la cura della madre. In ogni caso, sussisteva un'autonomia tra il singolo atto vessatorio e la fattispecie mobbing oggetto della presente causa e quindi era da escludersi il ne bis in idem.
-non esisteva una illegittima parcellizzazione della domanda, come dedotto dal Tribunale, in quanto nel presente giudizio si discuteva della condotta illecita ex art 2087 cc e sebbene alcuni fatti fossero identici a quelli del pregresso giudizio non potevano essere giudicati con lo stesso contenuto di lesività che si era riscontrato in relazione ad una singola condotta;
- alcune condotte erano poi successive all'instaurazione del giudizio n. 302/2009 (ad es: le contestazioni di irregolarità fatte da l'assegnazione in turno con le tre colleghe che avevano Pt_2 firmato la richiesta di trasferimento;
la rottura della chiave all'interno dello stipetto personale del lavoratore;
la misteriosa sparizione del tesserino-presenze; le gomme tagliate dell'auto; la ritorsiva contestazione disciplinare e il licenziamento). L' aveva riconosciuto la malattia professionale CP_3 nell'ottobre 2010 (nella percentuale del 10%, a cui si aggiungeva un 7% per un infortunio, con un totale del 16% e con diritto alla rendita);
5 -pertanto, sussistente un 16% di danno permanente;
aggiunta la personalizzazione massima, sottratto l'importo corrisposto da spettava all'appellante la somma finale richiesta (come da prospetto di CP_3
calcolo effettuato con le Tabelle di Milano sul danno biologico).
Si è costituita la che ha rilevato, in via preliminare, una Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex artt. 436 bis e 348 bis per non avere lo stesso alcuna probabilità di accoglimento sia perché non veniva fornito alcun elemento di diversità rispetto alla motivazione della sentenza sia per la consolidata giurisprudenza di legittimità sul ne bis in idem.
Inoltre, andava rilevato come i fatti costitutivi dei due giudizi fossero identici;
rispetto poi alle altre condotte (allontanamento dal posto di lavoro ed esclusione da socio;
sussistenza di differenze retributive;
condanna risarcimento danni in sede civile), si era trattato di questioni tutte già esaminate in altri giudizi, passati in giudicato.
In particolare, sussisteva una coincidenza tra le condotte oggi censurate e quelle esaminate nel giudizio n. 302/2009, in cui già si faceva riferimento alla violazione dell'art 2087 cc e l'intento vessatorio era stato sconfessato nel medesimo giudizio, come evincibile dalla relativa motivazione.
Quanto alle nuove condotte: in merito alla sottrazione di € 50,00 ad un ospite (la cooperativa aveva già chiarito che erano stati sempre nel portafogli dell'ospite, come da documenti); sulla negazione dell'aspettativa, la richiesta era intervenuta in un periodo di ferie degli operatori e a ridosso;
l'indennità per congedo straordinario (autorizzata da Inps) era stata corrisposta con la busta di novembre 2019; sulla deduzione in un'unica soluzione del saldo IRPEF, la richiesta di rateizzazione era stata indirizzata ad Agenzia delle Entrate.
Peraltro, non era stata acclarata nessuna responsabilità, nemmeno penale, né era stato provato l'intento persecutorio.
Quanto ai danni lamentati, il era già stato preso in carico dai servizi di igiene mentale e aveva Pt_1 familiarità con problemi psichiatrici;
contrariamente a quanto affermato, l gli aveva riconosciuto CP_3
soltanto il 10% (e non il 16%) e comunque erano da contestare i calcoli effettuati.
Infine, l'appellante ha evidenziato come il avesse proposto altri giudizi, oltre a quello iscritto Pt_1
al n. 302/2009 RG sul trasferimento e sulle condotte vessatorie:
-un giudizio risarcitorio per i danni alla madre, a lui e alla famiglia, interrotto per la morte della congiunta, ma non riassunto correttamente e non proseguito (era stata poi da lui sporta una querela alla Procura della Repubblica per la morte della madre, archiviata in seguito ad una perizia;
così come era stata respinta l'opposizione all'archiviazione);
-un giudizio di impugnazione sulla esclusione da socio (nel 2011), risolto con declaratoria di difetto di giurisdizione per la presenza di clausola compromissoria
6 -una causa risarcitoria per la morte della madre (2012), in cui è stata respinta la domanda iure hereditatis, ma accolta quella iure proprio per la presenza di un disturbo da adattamento (la sentenza di appello aveva accertato il danno iure hereditatis da inabilità temporanea)
-un giudizio per differenze retributive (nel 2012).
******
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, ritenendo che l'appello può essere esaminato nel merito in considerazione del tenore complessivo delle argomentazioni svolte dall'appellante.
Quanto alla questione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, nel giudizio iscritto al n. 302/2009 RG aveva chiesto al Tribunale di RN di condannare la cooperativa Parte_1
al suo ricollocamento nel posto di lavoro prima del trasferimento;
al risarcimento danni da demansionamento nonché al risarcimento danni per € 27.690,00 per danni fisici, psichici e morali in merito al comportamento vessatorio del datore di lavoro come descritto e provato, oltre al pagamento di € 100 per spese per la cura della madre.
Nel relativo ricorso, la parte aveva fatto riferimento ad una condotta vessatoria tenuta dal datore di lavoro che lo aveva trasferito nonché ai disagi incontrati nella nuova sede (con orari notturni e con pazienti litigiosi); agli incontri disertati dalla cooperativa per avere spiegazioni sul trasferimento e alle inutili lettere di spiegazioni;
al tentativo di conciliazione andato male;
al fatto che lui era stato ritenuto responsabile del procedimento penale iniziato per la madre;
al ritrovamento di una fotocopia sulla scrivania;
alla raccolta firme dei colleghi per il suo trasferimento, al fatto che era ritenuto un delatore e che avrebbe accettato somme per mettere tutto a tacere;
al mancato pagamento dell'assegno al mancato versamento del quinto dello stipendio ceduto;
alla mancata concessione dell'anticipo CP_3
tfr; al mancato versamento delle somme per malattia: insomma, ad una condotta pianificata di natura ritorsiva, con responsabilità del datore di lavoro ex art 2087 cc.
Nella relativa sentenza (divenuta definitiva) si affermava testualmente: “Le domande di cui al ricorso non possono trovare accoglimento. Nonostante l'intervenuta rinuncia della parte ricorrente alla domanda di ricollocamento nella struttura di provenienza, per come desumibile dalle conclusioni riportate nelle note autorizzate, deve essere affrontata anche la questione del supposto trasferimento, rientrando essa, nella rappresentazione di parte ricorrente, in un contesto di vessazione che avrebbero tratto origine dall'episodio occorso alla madre del ricorrente, fatto oggetto di denuncia da parte di questi;
da esso, inoltre, parte ricorrente ha fatto discendere il denunciato demansionamento.
Deve innanzi tutto rilevarsi come la nozione di trasferimento, che mira a garantire l'interesse del lavoratore ad una relativa inamovibilità, e che deve conseguentemente sottostare al limite della
7 giustificazione, presuppone spostamenti che comportino per il lavoratore disagi connessi a significativi mutamenti geografici del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (ed in tal senso si è pronunciata costantemente anche la giurisprudenza di legittimità: cfr ex plurimis, tra le più recenti, Cass Sez. L, sentenza n. 12097 del 18/05/2010).
Tanto premesso, l'assegnazione del al diverso reparto della RSA Pascoli non ha in alcun Pt_1
modo reso necessario alcuno spostamento della residenza del lavoratore, nè ha comportato mutamenti geografici, neppure di minima rilevanza, del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Invero, dallo stesso contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore risulta che l'assunzione è avvenuta per la sede individuata come “c/o RSA Pascoli e Villa Serena” (doc firmato il 24.06.2000 e di cui all'all. 3 al ricorso). Già in sede di assunzione, dunque, le due strutture sanitarie erano indicate come unica sede di lavoro;
le testimonianze assunte hanno dato altresì conto dell'unicità della collocazione Cont geografica delle stesse, risultando i due reparti contigui, divisi da un prato (“le sono attaccate, sono divise da un prato”: vedi testimonianza di ). Testimone_2
Inoltre le due strutture sono risultate, in base alle numerose e concordanti testimonianze, in alcun modo inficiate o contrastate da alcun elemento probatorio di segno contrario, facenti capo ad un unico centro organizzativo, amministrativo e di gestione del personale ed erogante medesimi servizi alla stessa tipologia di pazienti.
E' invero stato riferito che i due reparti (della RSA Pascoli e ) avessero la stessa CP_2
organizzazione, amministrazione del personale, e gestione, ed offrissero i medesimi servizi, ospitando la medesima tipologia di pazienti (“Pascoli e ospitano persone dello stesso tipo, senza CP_2
che ci sia una distinzione tra le due strutture in ragione di possibili differenze delle condizioni dei rispettivi ospiti”: cfr testimonianza della teste ). Testimone_3
Ed anche la teste indicata da parte ricorrente, ha riferito che il dopo il Parte_2 Pt_1 cambio di struttura, mantenne stesse mansioni, livello e paga oraria (“ è OSA sia alla RSA Pt_1
Pascoli che a , con stesse mansioni, stesso livello, stessa paga oraria, come tutti CP_2 lavoratori delle due strutture”).
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste , legale rappresentante della CP_4 cooperativa, il quale ha precisato che nel passaggio da un reparto all'altro sono state garantite al le stesse condizioni contrattuali, e il lavoratore faceva le stesse ore di prima e che“non Pt_1 raggiungeva il monte ore quando non dava la disponibilità ai turni”.
Ed ancora, la teste ha affermato anche che la busta paga del è rimasta invariata e Tes_3 Pt_1 che è sempre stato rispettato l'iter per il pagamento dell'assegno circostanza, quest'ultima, CP_3
8 confermata espressamente anche dalla teste , la quale ha precisato di avere Testimone_4
“girato” l'assegno dell' al nella prima busta paga, dopo che questo venne pagato. CP_3 Pt_1
Da queste risultanze istruttorie emerge dunque la inconsistenza delle affermazioni del ricorrente circa il preteso demansionamento, il preteso danno subito per la assegnazione di lavori più gravosi, nonché asseriti comportamenti vessatori .
Nessuno ha invero confermato quanto affermato dal in sede di interrogatorio libero, anzi Pt_1
smentendo puntualmente e specificamente quanto dallo stesso dedotto in merito al demansionamento ed al peggioramento delle condizioni lavorative, nonché alla minore retribuzione.
Ugualmente deve dirsi con riguardo alle circostanze ulteriori, allegate nella prospettiva del ricorrente con intento vessatorio e ritorsivo, posto che le circostanze di fatto delle relative pretese sono risultate destituite di fondamento in esito all'istruttoria: lo stesso ricorrente ha d'altro canto ammesso, in sede di libero interrogatorio, che la cooperativa era solita pagare l'assegno in CP_3
ritardo, anche se lamentava nel suo caso un ritardo maggiore, che comunque quantificava in non più di 20 giorni. Ed ancora, lo stesso dopo avere lamentato l'episodio del mancato pagamento Pt_1
delle rate alla finanziaria, dichiarava di non sapere chi le avesse poi pagate, così di fatto ammettendo di non avervi provveduto personalmente.
Nessun mezzo di prova è stato infine articolato da parte ricorrente per dimostrare che la mancata erogazione dell'anticipo di TFR rispondesse a finalità vessatorie o ritorsive (risultando invece in atti la facoltà della di erogare o meno, su richiesta, detti acconti per “motivate esigenze CP_1 personali”: vedasi regolamento interno della Cooperativa di cui all'all. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Resta da dire che è risultato (vedasi testimonianza della ) che effettivamente alcuni colleghi Per_1 della struttura , all'indomani dell'episodio occorso alla madre del ricorrente e della CP_2
denuncia penale dallo stesso sporta, effettuarono una sottoscrizione per chiedere lo spostamento del dal suddetto reparto. Escluso tuttavia radicalmente, per quanto sopra esposto, che si sia Pt_1
trattato di un trasferimento, nessuna responsabilità per supposti patiti danni potrebbe farsi ricadere sul datore di lavoro.
L'invocato art. 2087 c.c. non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze del momento, sì che grava sul lavoratore, che lamenti di aver subito un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche, e il nesso causale tra questi due elementi, gravando solo in detta ipotesi sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, a sua volta, di
9 aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr ex plurimis, Cass.
Sez. L, sentenza n. 13887 del 23/07/2004).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie deve escludersi l'addebito al datore di omissione delle misure di tutela della personalità morale del lavoratore dipendente, posto che è risultato in modo incontrovertibile, dall'istruttoria svolta, che la , venuta a conoscenza dell'azione CP_1 intrapresa dai colleghi del con la raccolta di firme, ritenuta l'opportunità di far fronte ad Pt_1 una situazione di disagio creatasi nell'ambiente di lavoro (“il disagio era una valutazione mia del per gli infermieri e viceversa”: cfr testimonianza del ), si adoperò per collocare il Pt_1 CP_4
ricorrente nel diverso reparto, contiguo al primo, ove il lavoratore continuò a svolgere le stesse mansioni, e ove, a fronte della stessa tipologia di pazienti, venivano offerti i medesimi servizi.
Non solo dunque il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente, ma
l'istruttoria ha vieppiù offerto conforto pieno alla ricostruzione della parte convenuta. Non possono pertanto essere accolte le domande spiegate col ricorso principale. Neppure può essere accolta la residua domanda di condanna del datore al pagamento della somma di € 100, di essa non solo non essendo fornita prova in atti, ma neppure data allegazione delle ragioni di diritto fondanti la relativa istanza.
Ritenuto tuttavia che le condizioni di disagio psichico del ricorrente (preesistenti, ma acuite anche in seguito all'episodio occorso alla madre: vedi teste e documentazione acquisita in atti) Tes_5
possono avere indotto il ad una ricostruzione differente dei fatti, e che queste ben possono Pt_1 integrare giusti motivi, si dichiarano integralmente compensate tra le parti le spese processuali….”.
Con il ricorso del marzo 2009 (introduttivo del giudizio n. 302/2009 RG) si era quindi già prospettata la sussistenza di una condotta di mobbing con riferimento alle condotte che, in questo giudizio, sono sopra riportate con i suindicati numeri da 1 a 10, 15 seconda parte, e 16.
L'appellante sostiene che, una cosa è esaminare un fatto in sé, altra esaminarlo ai fini del mobbing che costituirebbe una fattispecie autonoma. In realtà, la motivazione della sentenza sopra riportata dà atto che i fatti erano stati proprio esaminati in sentenza sotto tale profilo: ciò valeva anche per il trasferimento, tanto che nella pronuncia si affermava che, sebbene il lavoratore avesse rinunciato ad essere ricollocato, il trasferimento andava comunque esaminato sotto il profilo della vessazione, unitamente a tutti gli ulteriori fatti.
Pertanto, tutto quello che è stato già proposto in quel giudizio come condotta ex art 2087 cc o che sarebbe stato possibile prospettare (ad esempio con riferimento alla condotta sub n. 7), non può più essere esaminato essendo intervenuto il giudicato: in definitiva, in questo giudizio è precluso l'esame di tutte le condotte asseritamente vessatorie anteriori al marzo 2009 (data di deposito del ricorso nel giudizio n. 302/2009).
10 Per contro, possono essere esaminate le ulteriori condotte, (indicate sopra ai numeri sub 11-12-13-
14-15, prima parte;
17-18-19-20-21) che si collocano temporalmente dopo la data di introduzione di quel giudizio, seguendo la numerazione sopra indicata:
-11) quanto alla richiesta del 3.7.2009 di un periodo di aspettativa per accudire la madre, la aveva rifiutato di concederlo perché si era in periodo feriale, il piano feriale era stato CP_1
approvato da tempo e la richiesta era arrivata a ridosso.
Dagli atti emerge che l'aspettativa era stata effettivamente chiesta per il periodo dal 17.8.2009 al
14.9.2009, richiesta prossima al periodo in questione che era un periodo di ferie estive (essendo quindi verosimile che molti dipendenti fossero assenti), con un piano feriale già predisposto.
La giustificazione data dal datore di lavoro non appare quindi avere caratteri di arbitrarietà, essendo basata su circostanze oggettive esistenti, inerenti a motivi organizzativi effettivi, dovendo comunque garantirsi il servizio di assistenza agli anziani
-12) in data 5.8.2009 il ebbe a presentare domanda di congedo straordinario per familiare Pt_1 con grave disabilità per il periodo dal 20.8.2009 al 16.9.2009, domanda accolta dall'Inps il giorno successivo al decesso della madre. Trattasi di un fatto conseguente alla condotta di cui sopra, ma di certo non imputabile al datore di lavoro
-13) a seguito della comunicazione Inps del 25.9.2009 sulla variazione della domanda di congedo con riepilogo dei giorni fruiti fino alla data del decesso della madre, la ebbe a pagare i CP_1
permessi solo dopo due mesi, con ritardo.
La Cooperativa aveva affermato di avere ricevuto l'autorizzazione Inps nell'ottobre e di avere pagato nel mese di novembre: pur in assenza in atti della comunicazione Inps, la ricostruzione della cooperativa appare plausibile e, in ogni caso, non sussisterebbe comunque un ritardo di tale portata da far ritenere una condotta rilevante ai fini che qui interessano
-14) nonostante la richiesta di rateizzazione avanzata dal nella busta paga del luglio 2009 la Pt_1
Cooperativa aveva trattenuto l'intero importo di conguaglio IRPEF pari a € 568,00, così lasciando il lavoratore con uno stipendio di poco più di € 200,00.
La Cooperativa si era difesa, sostenendo che la richiesta di rateizzazione era stata inoltrata ad Agenzia delle Entrate ed il conguaglio era stato fatto in un'unica soluzione.
In merito, ha prodotto un documento intestato Agenzia delle Entrate in cui, accanto Pt_1 all'importo in questione, è evidenziata l'indicazione di un numero di 5 rate e ha chiesto di provare per testi (cap 11) che la richiesta era stata fatta alla società. Tale prova è tuttavia inammissibile sia perché la dimostrazione richiedeva la produzione del relativo documento sia perché il capitolo di prova orale è stato genericamente articolato e non circostanziato: onde deve ritenersi non provata la presentazione di una richiesta avanzata al datore di lavoro.
11 -15 prima parte), quanto al ritardo della nella corresponsione degli arretrati del CCNL CP_1
maturati a settembre 2008 ed erogati solo nell'aprile 2009, a seguito di vari solleciti anche da parte del sindacato, si osserva che nella busta paga dell'aprile 2009 si fa riferimento ad arretrati con formula generica, senza indicazione che fossero riferiti al settembre 2008. Nella specie, sussiste un difetto di allegazione e di prova che non può essere supplito con la chiesta prova orale, sul cap 12, avente ad oggetto la mera sussistenza del pagamento ad aprile 2009 per arretrati del settembre 2008, capitolo generico e non circostanziato
-17) sulla nota del 23.12.2009 redatta dalla Responsabile in cui venivano contestate Parte_2
alcune irregolarità nella effettuazione del servizio nel giorno 10.12.2009 (relativamente ad un catetere male posizionato;
tovaglie del refettorio non tolte e piegate;
modulo di giacenza della biancheria non correttamente compilato), su cui il si era difeso allegando di non esser solo in turno e di non Pt_1
avere la responsabilità del letto in questione, si osserva che il doc. n. 29 prodotto attiene ad un verbale in cui il dipendente veniva richiamato su questi fatti e lo stesso si difendeva, affermando che si trattava probabilmente di una svista dei due operatori in turno con lui i quali, con riferimento alle tovaglie, non avevano fatto la sistemazione perché intenti a lavare una carrozzina. Nello stesso verbale, il dichiarava comunque che avrebbe fatto più attenzione. Per iscritto assumeva poi che aveva Pt_1 comunque confidato anche nell'operato degli altri colleghi e che comunque non ricordava bene.
Sul punto, si osserva che il fatto risaliva al 10 dicembre e che il tabulato dei turni prodotto in atti non
è molto comprensibile in merito alla presenza di altri colleghi nel turno della giornata in questione.
In ogni caso, nulla è stato allegato dall'appellante in merito ai nominativi degli altri operatori in turno, sulle loro competenze al fine di escludere una sua responsabilità ai fini che qui rilevano, considerato altresì la contraddittorietà delle giustificazioni da lui rese. Infine, deve considerarsi che si era trattato di un mero richiamo, senza alcun seguito
-18) sull'inserimento nel suo turno nel dicembre 2009 delle tre colleghe ( , Per_1 Per_3
che avevano chiesto il suo trasferimento, trattasi di circostanza irrilevante dal momento Per_4
che è stata meramente allegata e chiesta di provare per testi nei termini sopra dedotti (cioè sul fatto storico dell'inserimento), senza allegazioni ulteriori su eventuali conseguenze dannose di tale inserimento, onde va esclusa una condotta rilevante a fini del mobbing
- 19) quanto agli episodi indicati come destabilizzanti dal punto di vista emotivo (impossibilità ad aprire il suo stipetto personale per la chiave rotta nella serratura;
cartellino personale che non era al suo posto nel tabellone, gomme tagliate della sua auto parcheggiata fuori dalla RSA), trattasi di condotte anch'esse irrilevanti (onde non va ammessa la relativa prova orale) perché non sono state allegate circostanze che consentano di individuare il relativo responsabile con riferimento a soggetti facenti capo alla o a singoli colleghi. CP_1
12 -20) quanto alla contestazione disciplinare inviata il 15.2.2010 (con sospensione cautelativa dal servizio per un fatto del gennaio 2010, quando il aveva esposto due striscioni davanti al Pt_1
Comune di RN in cui si diceva che sua madre era andata in coma per farmaci che non doveva prendere, chiedendo giustizia e l'individuazione dei responsabili - perché il PM voleva archiviare - nonché per avere rilasciato un'intervista ad un giornale in cui aveva dichiarato ”mia madre rovinata a ”), contestazione a cui seguiva la esclusione da socio e la contestuale cessazione del CP_2
rapporto di lavoro in data 26.2.2010 per venire meno del rapporto fiduciario, deve richiamarsi la sentenza n. 105/2012 del Tribunale di RN che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per essere la causa rimessa ad arbitri, dal momento che la causa riguardava anche la esclusione da socio e non solo un licenziamento.
Pertanto, la questione era già stata fatta oggetto di un precedente giudizio e appare comunque preclusa.
Peraltro, l'appellante sul punto si è limitato a riportare il fatto, mancando comunque allegazioni e argomentazioni a sua discolpa e in merito alla illegittimità dell'esclusione/recesso e dunque l'allegazione di una condotta mobbizzante del datore di lavoro.
21) quanto alle omissioni di pagamenti di differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità dal
2000 al 2010 per € 2.309,10 lordi, oltre al TFR per € 2.228,75 lordi nonché all'indebita trattenuta della somma totale di € 6.768,39 a titolo di cessione dello stipendio anziché quella dovuta di €
6.474,20 con una illegittima trattenuta pari all'importo di € 294,20 netti (come da busta paga maggio
2010), la sentenza n. 419/2015 del Tribunale di RN aveva dato ragione al lavoratore riconoscendogli gli importi richiesti per 13° e tfr, mentre nella medesima sentenza si dava atto che la trattenuta era stata pagata nelle more di quel giudizio.
Sebbene il lavoratore fu costretto ad adire le vie giudiziarie per ottenere le differenze retributive non corrispostegli, trattasi comunque di una condotta neutra (oltre che isolata) ai fini che qui interessano, non idonee a ricostruire un quadro rilevante ex art 2087 cc.
In proposito, si osserva che la nozione di mobbing, al pari della nozione di straining, non ha un'autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art 2087 cc e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo e dalla colpa datoriale (in tal senso, Cass. n. 670128/2024 in una fattispecie in cui la Corte aveva cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avessero generato un ambiente logorante e “stressogeno” per il lavoratore).
13 Nella specie, le condotte denunciate come mobbing (e non coperte da giudicato) o non sono state provate o sono irrilevanti al fine di ritenere dimostrato che il datore di lavoro con il suo comportamento ebbe a determinare un ambiente lavorativo nocivo per il lavoratore e per lui causativo di danni.
Sebbene l'appello possa già essere respinto sulla base delle complessive considerazioni che precedono, possono aggiungersi ulteriori osservazioni.
Le domande oggetto del presente procedimento e relative alle condotte sopra esaminate (post giudizio n. 302/2009) erano già proponibili nell'anno 2012 (ad es. quando ebbe ad introdurre il giudizio di responsabilità verso la Cooperativa per danni iure proprio e iure hereditatis o il giudizio per le differenze retributive), trattandosi di fatti svoltisi tra l'aprile 2009 e il 2010; domande che invece sono state introdotte soltanto con un ricorso depositato nel 2022, ossia dieci anni dopo, senza che l'odierno appellante avesse mai fornito alcuna ragione giustificativa di tale condotta processuale segmentata.
Quanto all'asserito danno riportato e di cui si chiedeva il risarcimento, nulla è dato sapere in merito all'attualità del danno psichico subito dal in atti, infatti, sono state depositate soltanto una Pt_1
relazione psichiatrica del 7.10.2010, un certificato del medico generico del 28.10.2010, una certificazione SL del 27.3.2014, del Centro salute mentale che dava atto che il lavoratore era in cura dal 2005 a seguito di un episodio sul lavoro, ovverosia certificazioni mediche risalenti: nessuna certificazione è stata prodotta con riferimento al momento del deposito del ricorso di primo grado
(2022) o ad un momento prossimo allo stesso.
L'appello va dunque interamente respinto.
Le spese del grado, a carico dell'appellante soccombente devono essere liquidate ex DM n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, calcolate nei valori minimi, per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
14 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se e in quanto dovuto.
Firenze, 12 novembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
15
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Antonella Faucci appellante contro
Controparte_1
con l'avv. Massimiliano Genco appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 66/2024 del Tribunale di RN, pubblicata il
24.1.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 novembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
dipendente della operaio livello C2 Parte_1 Controparte_1
CCNL Cooperative Sociali in servizio presso la aveva chiesto al Tribunale di Controparte_2
RN l'accertamento della responsabilità della per condotte di mobbing che gli CP_1
avevano causato danni non patrimoniali (disturbo dell'adattamento con umore depresso di tipo cronico), con diritto al risarcimento del danno per la somma di € 43.678,18 (l nell'ottobre 2010, CP_3
gli aveva riconosciuto la sussistenza di una malattia professionale con una percentuale del 10%).
Secondo la sua prospettazione, tali condotte mobbizzanti avevano trovato il loro presupposto nell'apertura di un procedimento penale legato al fatto che, in data 12.8.2007, la di lui madre
(ricoverata nella stessa ) aveva avuto un malore, da cui era derivato il coma e la CP_2
1 successiva morte (nel settembre 2009) per errata somministrazione di dosi non terapeutiche di un farmaco non prescritto.
Il lavoratore descriveva in modo analitico le vicende che lo avevano coinvolto, depositando documentazione a supporto:
1) inizialmente vi era stato un atteggiamento in ambito lavorativo tendente ad isolarlo perché ritenuto responsabile del coinvolgimento della struttura nella indagine in corso: i colleghi lo avevano trattato come delatore e la collega gli aveva riferito che gli altri dipendenti lo evitavano Testimone_1 deliberatamente perché temevano che “facesse la spia”; mentre la collega lo aveva Persona_1
informato che la Caposala stava raccogliendo le firme dei colleghi per ottenere Persona_2
il suo trasferimento per “incompatibilità di carattere”, circostanza che era poi emersa dalle dichiarazioni rese dai colleghi del ricorrente presso la Procura della Repubblica e presso la sezione lavoro del Tribunale di RN nel giudizio Rg n. 302/09 (all.ti 7 e 8);
2) contemporaneamente erano cominciate a girare voci nel reparto che il ricorrente avrebbe accettato una ingente somma per mettere a tacere gli eventi che avevano coinvolto la madre;
3) in data 6.11.2007 la cooperativa gli aveva comunicato il trasferimento alla RSA Pascoli per non meglio precisati “motivi di servizio”( all.9);
4) il primo giorno lavorativo successivo all'avvenuto trasferimento, in data 8.11.2007, il Pt_1
aveva rinvenuto sulla propria scrivania una sorta di inquietante monito, ossia una fotocopia ingrandita di un articolo di giornale riportante la cronaca dell'episodio accaduto alla madre (all.10);
5) il trasferimento, che era avvenuto con effetto immediato e che era stato unilateralmente imposto, gli aveva comportato un aggravio di impegno di cui la cooperativa era perfettamente a conoscenza
(la madre in stato vegetativo e disabile al 100% era da lui accudita in casa e pertanto il ricorrente fruiva dei permessi ex L. 104/92), oltre una frustrazione della propria dignità lavorativa e una riduzione del suo trattamento economico. Inoltre, anche gli orari di lavoro erano diversi, prevedendo turni notturni;
era stato poi assegnato al reparto 3°, quello più “critico”, che ospitava pazienti non autosufficienti, talvolta violenti, litigiosi e agitati (all.11);
6) nonostante avesse richiesto motivazioni del proprio trasferimento, non aveva mai ricevuto le relative spiegazioni: anzi, all'appuntamento del 23.1.2008 con il responsabile del personale Dott.
, nessuno si era presentato (all. 12); CP_4
7) la aveva omesso di riscontrare le varie richieste inoltrate da anche con il suo CP_1 Pt_1
legale e aveva ignorato le proteste dei familiari degli ospiti della che lamentavano Controparte_2
la sua assenza (all.ti 13 e 13bis);
8) in sede di procedura conciliativa presso la DTL di RN, non veniva raggiunta la conciliazione, essendo offerta una somma irrisoria a titolo risarcitorio per l'illegittimo trasferimento (all.ti 14 e 15);
2 9) nel frattempo, le vicende lavorative gli avevano causato un aggravamento del quadro depressivo di cui soffriva, con flessioni del tono dell'umore, adinamia, richiedendo cura presso la della CP_5
SL di RN (all.ti 16 e 17);
10) nel luglio 2008 la finanziaria (beneficiaria della cessione del quinto del suo stipendio) CP_6
comunicava che, da maggio 2008, non veniva versata la quota mensile in scadenza del finanziamento,
a fronte della regolare trattenuta in busta paga (all.ti 18 e 19);
11) nonostante una richiesta del 31.7.2009 presentata alla per beneficiare di un periodo CP_1 di aspettativa o congedo non retribuito ai sensi dell'art. 2 D.M. 278/2000 per assistere la madre nel frattempo aggravatasi, la sua domanda non veniva accolta per non meglio precisate “esigenze del servizio”, così negandogli la possibilità di stare vicino alla madre negli ultimi giorni di vita (all.ti 20
e 21);
12) in data 5.8.2009, aveva presentato all'Inps di RN domanda di congedo straordinario per familiare di persona con disabilità grave, domanda che veniva accolta il giorno successivo alla morte della madre (all.ti 22 e 23);
13) in data 25.9.2009, l'Inps comunicava la variazione della domanda di congedo con riepilogo dei giorni fruiti fino alla data del decesso della madre (v.all. 25), ma tali permessi venivano pagati dalla
Coop Quadrifoglio al Goracci solo dopo due mesi;
14) nonostante la richiesta di rateizzazione avanzata dal lavoratore, nel luglio 2009, la CP_1
aveva trattenuto l'intero importo di conguaglio IRPEF pari a € 568,00 lasciando il ricorrente con uno stipendio di poco più di 200,00 € (all. 26);
15) già in passato la Cooperativa aveva tardato a corrispondergli gli arretrati del CCNL maturati a settembre 2008, con loro erogazione nell'aprile 2009, a seguito di vari solleciti anche da parte del sindacato (all. 27); ugualmente un infortunio di maggio, rimborsato da alla cooperativa il CP_3
10.7.08, gli era stato pagato solo a ottobre (v. all. 28);
16) nel 2009 aveva fatto richiesta, anche tramite legale, di poter fruire di una anticipazione del Tfr per far fronte alle crescenti spese mediche della madre, richieste rimaste prive di riscontro;
17) in data 23.12.2009, la Responsabile gli aveva contestato alcune irregolarità nella Parte_2
effettuazione del servizio del 10.12.2009: il catetere di un ospite era stato trovato per terra anziché agganciato all'apposito supporto e il tubicino era posizionato sopra le sbarre anziché al di sotto;
le tovaglie del refettorio non erano state tolte e piegate;
il modulo di giacenza della biancheria non era stato correttamente compilato. Nota di richiamo effettuata solo a lui, sebbene in turno vi fossero altri tre operatori e lui non avesse la responsabilità di quel letto in cui si trovava l'ospite (all. 29);
3 18) nel dicembre 2009, la aveva inserito nel suo turno proprio quelle colleghe ( CP_1 [...]
, e che a avevano firmato la richiesta di suo trasferimento (all. Per_1 Per_3 Per_4 CP_2
30);
19) nel medesimo periodo venivano tenuti atteggiamenti vessatori nei suoi confronti al fine di ledere la sua stabilità emotiva: in una occasione era stato impossibilitato ad aprire il suo stipetto personale in quanto aveva trovato la chiave rotta nella serratura e si era visto costretto a vestirsi con una tuta degli ospiti;
in un'altra occasione il suo cartellino personale nel tabellone non era al suo posto e il ricorrente era costretto a chiederne uno sostitutivo per poi ritrovarlo misteriosamente al suo posto
Cont all'uscita dal turno;
aveva poi trovato tagliate le gomme della sua auto parcheggiata fuori dalla;
20) il 15.2.2010, la cooperativa gli aveva inviato una contestazione disciplinare (con sospensione cautelativa dal servizio) per aver protestato dinnanzi al Comune di RN contro la richiesta di archiviazione da parte della magistratura inquirente del caso che vedeva coinvolta la CP_2
nel coma e successiva morte della madre e per avere rilasciato dichiarazioni lesive alla stampa
[...]
(all. 31). Presentate le sue giustificazioni (all. 32), la gli aveva comunicato la esclusione CP_1
da socio e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro (all.33);
21) la aveva omesso di pagargli le differenze retributive a titolo di Controparte_1
tredicesima mensilità dal 2000 al 2010 per € 2.309,10 lordi oltre al TFR per € 2.228,75 lordi e inoltre
(come da busta paga maggio 2010) gli aveva trattenuto indebitamente la somma totale di € 6.768,39
a titolo di cessione dello stipendio anzichè quella dovuta di € 6.474,20 con una illegittima trattenuta pari all'importo di € 294,20 netti. Costringendolo così ad adire le vie giudiziali per ottenere la condanna della cooperativa anche al pagamento delle spese legali (all. 34);
Il Tribunale di RN rigettava il suindicato ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite per l'importo di € 3.688,50, oltre accessori.
In estrema sintesi, il Tribunale rilevava come tra le parti fosse già intervenuta una sentenza di rigetto del medesimo Tribunale (nel giudizio iscritto al n. 302/2009 RG;
sentenza confermata in grado di appello, nel giudizio iscritto al n. 86/2013), nella quale tutte le vicende descritte nel ricorso erano già state trattate e analizzate, con conseguente formazione del giudicato. Invero, in tale giudizio in cui era stato chiesto di accertare l'illegittimità del trasferimento, con richiesta di risarcimento danni, il lavoratore aveva indicato come vessatorie le medesime condotte oggetto del presente giudizio;
infatti, il lavoratore oltre ad assumere l'illegittimo trasferimento, aveva denunciato le condizioni lavorative peggiorative dell'occupazione presso la nuova sede dal punto di vista della tipologia di servizi e di pazienti nonché di orario (circostanze che il precedente giudice dichiarava smentite dall'audizione dei testimoni); il ritardo nel pagamento dell'indennizzo (il giudice di quel giudizio aveva CP_3
dichiarato che i testimoni avevano smentito anche tale circostanza); il mancato versamento del quinto
4 dello stipendio (secondo quel giudice, in sede di interrogatorio il aveva dichiarato di non Pt_1
sapere chi avesse pagato quelle rate, ammettendo di non avervi provveduto personalmente); il diniego all'anticipo del tfr (il giudice aveva dichiarato che non era emersa prova di quanto dedotto); la raccolta firma da parte dei colleghi per ottenerne il trasferimento (circostanza che il precedente giudice aveva dichiarato essere emersa, così come anche la reazione del datore di lavoro per eliminare il disagio creatosi in reparto).
Pertanto, alla luce della precedente sentenza, l'esame dei fatti dedotti in ricorso doveva considerarsi precluso, così come preclusa la domanda risarcitoria avanzata negli stessi termini del pregresso giudizio.
A fronte di ciò, sarebbe stato onere del ricorrente allegare uno specifico motivo che avrebbe potuto legittimare il ricorso parcellizzato alla giurisdizione, così come dedotto dalla giurisprudenza di legittimità (in ultimo Cass. n. 23077/2021). Pertanto il ricorso andava rigettato secondo il principio della ragione più liquida. Parimenti da rigettarsi la domanda ex art 96 cpc proposta dal resistente in assenza di una prova dei danni occorsi. impugna la sentenza, insistendo in via istruttoria per l'ammissione della prova per Parte_1 testimoni e per la consulenza medico legale;
nel merito, per l'accertamento della responsabilità della e la richiesta di risarcimento danni di cui al primo grado di giudizio. CP_1
A fondamento di tali conclusioni ha dedotto che:
- nel precedente giudizio si era contrastato un solo atto vessatorio (rispetto ai molti altri), ossia l'illegittimo trasferimento, chiedendo il ricollocamento nel posto di lavoro, il risarcimento danni da demansionamento (danni fisici, psichici e morali), oltre ad € 100 per risarcimento per le spese per la cura della madre. In ogni caso, sussisteva un'autonomia tra il singolo atto vessatorio e la fattispecie mobbing oggetto della presente causa e quindi era da escludersi il ne bis in idem.
-non esisteva una illegittima parcellizzazione della domanda, come dedotto dal Tribunale, in quanto nel presente giudizio si discuteva della condotta illecita ex art 2087 cc e sebbene alcuni fatti fossero identici a quelli del pregresso giudizio non potevano essere giudicati con lo stesso contenuto di lesività che si era riscontrato in relazione ad una singola condotta;
- alcune condotte erano poi successive all'instaurazione del giudizio n. 302/2009 (ad es: le contestazioni di irregolarità fatte da l'assegnazione in turno con le tre colleghe che avevano Pt_2 firmato la richiesta di trasferimento;
la rottura della chiave all'interno dello stipetto personale del lavoratore;
la misteriosa sparizione del tesserino-presenze; le gomme tagliate dell'auto; la ritorsiva contestazione disciplinare e il licenziamento). L' aveva riconosciuto la malattia professionale CP_3 nell'ottobre 2010 (nella percentuale del 10%, a cui si aggiungeva un 7% per un infortunio, con un totale del 16% e con diritto alla rendita);
5 -pertanto, sussistente un 16% di danno permanente;
aggiunta la personalizzazione massima, sottratto l'importo corrisposto da spettava all'appellante la somma finale richiesta (come da prospetto di CP_3
calcolo effettuato con le Tabelle di Milano sul danno biologico).
Si è costituita la che ha rilevato, in via preliminare, una Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex artt. 436 bis e 348 bis per non avere lo stesso alcuna probabilità di accoglimento sia perché non veniva fornito alcun elemento di diversità rispetto alla motivazione della sentenza sia per la consolidata giurisprudenza di legittimità sul ne bis in idem.
Inoltre, andava rilevato come i fatti costitutivi dei due giudizi fossero identici;
rispetto poi alle altre condotte (allontanamento dal posto di lavoro ed esclusione da socio;
sussistenza di differenze retributive;
condanna risarcimento danni in sede civile), si era trattato di questioni tutte già esaminate in altri giudizi, passati in giudicato.
In particolare, sussisteva una coincidenza tra le condotte oggi censurate e quelle esaminate nel giudizio n. 302/2009, in cui già si faceva riferimento alla violazione dell'art 2087 cc e l'intento vessatorio era stato sconfessato nel medesimo giudizio, come evincibile dalla relativa motivazione.
Quanto alle nuove condotte: in merito alla sottrazione di € 50,00 ad un ospite (la cooperativa aveva già chiarito che erano stati sempre nel portafogli dell'ospite, come da documenti); sulla negazione dell'aspettativa, la richiesta era intervenuta in un periodo di ferie degli operatori e a ridosso;
l'indennità per congedo straordinario (autorizzata da Inps) era stata corrisposta con la busta di novembre 2019; sulla deduzione in un'unica soluzione del saldo IRPEF, la richiesta di rateizzazione era stata indirizzata ad Agenzia delle Entrate.
Peraltro, non era stata acclarata nessuna responsabilità, nemmeno penale, né era stato provato l'intento persecutorio.
Quanto ai danni lamentati, il era già stato preso in carico dai servizi di igiene mentale e aveva Pt_1 familiarità con problemi psichiatrici;
contrariamente a quanto affermato, l gli aveva riconosciuto CP_3
soltanto il 10% (e non il 16%) e comunque erano da contestare i calcoli effettuati.
Infine, l'appellante ha evidenziato come il avesse proposto altri giudizi, oltre a quello iscritto Pt_1
al n. 302/2009 RG sul trasferimento e sulle condotte vessatorie:
-un giudizio risarcitorio per i danni alla madre, a lui e alla famiglia, interrotto per la morte della congiunta, ma non riassunto correttamente e non proseguito (era stata poi da lui sporta una querela alla Procura della Repubblica per la morte della madre, archiviata in seguito ad una perizia;
così come era stata respinta l'opposizione all'archiviazione);
-un giudizio di impugnazione sulla esclusione da socio (nel 2011), risolto con declaratoria di difetto di giurisdizione per la presenza di clausola compromissoria
6 -una causa risarcitoria per la morte della madre (2012), in cui è stata respinta la domanda iure hereditatis, ma accolta quella iure proprio per la presenza di un disturbo da adattamento (la sentenza di appello aveva accertato il danno iure hereditatis da inabilità temporanea)
-un giudizio per differenze retributive (nel 2012).
******
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, ritenendo che l'appello può essere esaminato nel merito in considerazione del tenore complessivo delle argomentazioni svolte dall'appellante.
Quanto alla questione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, nel giudizio iscritto al n. 302/2009 RG aveva chiesto al Tribunale di RN di condannare la cooperativa Parte_1
al suo ricollocamento nel posto di lavoro prima del trasferimento;
al risarcimento danni da demansionamento nonché al risarcimento danni per € 27.690,00 per danni fisici, psichici e morali in merito al comportamento vessatorio del datore di lavoro come descritto e provato, oltre al pagamento di € 100 per spese per la cura della madre.
Nel relativo ricorso, la parte aveva fatto riferimento ad una condotta vessatoria tenuta dal datore di lavoro che lo aveva trasferito nonché ai disagi incontrati nella nuova sede (con orari notturni e con pazienti litigiosi); agli incontri disertati dalla cooperativa per avere spiegazioni sul trasferimento e alle inutili lettere di spiegazioni;
al tentativo di conciliazione andato male;
al fatto che lui era stato ritenuto responsabile del procedimento penale iniziato per la madre;
al ritrovamento di una fotocopia sulla scrivania;
alla raccolta firme dei colleghi per il suo trasferimento, al fatto che era ritenuto un delatore e che avrebbe accettato somme per mettere tutto a tacere;
al mancato pagamento dell'assegno al mancato versamento del quinto dello stipendio ceduto;
alla mancata concessione dell'anticipo CP_3
tfr; al mancato versamento delle somme per malattia: insomma, ad una condotta pianificata di natura ritorsiva, con responsabilità del datore di lavoro ex art 2087 cc.
Nella relativa sentenza (divenuta definitiva) si affermava testualmente: “Le domande di cui al ricorso non possono trovare accoglimento. Nonostante l'intervenuta rinuncia della parte ricorrente alla domanda di ricollocamento nella struttura di provenienza, per come desumibile dalle conclusioni riportate nelle note autorizzate, deve essere affrontata anche la questione del supposto trasferimento, rientrando essa, nella rappresentazione di parte ricorrente, in un contesto di vessazione che avrebbero tratto origine dall'episodio occorso alla madre del ricorrente, fatto oggetto di denuncia da parte di questi;
da esso, inoltre, parte ricorrente ha fatto discendere il denunciato demansionamento.
Deve innanzi tutto rilevarsi come la nozione di trasferimento, che mira a garantire l'interesse del lavoratore ad una relativa inamovibilità, e che deve conseguentemente sottostare al limite della
7 giustificazione, presuppone spostamenti che comportino per il lavoratore disagi connessi a significativi mutamenti geografici del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (ed in tal senso si è pronunciata costantemente anche la giurisprudenza di legittimità: cfr ex plurimis, tra le più recenti, Cass Sez. L, sentenza n. 12097 del 18/05/2010).
Tanto premesso, l'assegnazione del al diverso reparto della RSA Pascoli non ha in alcun Pt_1
modo reso necessario alcuno spostamento della residenza del lavoratore, nè ha comportato mutamenti geografici, neppure di minima rilevanza, del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Invero, dallo stesso contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore risulta che l'assunzione è avvenuta per la sede individuata come “c/o RSA Pascoli e Villa Serena” (doc firmato il 24.06.2000 e di cui all'all. 3 al ricorso). Già in sede di assunzione, dunque, le due strutture sanitarie erano indicate come unica sede di lavoro;
le testimonianze assunte hanno dato altresì conto dell'unicità della collocazione Cont geografica delle stesse, risultando i due reparti contigui, divisi da un prato (“le sono attaccate, sono divise da un prato”: vedi testimonianza di ). Testimone_2
Inoltre le due strutture sono risultate, in base alle numerose e concordanti testimonianze, in alcun modo inficiate o contrastate da alcun elemento probatorio di segno contrario, facenti capo ad un unico centro organizzativo, amministrativo e di gestione del personale ed erogante medesimi servizi alla stessa tipologia di pazienti.
E' invero stato riferito che i due reparti (della RSA Pascoli e ) avessero la stessa CP_2
organizzazione, amministrazione del personale, e gestione, ed offrissero i medesimi servizi, ospitando la medesima tipologia di pazienti (“Pascoli e ospitano persone dello stesso tipo, senza CP_2
che ci sia una distinzione tra le due strutture in ragione di possibili differenze delle condizioni dei rispettivi ospiti”: cfr testimonianza della teste ). Testimone_3
Ed anche la teste indicata da parte ricorrente, ha riferito che il dopo il Parte_2 Pt_1 cambio di struttura, mantenne stesse mansioni, livello e paga oraria (“ è OSA sia alla RSA Pt_1
Pascoli che a , con stesse mansioni, stesso livello, stessa paga oraria, come tutti CP_2 lavoratori delle due strutture”).
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste , legale rappresentante della CP_4 cooperativa, il quale ha precisato che nel passaggio da un reparto all'altro sono state garantite al le stesse condizioni contrattuali, e il lavoratore faceva le stesse ore di prima e che“non Pt_1 raggiungeva il monte ore quando non dava la disponibilità ai turni”.
Ed ancora, la teste ha affermato anche che la busta paga del è rimasta invariata e Tes_3 Pt_1 che è sempre stato rispettato l'iter per il pagamento dell'assegno circostanza, quest'ultima, CP_3
8 confermata espressamente anche dalla teste , la quale ha precisato di avere Testimone_4
“girato” l'assegno dell' al nella prima busta paga, dopo che questo venne pagato. CP_3 Pt_1
Da queste risultanze istruttorie emerge dunque la inconsistenza delle affermazioni del ricorrente circa il preteso demansionamento, il preteso danno subito per la assegnazione di lavori più gravosi, nonché asseriti comportamenti vessatori .
Nessuno ha invero confermato quanto affermato dal in sede di interrogatorio libero, anzi Pt_1
smentendo puntualmente e specificamente quanto dallo stesso dedotto in merito al demansionamento ed al peggioramento delle condizioni lavorative, nonché alla minore retribuzione.
Ugualmente deve dirsi con riguardo alle circostanze ulteriori, allegate nella prospettiva del ricorrente con intento vessatorio e ritorsivo, posto che le circostanze di fatto delle relative pretese sono risultate destituite di fondamento in esito all'istruttoria: lo stesso ricorrente ha d'altro canto ammesso, in sede di libero interrogatorio, che la cooperativa era solita pagare l'assegno in CP_3
ritardo, anche se lamentava nel suo caso un ritardo maggiore, che comunque quantificava in non più di 20 giorni. Ed ancora, lo stesso dopo avere lamentato l'episodio del mancato pagamento Pt_1
delle rate alla finanziaria, dichiarava di non sapere chi le avesse poi pagate, così di fatto ammettendo di non avervi provveduto personalmente.
Nessun mezzo di prova è stato infine articolato da parte ricorrente per dimostrare che la mancata erogazione dell'anticipo di TFR rispondesse a finalità vessatorie o ritorsive (risultando invece in atti la facoltà della di erogare o meno, su richiesta, detti acconti per “motivate esigenze CP_1 personali”: vedasi regolamento interno della Cooperativa di cui all'all. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Resta da dire che è risultato (vedasi testimonianza della ) che effettivamente alcuni colleghi Per_1 della struttura , all'indomani dell'episodio occorso alla madre del ricorrente e della CP_2
denuncia penale dallo stesso sporta, effettuarono una sottoscrizione per chiedere lo spostamento del dal suddetto reparto. Escluso tuttavia radicalmente, per quanto sopra esposto, che si sia Pt_1
trattato di un trasferimento, nessuna responsabilità per supposti patiti danni potrebbe farsi ricadere sul datore di lavoro.
L'invocato art. 2087 c.c. non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze del momento, sì che grava sul lavoratore, che lamenti di aver subito un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche, e il nesso causale tra questi due elementi, gravando solo in detta ipotesi sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, a sua volta, di
9 aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr ex plurimis, Cass.
Sez. L, sentenza n. 13887 del 23/07/2004).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie deve escludersi l'addebito al datore di omissione delle misure di tutela della personalità morale del lavoratore dipendente, posto che è risultato in modo incontrovertibile, dall'istruttoria svolta, che la , venuta a conoscenza dell'azione CP_1 intrapresa dai colleghi del con la raccolta di firme, ritenuta l'opportunità di far fronte ad Pt_1 una situazione di disagio creatasi nell'ambiente di lavoro (“il disagio era una valutazione mia del per gli infermieri e viceversa”: cfr testimonianza del ), si adoperò per collocare il Pt_1 CP_4
ricorrente nel diverso reparto, contiguo al primo, ove il lavoratore continuò a svolgere le stesse mansioni, e ove, a fronte della stessa tipologia di pazienti, venivano offerti i medesimi servizi.
Non solo dunque il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente, ma
l'istruttoria ha vieppiù offerto conforto pieno alla ricostruzione della parte convenuta. Non possono pertanto essere accolte le domande spiegate col ricorso principale. Neppure può essere accolta la residua domanda di condanna del datore al pagamento della somma di € 100, di essa non solo non essendo fornita prova in atti, ma neppure data allegazione delle ragioni di diritto fondanti la relativa istanza.
Ritenuto tuttavia che le condizioni di disagio psichico del ricorrente (preesistenti, ma acuite anche in seguito all'episodio occorso alla madre: vedi teste e documentazione acquisita in atti) Tes_5
possono avere indotto il ad una ricostruzione differente dei fatti, e che queste ben possono Pt_1 integrare giusti motivi, si dichiarano integralmente compensate tra le parti le spese processuali….”.
Con il ricorso del marzo 2009 (introduttivo del giudizio n. 302/2009 RG) si era quindi già prospettata la sussistenza di una condotta di mobbing con riferimento alle condotte che, in questo giudizio, sono sopra riportate con i suindicati numeri da 1 a 10, 15 seconda parte, e 16.
L'appellante sostiene che, una cosa è esaminare un fatto in sé, altra esaminarlo ai fini del mobbing che costituirebbe una fattispecie autonoma. In realtà, la motivazione della sentenza sopra riportata dà atto che i fatti erano stati proprio esaminati in sentenza sotto tale profilo: ciò valeva anche per il trasferimento, tanto che nella pronuncia si affermava che, sebbene il lavoratore avesse rinunciato ad essere ricollocato, il trasferimento andava comunque esaminato sotto il profilo della vessazione, unitamente a tutti gli ulteriori fatti.
Pertanto, tutto quello che è stato già proposto in quel giudizio come condotta ex art 2087 cc o che sarebbe stato possibile prospettare (ad esempio con riferimento alla condotta sub n. 7), non può più essere esaminato essendo intervenuto il giudicato: in definitiva, in questo giudizio è precluso l'esame di tutte le condotte asseritamente vessatorie anteriori al marzo 2009 (data di deposito del ricorso nel giudizio n. 302/2009).
10 Per contro, possono essere esaminate le ulteriori condotte, (indicate sopra ai numeri sub 11-12-13-
14-15, prima parte;
17-18-19-20-21) che si collocano temporalmente dopo la data di introduzione di quel giudizio, seguendo la numerazione sopra indicata:
-11) quanto alla richiesta del 3.7.2009 di un periodo di aspettativa per accudire la madre, la aveva rifiutato di concederlo perché si era in periodo feriale, il piano feriale era stato CP_1
approvato da tempo e la richiesta era arrivata a ridosso.
Dagli atti emerge che l'aspettativa era stata effettivamente chiesta per il periodo dal 17.8.2009 al
14.9.2009, richiesta prossima al periodo in questione che era un periodo di ferie estive (essendo quindi verosimile che molti dipendenti fossero assenti), con un piano feriale già predisposto.
La giustificazione data dal datore di lavoro non appare quindi avere caratteri di arbitrarietà, essendo basata su circostanze oggettive esistenti, inerenti a motivi organizzativi effettivi, dovendo comunque garantirsi il servizio di assistenza agli anziani
-12) in data 5.8.2009 il ebbe a presentare domanda di congedo straordinario per familiare Pt_1 con grave disabilità per il periodo dal 20.8.2009 al 16.9.2009, domanda accolta dall'Inps il giorno successivo al decesso della madre. Trattasi di un fatto conseguente alla condotta di cui sopra, ma di certo non imputabile al datore di lavoro
-13) a seguito della comunicazione Inps del 25.9.2009 sulla variazione della domanda di congedo con riepilogo dei giorni fruiti fino alla data del decesso della madre, la ebbe a pagare i CP_1
permessi solo dopo due mesi, con ritardo.
La Cooperativa aveva affermato di avere ricevuto l'autorizzazione Inps nell'ottobre e di avere pagato nel mese di novembre: pur in assenza in atti della comunicazione Inps, la ricostruzione della cooperativa appare plausibile e, in ogni caso, non sussisterebbe comunque un ritardo di tale portata da far ritenere una condotta rilevante ai fini che qui interessano
-14) nonostante la richiesta di rateizzazione avanzata dal nella busta paga del luglio 2009 la Pt_1
Cooperativa aveva trattenuto l'intero importo di conguaglio IRPEF pari a € 568,00, così lasciando il lavoratore con uno stipendio di poco più di € 200,00.
La Cooperativa si era difesa, sostenendo che la richiesta di rateizzazione era stata inoltrata ad Agenzia delle Entrate ed il conguaglio era stato fatto in un'unica soluzione.
In merito, ha prodotto un documento intestato Agenzia delle Entrate in cui, accanto Pt_1 all'importo in questione, è evidenziata l'indicazione di un numero di 5 rate e ha chiesto di provare per testi (cap 11) che la richiesta era stata fatta alla società. Tale prova è tuttavia inammissibile sia perché la dimostrazione richiedeva la produzione del relativo documento sia perché il capitolo di prova orale è stato genericamente articolato e non circostanziato: onde deve ritenersi non provata la presentazione di una richiesta avanzata al datore di lavoro.
11 -15 prima parte), quanto al ritardo della nella corresponsione degli arretrati del CCNL CP_1
maturati a settembre 2008 ed erogati solo nell'aprile 2009, a seguito di vari solleciti anche da parte del sindacato, si osserva che nella busta paga dell'aprile 2009 si fa riferimento ad arretrati con formula generica, senza indicazione che fossero riferiti al settembre 2008. Nella specie, sussiste un difetto di allegazione e di prova che non può essere supplito con la chiesta prova orale, sul cap 12, avente ad oggetto la mera sussistenza del pagamento ad aprile 2009 per arretrati del settembre 2008, capitolo generico e non circostanziato
-17) sulla nota del 23.12.2009 redatta dalla Responsabile in cui venivano contestate Parte_2
alcune irregolarità nella effettuazione del servizio nel giorno 10.12.2009 (relativamente ad un catetere male posizionato;
tovaglie del refettorio non tolte e piegate;
modulo di giacenza della biancheria non correttamente compilato), su cui il si era difeso allegando di non esser solo in turno e di non Pt_1
avere la responsabilità del letto in questione, si osserva che il doc. n. 29 prodotto attiene ad un verbale in cui il dipendente veniva richiamato su questi fatti e lo stesso si difendeva, affermando che si trattava probabilmente di una svista dei due operatori in turno con lui i quali, con riferimento alle tovaglie, non avevano fatto la sistemazione perché intenti a lavare una carrozzina. Nello stesso verbale, il dichiarava comunque che avrebbe fatto più attenzione. Per iscritto assumeva poi che aveva Pt_1 comunque confidato anche nell'operato degli altri colleghi e che comunque non ricordava bene.
Sul punto, si osserva che il fatto risaliva al 10 dicembre e che il tabulato dei turni prodotto in atti non
è molto comprensibile in merito alla presenza di altri colleghi nel turno della giornata in questione.
In ogni caso, nulla è stato allegato dall'appellante in merito ai nominativi degli altri operatori in turno, sulle loro competenze al fine di escludere una sua responsabilità ai fini che qui rilevano, considerato altresì la contraddittorietà delle giustificazioni da lui rese. Infine, deve considerarsi che si era trattato di un mero richiamo, senza alcun seguito
-18) sull'inserimento nel suo turno nel dicembre 2009 delle tre colleghe ( , Per_1 Per_3
che avevano chiesto il suo trasferimento, trattasi di circostanza irrilevante dal momento Per_4
che è stata meramente allegata e chiesta di provare per testi nei termini sopra dedotti (cioè sul fatto storico dell'inserimento), senza allegazioni ulteriori su eventuali conseguenze dannose di tale inserimento, onde va esclusa una condotta rilevante a fini del mobbing
- 19) quanto agli episodi indicati come destabilizzanti dal punto di vista emotivo (impossibilità ad aprire il suo stipetto personale per la chiave rotta nella serratura;
cartellino personale che non era al suo posto nel tabellone, gomme tagliate della sua auto parcheggiata fuori dalla RSA), trattasi di condotte anch'esse irrilevanti (onde non va ammessa la relativa prova orale) perché non sono state allegate circostanze che consentano di individuare il relativo responsabile con riferimento a soggetti facenti capo alla o a singoli colleghi. CP_1
12 -20) quanto alla contestazione disciplinare inviata il 15.2.2010 (con sospensione cautelativa dal servizio per un fatto del gennaio 2010, quando il aveva esposto due striscioni davanti al Pt_1
Comune di RN in cui si diceva che sua madre era andata in coma per farmaci che non doveva prendere, chiedendo giustizia e l'individuazione dei responsabili - perché il PM voleva archiviare - nonché per avere rilasciato un'intervista ad un giornale in cui aveva dichiarato ”mia madre rovinata a ”), contestazione a cui seguiva la esclusione da socio e la contestuale cessazione del CP_2
rapporto di lavoro in data 26.2.2010 per venire meno del rapporto fiduciario, deve richiamarsi la sentenza n. 105/2012 del Tribunale di RN che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per essere la causa rimessa ad arbitri, dal momento che la causa riguardava anche la esclusione da socio e non solo un licenziamento.
Pertanto, la questione era già stata fatta oggetto di un precedente giudizio e appare comunque preclusa.
Peraltro, l'appellante sul punto si è limitato a riportare il fatto, mancando comunque allegazioni e argomentazioni a sua discolpa e in merito alla illegittimità dell'esclusione/recesso e dunque l'allegazione di una condotta mobbizzante del datore di lavoro.
21) quanto alle omissioni di pagamenti di differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità dal
2000 al 2010 per € 2.309,10 lordi, oltre al TFR per € 2.228,75 lordi nonché all'indebita trattenuta della somma totale di € 6.768,39 a titolo di cessione dello stipendio anziché quella dovuta di €
6.474,20 con una illegittima trattenuta pari all'importo di € 294,20 netti (come da busta paga maggio
2010), la sentenza n. 419/2015 del Tribunale di RN aveva dato ragione al lavoratore riconoscendogli gli importi richiesti per 13° e tfr, mentre nella medesima sentenza si dava atto che la trattenuta era stata pagata nelle more di quel giudizio.
Sebbene il lavoratore fu costretto ad adire le vie giudiziarie per ottenere le differenze retributive non corrispostegli, trattasi comunque di una condotta neutra (oltre che isolata) ai fini che qui interessano, non idonee a ricostruire un quadro rilevante ex art 2087 cc.
In proposito, si osserva che la nozione di mobbing, al pari della nozione di straining, non ha un'autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art 2087 cc e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo e dalla colpa datoriale (in tal senso, Cass. n. 670128/2024 in una fattispecie in cui la Corte aveva cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avessero generato un ambiente logorante e “stressogeno” per il lavoratore).
13 Nella specie, le condotte denunciate come mobbing (e non coperte da giudicato) o non sono state provate o sono irrilevanti al fine di ritenere dimostrato che il datore di lavoro con il suo comportamento ebbe a determinare un ambiente lavorativo nocivo per il lavoratore e per lui causativo di danni.
Sebbene l'appello possa già essere respinto sulla base delle complessive considerazioni che precedono, possono aggiungersi ulteriori osservazioni.
Le domande oggetto del presente procedimento e relative alle condotte sopra esaminate (post giudizio n. 302/2009) erano già proponibili nell'anno 2012 (ad es. quando ebbe ad introdurre il giudizio di responsabilità verso la Cooperativa per danni iure proprio e iure hereditatis o il giudizio per le differenze retributive), trattandosi di fatti svoltisi tra l'aprile 2009 e il 2010; domande che invece sono state introdotte soltanto con un ricorso depositato nel 2022, ossia dieci anni dopo, senza che l'odierno appellante avesse mai fornito alcuna ragione giustificativa di tale condotta processuale segmentata.
Quanto all'asserito danno riportato e di cui si chiedeva il risarcimento, nulla è dato sapere in merito all'attualità del danno psichico subito dal in atti, infatti, sono state depositate soltanto una Pt_1
relazione psichiatrica del 7.10.2010, un certificato del medico generico del 28.10.2010, una certificazione SL del 27.3.2014, del Centro salute mentale che dava atto che il lavoratore era in cura dal 2005 a seguito di un episodio sul lavoro, ovverosia certificazioni mediche risalenti: nessuna certificazione è stata prodotta con riferimento al momento del deposito del ricorso di primo grado
(2022) o ad un momento prossimo allo stesso.
L'appello va dunque interamente respinto.
Le spese del grado, a carico dell'appellante soccombente devono essere liquidate ex DM n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, calcolate nei valori minimi, per l'importo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
14 -dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se e in quanto dovuto.
Firenze, 12 novembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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