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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1130 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FERRANDO MICHELE e Parte_1
NOBERASCO MARIO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
n Opi (AQ) in data 30.12.2013, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Opi (AQ) al numero 1, parte II, serie C, anno 2013.
I coniugi si sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 18.02.2022.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti è nata in data [...] la figlia . Per_1
Per ciò che attiene alle questioni relative all'affidamento ed al collocamento della figlia minore delle parti, si osserva che nel corso del giudizio sono emersi gravi indici di inidoneità genitoriale in capo alla figura paterna. Già dalla CTU svolta in sede di separazione era infatti emerso “per ciò che
riguarda il padre che “questa difficoltà alla sua presenza (col CTU) per rendicontare sugli
eventuali nuovi domicili, sul prosieguo del suo lavoro professionale, per comprendere le ragioni
per cui manca l'impegno al versamento del mantenimento della bimba, ma anche la difficoltà a
leggere ed interpretare le necessità materiali e psicologiche della figlia, la difficoltà a proporsi
davvero come genitore responsabile così come risultano deficitari gli aspetti collaborativi in
termini fattuali (non è dato sapere quando il papà si sia interessato all'ingresso della bimba nella
scuola primaria) e di presenza (anche esercitata in modo telefonico) pur a fronte di una affettività
presente nell'interazione con la minore, l'immaturità dell'Io, la precaria strutturazione logistica non depongono, ad oggi, a suo favore per quanto attiene la capacità genitoriale” (cfr. pag. 19
CTU). Alla luce di tali conclusioni, che evidenziano criticità nella capacità genitoriale paterna e
tenuto conto delle condotte violente ed aggressive comunque tenute dal padre nei confronti della
madre anche alla presenza della figlia minore delle parti, nonché valutata l'esiguità dei recenti
rapporti padre/figlia, deve senza dubbio escludersi, ad oggi, la possibilità di disporre un
affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori (cfr. a tal proposito, Cass. Civ., n.
32404/2021)” (cfr. pagg.
4-5 sentenza di separazione). Ebbene, le lacune paterne non paiono nel frattempo in alcun modo superate, ed, anzi, l'inidoneità genitoriale paterna pare essersi amplificata,
atteso il totale disinteresse manifestato dal nei confronti della figlia minore, sia dal punto di CP_1
vista morale che materiale. Infatti, dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché dalle dichiarazioni rese dalla madre, emerge che il padre risulti ormai irreperibile e che lo stesso non abbia più alcun contatto con la minore a far data dal 17.04.2023,
nonostante i solleciti provenienti dal Servizio Sociale. Secondo quanto dichiarato dalla madre – sul punto non smentita dal padre, rimasto contumace nel presente giudizio – inoltre il non CP_1
provvede neppure al mantenimento, ordinario e straordinario, della minore. Il resistente, inoltre, è
rimasto contumace nel presente giudizio, in tal modo confermando il suo disinteresse nei confronti della figlia minore. Risultano, pertanto, evidente le lacune genitoriali paterne.
Viceversa, per ciò che attiene alla madre devono richiamarsi le considerazioni già effettuate nel provvedimento provvisorio emesso in data 23.01.2025 sia in relazione alla collaborazione mostrata dalla con il Servizio Sociale affidatario (cfr. relazione dell'8.01.2025 e del 02.04.2025, Parte_1
ove s legge che “dalla relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti è emerso che
“La madre si mostra collaborativa, puntuale nelle comunicazioni ed accoglie con rispetto ed
educazione le indicazioni del Servizio scrivente, condividendo con lealtà aspetti del percorso
evolutivo di ”), sia in relazione al superamento delle lacune genitoriali riscontrate nel giudizio Per_1
di separazione, ove comunque si dava atto che “la capacità genitoriale materna risponde con
sufficienza ai requisiti (genitore psicologico) pur a fronte di una personalità con tratti narcisistici, tendenze all'agito, con importanti aspetti autocentrati e proiettivi” (cfr. pag. 5 sentenza di separazione;
cfr. anche provvedimenti provvisori del 23.01.2025: “ritenuto che gran parte delle
lacune genitoriali evidenziate in capo alla madre nella sentenza di separazione paiono potersi
ritenere superate in quanto relative a comportamenti agiti nei confronti dell'altro genitore
nell'immediatezza della separazione, nonché tenuto conto dell'irreperibilità del padre con
conseguente assenza di rapporti anche tra i genitori”).
Risulta, pertanto, evidente, da un lato, l'inidoneità genitoriale paterna, alla luce del totale disinteresse, morale e materiale, manifestato dal resistente nei confronti della figlia minore, mentre,
dall'altro, deve darsi atto delle buone competenze genitoriali dimostrate dalla madre, che,
collaborando con il Servizio Sociale affidatario, ha di fatto provveduto in via esclusiva alla crescita della minore, quantomeno dalla fine dell'anno 2022.
Deve, pertanto, confermarsi l'affidamento di con competenze genitoriali concentrate in capo Per_1
alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione,
istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa
concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un
provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo
l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre e della sua irreperibilità.
Stante il positivo rapporto costruito nel tempo tra la minore e le operatrici dei Servizi Sociali e considerato, pertanto, il giovamento che la minore ne trae, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono essere incaricati di attivare e/o proseguire, in favore della minore, ogni intervento ritenuto utile, ivi incluso, qualora ritenuto opportuno, il servizio di educativa domiciliare già disposto in favore di con le modalità e le tempistiche ritenute opportune, nonché la Per_1
predisposizione e/o prosecuzione di un percorso psicologico in favore della minore, volto al superamento dei vissuti abbandonici subiti dalla stessa ed anche nell'ottica di un futuro eventuale riavvicinamento alla figura paterna.
Quanto alla collocazione della minore, deve ovviamente disporsi che resti prevalentemente Per_1
collocata presso l'abitazione materna, essendo pacifico in atti che la minore abbia sempre convissuto con la madre, anche a seguito della dissoluzione famigliare, nonché tenuto conto dell'idoneità genitoriale della figura materna.
Conseguentemente, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con la figlia minore, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima.
In relazione alle visite padre-figlia, tenuto conto del disinteresse del padre, nonché dell'incostanza da questi manifestata nella prosecuzione del rapporto con la figlia, deve disporsi che i Servizi
Sociali territorialmente competenti provvedano a redigere un calendario di incontri tra il padre e la figlia, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, solo qualora richiesti dal padre, previa frequentazione da parte dello stesso di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore.
Passando all'aspetto economico, si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 53, svolge la professione di insegnante ed ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di euro 1.600,00
circa, che si riduce ad euro 1.000,00/1.100,00 dovendo pagare la rata alcuni finanziamenti;
2. la vive, oltre che con la figlia , anche con il figlio avuto da una precedente Parte_1 Per_1 Per_2
relazione ed ormai economicamente autosufficiente, in un immobile concessole in comodato d'uso gratuito di proprietà di sua madre;
3. la ricorrente ha dichiarato di essere proprietaria di un immobile sito in Albenga, affittato al canone mensile di euro 500,00: tale affitto, secondo quanto dichiarato dalla viene percepito dal figlio e, tuttavia, da quest'ultimo utilizzato Parte_1 Per_3
per far fronte ad alcune spese nell'interesse della sorella;
4. nel triennio anteriore alla Per_1
radicazione del presente giudizio, la ricorrente ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad euro 26.136,00 (e, segnatamente euro 26.436,77 nel 2020, euro 25.340,91 nel 2021 ed euro
26.633,91 nel 2022);
5. la ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato Parte_1
acceso presso Intesa SanPaolo con saldo attivo alla data del 31.12.2023 pari ad euro 400,31: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla ricorrente, dall'assegno unico erogato in favore della figlia , da ultimo pari ad euro 54,00 mensili, da alcuni versamenti di denaro Per_1
contante e da alcuni bonifici provenienti da terzi con causali riconducibili all'affitto di immobili;
6.
dalla visura versata in atti risulta che la sia proprietaria esclusiva di due immobili Parte_1
categoria catastale A4 siti in Albenga e di un C2, sempre sito in Albenga, mentre la ricorrente risulta proprietaria, anche pro quota di alcuni terreni;
7. viceversa, il resistente, di anni 50,
rimanendo contumace nel presente giudizio non ha offerto elementi in relazione alla sua condizione economico-patrimoniale;
8. dalle indagini esperite presso l'Agenzia delle Entrate è emerso che il non abbia depositato, nel corso dell'ultimo triennio, dichiarazione dei redditi, mentre CP_1
risultano le certificazioni uniche relative al triennio precedente (e, segnatamente, nell'anno 2019 per complessivi euro 8.199,00, nell'anno 2020 per euro 8.393,00 e nell'anno 2021 per complessivi euro
5.943,00 per attività lavorativa prestata sino al 30.07.2021);
9. dalla sentenza di separazione si ricava inoltre che all'epoca (anno 2022) il lavorasse come operaio, dichiarando di percepire CP_1
uno stipendio netto mensile pari ad euro 1.250,00 (le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2018 e 2017 ammontavano rispettivamente ad euro 5.870,00 ed euro 8.037,00) ed il resistente aveva dichiarato di abitare in una casa in locazione pagando un canone pari ad euro 300,00 mensili.
Ciò posto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra delineate, considerata l'età della figlia minore delle parti e le esigenze di vita ad essa correlate, tenuto altresì conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (attualmente integralmente a carico della madre), valutata la capacità lavorativa del padre, il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di Euro 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, individuate come segue, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente e delle difficoltà di comunicazione esistenti tra i genitori. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni,
elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di
Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ.,
n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport
(Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria
(tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie''
ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime,
secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'',
come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio
2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del
2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del
2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: * dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Opi (AQ) in data 30.12.2013, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
matrimonio del Comune di Opi (AQ) al numero 1, parte II, serie C, anno 2013;
* ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Opi (AQ) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con facoltà in capo alla Per_1
stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti attivino e/o proseguano, in favore della minore, ogni intervento ritenuto utile, ivi incluso, qualora ritenuto opportuno, il servizio di educativa domiciliare con le modalità e le tempistiche ritenute opportune, nonché la predisposizione e/o prosecuzione di un percorso psicologico in favore della minore;
* dispone che la minore resti collocata presso la madre;
* assegna la casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con la figlia minore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a redigere un calendario di incontri tra il padre e la figlia, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, solo qualora richiesti dal padre, previa frequentazione da parte dello stesso di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore;
* pone a carico di , a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore, Controparte_1
la somma mensile di euro 200,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che Controparte_1
liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali ed in euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 05.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott.ssa Lorena Canaparo