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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 628/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA TA Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 628/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Brenchio Alessandra che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Mompantero il 18/03/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mompantero (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/03/2001, maggiorenne, affetta da sindrome di down ed Per_1 economicamente autosufficiente, e il 10/08/2006, maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente. pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mompantero di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. provveda al pagamento del 100% delle spese Parte_1 straordinarie relative al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Persona_3
DÀ ATTO che la sig.ra si onera delle spese straordinarie della figlia maggiorenne, Controparte_1 affetta da sindrome di down, atteso che la stessa è economicamente autosufficiente Persona_4 ma residente con la madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico venga percepito al 50% da ognuna delle parti;
DÀ ATTO che le parti concordano che le autovetture di proprietà dei singoli coniugi rimarranno nella singola disponibilità dei legittimi proprietari;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese del presente giudizio siano a totale carico del sig. ad eccezione del contributo unificato che sarà a carico della sig.ra Parte_1 CP_1 ;
[...]
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra previsto per i figli;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA TA TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA TA Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 628/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Brenchio Alessandra che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Mompantero il 18/03/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mompantero (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/03/2001, maggiorenne, affetta da sindrome di down ed Per_1 economicamente autosufficiente, e il 10/08/2006, maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente. pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mompantero di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. provveda al pagamento del 100% delle spese Parte_1 straordinarie relative al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Persona_3
DÀ ATTO che la sig.ra si onera delle spese straordinarie della figlia maggiorenne, Controparte_1 affetta da sindrome di down, atteso che la stessa è economicamente autosufficiente Persona_4 ma residente con la madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico venga percepito al 50% da ognuna delle parti;
DÀ ATTO che le parti concordano che le autovetture di proprietà dei singoli coniugi rimarranno nella singola disponibilità dei legittimi proprietari;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese del presente giudizio siano a totale carico del sig. ad eccezione del contributo unificato che sarà a carico della sig.ra Parte_1 CP_1 ;
[...]
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra previsto per i figli;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA TA TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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