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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3073/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 7.11.2024
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e della Signora Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Giorgio Licitra (C.F. ) del foro di Imperia C.F._3 ed entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo in Imperia, Piazza Dante Alighieri n.11; APPELLANTI
CONTRO
(C.S.D.) (C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Gentile (C.F. ) presso P.IVA_2 C.F._4 il cui studio in Milano, Via della Signora n. 6 dichiara di eleggere domicilio;
APPELLATA
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE:
1 “Nel merito, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione, e conseguentemente rigettare la domanda proposta nel primo grado di giudizio dalla ” Controparte_1
“Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“Nel merito: rigettare l'appello formulato dai signori e in quanto Parte_1 Parte_2 infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma dei relativi capi della sentenza n. 8422/2024, pubblicata in data 26 settembre 2024 dal Tribunale di Milano, sezione tredicesima, dott.ssa Savignano. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e hanno impugnato, con ricorso regolarmente depositato, la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 8422/2024, pubblicata il 26.9.2024 e notificata l'8.10.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio introdotto ex art. 447 bis c.p.c. dalla Controparte_1
ha accertato l'occupazione senza titolo da parte dei resistenti dell'immobile sito in Corsico
[...]
(MI), via Brunelleschi n. 4, condannandoli al rilascio in favore della ricorrente e fissando per l'esecuzione la data del 25.10.2024. Il Tribunale ha rilevato che il titolo posto a fondamento delle domande della ricorrente è costituito dal contratto di ospitalità, sottoscritto il 15 aprile 2021, in forza del quale la Controparte_1 ha concesso temporanea ospitalità ai coniugi resistenti ed ai loro tre figli, rifugiati provenienti dalla Siria, in favore dei quali ha altresì fornito una serie di servizi ed erogato un contributo mensile di € 850,00 per le spese quotidiane necessarie, a fronte dell'assunzione, da parte dei beneficiari, di una serie di impegni, finalizzati al loro inserimento sociale, impegni che la ricorrente ha dedotto essere rimasti inadempiuti. Ha evidenziato il primo giudice che tale contratto è stato preceduto da altri sottoscritti tra le medesime parti, a decorrere dal novembre 2018, tutti di analogo tenore e di identica durata temporanea di sei mesi. Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dai resistenti, il Tribunale ha osservato che “la ricorrente ha allegato di aver concesso ospitalità ai resistenti, nell'alloggio di via Brunelleschi n. 4, del quale aveva la disponibilità quale conduttrice, ed ha documentato la circostanza. Ciò, per un verso, esclude in radice che la domanda di restituzione possa essere qualificata come di rivendicazione, non avendo essa mai allegato di essere proprietaria dell'immobile né invocato l'art. 948 c.c.. Per altro verso, basta a ritenerla legittimata a proporre la domanda restitutoria, essendo a tal fine sufficiente che essa, avendo la materiale disponibilità del bene, lo abbia consegnato ai resistenti con un regolare contratto, come è accaduto nella specie. Sono, pertanto, del tutto inconferenti, ai fini di causa, le doglianze sollevate dai resistenti con riguardo al rapporto di locazione tra e la rispetto al quale essi sono terzi e non Parte_3 Controparte_1 legittimati a sollevare alcuna eccezione. Per le ragioni esposte, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione è infondata e non può essere accolta”. Quanto, infine, all'asserita mancata fissazione di un termine del rapporto, che secondo quanto eccepito dai resistenti impediva l'accoglimento della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo proposta dalla il Tribunale ha richiamato il contenuto e tenore di tutti i Controparte_1 contratti sottoscritti tra le parti (doc. 3) e prodotti in giudizio dalla ricorrente, dai quali risulta che
“ciascuno di essi ha avuto durata semestrale e che l'ultimo, sottoscritto il 15 aprile 2021, aveva la stessa durata, indicata dal venticinquesimo al trentesimo mese tenendo conto della data di inizio dell'ospitalità. Le parti hanno in esso espressamente stabilito che “Al termine del presente contratto
2 si considererà automaticamente conclusa l'accoglienza all'interno del progetto. Non saranno infatti previsti ulteriori contratti”. Il tenore letterale delle espressioni utilizzate è inequivoco nello stabilire il periodo di durata del rapporto, che è cessato il 15 ottobre 2021, decorsi sei mesi. E' accertato che i resistenti occupano l'alloggio senza averne più titolo. Le domande meritano accoglimento ed i resistenti devono essere condannati a rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile sopra indicato, con fissazione della data per l'esecuzione entro il 25 ottobre 2024”.
2. Con l'impugnazione in esame i resistenti hanno articolato due motivi di censura di cui l'appellata, regolarmente costituitasi con memoria depositata in data 19.2.2025, ha chiesto il rigetto per infondatezza. All'udienza di discussione del 5.3.2025 la Corte ha tentato, con esito negativo, la conciliazione della causa. I procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi e, all'esito, la Corte ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre riportato.
3. L'appello è infondato. Con il primo motivo gli appellanti lamentano “erroneità della sentenza in ragione del contrasto espresso con Cass. 18050/2023. Inammissibilità ed infondatezza dell'azione di restituzione in presenza di un mero possesso di fatto”: insistono, con le stesse argomentazioni spese in primo grado, nel sostenere che la ricorrente sia carente di legittimazione attiva per aver esercitato un'azione di rivendicazione di un immobile di cui non è proprietaria e per non aver dimostrato di aver acquisito un diritto personale di godimento sul bene concesso in locazione in forza di un valido negozio giuridico.
Il motivo è infondato e il precedente di legittimità citato dagli appellanti è del tutto inconferente. In primo luogo va ribadito quanto osservato dal primo giudice, ovvero che “sono del tutto inconferenti, ai fini di causa, le doglianze sollevate dai resistenti con riguardo al rapporto di locazione tra e la rispetto al qual quale essi sono terzi e non Parte_3 Controparte_1 legittimati a sollevare alcuna eccezione” (p. 7 della pronuncia gravata). Ed infatti le doglianze in merito alla pretesa irregolarità del contratto di locazione, di cui la ricorrente
è parte, possono essere sollevate solo dalla proprietaria del bene e non certo da chi è estraneo a tale rapporto: oggetto del presente giudizio è l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa da parte dei coniugi e e a nulla rileva, quanto meno verso i terzi, il titolo giuridico in Pt_1 Pt_2 base al quale la Commissione Sinodale ha disposto di tale bene. In ogni caso, e fermo restando che l'azione esercitata dalla ricorrente in primo grado è pacificamente di natura personale, va rilevato che per consolidata giurisprudenza di legittimità “Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione
è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente” (cfr., ex plurimis, Cass., sent. n. 22346/2014). La nel ricorso ex art. 447 bis cpc, ha dedotto di essere conduttrice Controparte_1 dell'immobile occupato dai resistenti in forza di contratto di locazione stipulato con la proprietaria e tale contratto è stato prodotto tempestivamente in Parte_4 giudizio (doc. 2, fascicolo di primo grado).
Come si evince nella comunicazione di avvenuto ricevimento della registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate (posta in calce al testo del contratto stesso), la relativa richiesta è stata presentata proprio dalla società proprietaria, e risulta indicata espressamente anche la durata del contratto: dal ”01/11/2018 al 31/10/2026”. Ne consegue che, quand'anche la produzione dei documenti sub. n. 5 del fascicolo di primo grado fosse ritenuta inammissibile perché effettuata unitamente alla memoria autorizzata di replica alle
3 difese dei resistenti (costituitisi tardivamente), in ogni caso tutti i dati essenziali del rapporto locatizio in essere tra la ricorrente e in essere dal 1 novembre 2018, sono rinvenibili all'interno Parte_5 del contratto di locazione di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado, tempestivamente depositato unitamente al ricorso introduttivo.
Ne consegue che sin dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha documentalmente provato di essere nella piena e legittima disponibilità Controparte_1 dell'immobile poi validamente concesso in locazione con contratto temporaneo di ospitalità ai coniugi odierni appellanti.
Il motivo di doglianza va in definitiva disatteso. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore del primo giudice per non aver riconosciuto
“la sussistenza di un valido accordo sulla scorta del quale la permanenza all'interno dell'immobile avrebbe dovuto considerarsi garantita anche dopo la scadenza del presunto termine semestrale erroneamente individuato dall'impugnata sentenza”. Anche tale motivo di censura è infondato. Come si evince dai contratti di accoglienza prodotti in giudizio dalla ricorrente il primo di essi, della durata di sei mesi, è stato stipulato in data 1.11.2018; gli altri contratti si sono succeduti in continuità sino alla sottoscrizione dell'ultimo, avvenuta in data 15 aprile 2021, che reca espressamente scritto nell'intestazione “Accordo e regolamento del progetto di accoglienza;
Valido dal venticinquesimo al trentesimo mese”. Inoltre, la clausola numero 2 denominata “Durata dell'accoglienza, servizi e contributi offerti” così recita: “L'accoglienza nella struttura abitativa individuata dal progetto è temporanea. “Al termine del presente contratto si considererà automaticamente conclusa l'accoglienza all'interno del progetto. Non saranno infatti previsti ulteriori contratti”. Alle pagg. 2 e 3 del contratto, infine, le parti avevano previsto che “L'ospite e i suoi familiari s'impegnano a lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto”. Ne deriva la correttezza della sentenza gravata, essendo pacifica la durata di sei mesi dell'ultimo contratto sottoscritto dalle parti in data 15 aprile 2021, con conseguente obbligo in capo ai resistenti di rilasciarlo alla ricorrente una volta decorso tale termine.
4. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), secondo parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la minima difficoltà delle questioni trattate. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto DA Parte_6
[...]
-appellanti-
CONTRO
4 (C.S.D.) Controparte_1
-appellata- Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8422/2024, pubblicata in data 26/09/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato, se dovuto, ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 5.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Aponte Roberto Dott.ssa Del Corvo Alessandra
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 7.11.2024
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e della Signora Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Giorgio Licitra (C.F. ) del foro di Imperia C.F._3 ed entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo in Imperia, Piazza Dante Alighieri n.11; APPELLANTI
CONTRO
(C.S.D.) (C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Gentile (C.F. ) presso P.IVA_2 C.F._4 il cui studio in Milano, Via della Signora n. 6 dichiara di eleggere domicilio;
APPELLATA
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE:
1 “Nel merito, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione, e conseguentemente rigettare la domanda proposta nel primo grado di giudizio dalla ” Controparte_1
“Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“Nel merito: rigettare l'appello formulato dai signori e in quanto Parte_1 Parte_2 infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma dei relativi capi della sentenza n. 8422/2024, pubblicata in data 26 settembre 2024 dal Tribunale di Milano, sezione tredicesima, dott.ssa Savignano. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e hanno impugnato, con ricorso regolarmente depositato, la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 8422/2024, pubblicata il 26.9.2024 e notificata l'8.10.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio introdotto ex art. 447 bis c.p.c. dalla Controparte_1
ha accertato l'occupazione senza titolo da parte dei resistenti dell'immobile sito in Corsico
[...]
(MI), via Brunelleschi n. 4, condannandoli al rilascio in favore della ricorrente e fissando per l'esecuzione la data del 25.10.2024. Il Tribunale ha rilevato che il titolo posto a fondamento delle domande della ricorrente è costituito dal contratto di ospitalità, sottoscritto il 15 aprile 2021, in forza del quale la Controparte_1 ha concesso temporanea ospitalità ai coniugi resistenti ed ai loro tre figli, rifugiati provenienti dalla Siria, in favore dei quali ha altresì fornito una serie di servizi ed erogato un contributo mensile di € 850,00 per le spese quotidiane necessarie, a fronte dell'assunzione, da parte dei beneficiari, di una serie di impegni, finalizzati al loro inserimento sociale, impegni che la ricorrente ha dedotto essere rimasti inadempiuti. Ha evidenziato il primo giudice che tale contratto è stato preceduto da altri sottoscritti tra le medesime parti, a decorrere dal novembre 2018, tutti di analogo tenore e di identica durata temporanea di sei mesi. Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dai resistenti, il Tribunale ha osservato che “la ricorrente ha allegato di aver concesso ospitalità ai resistenti, nell'alloggio di via Brunelleschi n. 4, del quale aveva la disponibilità quale conduttrice, ed ha documentato la circostanza. Ciò, per un verso, esclude in radice che la domanda di restituzione possa essere qualificata come di rivendicazione, non avendo essa mai allegato di essere proprietaria dell'immobile né invocato l'art. 948 c.c.. Per altro verso, basta a ritenerla legittimata a proporre la domanda restitutoria, essendo a tal fine sufficiente che essa, avendo la materiale disponibilità del bene, lo abbia consegnato ai resistenti con un regolare contratto, come è accaduto nella specie. Sono, pertanto, del tutto inconferenti, ai fini di causa, le doglianze sollevate dai resistenti con riguardo al rapporto di locazione tra e la rispetto al quale essi sono terzi e non Parte_3 Controparte_1 legittimati a sollevare alcuna eccezione. Per le ragioni esposte, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione è infondata e non può essere accolta”. Quanto, infine, all'asserita mancata fissazione di un termine del rapporto, che secondo quanto eccepito dai resistenti impediva l'accoglimento della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo proposta dalla il Tribunale ha richiamato il contenuto e tenore di tutti i Controparte_1 contratti sottoscritti tra le parti (doc. 3) e prodotti in giudizio dalla ricorrente, dai quali risulta che
“ciascuno di essi ha avuto durata semestrale e che l'ultimo, sottoscritto il 15 aprile 2021, aveva la stessa durata, indicata dal venticinquesimo al trentesimo mese tenendo conto della data di inizio dell'ospitalità. Le parti hanno in esso espressamente stabilito che “Al termine del presente contratto
2 si considererà automaticamente conclusa l'accoglienza all'interno del progetto. Non saranno infatti previsti ulteriori contratti”. Il tenore letterale delle espressioni utilizzate è inequivoco nello stabilire il periodo di durata del rapporto, che è cessato il 15 ottobre 2021, decorsi sei mesi. E' accertato che i resistenti occupano l'alloggio senza averne più titolo. Le domande meritano accoglimento ed i resistenti devono essere condannati a rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile sopra indicato, con fissazione della data per l'esecuzione entro il 25 ottobre 2024”.
2. Con l'impugnazione in esame i resistenti hanno articolato due motivi di censura di cui l'appellata, regolarmente costituitasi con memoria depositata in data 19.2.2025, ha chiesto il rigetto per infondatezza. All'udienza di discussione del 5.3.2025 la Corte ha tentato, con esito negativo, la conciliazione della causa. I procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi e, all'esito, la Corte ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre riportato.
3. L'appello è infondato. Con il primo motivo gli appellanti lamentano “erroneità della sentenza in ragione del contrasto espresso con Cass. 18050/2023. Inammissibilità ed infondatezza dell'azione di restituzione in presenza di un mero possesso di fatto”: insistono, con le stesse argomentazioni spese in primo grado, nel sostenere che la ricorrente sia carente di legittimazione attiva per aver esercitato un'azione di rivendicazione di un immobile di cui non è proprietaria e per non aver dimostrato di aver acquisito un diritto personale di godimento sul bene concesso in locazione in forza di un valido negozio giuridico.
Il motivo è infondato e il precedente di legittimità citato dagli appellanti è del tutto inconferente. In primo luogo va ribadito quanto osservato dal primo giudice, ovvero che “sono del tutto inconferenti, ai fini di causa, le doglianze sollevate dai resistenti con riguardo al rapporto di locazione tra e la rispetto al qual quale essi sono terzi e non Parte_3 Controparte_1 legittimati a sollevare alcuna eccezione” (p. 7 della pronuncia gravata). Ed infatti le doglianze in merito alla pretesa irregolarità del contratto di locazione, di cui la ricorrente
è parte, possono essere sollevate solo dalla proprietaria del bene e non certo da chi è estraneo a tale rapporto: oggetto del presente giudizio è l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa da parte dei coniugi e e a nulla rileva, quanto meno verso i terzi, il titolo giuridico in Pt_1 Pt_2 base al quale la Commissione Sinodale ha disposto di tale bene. In ogni caso, e fermo restando che l'azione esercitata dalla ricorrente in primo grado è pacificamente di natura personale, va rilevato che per consolidata giurisprudenza di legittimità “Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione
è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente” (cfr., ex plurimis, Cass., sent. n. 22346/2014). La nel ricorso ex art. 447 bis cpc, ha dedotto di essere conduttrice Controparte_1 dell'immobile occupato dai resistenti in forza di contratto di locazione stipulato con la proprietaria e tale contratto è stato prodotto tempestivamente in Parte_4 giudizio (doc. 2, fascicolo di primo grado).
Come si evince nella comunicazione di avvenuto ricevimento della registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate (posta in calce al testo del contratto stesso), la relativa richiesta è stata presentata proprio dalla società proprietaria, e risulta indicata espressamente anche la durata del contratto: dal ”01/11/2018 al 31/10/2026”. Ne consegue che, quand'anche la produzione dei documenti sub. n. 5 del fascicolo di primo grado fosse ritenuta inammissibile perché effettuata unitamente alla memoria autorizzata di replica alle
3 difese dei resistenti (costituitisi tardivamente), in ogni caso tutti i dati essenziali del rapporto locatizio in essere tra la ricorrente e in essere dal 1 novembre 2018, sono rinvenibili all'interno Parte_5 del contratto di locazione di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado, tempestivamente depositato unitamente al ricorso introduttivo.
Ne consegue che sin dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha documentalmente provato di essere nella piena e legittima disponibilità Controparte_1 dell'immobile poi validamente concesso in locazione con contratto temporaneo di ospitalità ai coniugi odierni appellanti.
Il motivo di doglianza va in definitiva disatteso. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore del primo giudice per non aver riconosciuto
“la sussistenza di un valido accordo sulla scorta del quale la permanenza all'interno dell'immobile avrebbe dovuto considerarsi garantita anche dopo la scadenza del presunto termine semestrale erroneamente individuato dall'impugnata sentenza”. Anche tale motivo di censura è infondato. Come si evince dai contratti di accoglienza prodotti in giudizio dalla ricorrente il primo di essi, della durata di sei mesi, è stato stipulato in data 1.11.2018; gli altri contratti si sono succeduti in continuità sino alla sottoscrizione dell'ultimo, avvenuta in data 15 aprile 2021, che reca espressamente scritto nell'intestazione “Accordo e regolamento del progetto di accoglienza;
Valido dal venticinquesimo al trentesimo mese”. Inoltre, la clausola numero 2 denominata “Durata dell'accoglienza, servizi e contributi offerti” così recita: “L'accoglienza nella struttura abitativa individuata dal progetto è temporanea. “Al termine del presente contratto si considererà automaticamente conclusa l'accoglienza all'interno del progetto. Non saranno infatti previsti ulteriori contratti”. Alle pagg. 2 e 3 del contratto, infine, le parti avevano previsto che “L'ospite e i suoi familiari s'impegnano a lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto”. Ne deriva la correttezza della sentenza gravata, essendo pacifica la durata di sei mesi dell'ultimo contratto sottoscritto dalle parti in data 15 aprile 2021, con conseguente obbligo in capo ai resistenti di rilasciarlo alla ricorrente una volta decorso tale termine.
4. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), secondo parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la minima difficoltà delle questioni trattate. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto DA Parte_6
[...]
-appellanti-
CONTRO
4 (C.S.D.) Controparte_1
-appellata- Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8422/2024, pubblicata in data 26/09/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato, se dovuto, ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 5.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Aponte Roberto Dott.ssa Del Corvo Alessandra
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