Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01675/2025REG.PROV.COLL.
N. 08752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8752 del 2024, proposto da
Azienda Pubblica di Servizi alla persona Martinsheim, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano - n.108/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - APSP “Martinsheim” di LE EN ha proposto appello avverso la sentenza n. 108/2024 con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano - ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, proposto per l’annullamento della nota/provvedimento del 3.11.2023 della Provincia autonoma di Bolzano, recante il diniego di erogazione del contributo provinciale di €193.080,49 relativo all’anno 2021 per l’acquisto di attrezzature sanitarie.
2 – Si è costituita in giudizio la Provincia di Bolzano per opporsi all’appello.
3 – L’appellante, in data 2 febbraio 2025, ha depositato atto di rinuncia all’appello ai sensi dell’art. 84 c.p.a. ritualmente notificato alle altre parti.
4 – La Provincia appellata, in data 5 febbraio 2025, ha depositato atto di adesione alla rinuncia.
5 – Viste l’intervenuta rinuncia all’appello e la sua accettazione, il Collegio non può che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio di appello (cfr. artt. 35 e 84 del c.p.a.).
Le spese di lite, considerata anche l’adesione alla rinuncia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso in appello.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO