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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2724/2021 emessa dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 26.7.2021, iscritto al n. 777/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ) con sede in , Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del direttore generale, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_2
AS (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la CodiceFiscale_1 cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Maddaloni, Via Appia n. 190, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, dr. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giacomo Junior Mallardo (c.f.
), con studio in Napoli, Riviera di Chiaia n. 263, CodiceFiscale_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 21.2.2022, la ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2724/2021, pubblicata il 26.7.2021, con cui era stata respinta la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2914/2017 dell'importo di 187.213,13 € oltre interessi, ottenuto a titolo di pagamento di prestazioni sanitarie di radiologia diagnostica svolte in favore di assistiti dal nell'anno 2015. CP_3
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva infatti affermato che il rapporto non era stato contestato e che l'eccezione di avvenuto pagamento delle prestazioni era rimasta improvata, non essendo sufficiente la sola emissione e trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere ma occorrendo anche la prova dell'effettiva erogazione degli importi e del Parte loro incasso da parte del creditore;
prova che non era stata resa dall' in presenza della contestazione resa dalla controparte. Aggiungeva poi il Tribunale che l'opposta aveva anche eccepito che i mandati prodotti non si limitavano a disporre dei pagamenti ma prevedevano anche la
Parte compensazione con presunti crediti, e avverso tale eccezione l' non aveva replicato alcunchè né prodotto documentazione dimostrante l'effettuazione dei pagamenti.
Con due motivi d'appello veniva censurata la pronuncia in ordine alla affermata carenza di prova della estinzione del credito vantato, non avendo il Tribunale rilevato e motivato sulla eccepita compensazione, in quanto con nota n. 133 del 10.3.2015 (doc. 9 del fascicolo di primo grado) il
Centro sanitario appellato aveva autorizzato la compensazione legale ex art. 1243 c.c. del proprio Parte credito con controcrediti dell' scaturenti da duplicazione di pagamenti, in misura pari a 32.467,46
€ incassate a seguito di azioni espropriative per il periodo ottobre-dicembre 2008 branca rx e
120.413,54 € per il periodo gennaio-dicembre 2010 branca medicina nucleare. Poiché l'appellata nel ricorso aveva dato atto di aver ricevuto pagamenti per 918.719,14 € su un totale di 1.105.932,27 € relativo alle fatture in oggetto, senza far riferimento a compensazioni, ne conseguiva che residuava a favore della controparte il più limitato credito di (187.213,13 € - 32.467,46 € - 120.413,54 € =)
34.332,13 €. Anche la differenza non era comunque dovuta, alla luce dei mandati di pagamento in atti, per cui il decreto ingiuntivo andava revocato, con le necessarie conseguenze in tema di spese di lite.
Concludeva quindi, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto eventualmente nelle more corrisposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la inammissibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza, evidenziando che in comparsa di costituzione aveva precisato che nella
Parte indicazione degli importi ricevuti dall' pari a 918.719,14 €, aveva tenuto conto dell'importo portato a compensazione di 32.467,46 € per prestazioni di radiodiagnostica dell'anno 2008, non anche dell'importo di 120.413,54 € in quanto afferente ad altro rapporto giuridico intercorso, ovvero alla branca di medicina nucleare per la quale era stato sottoscritto autonomo e diverso contratto. Inoltre anche i mandati di pagamento facevano riferimento ad altre compensazioni da ritenersi illegittime in quanto espressamente contestate. Instava quindi per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv. Ennio Romano.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, dopo la rinuncia al mandato del procuratore dell'appellata e la sua sostituzione con l'attuale difensore avv.
Mallardo, alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
Ritenuta la inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante solo in grado di appello, va detto che le affermazioni rese dal Tribunale in ordine alla inidoneità dei mandati di pagamento a costituire, di per sé soli e in presenza di contestazioni della controparte, prova del pagamento, solo condivisibili, essendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza che il mandato di pagamento - ossia l'ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione, sicché la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio.
Parte Deve tuttavia essere accolta parzialmente l'eccezione di compensazione svolta dall' Il
Centro sanitario appellato ha dichiarato di aver tenuto conto, nel riconosciuto ricevuto pari a
918.719,14 €, anche dell'importo portato a compensazione di 32.467,46 € per prestazioni di radiodiagnostica dell'anno 2008, non anche dell'importo di 120.413,54 € in quanto afferente ad altra branca medica per la quale era stato stipulato diverso contratto. La compensabilità dei crediti ex art. 1243 c.c. tuttavia non postula la loro discendenza dal medesimo rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n.
28469/2020, secondo cui “L'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. c.c.
(riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti…”) ma solo la loro liquidità ed Parte esigibilità, riscontrabili nella fattispecie, atteso il riconoscimento del credito da parte del Centro sanitario.
Infondata è poi l'allegazione dell'appellata in ordine ad un accordo tra le parti di compensabilità solo all'interno delle singole branche, accordo che emergerebbe da una corrispondenza del 10.3.2015 prodotta dall'appellante in primo grado, atteso che dal tenore di detta missiva non traspare alcun accordo di quanto sostenuto. Parte Deve pertanto essere accolta l'eccezione svolta dall' e sottratto, dall'importo dovuto e di cui al decreto ingiuntivo, quello eccepito in compensazione di 120.413,54 €, di tal che, revocato il decreto ingiuntivo, l'appellante va condannata al pagamento del minor importo di (187.213,13 € -
120.413,54 € =) 66.799,59 €.
L'appello deve pertanto essere accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna Parte dell' al pagamento dell'importo di 66.799,59 € oltre interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 7 del contratto sottoscritto dalle parti e con decorrenza dalla data di scadenza delle ultime fatture azionate, per gli importi ivi indicati come dovuti, fino alla concorrenza dell'importo per cui è condanna.
Gli esiti complessivi del giudizio comportano la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e la rifusione delle residue a favore del sanitario e vanno liquidate ai sensi del d.m. Pt_4
147/2022, con riferimento all'importo per cui è condanna, senza disporne la distrazione parziale in favore dell'avv. Romano che, come evincesi dalla comunicazione di rinuncia al mandato, ha regolato direttamente i propri rapporti economici con l'appellata; come da richiesta, il compenso relativo alla fase decisionale va distratto in favore dell'avv. Mallardo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2724/2021, in Parte_5
contraddittorio con la così provvede: Controparte_1
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 2914/2017 e condanna l' al pagamento in favore della dell'importo di Parte_5 Controparte_1
66.799,59 € oltre interessi come indicato in motivazione;
2) Dichiara compensate per 2/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l'
[...]
alla rifusione delle residue, liquidate per il primo grado di giudizio in 2.450,00 € per Pt_5 compensi e per il secondo grado in 2.400,00 € per compensi (di cui 1.000,00 € da distrarsi in favore dell'avv. Mallardo), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Napoli, il 6.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo