CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido Rosa Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 225 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marcelli, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca
Marchionne, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 141/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 09/01/2024.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 2411/2023 emesso dal medesimo Tribunale con cui era stato ingiunto alla società opponente il pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 12.745,18, oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria, a titolo di retribuzioni dei mesi di dicembre 2021, 13ma mensilità
2021, mensilità gennaio, febbraio e marzo 2022, dovute a seguito della sentenza n. 2584 del 7.6.2019 della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento del lavoratore e condannato la società alla sua reintegra, mai avvenuta.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della parte opposta che aveva chiesto anche la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento intimato da società posta in liquidazione, come era accaduto per la con verbale CP_1 dell'assemblea dei soci del 31.12.2020, revocato in data 7.12.2022 con effetto alla scadenza del termine di cui all'art. 2487 ter c.c., ha ritenuto che lo stato di liquidazione della società avesse comportato l'impossibilità sopravvenuta di eseguire l'ordine giudiziale di reintegra e l'insussistenza del diritto a conseguire le connesse retribuzioni. Ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e, rigettata ogni altra istanza, ha compensato le spese del giudizio.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata per: 1) violazione del giudicato sulla reintegra costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
2584/2019, confermata dalla Corte di Cassazione;
2) errata motivazione della sentenza nella parte in cui confonde e/o equipara lo stato di liquidazione con quello di cessazione e/o inesistenza dell'attività aziendale, omesso esame della documentazione in atti;
3) errata motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale esenta la società, anche dopo essere tornata in bonis, dalle obbligazioni sorte durante il periodo di liquidazione. Ha, pertanto, chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione formulata da Controparte_1
[...]
Si è costituita la società appellata, che ha eccepito l'inammissibilità dell''appello privo di specifiche censure e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, perché infondato in fatto e diritto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulterà dalla successiva esposizione del contenuto dei motivi di appello, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate. Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
L'appello, oltre che ammissibile, è fondato per quanto di seguito esposto.
E'incontroverso che l'appellante è stato licenziato per superamento del periodo di comporto in data 3.11.2014 e che tale licenziamento è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2584 del 14.6.2019, passata in giudicato, che ha condannato la società appellata alla reintegrazione del ed al pagamento di una indennità risarcitoria Pt_1 pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. E'pacifico, altresì, che la società appellata non ha mai provveduto alla reintegrazione del lavoratore che più volte ha fatto ricorso al procedimento monitorio per il pagamento delle retribuzioni maturate dal giugno 2019. Altrettanto pacifico,
e documentalmente provato, è che la società è stata posta in liquidazione con verbale dell'assemblea dei soci del 15 giugno 2021, stato di liquidazione revocato il 7.12.2022. Al momento della disposta reintegrazione del lavoratore non vi erano, quindi, fatti impeditivi all'esecuzione dell'ordine giudiziale, non essendo la società datrice di lavoro ancora in stato di liquidazione.
La società appellata ha sostenuto con il ricorso in opposizione, e ribadito anche con la memoria di costituzione nella presente fase di gravame, di non poter materialmente provvedere alla reintegrazione del lavoratore avendo cessato la propria attività essendo stata appunto posta in liquidazione dal giugno 2021, come da visura camerale in atti, ed il giudice di prime cure ha argomentato negli stessi termini.
L'appellante lamenta l'erroneità della motivazione per avere il Tribunale equiparato lo stato di liquidazione ad una cessazione e/o inesistenza dell'attività aziendale, e per avere esentato la società appellata dall'adempimento delle obbligazioni retributive una volta tornata in bonis.
I motivi sono fondati.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'ammissibilità dell'ordine di reintegra nei confronti di società poste in liquidazione “La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di una società posta in liquidazione…, allorché
l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato
l'azzeramento effettivo dell'organico del personale” (Cass. n. 16136/2018), dovendo escludersi, pertanto, la reintegra solo nell'ipotesi di “sopravvenuta totale cessazione di ogni attività societaria”, ed ancora “La sopraggiunta impossibilità totale della prestazione si estrinseca, infatti, in una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art.18 della L. 20 maggio 1970 n. 300 precludendo al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto
(Così, Cass. n. 1888 del 2020 cit., nonché, Cass. sent. n. 12245 del 1991; n. 12249 del 1991; n. 1815 del 1993; n. 7189 del 1996). Questa Corte ha affermato, d'altro canto, (cfr. Cass. n. 16136 del 2018 e Cass. n. 2983 del
2011) che la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di società poste in liquidazione, ma solo se
l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato
l'azzeramento effettivo dell'organico del personale. Tale presupposto, tendenzialmente insussistente in presenza di un intervenuto fallimento, può, tuttavia, verificarsi là dove sia stato previsto un esercizio provvisorio dell'attività. Deve, pertanto, escludersi che, stabilito l'assoggettamento della fattispecie al regime di tutela reale, sia irrilevante, ai fini dell'emissione di un ordine di reintegra, il venir meno dell'attività produttiva, quale fatto sopravvenuto in corso di giudizio e idoneo, qualora venga provato, a costituire ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e art. 1463 cod. civ…” (Corte di Cassazione con la sentenza 16.03.2021, n. 7363).
Nel caso in esame la società appellata, originaria opponente, e su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato la definitiva cessazione dell'attività aziendale, tra l'altro smentita dalla visura camerale in atti del
13.6.2023 (allegato a) del fascicolo primo grado parte opposta), da cui si evince che la società è invece attiva. Né diversamente può argomentarsi in base alla comunicazione di cessazione della matricola Inps, e l'anagrafica
Inail, prodotte dall' a sostegno della propria tesi, che possono CP_1
riguardare solo alcune lavorazioni e non equivalgono alla totale cessazione dell'attività aziendale. Deve, in ultimo, considerarsi che la causa impeditiva addotta dalla società appellata alla reintegra del lavoratore, vale a dire la messa in liquidazione della società, era in ogni caso superata, già dalla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto, dalla revoca del precedente stato di liquidazione, per atto del notaio di Latina del 7.12.22, e Persona_1 contestuale nomina dell'organo amministrativo (allegato b) fascicolo primo grado parte opposta).
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, la Parte_2
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di € 12.745,18, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna al Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 12.745,18, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Condanna Controparte_1
l pagamento delle spese processuali del doppio di giudizio in favore
[...]
di , che si liquidano per il primo grado in complessivi € Parte_1
2.500,00, e per il presente grado in complessivi € 2.900,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido Rosa Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 225 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marcelli, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca
Marchionne, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 141/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 09/01/2024.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 2411/2023 emesso dal medesimo Tribunale con cui era stato ingiunto alla società opponente il pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 12.745,18, oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria, a titolo di retribuzioni dei mesi di dicembre 2021, 13ma mensilità
2021, mensilità gennaio, febbraio e marzo 2022, dovute a seguito della sentenza n. 2584 del 7.6.2019 della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento del lavoratore e condannato la società alla sua reintegra, mai avvenuta.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della parte opposta che aveva chiesto anche la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento intimato da società posta in liquidazione, come era accaduto per la con verbale CP_1 dell'assemblea dei soci del 31.12.2020, revocato in data 7.12.2022 con effetto alla scadenza del termine di cui all'art. 2487 ter c.c., ha ritenuto che lo stato di liquidazione della società avesse comportato l'impossibilità sopravvenuta di eseguire l'ordine giudiziale di reintegra e l'insussistenza del diritto a conseguire le connesse retribuzioni. Ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e, rigettata ogni altra istanza, ha compensato le spese del giudizio.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata per: 1) violazione del giudicato sulla reintegra costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
2584/2019, confermata dalla Corte di Cassazione;
2) errata motivazione della sentenza nella parte in cui confonde e/o equipara lo stato di liquidazione con quello di cessazione e/o inesistenza dell'attività aziendale, omesso esame della documentazione in atti;
3) errata motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale esenta la società, anche dopo essere tornata in bonis, dalle obbligazioni sorte durante il periodo di liquidazione. Ha, pertanto, chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione formulata da Controparte_1
[...]
Si è costituita la società appellata, che ha eccepito l'inammissibilità dell''appello privo di specifiche censure e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, perché infondato in fatto e diritto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulterà dalla successiva esposizione del contenuto dei motivi di appello, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate. Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
L'appello, oltre che ammissibile, è fondato per quanto di seguito esposto.
E'incontroverso che l'appellante è stato licenziato per superamento del periodo di comporto in data 3.11.2014 e che tale licenziamento è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2584 del 14.6.2019, passata in giudicato, che ha condannato la società appellata alla reintegrazione del ed al pagamento di una indennità risarcitoria Pt_1 pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. E'pacifico, altresì, che la società appellata non ha mai provveduto alla reintegrazione del lavoratore che più volte ha fatto ricorso al procedimento monitorio per il pagamento delle retribuzioni maturate dal giugno 2019. Altrettanto pacifico,
e documentalmente provato, è che la società è stata posta in liquidazione con verbale dell'assemblea dei soci del 15 giugno 2021, stato di liquidazione revocato il 7.12.2022. Al momento della disposta reintegrazione del lavoratore non vi erano, quindi, fatti impeditivi all'esecuzione dell'ordine giudiziale, non essendo la società datrice di lavoro ancora in stato di liquidazione.
La società appellata ha sostenuto con il ricorso in opposizione, e ribadito anche con la memoria di costituzione nella presente fase di gravame, di non poter materialmente provvedere alla reintegrazione del lavoratore avendo cessato la propria attività essendo stata appunto posta in liquidazione dal giugno 2021, come da visura camerale in atti, ed il giudice di prime cure ha argomentato negli stessi termini.
L'appellante lamenta l'erroneità della motivazione per avere il Tribunale equiparato lo stato di liquidazione ad una cessazione e/o inesistenza dell'attività aziendale, e per avere esentato la società appellata dall'adempimento delle obbligazioni retributive una volta tornata in bonis.
I motivi sono fondati.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'ammissibilità dell'ordine di reintegra nei confronti di società poste in liquidazione “La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di una società posta in liquidazione…, allorché
l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato
l'azzeramento effettivo dell'organico del personale” (Cass. n. 16136/2018), dovendo escludersi, pertanto, la reintegra solo nell'ipotesi di “sopravvenuta totale cessazione di ogni attività societaria”, ed ancora “La sopraggiunta impossibilità totale della prestazione si estrinseca, infatti, in una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art.18 della L. 20 maggio 1970 n. 300 precludendo al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto
(Così, Cass. n. 1888 del 2020 cit., nonché, Cass. sent. n. 12245 del 1991; n. 12249 del 1991; n. 1815 del 1993; n. 7189 del 1996). Questa Corte ha affermato, d'altro canto, (cfr. Cass. n. 16136 del 2018 e Cass. n. 2983 del
2011) che la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di società poste in liquidazione, ma solo se
l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato
l'azzeramento effettivo dell'organico del personale. Tale presupposto, tendenzialmente insussistente in presenza di un intervenuto fallimento, può, tuttavia, verificarsi là dove sia stato previsto un esercizio provvisorio dell'attività. Deve, pertanto, escludersi che, stabilito l'assoggettamento della fattispecie al regime di tutela reale, sia irrilevante, ai fini dell'emissione di un ordine di reintegra, il venir meno dell'attività produttiva, quale fatto sopravvenuto in corso di giudizio e idoneo, qualora venga provato, a costituire ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e art. 1463 cod. civ…” (Corte di Cassazione con la sentenza 16.03.2021, n. 7363).
Nel caso in esame la società appellata, originaria opponente, e su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato la definitiva cessazione dell'attività aziendale, tra l'altro smentita dalla visura camerale in atti del
13.6.2023 (allegato a) del fascicolo primo grado parte opposta), da cui si evince che la società è invece attiva. Né diversamente può argomentarsi in base alla comunicazione di cessazione della matricola Inps, e l'anagrafica
Inail, prodotte dall' a sostegno della propria tesi, che possono CP_1
riguardare solo alcune lavorazioni e non equivalgono alla totale cessazione dell'attività aziendale. Deve, in ultimo, considerarsi che la causa impeditiva addotta dalla società appellata alla reintegra del lavoratore, vale a dire la messa in liquidazione della società, era in ogni caso superata, già dalla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto, dalla revoca del precedente stato di liquidazione, per atto del notaio di Latina del 7.12.22, e Persona_1 contestuale nomina dell'organo amministrativo (allegato b) fascicolo primo grado parte opposta).
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, la Parte_2
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di € 12.745,18, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna al Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 12.745,18, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Condanna Controparte_1
l pagamento delle spese processuali del doppio di giudizio in favore
[...]
di , che si liquidano per il primo grado in complessivi € Parte_1
2.500,00, e per il presente grado in complessivi € 2.900,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa