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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1340/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1340 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FULVIO FAMELI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
[...] P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; P.IVA_2
con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 9-4-2025
per parte ricorrente: “B) In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza dei requisiti morali per l'effetto ordinare di revocare l'atto gravato nonché l'ostativo al rilascio della patente di guida inserito dal Commissariato di Governo per la Provincia di ed in ogni caso assumere ogni provvedimento necessario ai fini CP_1 dello svolgimento dell'esame di guida da parte del sig. . C) In ogni caso Parte_1 Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, estrometterlo dal Controparte_2 giudizio;
nel merito, previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente agisce -in opposizione al provvedimento dd. 5-4-2023 emesso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provincia Controparte_3
Motorizzazione Civile- in riassunzione in esito all'ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano del 9-5-2024 esponendo:
-di aver opposto il menzionato provvedimento innanzi al Tribunale di Bolzano con ricorso dd. 25-1-2024, cui conseguiva la richiamata dichiarazione di incompetenza;
-di essersi reso colpevole in data 7-5-2021 del reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
n. 309/1990 e di aver patteggiato ex art. 444 c.p.p. la pena di anni 2 mesi 8 di reclusione;
-che in data 18-1-2023 il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di affidamento in prova;
-di essersi iscritto a corso per il conseguimento di licenza di guida categoria C al fine di affiancare e in seguito subentrare al padre nell'impresa di trasporti di famiglia;
-di aver visto denegata la possibilità di procedere all'esame pratico di guida, dapprima, verbalmente, in seguito, in esito ad accesso agli atti presso l'Ufficio della Motorizzazione civile di , avendo appreso che le ragioni del diniego erano da individuarsi nella CP_1
“non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S.”;
-che i requisiti soggettivi di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. vengono meno soltanto in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, ipotesi che non può dirsi integrata dal patteggiamento ex art. 444 c.p.c. in ragione della previsione di cui all'art. 445 c.p.p. secondo cui detta sentenza non può essere utilizzata nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi;
conclusivamente richiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti morali e per l'effetto ordinarsi la revoca dell'ostativo al rilascio della patente di guida.
Nel costituirsi in giudizio, il Controparte_4
e il :
[...] Controparte_2
pag. 2/11 -eccepiscono il difetto di legittimazione passiva del , Controparte_2
atteso il trasferimento alle Province di Trento e delle funzioni degli uffici CP_1
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in forza dell'art. 4 bis D.P.R. n.
527/1987 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e di trasporti di interesse provinciale);
-osservano che la banca dati nella quale è inserito l'ostativo al rilascio del titolo di guida ha carattere nazionale e alla stessa accedono anche Uffici della Motorizzazione
Civile non dipendenti dal;
CP_2
-nel merito, rilevano che, con sentenza n. 397/22 del 27-10-2022, irrevocabile il 19-
12-2022, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
n. 309/1990, per spaccio di sostanza stupefacente (96,878 grammi di cocaina e in possesso di due bilancini di precisione e sacchetti di plastica per il confezionamento) alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione oltre al pagamento di multa per euro 12.000,00;
-precisano che, alla luce della suddetta condanna, l' ha Controparte_5
espresso diniego ex art. 120 C.d.S., essendo necessario il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il conseguimento di un nuovo documento di guida, salvo riabilitazione ex art. 178 c.p. o art. 70 d.lgs. n. 159/2011;
-deducono che, nonostante la modifica apportata all'art. 445 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena rileva ai fini de quibus alla luce della lettera dell'art. 120 C.d.S., in considerazione della modifica di cui all'art. 444 c.p.p., con qualificazione dell'ipotesi di patteggiamento quale “pena”, infine in considerazione dell'accertamento presupposto dalla sentenza di patteggiamento;
conclusivamente richiedendo la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del
Ministero dei Trasporti, con conseguente estromissione;
nel merito, il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio fra le parti, in sede di udienza del 23-7-2024, la difesa del ricorrente ha precisato l'oggetto dell'opposizione nell'ostativo del Ministero dei Trasporti per essersi l'Ufficio di Motorizzazione Civile limitato a dar seguito a quanto emergente dalla banca dati riferibile al Ministero.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9-4-2025.
pag. 3/11 2. Sull'accoglimento della domanda di parte attrice.
Va confermata innanzi tutto la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative al possesso dei requisiti (morali o tecnici) necessari a conseguire la patente di guida (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14/03/2022 n. 8188: “Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”).
Deve, inoltre, essere rammentato che, con principio statuito in ordine all'ipotesi di cui all'art. 120, comma 2, C.d.S. e, tuttavia, da ritenersi estensibile anche all'ipotesi di diniego di rilascio di cui al comma 1, “Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art.
9 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Un., 14/05/2014 n. 10406; Sez. 2, 04/11/2010 n. 22491).
In fatto, a fronte di sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 397/22 del 27-10-2022, irrevocabile il 19-12-2022, per reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. (all.ti 1-2 conv.), il ricorrente riferisce di aver appreso informalmente della sussistenza di motivi ostativi al rilascio della patente guida. Sulla base della produzione dello stesso ricorrente risulta peraltro pag. 4/11 provvedimento dd. 5-4-2023, emesso dall'Ufficio di Motorizzazione Civile di , CP_1
seppur senza riscontro di sottoscrizione in ordine alla ricezione di copia (doc. 1 ric.).
Detto provvedimento fa a propria volta riferimento a “comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del in data 29/03/2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2 Controparte_1 del DM 24 ottobre 2011” (doc. 1 cit.).
Sulla base delle concordi deduzioni delle parti, detto elemento ostativo atterrebbe alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del 27-10-2022, senza che peraltro di ciò consti menzione nel richiamato provvedimento. Ad ogni modo oggetto del presente giudizio non è la legittimità in sé dell'atto impugnato, bensì l'accertamento circa la sussistenza o meno del diritto soggettivo affermato, avuto riguardo agli elementi di fatto e di diritto, ciò determinando il dovere per il giudice di esaminare il merito della controversia anche a prescindere da eventuali vizi procedimentali o da difetto di motivazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 13/12/2019 n. 32977).
Documentata agli atti è, infine, l'ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al
Servizio Sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen. come da ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di del 4-10-2023 (docc. 2 e 3 ric.). CP_1
Ciò premesso, vale osservare che l'atto che viene assunto come ostativo al rilascio della patente di guida non costituisce esercizio autoritativo, ma è una mera segnalazione di un dato risultante da archivi, la cui acquisizione ha natura e funzione di adempimento istruttorio, senza che la stessa debba essere oggetto di comunicazione nei confronti dell'interessato (comunicazione di cui del resto non vi è riscontro nel caso concreto).
Le superiori considerazioni escludono, in primis, l'individuazione di una legittimazione passiva in capo al , cui è riferibile la sola Controparte_1
segnalazione con meri effetti prodromici e istruttori, la stessa dovendo di regola ascriversi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui inerisce l'Ufficio di Motorizzazione
Civile chiamato all'emissione dei provvedimenti in punto di diniego di rilascio.
Va nondimeno al contempo non condivisa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in specie l'esclusione della possibilità di evocare in giudizio l'Amministrazione statale, tenuto conto che, se è
pag. 5/11 vero che l'art. 4 bis del D.P.R. n. 527/1987 ha previsto la delega “alle province autonome di Trento e di l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici CP_1
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di
”, nondimeno ciò deve inscriversi e coordinarsi con la previsione di esercizio da CP_1 parte della delle “attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in CP_1 materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale” di cui all'art. 1 del medesimo D.P.R. (cfr. anche art. 8 D.P.R. n. 670/1972), dovendo discorrersi nel caso de quo di delega da parte dello Stato di funzioni proprie della sua amministrazione (art. 16, comma 3, D.P.R. n. 670/1972) in quanto vertesi in ordine a provvedimento incidente sull'abilitazione alla guida in termini di rilascio o di diniego di titolo, implicante ex se il coinvolgimento delle competenze dell'Amministrazione statale e non esclusivamente riferibile quindi alla Provincia NO (cfr. in motivazione, per la relativa precisazione, T.A.R. Trento, Sez. I, 12/06/2023, n.95).
A conferma delle superiori considerazioni valga del resto considerare che il provvedimento de quo, seppur in concreto emesso dal Direttore dell'Ufficio di
Motorizzazione Civile, reca espressa intestazione a nome del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, altresì con rinvio alla possibilità di ricorso al
[...]
in conformità alla previsione di cui all'art. 120, comma 4, d.lgs. n. 285/1992. CP_1
L'eccezione avanzata dalla difesa erariale non può, pertanto, essere condivisa.
Venendo al merito, l'art. 120 cit. dispone che “
1. Non possono conseguire la patente di guida, [il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori] i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
pag. 6/11 Appare opportuno precisare che, se va in ogni caso esclusa la connotazione in senso proprio di “sanzione” del diniego de quo (cfr. Corte costituzionale n. 22/2018 in motivazione, con richiamo altresì alla giurisprudenza di legittimità di cui a Cass.
10406/2014 e Cass. 22491/2010 cit.), in quanto lo stesso consegue e rappresenta diversamente la constatazione dell'insussistenza dei “requisiti morali” per il conseguimento del titolo di abilitazione, la Corte costituzionale ha altresì avuto modo di evidenziare i tratti distintivi della disciplina in punto di diniego di cui al comma 1 rispetto all'ipotesi di revoca di cui al comma 2 dell'art. 120 cit. In particolare, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate al riguardo, il giudice delle leggi ha osservato che “tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo
“indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida” (Corte Cost., Sentenza n. 152 del
2021 e n. 80 del 2019; cfr. anche ordinanza n. 81 del 2020), altresì rammentando, in punto di eventuali interferenze del diniego con il diritto al lavoro, che “nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione
pag. 7/11 costituzionalmente garantita» (così la sentenza n. 6 del 1962, richiamata dalla sentenza
n. 274 del 2016)” (sentenza n. 152/2021 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “In tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.
n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma
12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (Cass. Sez. 2, 01/08/2022, n. 23815).
Così delineati i tratti essenziali della disciplina di cui al comma 1 dell'art. 120, controversa fra le parti è la possibilità di assumere ai fini predetti la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla luce della previsione di cui all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., così come modificata dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 (“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per
l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza
è equiparata a una pronuncia di condanna”).
Il nuovo testo normativo appare rilevante ratione temporis nel caso concreto tenuto che, nonostante la sentenza ex art. 444 c.p.p. sia divenuta irrevocabile il 19-12-2022, in data antecedente alla entrata in vigore della modifica (30-12-2022), deve nondimeno aversi riguardo, in applicazione del principio tempus regit actum, alla data di pronuncia del provvedimento opposto, ossia il 5-4-2023 (cfr., seppur con conclusioni di segno contrario in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, Cass. Sez. Lav.,
12/01/2025, n. 740; cfr. anche Sez. I, 12/02/2025 n. 96: “la novella in Controparte_6
questione trova applicazione a tutte le fattispecie - nelle quali la norma extrapenale equipari la sentenza di patteggiamento alla condanna - che si verifichino
pag. 8/11 successivamente all'entrata in vigore della ridetta novella, a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione”).
La pronuncia amministrativa da ultimo richiamata (emessa in fattispecie inerente alla cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare in applicazione dell'art. 120, lett. e,
Cod. Nav.) ha altresì rilevato che “i procedimenti pendenti o avviati dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p. non potranno fare applicazione dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna disposta da norme extrapenali, restando valida tale equiparazione solo se disposta da norme penali”
e ha al contempo escluso la possibilità di offrire un'interpretazione differente in ragione del terzo periodo del comma 1 bis dell'art. 445 c.p.c. (secondo cui “Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”) in quanto “ritenere che l'amministrazione non abbia applicato disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna significherebbe affermare che l'amministrazione sia titolare di un potere generale di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna, in deroga e oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, a ciò ostando anche la nuova formulazione dell'art. 445, comma 1 bis c.p.p. e in assenza di una valida ragione di natura costituzionale. Come anticipato, invece, l'ultimo periodo della norma in discorso si applica non già a supposti casi di equiparazione "innominata" ed immanenti nell'ordinamento che sarebbero nella disponibilità dell'amministrazione, invero insussistenti, bensì nelle ipotesi in cui l'equiparazione sia prevista da norme penali, che restano efficaci”.
Peraltro la Suprema Corte di cassazione, seppur con riferimento alla disciplina previgente di cui all'art. 445 c.p.p., ha avuto modo di precisare in motivazione che “gli effetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciata in esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. non sono esattamente uguali, e del resto, per rendersene conto basta esaminare la diversità dei relativi dispositivi;
nel primo caso il giudice dichiara
l'imputato responsabile (o colpevole) dei reati ascrittigli e lo condanna ad una certa
pag. 9/11 pena; nel secondo, omessa la dichiarazione di responsabilità, applica la pena concordata” (Cass. Sez. 1, 13/12/2023 n. 34992).
Alla luce dei superiori principi, va considerato che la lettera dell'art. 120 d.lgs. n.
285/1992, nell'individuare un effetto preclusivo in relazione alle “persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, rinviene nel dato dell'intervenuta “condanna” il fatto determinativo -come detto con efficacia ostativa automatica ai fini di cui all'art. 120 cit.- dell'insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, non potendo invero porsi in dubbio l'equiparazione della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (cfr. Corte costituzionale n. 281/2013) nella versione previgente dell'art. 445 c.p.p.
Rileva, in specie, non il disposto di cui al primo periodo del comma 1 bis dell'art. 445
c.p.p. in punto di efficacia probatoria della sentenza nei giudizi civili e amministrativi - anche alla luce del rilevato automatismo correlato all'intervenuta pronuncia di condanna, senza che possa discorrersi, come detto, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 120 d.lgs. n.
285/1992, di un apprezzamento discrezionale e in concreto circa elementi di prova inerenti al vaglio della sussistenza o meno dei requisiti morali-, bensì quello di cui al secondo periodo del comma 1 bis cit., che ha, da ultimo, escluso, in difetto di applicazione di pene accessorie, la produttività di effetti quanto alle disposizioni di legge diverse da quelle penali ove equiparino la sentenza ex art. 444 c.p.p. a quella di condanna. La riconducibilità del soggetto incorso in sentenza di patteggiamento alla categoria di
“persone condannate” ai fini di cui all'art. 120, comma 1, cit. implicherebbe e presupporrebbe una equiparazione a detti fini di detta sentenza, in termini quindi contrari ed espressamente esclusi dall'art. 445 c.p.p.
Alla luce dei superiori rilievi, tenuto conto della nuova disciplina di cui all'art. 445
c.p.p. e in difetto di eventuali interventi legislativi in senso correttivo al riguardo, va esclusa allo stato la possibilità di assumere una sentenza ex art. 444 c.p.p. quale
“condanna” ai fini di cui all'art. 120, comma 1, cit. e, quindi, quale situazione preclusiva al rilascio del titolo abilitativo di guida, salva l'applicazione di pene accessorie con la stessa sentenza di patteggiamento, nel caso concreto non ricorrenti.
pag. 10/11 Per quanto sopra, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente accertamento dell'insussistenza di situazioni preclusive ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n.
282/1995 in relazione al provvedimento opposto.
La controvertibilità delle questioni, anche alla luce della novità e della complessità della disciplina in materia, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita:
1. in accoglimento del ricorso, accerta, in relazione al provvedimento opposto,
l'insussistenza di situazioni preclusive al rilascio della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 14/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1340/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1340 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FULVIO FAMELI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
[...] P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; P.IVA_2
con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 9-4-2025
per parte ricorrente: “B) In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza dei requisiti morali per l'effetto ordinare di revocare l'atto gravato nonché l'ostativo al rilascio della patente di guida inserito dal Commissariato di Governo per la Provincia di ed in ogni caso assumere ogni provvedimento necessario ai fini CP_1 dello svolgimento dell'esame di guida da parte del sig. . C) In ogni caso Parte_1 Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, estrometterlo dal Controparte_2 giudizio;
nel merito, previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente agisce -in opposizione al provvedimento dd. 5-4-2023 emesso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provincia Controparte_3
Motorizzazione Civile- in riassunzione in esito all'ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano del 9-5-2024 esponendo:
-di aver opposto il menzionato provvedimento innanzi al Tribunale di Bolzano con ricorso dd. 25-1-2024, cui conseguiva la richiamata dichiarazione di incompetenza;
-di essersi reso colpevole in data 7-5-2021 del reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
n. 309/1990 e di aver patteggiato ex art. 444 c.p.p. la pena di anni 2 mesi 8 di reclusione;
-che in data 18-1-2023 il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di affidamento in prova;
-di essersi iscritto a corso per il conseguimento di licenza di guida categoria C al fine di affiancare e in seguito subentrare al padre nell'impresa di trasporti di famiglia;
-di aver visto denegata la possibilità di procedere all'esame pratico di guida, dapprima, verbalmente, in seguito, in esito ad accesso agli atti presso l'Ufficio della Motorizzazione civile di , avendo appreso che le ragioni del diniego erano da individuarsi nella CP_1
“non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S.”;
-che i requisiti soggettivi di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. vengono meno soltanto in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, ipotesi che non può dirsi integrata dal patteggiamento ex art. 444 c.p.c. in ragione della previsione di cui all'art. 445 c.p.p. secondo cui detta sentenza non può essere utilizzata nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi;
conclusivamente richiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti morali e per l'effetto ordinarsi la revoca dell'ostativo al rilascio della patente di guida.
Nel costituirsi in giudizio, il Controparte_4
e il :
[...] Controparte_2
pag. 2/11 -eccepiscono il difetto di legittimazione passiva del , Controparte_2
atteso il trasferimento alle Province di Trento e delle funzioni degli uffici CP_1
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in forza dell'art. 4 bis D.P.R. n.
527/1987 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e di trasporti di interesse provinciale);
-osservano che la banca dati nella quale è inserito l'ostativo al rilascio del titolo di guida ha carattere nazionale e alla stessa accedono anche Uffici della Motorizzazione
Civile non dipendenti dal;
CP_2
-nel merito, rilevano che, con sentenza n. 397/22 del 27-10-2022, irrevocabile il 19-
12-2022, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
n. 309/1990, per spaccio di sostanza stupefacente (96,878 grammi di cocaina e in possesso di due bilancini di precisione e sacchetti di plastica per il confezionamento) alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione oltre al pagamento di multa per euro 12.000,00;
-precisano che, alla luce della suddetta condanna, l' ha Controparte_5
espresso diniego ex art. 120 C.d.S., essendo necessario il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il conseguimento di un nuovo documento di guida, salvo riabilitazione ex art. 178 c.p. o art. 70 d.lgs. n. 159/2011;
-deducono che, nonostante la modifica apportata all'art. 445 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena rileva ai fini de quibus alla luce della lettera dell'art. 120 C.d.S., in considerazione della modifica di cui all'art. 444 c.p.p., con qualificazione dell'ipotesi di patteggiamento quale “pena”, infine in considerazione dell'accertamento presupposto dalla sentenza di patteggiamento;
conclusivamente richiedendo la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del
Ministero dei Trasporti, con conseguente estromissione;
nel merito, il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio fra le parti, in sede di udienza del 23-7-2024, la difesa del ricorrente ha precisato l'oggetto dell'opposizione nell'ostativo del Ministero dei Trasporti per essersi l'Ufficio di Motorizzazione Civile limitato a dar seguito a quanto emergente dalla banca dati riferibile al Ministero.
Istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9-4-2025.
pag. 3/11 2. Sull'accoglimento della domanda di parte attrice.
Va confermata innanzi tutto la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative al possesso dei requisiti (morali o tecnici) necessari a conseguire la patente di guida (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14/03/2022 n. 8188: “Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”).
Deve, inoltre, essere rammentato che, con principio statuito in ordine all'ipotesi di cui all'art. 120, comma 2, C.d.S. e, tuttavia, da ritenersi estensibile anche all'ipotesi di diniego di rilascio di cui al comma 1, “Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art.
9 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Un., 14/05/2014 n. 10406; Sez. 2, 04/11/2010 n. 22491).
In fatto, a fronte di sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 397/22 del 27-10-2022, irrevocabile il 19-12-2022, per reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. (all.ti 1-2 conv.), il ricorrente riferisce di aver appreso informalmente della sussistenza di motivi ostativi al rilascio della patente guida. Sulla base della produzione dello stesso ricorrente risulta peraltro pag. 4/11 provvedimento dd. 5-4-2023, emesso dall'Ufficio di Motorizzazione Civile di , CP_1
seppur senza riscontro di sottoscrizione in ordine alla ricezione di copia (doc. 1 ric.).
Detto provvedimento fa a propria volta riferimento a “comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del in data 29/03/2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2 Controparte_1 del DM 24 ottobre 2011” (doc. 1 cit.).
Sulla base delle concordi deduzioni delle parti, detto elemento ostativo atterrebbe alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del 27-10-2022, senza che peraltro di ciò consti menzione nel richiamato provvedimento. Ad ogni modo oggetto del presente giudizio non è la legittimità in sé dell'atto impugnato, bensì l'accertamento circa la sussistenza o meno del diritto soggettivo affermato, avuto riguardo agli elementi di fatto e di diritto, ciò determinando il dovere per il giudice di esaminare il merito della controversia anche a prescindere da eventuali vizi procedimentali o da difetto di motivazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 13/12/2019 n. 32977).
Documentata agli atti è, infine, l'ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al
Servizio Sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen. come da ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di del 4-10-2023 (docc. 2 e 3 ric.). CP_1
Ciò premesso, vale osservare che l'atto che viene assunto come ostativo al rilascio della patente di guida non costituisce esercizio autoritativo, ma è una mera segnalazione di un dato risultante da archivi, la cui acquisizione ha natura e funzione di adempimento istruttorio, senza che la stessa debba essere oggetto di comunicazione nei confronti dell'interessato (comunicazione di cui del resto non vi è riscontro nel caso concreto).
Le superiori considerazioni escludono, in primis, l'individuazione di una legittimazione passiva in capo al , cui è riferibile la sola Controparte_1
segnalazione con meri effetti prodromici e istruttori, la stessa dovendo di regola ascriversi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui inerisce l'Ufficio di Motorizzazione
Civile chiamato all'emissione dei provvedimenti in punto di diniego di rilascio.
Va nondimeno al contempo non condivisa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in specie l'esclusione della possibilità di evocare in giudizio l'Amministrazione statale, tenuto conto che, se è
pag. 5/11 vero che l'art. 4 bis del D.P.R. n. 527/1987 ha previsto la delega “alle province autonome di Trento e di l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici CP_1
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di
”, nondimeno ciò deve inscriversi e coordinarsi con la previsione di esercizio da CP_1 parte della delle “attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in CP_1 materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale” di cui all'art. 1 del medesimo D.P.R. (cfr. anche art. 8 D.P.R. n. 670/1972), dovendo discorrersi nel caso de quo di delega da parte dello Stato di funzioni proprie della sua amministrazione (art. 16, comma 3, D.P.R. n. 670/1972) in quanto vertesi in ordine a provvedimento incidente sull'abilitazione alla guida in termini di rilascio o di diniego di titolo, implicante ex se il coinvolgimento delle competenze dell'Amministrazione statale e non esclusivamente riferibile quindi alla Provincia NO (cfr. in motivazione, per la relativa precisazione, T.A.R. Trento, Sez. I, 12/06/2023, n.95).
A conferma delle superiori considerazioni valga del resto considerare che il provvedimento de quo, seppur in concreto emesso dal Direttore dell'Ufficio di
Motorizzazione Civile, reca espressa intestazione a nome del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, altresì con rinvio alla possibilità di ricorso al
[...]
in conformità alla previsione di cui all'art. 120, comma 4, d.lgs. n. 285/1992. CP_1
L'eccezione avanzata dalla difesa erariale non può, pertanto, essere condivisa.
Venendo al merito, l'art. 120 cit. dispone che “
1. Non possono conseguire la patente di guida, [il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori] i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
pag. 6/11 Appare opportuno precisare che, se va in ogni caso esclusa la connotazione in senso proprio di “sanzione” del diniego de quo (cfr. Corte costituzionale n. 22/2018 in motivazione, con richiamo altresì alla giurisprudenza di legittimità di cui a Cass.
10406/2014 e Cass. 22491/2010 cit.), in quanto lo stesso consegue e rappresenta diversamente la constatazione dell'insussistenza dei “requisiti morali” per il conseguimento del titolo di abilitazione, la Corte costituzionale ha altresì avuto modo di evidenziare i tratti distintivi della disciplina in punto di diniego di cui al comma 1 rispetto all'ipotesi di revoca di cui al comma 2 dell'art. 120 cit. In particolare, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate al riguardo, il giudice delle leggi ha osservato che “tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo
“indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida” (Corte Cost., Sentenza n. 152 del
2021 e n. 80 del 2019; cfr. anche ordinanza n. 81 del 2020), altresì rammentando, in punto di eventuali interferenze del diniego con il diritto al lavoro, che “nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione
pag. 7/11 costituzionalmente garantita» (così la sentenza n. 6 del 1962, richiamata dalla sentenza
n. 274 del 2016)” (sentenza n. 152/2021 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “In tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.
n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma
12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (Cass. Sez. 2, 01/08/2022, n. 23815).
Così delineati i tratti essenziali della disciplina di cui al comma 1 dell'art. 120, controversa fra le parti è la possibilità di assumere ai fini predetti la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla luce della previsione di cui all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., così come modificata dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 (“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per
l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza
è equiparata a una pronuncia di condanna”).
Il nuovo testo normativo appare rilevante ratione temporis nel caso concreto tenuto che, nonostante la sentenza ex art. 444 c.p.p. sia divenuta irrevocabile il 19-12-2022, in data antecedente alla entrata in vigore della modifica (30-12-2022), deve nondimeno aversi riguardo, in applicazione del principio tempus regit actum, alla data di pronuncia del provvedimento opposto, ossia il 5-4-2023 (cfr., seppur con conclusioni di segno contrario in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, Cass. Sez. Lav.,
12/01/2025, n. 740; cfr. anche Sez. I, 12/02/2025 n. 96: “la novella in Controparte_6
questione trova applicazione a tutte le fattispecie - nelle quali la norma extrapenale equipari la sentenza di patteggiamento alla condanna - che si verifichino
pag. 8/11 successivamente all'entrata in vigore della ridetta novella, a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione”).
La pronuncia amministrativa da ultimo richiamata (emessa in fattispecie inerente alla cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare in applicazione dell'art. 120, lett. e,
Cod. Nav.) ha altresì rilevato che “i procedimenti pendenti o avviati dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p. non potranno fare applicazione dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna disposta da norme extrapenali, restando valida tale equiparazione solo se disposta da norme penali”
e ha al contempo escluso la possibilità di offrire un'interpretazione differente in ragione del terzo periodo del comma 1 bis dell'art. 445 c.p.c. (secondo cui “Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”) in quanto “ritenere che l'amministrazione non abbia applicato disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna significherebbe affermare che l'amministrazione sia titolare di un potere generale di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna, in deroga e oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, a ciò ostando anche la nuova formulazione dell'art. 445, comma 1 bis c.p.p. e in assenza di una valida ragione di natura costituzionale. Come anticipato, invece, l'ultimo periodo della norma in discorso si applica non già a supposti casi di equiparazione "innominata" ed immanenti nell'ordinamento che sarebbero nella disponibilità dell'amministrazione, invero insussistenti, bensì nelle ipotesi in cui l'equiparazione sia prevista da norme penali, che restano efficaci”.
Peraltro la Suprema Corte di cassazione, seppur con riferimento alla disciplina previgente di cui all'art. 445 c.p.p., ha avuto modo di precisare in motivazione che “gli effetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciata in esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. non sono esattamente uguali, e del resto, per rendersene conto basta esaminare la diversità dei relativi dispositivi;
nel primo caso il giudice dichiara
l'imputato responsabile (o colpevole) dei reati ascrittigli e lo condanna ad una certa
pag. 9/11 pena; nel secondo, omessa la dichiarazione di responsabilità, applica la pena concordata” (Cass. Sez. 1, 13/12/2023 n. 34992).
Alla luce dei superiori principi, va considerato che la lettera dell'art. 120 d.lgs. n.
285/1992, nell'individuare un effetto preclusivo in relazione alle “persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, rinviene nel dato dell'intervenuta “condanna” il fatto determinativo -come detto con efficacia ostativa automatica ai fini di cui all'art. 120 cit.- dell'insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, non potendo invero porsi in dubbio l'equiparazione della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (cfr. Corte costituzionale n. 281/2013) nella versione previgente dell'art. 445 c.p.p.
Rileva, in specie, non il disposto di cui al primo periodo del comma 1 bis dell'art. 445
c.p.p. in punto di efficacia probatoria della sentenza nei giudizi civili e amministrativi - anche alla luce del rilevato automatismo correlato all'intervenuta pronuncia di condanna, senza che possa discorrersi, come detto, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 120 d.lgs. n.
285/1992, di un apprezzamento discrezionale e in concreto circa elementi di prova inerenti al vaglio della sussistenza o meno dei requisiti morali-, bensì quello di cui al secondo periodo del comma 1 bis cit., che ha, da ultimo, escluso, in difetto di applicazione di pene accessorie, la produttività di effetti quanto alle disposizioni di legge diverse da quelle penali ove equiparino la sentenza ex art. 444 c.p.p. a quella di condanna. La riconducibilità del soggetto incorso in sentenza di patteggiamento alla categoria di
“persone condannate” ai fini di cui all'art. 120, comma 1, cit. implicherebbe e presupporrebbe una equiparazione a detti fini di detta sentenza, in termini quindi contrari ed espressamente esclusi dall'art. 445 c.p.p.
Alla luce dei superiori rilievi, tenuto conto della nuova disciplina di cui all'art. 445
c.p.p. e in difetto di eventuali interventi legislativi in senso correttivo al riguardo, va esclusa allo stato la possibilità di assumere una sentenza ex art. 444 c.p.p. quale
“condanna” ai fini di cui all'art. 120, comma 1, cit. e, quindi, quale situazione preclusiva al rilascio del titolo abilitativo di guida, salva l'applicazione di pene accessorie con la stessa sentenza di patteggiamento, nel caso concreto non ricorrenti.
pag. 10/11 Per quanto sopra, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente accertamento dell'insussistenza di situazioni preclusive ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n.
282/1995 in relazione al provvedimento opposto.
La controvertibilità delle questioni, anche alla luce della novità e della complessità della disciplina in materia, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita:
1. in accoglimento del ricorso, accerta, in relazione al provvedimento opposto,
l'insussistenza di situazioni preclusive al rilascio della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 14/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 11/11