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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2583 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA;
matrimonio celebrato in BRISIGHELLA il 28/07/2023 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) La SI.ra rimarrà a vivere unitamente al figlio minore nell'abitazione CP_1 coniugale di Forlì Via Tomba 38/A di sua proprietà, continuando naturalmente a sostenerne i ratei di mutuo, mentre Il SI. si trasferirà in altra abitazione che Pt_1 sta attualmente ricercando;
3) I mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale resteranno tutti nella disponibilità della SI.ra proprietaria dell'immobile ad eccezione, CP_1 naturalmente, dei beni e degli effetti personali del SI. Pt_1
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste del minore, resterà con l'una o con Per_1
l'altro secondo il seguente calendario bisettimanale:
− La prima settimana 2 giorni con la madre (lunedì e martedì), 2 giorni col padre (mercoledì e giovedì) e week end dal venerdi alla domenica con la madre;
− La seconda settimana 2 giorni con il padre (lunedì e martedì), 2 giorni con la madre (mercoledì e giovedì) e week end dal venerdi alla domenica con il padre.
− Ognuno dei genitori, nel giorno del trasferimento del minore, si occuperà di accompagnarlo a scuola (eventualmente sostituito dai nonni) ed alle attività extrascolastiche ove verrà ripreso all'uscita dall'altro genitore (eventualmente sostituito dai nonni). Durante il periodo delle vacanze estive si seguirà il medesimo calendario con eccezione delle settimane che il minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore.
− In tal modo assicurando al bambino una valida e concreta applicazione del suo diritto alla bigenitorialità.
− Quanto alle feste natalizie e pasquali il minore resterà 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua); oltre a tre
2 settimane anche non consecutive per le vacanze estive. Per tutto il resto ci si riporta al Piano genitoriale allegato al presente ricorso (All. 6). In caso di disaccordo, con decisione spettante negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
− La succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa ed i SIg. e CP_1 potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché Pt_1 in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste del minore stesso.
5) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè il piccolo, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà;
6) Nei periodi in cui sarà affidato ai nonni il genitore al momento non Per_1 collocatario potrà, sempre previo accordo e congruo preavviso, andarlo a prendere e tenerlo un'oretta con sé;
7) Ogni spostamento del bimbo fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque esso si trovi;
8) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi al minore;
9) Stante la sostanziale equivalenza reddituale ed i paritari tempi di collocamento del minore, i genitori provvederanno al mantenimento diretto del medesimo nei periodi in cui starà con l'uno o con l'altro. Mentre verranno suddivise la 50% le Per_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie nel suo interesse, in ordine alle quali ci si riferisce al protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì qui di seguito riprodotte ed al quale andranno altresì aggiunte le “spese per acquisto vestiario (abbigliamento e scarpe) per il minore”, anch'esse dunque da suddividere equamente:
In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti: 1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per 3 medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico
4 del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
I ricorrenti scelgono liberamente di suddividere al 50% anche alcuni capi di abbigliamento che verranno acquistati nell'interesse del figlio minore, quali scarpe, stivali, giubbotti, piumino invernale.
10) Anche l'assegno unico verrà ripartito in pari quota tra i due genitori.
11) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno sostenute al 50% tra i ricorrenti.
12) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRISIGHELLA (Atto n. 15 P. II S. A Uff. 1 dell'anno 2023).
Forlì, 16/03/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA;
matrimonio celebrato in BRISIGHELLA il 28/07/2023 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) La SI.ra rimarrà a vivere unitamente al figlio minore nell'abitazione CP_1 coniugale di Forlì Via Tomba 38/A di sua proprietà, continuando naturalmente a sostenerne i ratei di mutuo, mentre Il SI. si trasferirà in altra abitazione che Pt_1 sta attualmente ricercando;
3) I mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale resteranno tutti nella disponibilità della SI.ra proprietaria dell'immobile ad eccezione, CP_1 naturalmente, dei beni e degli effetti personali del SI. Pt_1
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste del minore, resterà con l'una o con Per_1
l'altro secondo il seguente calendario bisettimanale:
− La prima settimana 2 giorni con la madre (lunedì e martedì), 2 giorni col padre (mercoledì e giovedì) e week end dal venerdi alla domenica con la madre;
− La seconda settimana 2 giorni con il padre (lunedì e martedì), 2 giorni con la madre (mercoledì e giovedì) e week end dal venerdi alla domenica con il padre.
− Ognuno dei genitori, nel giorno del trasferimento del minore, si occuperà di accompagnarlo a scuola (eventualmente sostituito dai nonni) ed alle attività extrascolastiche ove verrà ripreso all'uscita dall'altro genitore (eventualmente sostituito dai nonni). Durante il periodo delle vacanze estive si seguirà il medesimo calendario con eccezione delle settimane che il minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore.
− In tal modo assicurando al bambino una valida e concreta applicazione del suo diritto alla bigenitorialità.
− Quanto alle feste natalizie e pasquali il minore resterà 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua); oltre a tre
2 settimane anche non consecutive per le vacanze estive. Per tutto il resto ci si riporta al Piano genitoriale allegato al presente ricorso (All. 6). In caso di disaccordo, con decisione spettante negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
− La succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa ed i SIg. e CP_1 potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché Pt_1 in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste del minore stesso.
5) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè il piccolo, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà;
6) Nei periodi in cui sarà affidato ai nonni il genitore al momento non Per_1 collocatario potrà, sempre previo accordo e congruo preavviso, andarlo a prendere e tenerlo un'oretta con sé;
7) Ogni spostamento del bimbo fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque esso si trovi;
8) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi al minore;
9) Stante la sostanziale equivalenza reddituale ed i paritari tempi di collocamento del minore, i genitori provvederanno al mantenimento diretto del medesimo nei periodi in cui starà con l'uno o con l'altro. Mentre verranno suddivise la 50% le Per_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie nel suo interesse, in ordine alle quali ci si riferisce al protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì qui di seguito riprodotte ed al quale andranno altresì aggiunte le “spese per acquisto vestiario (abbigliamento e scarpe) per il minore”, anch'esse dunque da suddividere equamente:
In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti: 1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per 3 medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico
4 del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
I ricorrenti scelgono liberamente di suddividere al 50% anche alcuni capi di abbigliamento che verranno acquistati nell'interesse del figlio minore, quali scarpe, stivali, giubbotti, piumino invernale.
10) Anche l'assegno unico verrà ripartito in pari quota tra i due genitori.
11) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno sostenute al 50% tra i ricorrenti.
12) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRISIGHELLA (Atto n. 15 P. II S. A Uff. 1 dell'anno 2023).
Forlì, 16/03/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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