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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 655/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1725/2022 TRA
c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante, sede in Piazza Mastai n. 11, Roma, ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; Polisweb: ADS80030620639), nei cui uffici domicilia alla via A. P.IVA_2
Diaz, 11 (fax 0814979313; pec: Email_1
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t, p.iva Controparte_1
, con sede in Castellammare di Stabia (NA), elettivamente P.IVA_3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. to Stefano Pagliari CF
sito in Giugliano in Campania alla via Madonna del C.F._1 pantano 72/a Pec Email_2
OPPOSTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e, di conseguenza, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1725/2022, per effetto dell'avvenuto pagamento e della definizione bonaria della controversia. Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 2 gennaio 2025, parte opponente ha ribadito la propria richiesta. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1725/2022
[...] con il quale l'intestato tribunale le ha ingiunto di pagare in favore della
[...] la somma di euro 36.460,00 con gli interessi al tasso ex Controparte_1 art. 5 d.lgs.231/2002, con decorrenza dal 24.12.2022, nonché euro 1.370,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese della procedura, oltre Contr spese generali, IVA e , con distrazione in favore del procuratore antistatario, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità del decreto ingiuntivo emesso, in virtù del difetto di certezza, esigibilità e liquidità del credito, nonché dell'inadempimento della controparte rispetto alla regolare esecuzione del contratto. Nel costituirsi in giudizio la oltre a richiedere la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in virtù del fatto che l'opposizione non sarebbe stata fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, nonché per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1725/2022 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_1
36.460,00 in favore della con vittoria di spese con Controparte_1 attribuzione all'avv. Pagliari oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%. Nelle more del giudizio si verificava un evento idoneo a determinare una definizione bonaria della controversia. Con nota dell'Agenzia, infatti, veniva rappresentato che, avendo la provveduto a risolvere il Controparte_1 proprio stato di inadempienza tributaria, l'Agenzia, in data 20.06.2024, ha potuto provvedere a pagare a favore della citata società l'importo pattuito, pari ad euro 36.460,60. Per questo motivo, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e, di conseguenza, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso di specie posto che le parti, in conseguenza dell'adempimento dell'opponente la Parte_1 quale ha provveduto interamente al pagamento di quanto richiesto con decreto ingiuntivo soddisfacendo interamente l'opposta Controparte_1 hanno concordemente dimostrato al giudicante l'avvenuta definizione bonaria della controversia. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il raggiunto accordo tra le parti comporta la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. revoca il decreto ingiuntivo n. 1725/2022; C. compensa tra le parti le spese di lite;
Torre Annunziata, 6 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante, sede in Piazza Mastai n. 11, Roma, ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; Polisweb: ADS80030620639), nei cui uffici domicilia alla via A. P.IVA_2
Diaz, 11 (fax 0814979313; pec: Email_1
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t, p.iva Controparte_1
, con sede in Castellammare di Stabia (NA), elettivamente P.IVA_3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. to Stefano Pagliari CF
sito in Giugliano in Campania alla via Madonna del C.F._1 pantano 72/a Pec Email_2
OPPOSTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e, di conseguenza, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1725/2022, per effetto dell'avvenuto pagamento e della definizione bonaria della controversia. Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 2 gennaio 2025, parte opponente ha ribadito la propria richiesta. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1725/2022
[...] con il quale l'intestato tribunale le ha ingiunto di pagare in favore della
[...] la somma di euro 36.460,00 con gli interessi al tasso ex Controparte_1 art. 5 d.lgs.231/2002, con decorrenza dal 24.12.2022, nonché euro 1.370,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese della procedura, oltre Contr spese generali, IVA e , con distrazione in favore del procuratore antistatario, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità del decreto ingiuntivo emesso, in virtù del difetto di certezza, esigibilità e liquidità del credito, nonché dell'inadempimento della controparte rispetto alla regolare esecuzione del contratto. Nel costituirsi in giudizio la oltre a richiedere la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in virtù del fatto che l'opposizione non sarebbe stata fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, nonché per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1725/2022 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_1
36.460,00 in favore della con vittoria di spese con Controparte_1 attribuzione all'avv. Pagliari oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%. Nelle more del giudizio si verificava un evento idoneo a determinare una definizione bonaria della controversia. Con nota dell'Agenzia, infatti, veniva rappresentato che, avendo la provveduto a risolvere il Controparte_1 proprio stato di inadempienza tributaria, l'Agenzia, in data 20.06.2024, ha potuto provvedere a pagare a favore della citata società l'importo pattuito, pari ad euro 36.460,60. Per questo motivo, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e, di conseguenza, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso di specie posto che le parti, in conseguenza dell'adempimento dell'opponente la Parte_1 quale ha provveduto interamente al pagamento di quanto richiesto con decreto ingiuntivo soddisfacendo interamente l'opposta Controparte_1 hanno concordemente dimostrato al giudicante l'avvenuta definizione bonaria della controversia. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il raggiunto accordo tra le parti comporta la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. revoca il decreto ingiuntivo n. 1725/2022; C. compensa tra le parti le spese di lite;
Torre Annunziata, 6 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo