Ordinanza cautelare 15 marzo 2018
Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/01/2022, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00109/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2018, proposto da
ON ELNN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Erroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Carmiano, via Veglie n. 195;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
della nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, prot. n. 23708, del 27 novembre 2017 e successivamente conosciuta;
nonché, ove occorra, nei limiti dell'interesse, dell'art. 2.5.2.11 delle Nta del PUG del Comune di Porto Cesareo;
di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Porto Cesareo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte resistente il difensore avv. P. Quinto, in sostituzione dell'avv. A. Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – proprietaria di un immobile sito in Porto Cesareo, in località “Salmenta”, censito in Catasto al fg. 27, p.lle 1513 e 1514 – ha impugnato la nota del Comune di Porto Cesareo, prot. n. 3708 del 27 novembre 2017, di rigetto della sua istanza di rilascio del p.d.c. per la realizzazione di 2 civili abitazioni.
A sostegno del ricorso ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90; difetto di motivazione; eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001; violazione degli artt. 19 e ss. L.R. n. 6 del 1979; falsa ed erronea applicazione delle N.T.A. del P.U.G. vigente nel Comune di Porto Cesareo; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per istruttoria carente.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Porto Cesareo ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.1.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle varie censure di inammissibilità articolate dall’Amministrazione resistente.
3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, per non avere l’Amministrazione correttamente valutato le risultanze di fatto, caratterizzate dalla sussistenza di una maglia urbana pressoché completamente urbanizzata, con l’unica esclusione del lotto di proprietà della ricorrente, avente carattere intercluso. Situazione, quest’ultima, che a detta della ricorrente, renderebbe non più necessaria l’adozione del piano attuativo.
In particolare, l’avere l’Amministrazione rigettato tout court l’istanza in esame, senza l’emanazione del preavviso di diniego, avrebbe altresì determinato violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90, non avendo la ricorrente potuto esporre le ragioni di fatto militanti nel senso della superfluità di adozione del piano urbanistico attuativo.
Le censure sono infondate.
3.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “ Anche in presenza di una zona (in tesi) già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo (ad es. il lotto residuale ed intercluso in area completamente urbanizzata), ma non anche nell'ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona; ciò in quanto l'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata ” (C.d.S, II, 9.12.2020, n. 7843).
3.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nella relazione tecnica del Comune che: “ Il terreno è prospiciente un accesso asfaltato costituito unicamente da una carreggiata, quindi privo dei marciapiedi e di quegli altri elementi che configurano una strada. Ovviamente non è nemmeno denominato, per il vero nemmeno il collegamento con la via Garibaldi è denominato ed è costituito unicamente da un accesso asfaltato. Entrambi gli accessi sono sorti spontaneamente e senza alcuna autorizzazione alla loro realizzazione. Il piccolo contesto interessato sin qui descritto è privo di illuminazione pubblica, rete fognaria, marciapiedi, rete gas, È inoltre completamente isolato in quanto l'accesso è senza uscita, né potrebbe essere altrimenti, dato che è posto ad una quota superiore (di almeno ml, 4,00) rispetto al piano stradale di via Garibaldi. Mentre il comparto è privo di ogni urbanizzazione primaria e secondaria. … L'edificazione sarebbe in contrasto con la norma e il suo obiettivo. infatti il progetto propone un fabbricato ad una distanza dai confini e dal fronte stradale (strada che in seguito dovrà essere pure allargata per far posto ai marciapiedi e alla regolarizzazione della carreggiata) a meno di ml, 5,00 ed a una distanza dai due fabbricati continenti inferiore a ml. 10,00. Il progetto poi in ordine agli indici volumetrici non compie alcun studio della densità media per ricavare un abbozzo dell'indice fondiario in quanto non esistono le condizioni per farlo atteso che mancano propri i lotti, le strade, le aree a verde e a servizi. Allo stato si tratta prevalentemente di aree agricole (uliveti e seminativi) ben portate … ”.
3.3. Alla luce di tale relazione tecnica – da ritenersi attendibile, attesa sia la provenienza soggettiva, e sia il riscontro oggettivo rappresentato dalle ortofoto in atti, che mostrano una maglia sostanzialmente non urbanizzata – è evidente che quello in esame non può in alcun modo qualificarsi quale lotto intercluso.
Piuttosto, l’intervento in progetto andrebbe ad inserirsi in un contesto di tipo essenzialmente agricolo, e comunque in alcun modo urbanizzato, difettando di illuminazione pubblica, rete fognaria, marciapiedi, rete gas, strade di collegamento, ecc.
In particolare, non possono essere accolte le risultanze della relazione di parte ricorrente, in quanto avente carattere parziale, essendo riferite per lo più ai soli lotti prospicienti via Garibaldi, senza che nulla venga riferito quanto al lotto di riferimento, inteso nella sua globalità.
3.4. Per tali ragioni, del tutto legittimamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ha negato il chiesto titolo edilizio, stante l’assenza dello strumento attuativo, necessario al fine dell’ordinata sistemazione urbanistica dell’area in esame.
3.5. Ne consegue altresì che la mancata emanazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis l. n. 241/90 assume rilievo non invalidante, ai sensi dell’art. 21- octies l. n. 241/90, posto che, per le ragioni sopra esposte, trattandosi di atto a contenuto sostanzialmente vincolato, quand’anche la ricorrente fosse stata ritualmente compulsata nel procedimento in esame, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune resistente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO