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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 24.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9751/2024 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
NT AN GI, con l'Avv. Giuseppe Princiotta;
- ricorrente -
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. Alessio Mario Riccobene;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso depositato in data 20.10.2024 parte attrice, premettendo di avere lavorato e lavorare come docente per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d.
“Carta elettronica del docente”, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…I. - Preliminarmente ed in via incidentale, disapplicare il DPCM del 23/09/2015, il DPCM 28/11/2016, la Nota 15219 del 15/10/2015 ed ogni altro atto amministrativo che possa ostare all'integrale accoglimento del presente Ricorso.
1 II. Riconoscere e dichiarare il diritto della Ricorrente al risarcimento in forma specifica in quanto docente ancora interna al sistema scolastico.
III. Per l'effetto, condannare le PP.AA. resistenti all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, quindi, ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015, della somma di €
2.000,00 (duemila/00), pari, per l'appunto, ad € 500,00 per ciascun anno scolastico di che trattasi, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
IV. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, il quale dichiara di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese e, ove condiviso, di maggiorarsi fino al 30%, stante la redazione dell'atto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”, mediante collegamenti ipertestuali nell'atto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.”.
Con memoria difensiva depositata in data 20.12.2024 si è costituito in giudizio il
Ministero dell'Istruzione e del Merito, formulando le seguenti conclusioni: “…- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 24.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo
2 quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc.
n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L.
Renda – e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale
Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per
3 analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
4 “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza….».
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, Lorenzo Martínez C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre
2013, Carratù C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto
41, ordinanze del 21 settembre 2016, Álvarez Santirso C-631/15, punto 34, e 22 marzo
2018, Centeno Meléndez C-315/17, punto 45.)”.
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/89, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia
5 pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.2. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
2.3. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal Ministero convenuto), LO AN
6 GI è stata assunta negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
L. 124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
2.4. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363- bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
2.5. Nella specie, va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, tenuto conto – in disparte ogni ulteriore considerazione – della pretesa attorea concernente gli anni scolastici dal 2021/2022 e della notifica dell'odierno ricorso in data 23.10.2024 (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in pari data).
2.6. Va, pertanto, accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti in ogni anno scolastico indicato e documentato – nella specie negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 – e dunque per complessivi € 2.000,00, con la condanna del Ministero agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo,
7 oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), facendo altresì applicazione dell'art. 4 co. 1 bis ivi contenuto, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di LO AN GI di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro pro tempore, alla attribuzione della carta elettronica in favore di LO AN
GI nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di
€ 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.132,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 24 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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