Art. 2.
La sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare stabilita per l'esercizio 1963-64 in lire 10.000.000 con l' articolo 15 della legge 21 agosto 1963, n. 1197 , e' elevata a lire 12.000.000.
La sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare stabilita per l'esercizio 1963-64 in lire 10.000.000 con l' articolo 15 della legge 21 agosto 1963, n. 1197 , e' elevata a lire 12.000.000.