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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2020
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliata presso il predetto Parte_2 difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DE , elettivamente domiciliato presso il predetto CP_2 difensore
( ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliata presso il Controparte_4 predetto difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_5 [...] per il sinistro occorso in data 6/9/2018, in Vallo Scalo, Controparte_3
pagina 2 di 7 che vedeva coinvolte le autovetture delle parti in causa, delle quali quella condotta della parte convenuta era assicurata con la AG . A CP_3 sostegno delle proprie pretese, l'attrice deduceva l'esclusiva responsabilità, Cont nella causazione dell'incidente, di , il quale, per contro, la Controparte_5 contestava, invocando la violazione, da parte della , di una serie di Parte_1 norme del Codice della Strada, oltre ad invocare la sussistenza di analogo giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, chiedendo il rigetto della domanda;
la prospettazione era condivisa dall'Assicurazione convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, l'accertamento di un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. tra i conducenti delle due automobili.
All'udienza del 30/5/2024, la sollevava eccezione di Controparte_3 giudicato per la sussistenza della sentenza n. 372/2023, emessa da l Giudice di Pace di Vallo della Lucania e divenuta irrevocabile in data 23/12/2023, procedendo a depositare il suddetto provvedimento con la relativa annotazione di irrevocabilità. Il giudice, pertanto, in revoca della precedente ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
L'eccezione di giudicato è fondata e, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Giova, in punto di diritto, brevemente precisare che l'art. 2909 c.c. testualmente recita: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; la norma, nello stabilire la rilevanza del giudicato sostanziale, il cui corrispettivo processuale è cristallizzato dalla norma dell'art. 324 c.p.c., fa riferimento, tanto al cd. giudicato esterno, formatosi con riguardo ad altro giudizio tra le stesse parti, quanto al cd. giudicato interno, formatosi nello stesso processo, entrambi, comunque, ispirati alla finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni (Cass. S.U., n. 22745/2014; Cass. n. 9331/2016). pagina 3 di 7 L'eccezione di giudicato esterno è, al pari dell'eccezione di giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. n. 6326/2010), anche nel giudizio di Cassazione (Cass. n. 30780/2011), rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (Cass. n.
15627/2016).
In particolare, poi, la portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale, qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 24749/2014).
Il giudicato sostanziale soggiace, poi, a limiti sia soggettivi che oggettivi;
in dettaglio, sotto il profilo soggettivo, è lo stesso art. 2909 a stabilire che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa: da tale disposizione si evince, a contrario, che le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cass. n. 24165/2013). Quanto ai limiti oggettivi, invece, essi vanno individuati sulla base degli elementi costitutivi dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato stesso si fonda, rappresentati dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), poiché soltanto entro questi limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. n. 17078/2007).
Tanto basta a ritenere fondata la suddetta eccezione, poiché, nel caso di specie, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania ha ad oggetto il medesimo accertamento di fatto e diritto ed è intervenuta tra le medesime parti in causa, unitamente ad altre parti, rimaste, invece, estranee al presente giudizio.
In particolare, il procedimento n. 399/2021 R.G., instaurato da CP
, , , quali eredi di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 pagina 4 di 7 contro e a definizione del Parte_1 Controparte_3 quale è stata resa la sentenza succitata, aveva ad oggetto le domande di accertamento di responsabilità e risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Volkswagen Golf tg. EN900JT, di proprietà di Per_1
e condotta, in occasione del sinistro per cui è causa, da
[...] CP
, garantita per la r.c.a. dalla a seguito
[...] Controparte_3 del sinistro stradale verificatosi in data 6/9/2018, in Vallo Scalo, tra detta autovettura ed il veicolo Fiat Punto tg. DZ339MJ, di proprietà dell'odierna attrice . Parte_1
Acclarata l'identità soggettiva e oggettiva dei giudizi, e dato atto che la parziale divergenza del petitum immediato non rileva, per quanto innanzi evidenziato, ai fini della sussistenza del giudicato sostanziale, deve, dunque, procedersi all'esame della sentenza in atti e dell'accertamento in essa effettuato.
Ebbene, nell'ambito della suddetta pronuncia, il giudice ha accertato che il sinistro era da ascriversi all'esclusiva responsabilità della odierna attrice ed ha proceduto alla condanna della stessa, in solido con la AG convenuta (a titolo di indennizzo diretto) del risarcimento del danno quantificato in € 5.550,00, oltre rivalutazione ed interessi.
L'accertamento della responsabilità del sinistro per cui è causa in capo a
, esplicitato in motivazione e puntualmente riportato anche Parte_1 nella parte dispositiva della sentenza, ha, dunque, assunto valore di cosa giudicata sostanziale, essendo la pronuncia divenuta irrevocabile in data
23/12/2023, come da documentazione versata in atti dalla
[...] con le note di deposito del 27/5/2024 e del 29/5/2024. CP_3
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass., sez.
III, 28/12/2023, n. 36258). pagina 5 di 7 Nel caso di specie, tale onere è stato, come rilevato, correttamente adempiuto.
All'uopo è, poi, appena il caso di sottolineare che le doglianze circa la nullità della notifica dell'atto introduttivo di quel giudizio, avanzate dall'odierna attrice, a nulla rilevano. Ed infatti, allo stato, salvi i rimedi impugnatori che l'odierna attrice potrà e vorrà porre in essere per inficiare i dicta della suddetta sentenza, quest'ultima assume, ai fini del presente giudizio, forza di giudicato che questo Giudice non ha il potere di porre in discussione, poiché non investito della medesima controversia in funzione di giudice del gravame e, dunque, senza possibilità di mofidicarne, in alcun modo, gli esiti.
Il definitivo accertamento della esclusiva responsabilità, per il sinistro oggetto di giudizio, ascrivibile a non può, dunque, che Parte_1 condurre al rigetto delle domande risarcitorie dalla stessa articolate, tutte fondate sull'opposto presupposto della insussistenza di una propria condotta illecita e sul contrario assunto della configurabilità di esclusiva responsabilità in capo al . CP
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1 CP
, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna alla corresponsione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, Controparte_3 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge .
pagina 6 di 7 14 aprile 2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliata presso il predetto Parte_2 difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DE , elettivamente domiciliato presso il predetto CP_2 difensore
( ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliata presso il Controparte_4 predetto difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_5 [...] per il sinistro occorso in data 6/9/2018, in Vallo Scalo, Controparte_3
pagina 2 di 7 che vedeva coinvolte le autovetture delle parti in causa, delle quali quella condotta della parte convenuta era assicurata con la AG . A CP_3 sostegno delle proprie pretese, l'attrice deduceva l'esclusiva responsabilità, Cont nella causazione dell'incidente, di , il quale, per contro, la Controparte_5 contestava, invocando la violazione, da parte della , di una serie di Parte_1 norme del Codice della Strada, oltre ad invocare la sussistenza di analogo giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, chiedendo il rigetto della domanda;
la prospettazione era condivisa dall'Assicurazione convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, l'accertamento di un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. tra i conducenti delle due automobili.
All'udienza del 30/5/2024, la sollevava eccezione di Controparte_3 giudicato per la sussistenza della sentenza n. 372/2023, emessa da l Giudice di Pace di Vallo della Lucania e divenuta irrevocabile in data 23/12/2023, procedendo a depositare il suddetto provvedimento con la relativa annotazione di irrevocabilità. Il giudice, pertanto, in revoca della precedente ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
L'eccezione di giudicato è fondata e, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Giova, in punto di diritto, brevemente precisare che l'art. 2909 c.c. testualmente recita: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; la norma, nello stabilire la rilevanza del giudicato sostanziale, il cui corrispettivo processuale è cristallizzato dalla norma dell'art. 324 c.p.c., fa riferimento, tanto al cd. giudicato esterno, formatosi con riguardo ad altro giudizio tra le stesse parti, quanto al cd. giudicato interno, formatosi nello stesso processo, entrambi, comunque, ispirati alla finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni (Cass. S.U., n. 22745/2014; Cass. n. 9331/2016). pagina 3 di 7 L'eccezione di giudicato esterno è, al pari dell'eccezione di giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. n. 6326/2010), anche nel giudizio di Cassazione (Cass. n. 30780/2011), rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (Cass. n.
15627/2016).
In particolare, poi, la portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale, qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 24749/2014).
Il giudicato sostanziale soggiace, poi, a limiti sia soggettivi che oggettivi;
in dettaglio, sotto il profilo soggettivo, è lo stesso art. 2909 a stabilire che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa: da tale disposizione si evince, a contrario, che le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cass. n. 24165/2013). Quanto ai limiti oggettivi, invece, essi vanno individuati sulla base degli elementi costitutivi dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato stesso si fonda, rappresentati dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), poiché soltanto entro questi limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. n. 17078/2007).
Tanto basta a ritenere fondata la suddetta eccezione, poiché, nel caso di specie, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania ha ad oggetto il medesimo accertamento di fatto e diritto ed è intervenuta tra le medesime parti in causa, unitamente ad altre parti, rimaste, invece, estranee al presente giudizio.
In particolare, il procedimento n. 399/2021 R.G., instaurato da CP
, , , quali eredi di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 pagina 4 di 7 contro e a definizione del Parte_1 Controparte_3 quale è stata resa la sentenza succitata, aveva ad oggetto le domande di accertamento di responsabilità e risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Volkswagen Golf tg. EN900JT, di proprietà di Per_1
e condotta, in occasione del sinistro per cui è causa, da
[...] CP
, garantita per la r.c.a. dalla a seguito
[...] Controparte_3 del sinistro stradale verificatosi in data 6/9/2018, in Vallo Scalo, tra detta autovettura ed il veicolo Fiat Punto tg. DZ339MJ, di proprietà dell'odierna attrice . Parte_1
Acclarata l'identità soggettiva e oggettiva dei giudizi, e dato atto che la parziale divergenza del petitum immediato non rileva, per quanto innanzi evidenziato, ai fini della sussistenza del giudicato sostanziale, deve, dunque, procedersi all'esame della sentenza in atti e dell'accertamento in essa effettuato.
Ebbene, nell'ambito della suddetta pronuncia, il giudice ha accertato che il sinistro era da ascriversi all'esclusiva responsabilità della odierna attrice ed ha proceduto alla condanna della stessa, in solido con la AG convenuta (a titolo di indennizzo diretto) del risarcimento del danno quantificato in € 5.550,00, oltre rivalutazione ed interessi.
L'accertamento della responsabilità del sinistro per cui è causa in capo a
, esplicitato in motivazione e puntualmente riportato anche Parte_1 nella parte dispositiva della sentenza, ha, dunque, assunto valore di cosa giudicata sostanziale, essendo la pronuncia divenuta irrevocabile in data
23/12/2023, come da documentazione versata in atti dalla
[...] con le note di deposito del 27/5/2024 e del 29/5/2024. CP_3
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass., sez.
III, 28/12/2023, n. 36258). pagina 5 di 7 Nel caso di specie, tale onere è stato, come rilevato, correttamente adempiuto.
All'uopo è, poi, appena il caso di sottolineare che le doglianze circa la nullità della notifica dell'atto introduttivo di quel giudizio, avanzate dall'odierna attrice, a nulla rilevano. Ed infatti, allo stato, salvi i rimedi impugnatori che l'odierna attrice potrà e vorrà porre in essere per inficiare i dicta della suddetta sentenza, quest'ultima assume, ai fini del presente giudizio, forza di giudicato che questo Giudice non ha il potere di porre in discussione, poiché non investito della medesima controversia in funzione di giudice del gravame e, dunque, senza possibilità di mofidicarne, in alcun modo, gli esiti.
Il definitivo accertamento della esclusiva responsabilità, per il sinistro oggetto di giudizio, ascrivibile a non può, dunque, che Parte_1 condurre al rigetto delle domande risarcitorie dalla stessa articolate, tutte fondate sull'opposto presupposto della insussistenza di una propria condotta illecita e sul contrario assunto della configurabilità di esclusiva responsabilità in capo al . CP
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1 CP
, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna alla corresponsione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, Controparte_3 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge .
pagina 6 di 7 14 aprile 2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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