Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2029/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2029/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
AVV. QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI Parte_1 Per_1
(C.F. , elettivamente domiciliato a Prato, Via Santa Trinita n. 30,
[...] C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesca Cipriani che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce ex art. 83, c. 3 c.p.c. della nota di deposito del 17/6/2024;
ATTORE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._2
Prato, Viale Vittorio Veneto n. 24 presso lo studio dell'avv. Duccio Balestri che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), residente a [...], lett. 12 Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
Per “In tesi, per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione Persona_1 introduttivo del giudizio, e quindi procedersi alla divisione endoesecutiva dell'immobile come descritto in citazione e secondo le quote ivi dedotte, ordinando la vendita della piena proprietà ove indivisibile;
In ipotesi, accogliere la domanda di divisione e procedere alla divisione endoesecutiva secondo le pagina 1 di 6
Per “rigettata ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, chiede che Controparte_1
vengano accolte le seguenti conclusioni - NEL MERITO, per i motivi espressi in comparsa di costituzione, rigettare la domanda attorea di divisione giudiziale dell'immobile posto in via Santa
Trinità n. 110 secondo le quote ivi dedotte. - IN IPOTESI, procedere alla divisione endoesecutiva del bene come gravato dal diritto di abitazione ex art. 540 c.c. in favore della signora . Il Controparte_1 tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) ha citato in giudizio Persona_1 Controparte_1
Con (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) e (d'ora innanzi, per brevità, anche
[...] Controparte_2
Co solo chiedendo di dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile sito a Prato, Via Santa Trinita n.
110, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 48, particella 298, subalterno 6, cat. A/3,
“pervenuto ai comunisti come segue: ➢ Quanto alla debitrice esecutata : Controparte_1
per la quota di ½ in virtù di acquisto della piena ed esclusiva proprietà dell'intero in regime di comunione di beni con il coniuge , con atto a rogito Notaio del 27.10.2003 (rep. CP_6 Per_2
202294 registrato a Prato il 5.9.2003 e trascritto il 6.11.2003 al n. 7967 R.P.); per la quota ulteriore di ¼ in forza di accettazione tacita dell'eredità del coniuge trascritta in data 8.6.2023 CP_6
n. 4657 R.P. e denuncia di successione integrativa presentata a Prato in data 12.4.2022 registrata al n.
49 vol. 99990 e trascritta in data 20.4.2023 n. 3226 R.P. ➢ Quanto alla comproprietaria
[...]
: per la quota di ¼ in forza di accettazione tacita dell'eredità del padre CP_2 CP_6
trascritta in data 8.6.2023 n. 4657 R.P. e denuncia di successione integrativa presentata a Prato in data 12.4.2022 registrata al n. 49 vol. 99990 e trascritta in data 20.4.2023 n. 3226 R.P. Previa determinazione della consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota – ossia per quanto riguarda la debitrice esecutata Controparte_1
la quota di ¾ e per quanto riguarda la comproprietaria la quota di ¼ -
[...] Controparte_2 secondo il progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un CTU da nominarsi ovvero avvalendosi, eventualmente, di quello già incaricato nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. 47/2022 Geom.
- in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la Parte_2 vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata.
- in via istruttoria, si chiede sin d'ora disporsi la nomina di un CTU – ovvero si chiede che venga pagina 2 di 6 acquisita agli atti la relazione del Geom. depositata agli atti della procedura Parte_2
esecutiva r.g.e. 47/2022 – affinché il CTU, previo accertamento della consistenza attuale del compendio immobiliare indiviso, predisponga un comodo progetto divisionale ovvero, laddove la divisione non fosse possibile, determini il valore economico della quota di ¾ spettante alla debitrice esecutata e della quota di ¼ spettante alla comproprietaria”. A fondamento delle proprie domande ha Con dedotto: essere creditore di di € 32.038,91, oltre interessi e spese maturandi, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 359/2020, pubblicata l'11/2/2020 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 1873/2016 della Corte di Appello di Firenze e munita di formula esecutiva il 25/02/2022; che la sentenza era stata notificata a GG, unitamente ad atto di precetto, l'11/3/2022, senza che successivamente pervenisse alcun pagamento;
che il 29/3/2022 è stato notificato a GG atto di pignoramento immobiliare, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. l'11/5/2022 sulla quota parti a
¾ del diritto di proprietà sull'immobile sito a Prato, Via Santa Trinita n. 110, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 48, particella 298, subalterno 6, piano 2, categoria A/3 (di seguito anche solo l'“immobile”) e iscritto al R.G.E. n. 47/2022 del Tribunale di Prato;
di aver provveduto a notificare alla comproprietaria (della quota indivisa di ¼) non esecutata, l'avviso prescritto dall'art. Controparte_2
599 c.p.c.; che nel corso della procedura esecutivo il perito stimatore aveva indicato in € 70.000,00 il valore base d'asta dell''immobile; che all'udienza di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. tenutasi Co il 18/4/2023 non era comparsa e il GE aveva concesso termine all'attore termine per verificare l'eventuale sussistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità del coniuge dell'esecutata, CP_6
che fossero trascrivibili;
di aver quindi provveduto a trascrivere quale atto di accettazione tacita
[...] di eredità l'atto notarile a rogito del Notaio del 28/2/2017, al fine di garantire la continuità Per_3 delle trascrizioni;
che il GE aveva disposto procedersi alla divisione del bene ai sensi dell'art. 600 c.p.c. mediante ordinanza riprodotta nel corpo dell'atto di citazione.
Si è costituita GG chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE E DI RITO, dichiarare la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art 164 cpc dell'atto di citazione notificato per i motivi espressi in premessa e conseguentemente dichiarare improcedibile la domanda attorea o in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga sanata la notifica con la presente costituzione, disporre la remissione in termini di parte attrice disponendo altresì la rinnovazione della notifica che tenga conto anche dei termini dettati dal codice di procedura civile così come novellato dalla c.d. Riforma Cartabia per la notificazione e la costituzione delle parti. NEL MERITO, per i motivi espressi in narrativa rigettare la domanda attorea di divisione giudiziale dell'immobile posto in via Santa Trinità n. 110 secondo le quote ivi dedotte. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”. La convenuta ha dedotto: che l'atto di citazione era nullo, essendo carente dell'indicazione di costituirsi entro il termine previsto pagina 3 di 6 dall'art. 163, c. 7 c.p.c.; che l'assunto di parte attrice secondo i diritti gravati sull'immobile fossero solo Con Co Con quelli di proprietà di e (rispettivamente per la quota di ¾ e ¼) non era corretta;
che era titolare sull'intero immobile del diritto di abitazione concessogli dall'art. 540 c.c. per essere l'immobile la casa familiare di abitazione della convenuta e del defunto marito;
che il diritto di abitazione e uso previsto dall'art. 540 c.c. costituisce un legato ex lege; che la finalità di tale previsione è quella di garantire una particolare protezionale al coniuge del de cuius; che per il legato, differentemente dall'eredità, non è prevista alcuna accettazione, venendo acquisito dal coniuge in maniera automatica;
che il diritto di abitazione è sempre opponibile, anche nel caso di mancata trascrizione, in quanto si costituisce per effetto normativo e indipendentemente dalla sua pubblicità; che parte attrice aveva indebitamente richiesto la divisione del bene secondo le quote di piena proprietà, non tenendo conto del diritto di abitazione.
Rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione con ordinanza del 04/3/2024. non si è costituita. Controparte_2
La causa è stata istruita con l'acquisizione d'ufficio della perizia di stima depositata nel procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE 47/2022 e i documenti depositati dalle parti. Previa assegnazione allo scrivente giudice è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/10/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 14/11/2024 per l'assegnazione dei termini previsti dagli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. come riformati dalla c.d. legge Cartabia.
La causa è stata successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 29/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IN VIA PRELIMINARE – SULLA CONTUMACIA DI Controparte_2
Deve essere dichiarata la contumacia di in quanto la stessa non si è costituita Controparte_2 nonostante abbia ricevuto tempestiva e regolare notificazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzioni ha disposto procedersi al giudizio di divisione.
Dall'esame dell'atto di citazione notificato alle convenute, risulta che lo stesso sia stato notificato a a mezzo di ufficiale giudiziario e ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 06/09/2023 con Controparte_2
spedizione in data 07/09/2023 della comunicazione di avvenuto deposito con lettera raccomandata n.
Co 66843925244-9 ricevuta da in data 21/09/2023: dunque entro il termine di 60 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata dal GE per il 23/11/2023.
2. IN VIA PRELIMINARE – SULL'ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI
La parte attrice ha formulato istanza di rimessione in termini per il deposito della nota scritta di precisazione delle conclusioni, deducendo la mancata comunicazione dell'ordinanza di rimessione pagina 4 di 6 della causa sul ruolo con contestuale assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. post
Cartabia.
L'istanza merita accoglimento.
Dall'esame della sezione della Consolle del Magistrato inerente alle comunicazioni di Cancelleria emerge infatti che l'ordinanza del 14/11/2025 è stata comunicata esclusivamente l'avv. Duccio Balestri
(difensore della convenuta costituita) e a ma non anche al difensore dell'attore. Controparte_2
L'accoglimento della predetta istanza impone di considerare tempestive le conclusioni rassegnate con la memoria depositata dall'attore il 03/12/2024.
3. NEL MERITO DELLA DOMANDA
La debitrice esecutata ha contestato il diritto della parte attrice di procedere la divisione. In realtà, a dispetto delle conclusioni, le contestazioni attore appaiono appuntarsi più sul quomodo della divisione ovvero le quote di spettanza della comproprietaria esecutata e quella non esecutata.
Le censure della comproprietaria debitrice esecutata sono fondate nei limiti che seguono.
Dalla relazione peritale redatta nel procedimento esecutivo, emerge che:
- la convenuta ha acquistato l'immobile con atto di compravendita del 27/10/2003 e trascritto il
6/11/2003, mentre era in regime di comunione legale con il marito CP_6
- è deceduto il 5/2/2016 senza lasciare testamento;
CP_6
Con Co
- in data 8/6/2023 è stata trascritta in favore di e (rispettivamente moglie e figlia di CP_6
l'accettazione tacita dell'eredità di
[...] CP_6
Con Pertanto, ha acquistato la quota indivisa di ½ dell'immobile iure proprio e la quota indivisa di ¼ per successione ab intestato da in applicazione di quanto previsto dall'art. 581 c.c., ai CP_6
sensi del quale in caso di concorso tra il coniuge e un figlio entrambi hanno diritto alla metà dell'eredità ciascuno;
sempre in applicazione della richiamata disposizione codicistica la restante quota Co indivisa di ¼ è invece di titolarità di
Con È parimenti pacifico che l'immobile fosse adibito a residenza familiare di e del coniuge. Poiché
l'art. 540, c. 2 c.c. prevede che “al coniuge, quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare”, la quota di 1/4 dell'immobile già di proprietà di e devoluta a è gravata dal diritto di abitazione in favore di GG (v. in tal CP_6 Controparte_2
senso Cass. 30/07/2004, n. 14594). Tale diritto di abitazione – naturalmente – non grava sulla quota di
Con ¼ acquistata iure hereditario da in quanto il diritto di proprietà alla stessa spettante ricomprende già in sé il diritto reale minore di abitazione.
Poiché il diritto di abitazione grava esclusivamente sulla quota di titolarità della comproprietaria non esecutata non si pone, a ben vedere, una questione di opponibilità di detto diritto al creditore pagina 5 di 6 procedente. La sussistenza di tale diritto minore, infatti, avrà un suo rilievo in occasione della Co successiva sede di riparto del ricavato della vendita, in quanto alla non spetterà per intero la quota di ¼ del ricavato della vendita, bensì il ricavato della vendita della quota di ¼ limitato dal diritto reale minore di abitazione (impignorabile), il cui valore monetario dovrà invece essere assegnato a GG.
Con Deve quindi essere accertato che è titolare del diritto di piena proprietà sulla quota indivisa di 3/4 Co sul predetto immobile, mentre è titolare del diritto di proprietà sulla quota indivisa di 1/4 sul predetto immobile limitata dal diritto di abitazione in favore di GG.
Ciò detto, in assenza di reali contestazioni circa l'an della divisione, deve essere disposto lo scioglimento della comunione tra le due comproprietarie con riferimento all'immobile oggetto del procedimento.
Non avendo la comproprietaria non esecutata avanzato istanza di assegnazione e non essendo il bene comodamente divisibile in ragione della sua natura e conformazione – come si legge nella perizia redatta nell'ambito del procedimento esecutivo, acquisita agli atti del presente giudizio e le cui conclusioni non sono state oggetto di contestazione - deve essere disposta la vendita dell'immobile previa remissione della causa sul ruolo per la continuazione delle operazioni divisionali.
4. SPESE DI LITE
Le spese saranno regolate con il provvedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra rappresentato dall'avv. quale amministratore di sostegno, Persona_1 Parte_1
e ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accerta che è titolare sull'immobile sito a Prato, Via Santa Trinita n. 110, Controparte_1
censito al NCEU del predetto Comune al foglio 48, particella 298, subalterno 6, cat. A/3, del diritto di piena proprietà sulla quota di 3/4 e che è titolare sul medesimo immobile del diritto di Controparte_2
proprietà sulla quota di 1/4 limitato dal diritto di abitazione in favore di Controparte_1
2) dichiara sciolta la comunione esistente fra e e relativa Controparte_1 Controparte_2 all'immobile di cui al precedente punto 1);
3) dichiara che l'immobile oggetto del giudizio non è comodamente divisibile e ne dispone la vendita delegandosi le relative operazioni ad un notaio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Prato, 26/05/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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